Sentenza 11 luglio 2006
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, la notifica eseguita al difensore d'ufficio domiciliatario non è presuntivamente equiparabile a quella effettuata all'imputato personalmente, soprattutto quando si è verificata una successione nell'incarico di diversi difensori d'ufficio. (La Corte ha posto in rilievo, per contro, che la notifica degli atti al difensore di fiducia, presso il quale l'imputato ha eletto domicilio, costituisce prova dell'effettiva conoscenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2006, n. 37612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37612 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 11/07/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1094
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 1086/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. TT Livio, difensore di TT NI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma del 15 dicembre 2005. Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza indicata in premessa, la Corte d'Appello di Roma ha rigettato la richiesta di restituzione in termini proposta da IE NI per impugnare le sentenze del Pretore di Roma del 20.3.1996 e del 21.4.1999. Il rigetto era motivato sul rilievo che, in entrambi i procedimenti, il IE aveva eletto domicilio rispettivamente l'8.3.93 ed il 7.12.1992, il che lo aveva messo in condizione di conoscere l'esistenza dei procedimenti penali a suo carico;
e che non v'era motivo per ritenere che il difensore, regolarmente avvisato in entrambi i procedimenti, non avesse a sua volta avvertito il suo assistito.
Avverso tale decisione, l'istante propone ricorso per Cassazione, deducendo che la Corte di merito non aveva correttamente interpretato l'art. 175 c.p.p. nel testo modificato dalla L. 22 aprile 2005, n.60. Fa, tra l'altro, presente che le dichiarazioni di domicilio indicate nel provvedimento impugnato erano state effettuate presso un difensore di ufficio e che, nel corso delle diverse udienze, i difensori d'ufficio, di volta in volta nominati, erano stati diversi, peraltro designati estemporaneamente non essendo previsto, all'epoca, l'apposito albo per la predisposizione di appositi turni dei difensori d'ufficio per le udienze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso è fondato. Ed infatti, come esattamente osservato dal P.G. nelle sue conclusioni scritte, la motivazione censurata non è rispettosa della ratio della nuova normativa, facendo gravare sull'imputato l'onere della prova negativa di non avere avuto conoscenza del provvedimento al quale si riferisce l'istanza di restituzione in termini. Il nuovo testo normativo è, invece, perspicuo nel prevedere il diritto dell'imputato di essere rimesso in termini per impugnare la sentenza contumaciale od il decreto di condanna salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione, ponendo, quindi, a carico del giudice, richiesto di rimedio straordinario, l'onere di conseguire, eventualmente, la prova positiva dell'effettiva conoscenza (cfr. Cass. Sez. 5, 18.1.2006, n. 6381, rv. 234003). La norma stabilisce, inoltre, che a tal fine, l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica.
Ora, è indubbio che, in caso di rituale elezione di domicilio, è legittimo ritenere che l'imputato abbia, egli stesso, posto in essere una situazione, riconducibile ad un suo atto di libera scelta, che, eo ipso, vale ora ad escludere il presupposto dell'incolpevole ignoranza che sta alla base della nuova configurazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2. È ovvio, infatti, che la stessa logica di quella scelta (richiesta di notifica in un determinato domicilio) implichi un onere di diligenza a carico della parte (al fine di conoscere se e quali notifiche siano pervenuto a quel domicilio) di guisa che un'eventuale ignoranza non può che essere imputata alla sua negligenza, anche nell'ipotesi in cui, presso il domicilio eletto, sia stato poi notificato l'estratto della sentenza contumaciale. Sennonché, tale principio non può valere nel caso di specie, in cui l'elezione di domicilio è stata effettuata presso un difensore di ufficio e tale circostanza, in uno alla dedotta successione nell'incarico di diversi difensori d'ufficio, non era tale da giustificare il ragionevole convincimento che l'imputato fosse stato tempestivamente avvisato della notifica. In ogni caso, la situazione denunciata avrebbe dovuto consigliare l'esperimento di ogni più opportuna attività di verifica, secondo quanto previsto dal nuovo testo dell'art. 175 c.p.p., comma 2. 2. - Per quanto precede, l'impugnato provvedimento deve essere annullato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 luglio 2006. Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2006