Sentenza 7 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale, è onere dell'imputato allegare il momento in cui è venuto a conoscenza della decisione, mentre sul giudice grava l'onere sia di valutare la tempestività della richiesta sia di individuare in atti l'eventuale momento dal quale computare il termine decadenziale di trenta giorni, decorrente dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento da impugnare.
Commentario • 1
- 1. Nulla notifica postale dell'estratto contumaciale della sentenza se .. (Cass. 31326/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 luglio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/01/2014, n. 4106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4106 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 07/01/2014
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 16
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 30503/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AD SA n. il 4.1.1989;
avverso l'ordinanza n. 126/2013 pronunciata dalla Corte d'appello di Genova l'8.5.2O13;
sentita nella camera di consiglio del 7.1.2014 la relazione fatta dal Cons. Dott. DELL'UTRI Marco;
sentito il Procuratore Generale, in persona del Dott. POLICASTRO A., che ha concluso, in via principale, per la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Genova;
in subordine, per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Con atto in data 25/29.3.2013, UL SA ha chiesto alla Corte d'appello di Genova la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello emessa, nei confronti della stessa UL, dalla medesima corte d'appello in data 21.5.2012, rilevando di non aver mai avuto notizia del procedimento cui detta sentenza d'appello era riferita, risultando dagli atti che alla UL, fermata dalle forze di polizia, era stato assegnato un difensore d'ufficio presso il quale la stessa avrebbe eletto domicilio ed al quale sarebbero stati notificati tutti gli atti del procedimento.
Con ordinanza in data 8.5.2013, la corte d'appello di Genova ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere sulla richiesta della UL, disponendo la trasmissione degli atti a questa corte di cassazione, siccome competente a decidere sull'istanza. 2. - Preliminarmente, rileva il collegio come l'odierna istanza della UL debba ritenersi tempestiva, avendo l'istante specificamente indicato la data (20.3.2013) di acquisizione della conoscenza del provvedimento che intende impugnare (cfr. sul punto Cass., Sez. 1, n. 35770/2013, Rv. 256309) e non risultando dagli atti alcuna eventuale e diversa determinabilità del termine decadenziale di trenta giorni, decorrente dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento che si intende impugnare, ai fini della tempestiva proposizione della richiesta.
In tema di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale, infatti, grava sul giudice l'onere di valutare la tempestività della richiesta e di individuare in atti l'eventuale momento dal quale computare il termine decadenziale di trenta giorni, che decorre dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento che si intende impugnare (v., ex multis, Cass., Sez. 3^, n. 28914/2013, Rv. 255591), atteso che una diversa e restrittiva interpretazione trasformerebbe l'onere di allegazione della parte in un onere di prova, con il sostanziale ripristino di quegli ostacoli all'effettività del diritto ad un giusto processo individuati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel testo dell'art. 175 c.p.p., precedente alla novella del D.L. n. 17 del 2005, conv. con modif., con L. n. 60 del 2005 (in tal senso v. Cass., Sez. 5^, n. 19072/2010, Rv. 247510).
Nel merito, l'istanza di restituzione nel termine proposta dalla UL è fondata.
Secondo il consolidato indirizzo di questa corte di legittimità, in tema di restituzione nel termine per impugnare, la notificazione della sentenza contumaciale al difensore d'ufficio, presso cui l'imputato abbia in precedenza eletto domicilio in fase preprocessuale, non può ritenersi di per sè idonea a dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento da parte dell'imputato, essendo invece necessaria la prova positiva che lo stesso difensore sia riuscito a rintracciare il suo assistito e abbia instaurato un effettivo rapporto professionale con lui (Cass., Sez. 6^, n. 19781/2013, Rv. 256229; Cass., Sez. 1^, n. 8225/2010, Rv. 246630; Cass., Sez. 6^, n. 7080/2010, Rv. 246085; Cass, Sez. 1^, n. 32678/2006, Rv. 235036). In particolare, occorre evidenziare come, nella specie, la mancata esplicitazione della prova positiva che alla notificazione eseguita presso il domicilio eletto del difensore d'ufficio, sia seguita una concreta attività di contatto e d'informazione da parte di costui nei confronti della propria assistita (tale da far ritenere che quest'ultima fosse effettivamente consapevole dell'instaurazione e dello sviluppo del procedimento penale a suo carico) e la circostanza costituita dalla mera elezione di domicilio in una fase originaria del procedimento (così come la mera stampigliatura, in calce alla sentenza d'appello, di un timbro recante la dicitura "estratto contumaciale notificato all'imputato il 18.6.2012" priva di specifica sottoscrizione), devono ritenersi tali da non comprovare in modo adeguato la sussistenza di una piena consapevolezza, da parte dell'istante, dell'esistenza del procedimento penale de quo. Sulla base di tali premesse, pertanto, in mancanza della prova che l'imputata abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento d'appello in questa sede dedotto (nè che abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione), dev'essere disposto l'accoglimento dell'istanza di restituzione nel termine dalla stessa invocata, sussistendone i corrispondenti presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dispone la restituzione di UL SA nel termine per proporre ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova in data 21.5.2012. Così deciso in Roma, il 7 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2014