Sentenza 12 novembre 2004
Massime • 1
L'obbligo di traduzione in una lingua comprensibile allo straniero alloglotta, che sia raggiunto da un'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale, sorge nel momento in cui si ha la prova che non è in grado di comprenderne il contenuto, perché la traduzione non inerisce al profilo della perfezione e della validità dell'atto, ma solo a quello della sua efficacia. Ne consegue che il termine per l'esercizio dei diritti di difesa coincide con il momento in cui la traduzione raggiunge il suo scopo, consentendo al destinatario la piena conoscenza del provvedimento.
Commentario • 1
- 1. Diritto alla traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare (Cass. SSUU, 15069/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 aprile 2024
L'ordinanza di custodia cautelare personale emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità relativa; non sia già emerso che l' indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine; la mancata traduzione determina la nullità relativa dell' intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/11/2004, n. 6684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6684 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 12/11/2004
Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1954
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 021630/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) HI ID, N. IL 01/01/1970;
avverso ORDINANZA del 09/04/2004 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMIERI ETTORE;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI Mario il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
HI HA, extracomunitario cittadino marocchino, classe 1970, è stato sottoposto a custodia cautelare perché imputato del reato di cui all'art. 73 DPR n. 309/1990 in relazione alla detenzione illecita di g. 512 e 508 di eroina, in Cologno Monzese, il 27 marzo 2004. La relativa ordinanza del GIP presso il Tribunale di Monza venne fatta oggetto di richiesta di riesame ex art. 309 C.p.p.. Il Collegio del riesame ha sottolineato che in sede di udienza di convalida l'ordinanza venne integralmente tradotta. La difesa aveva eccepito, in quella sede, la nullità della stessa ordinanza per la sua mancata traduzione da parte del GIP in violazione dell'art. 178 lettera c) C.p.p., ed indicava a sostegno della tesi la sentenza di queste SS.UU. 24 settembre 2003, n. 5052, Zalagaitiz.
Il Collegio del Riesame tuttavia rilevava che, mentre l'ordinanza impositiva deve essere emessa in lingua italiana essendo funzionale alla cattura della persona, la sua traduzione in lingua comprensibile all'alloglotta è dovuta al fine di garantire il diritto di difesa, e dunque se tale traduzione interviene in un momento successivo alla notifica dell'ordinanza, al più può dar luogo ad una rimessione nel termine per la proposizione della richiesta di riesame da parte del soggetto nei cui confronti sia stato emesso ed eseguito il provvedimento custodiate.
Infatti, il diritto dell'indagato ad intervenire "consapevolmente" nel procedimento, è assicurato non solo dalla presenza dell'interprete nella sede dell'interrogatorio di garanzia, ma anche da dovere imposto al direttore del carcere di informare il nuovo arrivato delle ragioni del suo arresto;
in tal senso l'ordinanza cita la sentenza della Corte Cost. n. 110/1973 cui la stessa sentenza delle SS.UU. Zalagaitiz fa riferimento.
Così ricostruito il sistema delle relative garanzie, si può affermare, a parere di quel Collegio, che l'avvenuta "...proposizione di una tempestiva impugnazione da parte del difensore o dell'indagato, sana ogni possibile vizio dovuto all'omessa traduzione dell'ordinanza..."
Ex adverso ricorre l'indagato muovendo dalle medesime premesse fondate sulla pronuncia a SS.UU. n. 5052/2003 Zalagaitiz, tuttavia ritenendo che il Collegio del Riesame non ne abbia tratto le esatte e dovute conseguenze.
Censura la tesi di quella che egli definisce "nullità sopravvenuta" ritenuta da quei Giudici, nel senso che tale vizio interverrebbe solo in un momento successivo al momento genetico dell'ordinanza stessa, ritenendo che la traduzione costituisca elemento integrante la fattispecie dell'atto che, se mancante, ne determina la invalidità inquadrarle sotto il profilo della previsione generale ed assoluta di cui all'art. 178 C.p.p.. Non è invece configuratine il meccanismo delle remissione nei termini per la richiesta di riesame o comunque per la impugnazione in quanto tale termine è categoricamente previsto dalla legge, e determinato in dieci giorni dalla esecuzione dell'ordinanza medesima;
e si chiede se con tale meccanismo non si possa anche configurare un differimento ad libitum dei meccanismi di garanzia risolventisi dunque a danno dell'indagato. Nè è corretto, a parere del ricorrente, ritenere che la intervenuta istanza di riesame abbia sanato il vizio in quanto in tali termini comunque la difesa è affievolita dalla scarsa ed intempestiva conoscenza del contenuto della contestazione, e ne' è adeguata la traduzione in sede di interrogatorio di garanzia, in quanto l'indagato deve poter apprestare prima, e comunque prima possibile, la propria difesa.
Osserva il collegio:
Il ricorso è infondato.
Devono premettersi i principi fissati da queste SS.UU. 24 settembre 2003, n. 5052, Zalagaitiz in materia di obbligo della A.G. italiana di consentire la conoscenza, al cittadino alloglotta, degli atti di natura penale che coinvolgano il suo diritto di difesa, in applicazione degli artt. 143 C.p.p., 24 e 111 Cost. e 6/3, lett. a) CEDU e 14/3, lett. a) del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (firmato a New York il 19 dicembre 1966 e reso esecutivo in Italia con L. 25 ottobre 1977, n. 88). Tali principi consistono, in applicazione, oltretutto, di quanto stabilito con sentenza della Corte Cost. n. 10/1993: a) nel fornire al cittadino straniero, la cui mancata comprensione della lingua italiana sia stata accertata dal giudice procedente, gli strumenti atti ad avere, al più presto ed entro i limiti del possibile, una comprensione piena dell'accusa che gli viene mossa, degli elementi di prova (o indizi) esistenti nei suoi confronti e delle esigenze cautelari, ove ricorra l'adozione di un provvedimento di tal tipo nei suoi confronti. Poiché la norma non distingue, è indifferente che ciò avvenga a mezzo traduzione degli atti in una lingua conosciuta al soggetto interessato, ovvero a mezzo dell'assistenza di un interprete che lo renda edotto degli elementi essenziali per l'esercizio pieno del diritto di difesa;
b) nello stabilire che l'esercizio del diritto di difesa sottoposto a termine, divenga esercitatile a partire dal momento in cui tale piena conoscenza venga assicurata al soggetto;
c) che l'obbligo del giudice a fornire tale piena conoscenza al soggetto alloglotta sorga nel momento in cui si sia accertata la incapacità del soggetto di comprendere sufficientemente la lingua italiana in cui comunque gli atti (con particolare riferimento alla ordinanza di custodia cautelare) debbono comunque essere sempre redatti;
d) che di regola la traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare deve essere notificata unitamente all'atto originario in lingua italiana, quando la non conoscenza della lingua italiana sia accertata sin dal primo contatto del soggetto con l'A.G. ovvero in sede di interrogatorio di garanzia ex artt. 64 e 65 C.p.p., ovvero ancora in sede di udienza di convalida, ex art. 391 C.p.p., ovvero, in fine, all'atto dell'ingresso in istituzione carceraria, ex art. 94, comma uno bis, Disp. Att. C.p.p.; e) che, qualora tali criteri non vengano rispettati, consegua la nullità degli atti ex artt. 178 e 180 C.p.p.. (c.d. nullità di ordine intermedio).
Quanto premesso deve essere interpretato alla luce dello scopo che il sistema delle indicate norme - oggetto dell'insegnamento di queste SS.UU. Zalagaitiz - si prefigge: che, cioè, il cittadino straniero alloglotta, che non sia in grado di intendere le accuse che gli vengono mosse, gli elementi di prova sui quali queste si basano, e quant'altro necessario all'esercizio, in termini sufficientemente garantiti, del diritto di difesa, sia di fatto equiparato al cittadino italiano in relazione al diritto alla contestazione ed al contraddittorio in che consiste il costituzionale diritto di difesa di cui all'art. 24, comma secondo, della "Carta fondamentale". Ora, venendo al ricorso, deve essere osservato che l'ordinanza custodiale - alla stregua di qualsivoglia altro atto processuale - ha una sua struttura definita dall'ordinamento (tipizzata nell'ambito del principio di tipicità degli atti processuali penali) che non annovera la traduzione;
essa ha la medesima valenza così per il cittadino italiano come per lo straniero e l'apolide. Principi generali di diritto internazionale e nazionale vogliono poi che gli atti processuali vengano tradotti in lingua comprensibile a chi non è in grado di recepirne il contenuto, in quanto non comprenda la lingua del Paese del quale è ospite, a qualsiasi titolo. Ciò anche nel rispetto di un corretto modo di intendere il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa. Dunque, ne discende che la mancata traduzione non incide sulla perfezione e validità dell'atto, ma semmai sulla sua efficacia, con riferimento, dunque, al momento produttivo di effetti.
Ne discende, come conseguenza, che, nel momento in cui sia reso evidente, o provato, che lo straniero destinatario dell'ordinanza stessa (o di qualsivoglia altro atto) non abbia avuto comprensione adeguata del contenuto dell'atto, in quanto alloglotta, in quel momento stesso sorge il dovere di traduzione dell'atto, e che, per ulteriore conseguenza, dal momento in cui detta traduzione ha raggiunto il suo scopo (ingenerando conoscenza del contenuto dell'atto nello stranieri non parlante italiano) decorrano i termini per l'esercizio dei diritti configurati dall'ordinamento, e relativi al diritto di difesa del soggetto. Quanto, poi, alla sanatoria determinata dalla avvenuta proposizione della istanza di riesame, questa copre ogni precedente difetto di quegli atti che ne sono premessa, dovendosi ritenere che comunque sia stato raggiunto lo scopo tipico di tali atti. E ciò sulla base del generale principio secondo il quale il conseguimento dello scopo elide la legittimazione a far valere una non conformità del procedimento al modello legale previsto dall'ordinamento.
Alla luce dei principi enunciati da questa SS.UU. e qui prima esposti, nonché delle precedenti argomentazioni, il ricorso, in quanto manifestamente infondato, deve essere rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 n. 2 e 616 c.p.p.;
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 c. 1 bis Legge 8.8.1995 n. 332. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2005