Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2004, n. 6684
CASS
Sentenza 12 novembre 2004

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Massime1

L'obbligo di traduzione in una lingua comprensibile allo straniero alloglotta, che sia raggiunto da un'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale, sorge nel momento in cui si ha la prova che non è in grado di comprenderne il contenuto, perché la traduzione non inerisce al profilo della perfezione e della validità dell'atto, ma solo a quello della sua efficacia. Ne consegue che il termine per l'esercizio dei diritti di difesa coincide con il momento in cui la traduzione raggiunge il suo scopo, consentendo al destinatario la piena conoscenza del provvedimento.

Commentario1

  • 1Diritto alla traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare (Cass. SSUU, 15069/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 aprile 2024

    L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità relativa; non sia già emerso che l' indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità relativa dell' intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2004, n. 6684
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6684
Data del deposito : 12 novembre 2004

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