Versione
24 ottobre 1989
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Versione
23 agosto 1995
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Art. 94
(Ingresso in istituti penitenziari)
1. Il pubblico ufficiale preposto a un istituto penitenziario non puo' ricevere ne' ritenervi alcuno se non in forza di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria o di un avviso di consegna da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria.
((1-bis. Copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia e' inserito nella cartella personale del detenuto. All'atto del colloquio previsto dall'articolo 23, quarto comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, o anche successivamente, il direttore o l'operatore penitenziario da lui designato accerta, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e gliene illustra, ove occorra, i contenuti.
1-ter. L'autorita' giudiziaria che dispone la custodia cautelare in carcere o che pronuncia un provvedimento da cui non consegua la rimessione in liberta' del detenuto dispone che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della polizia giudiziaria o della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario perche' provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis.
1-quater. Il detenuto ha sempre diritto di consultare la propria cartella personale e di ottenere copia dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria in essa contenuti))
2. Nondimeno, se si presenta nell'istituto una persona che dichiari di avere commesso un reato per il quale e' obbligatorio l'arresto in flagranza, vi deve essere trattenuto a norma dell'articolo 349 del codice ad opera degli appartenenti al personale di custodia che abbiano qualita' di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, i quali redigono verbale e ne danno immediata notizia all'autorita' giudiziaria competente.
3. Allo stesso modo si procede nei confronti di un latitante che si sia sottratto alla esecuzione della custodia cautelare, di un evaso o di un condannato in via definitiva che non sia in grado di produrre copia dell'ordine di esecuzione.
(Ingresso in istituti penitenziari)
1. Il pubblico ufficiale preposto a un istituto penitenziario non puo' ricevere ne' ritenervi alcuno se non in forza di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria o di un avviso di consegna da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria.
((1-bis. Copia del provvedimento che costituisce titolo di custodia e' inserito nella cartella personale del detenuto. All'atto del colloquio previsto dall'articolo 23, quarto comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, o anche successivamente, il direttore o l'operatore penitenziario da lui designato accerta, se del caso con l'ausilio di un interprete, che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e gliene illustra, ove occorra, i contenuti.
1-ter. L'autorita' giudiziaria che dispone la custodia cautelare in carcere o che pronuncia un provvedimento da cui non consegua la rimessione in liberta' del detenuto dispone che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della polizia giudiziaria o della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario perche' provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis.
1-quater. Il detenuto ha sempre diritto di consultare la propria cartella personale e di ottenere copia dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria in essa contenuti))
2. Nondimeno, se si presenta nell'istituto una persona che dichiari di avere commesso un reato per il quale e' obbligatorio l'arresto in flagranza, vi deve essere trattenuto a norma dell'articolo 349 del codice ad opera degli appartenenti al personale di custodia che abbiano qualita' di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, i quali redigono verbale e ne danno immediata notizia all'autorita' giudiziaria competente.
3. Allo stesso modo si procede nei confronti di un latitante che si sia sottratto alla esecuzione della custodia cautelare, di un evaso o di un condannato in via definitiva che non sia in grado di produrre copia dell'ordine di esecuzione.
Commentario • 1
- 1. L’assistenza spirituale e la tutela del diritto di libertà religiosa nelle strutture segregantiAvv. Alessandro Palma · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 1
Sommario: 1. L'assistenza spirituale negli istituti di detenzione – 2. L'evoluzione del sistema penitenziario italiano ed il ruolo della legge n. 354 del 1975 nella rieducazione del detenuto – 3. Il rapporto intercorrente tra l'amministrazione penitenziaria ed il cappellano carcerario – 4. L'assistenza spirituale per i detenuti in regime di 41bis – 5. Assistenza spirituale e misure alternative alla detenzione – 6. Identità religiosa ed assistenza spirituale in caso di “detenzione amministrativa” nei Centri di Identificazione ed Espulsione e nei Centri di Accoglienza Richiedenti Asilo – 7. Brevi conclusioni 1. L'assistenza spirituale negli istituti di detenzione Il tema dell'assistenza …
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Giurisprudenza • 30
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/07/2021, n. 28191Provvedimento: […] Igs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 94, comma 1-ter, contenente «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale» (disp. att. cod. proc. pen.) con la disciplina della decorrenza dei termini per proporre impugnazione, di cui all'art. 585 cod. proc. pen., comma 2, in riferimento all'art. 310, commi 1 e 2, e art. 309, comma 1, cod. proc. pen. 3.1. […]Leggi di più...
- efficacia della lettura·
- mancato ascolto per problemi tecnici del collegamento in videoconferenza·
- individuazione del "dies a quo" per l'impugnazione·
- partecipazione a distanza dell'imputato·
- presenza dei difensori·
- sussistenza·
- lettura del provvedimento in udienza·
- termini·
- impugnazioni