Sentenza 22 gennaio 2010
Massime • 2
È onere di chi, rimasto contumace nel processo, chieda la restituzione nel termine per impugnare la sentenza, dare dimostrazione, con il corredo della relativa documentazione o l'indicazione dei diversi elementi dimostrativi, della tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell'atto.
In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, la effettiva conoscenza del provvedimento presuppone la sicura consapevolezza della sua esistenza e la precisa cognizione dei suoi estremi (autorità, data, oggetto), collegata o alla comunicazione di un atto formale o allo svolgimento di un'attività procedimentale che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si é verificata e di far così decorrere, da quest'ultimo, il termine di trenta giorni per la proposizione dell'istanza di restituzione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/01/2010, n. 5443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5443 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 22/01/2010
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 96
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 21494/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DR AI, n. 6.5.1978;
avverso l'ordinanza della Corte di appello di Genova in data 15.4.2009;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Udita in camera di consiglio la relazione svolta dal Consigliere Dott. FUMU Giacomo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 22.11.2008 DR AI presentava, ai sensi dell'art.175 c.p.p., comma 2, istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Sanremo pronunciata il 31.10.2007 e divenuta irrevocabile il 20.1.2008. 2. Assumeva di avere eletto il domicilio presso il difensore d'ufficio e di non avere mai avuto effettiva conoscenza del procedimento penale pendente nei suoi confronti, ne' dell'udienza celebrata a suo carico e della relativa sentenza, senza essersi peraltro intenzionalmente sottratto alla conoscenza degli atti.
3. La Corte di appello di Bologna, preso atto che la domanda era stata depositata il 22.11.2008 e osservato che l'istante aveva "avuto necessariamente notizia della condanna", riteneva l'istanza intempestiva rispetto al termine decadenziale di dieci giorni previsto dall'art. 175 c.p.p., comma 1, non avendo l'interessato fornito la prova della data della conoscenza del provvedimento.
4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il DR, il quale a mezzo del difensore denuncia manifesta illogicità della motivazione, rilevando come, a prescindere dall'erroneo riferimento normativo (dovendosi applicare nella specie l'art. 175 c.p.p., commi 2 e 2 bis, e considerare il termine di trenta e non dieci giorni), la decisione della Corte di appello si ponga in frontale contraddizione con il principio giurisprudenziale ormai consolidato dopo la modifica della normativa dal D.L. n. 17 del 2005, secondo cui è attualmente vigente nell'ordinamento una presunzione di non conoscenza del procedimento da parte del contumace, essendo onere del giudice l'eventuale dimostrazione del contrario.
5. Alle doglianze ha aderito il procuratore generale qui requirente, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.
6. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
7. Giova precisare, per delimitare l'argomento della decisione, che non si verte nel caso di specie - contrariamente a quanto presuppongono le deduzioni del difensore e del pubblico ministero - in tema di prova della conoscenza, da parte dell'interessato già contumace, del procedimento instaurato a suo carico o della relativa udienza o della sentenza emessa al suo esito;
la circostanza che costui non abbia avuto notizia del procedimento e della data del processo nonché, a suo tempo, della decisione, è dato fattuale scontato, ed il giudice di merito non si è curato di confutarlo andando alla ricerca di una prova contraria (come avrebbe potuto) ne' tanto meno ha negato la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 175 c.p.p., comma 2, e la conseguente legittimazione teorica dell'istante a richiedere ed ottenere la restituito in integrum ai sensi di tale disposizione.
8. Il motivo del rigetto della richiesta, pur nell'erroneo richiamo al termine di cui al comma 1 anziché a quello (più lungo) di cui all'art. 175 c.p.p., comma 2 bis, si fonda invero sulla mancata dimostrazione, da parte dell'interessato, del rispetto del termine decadenziale per proporre la domanda di restituzione, che decorre dal giorno in cui l'istante abbia avuto "effettiva conoscenza del provvedimento"; "effettiva conoscenza" che, in un certo momento, si è certamente verificata in capo al ricorrente, atteso che essa costituisce il necessario presupposto logico - fattuale della presentazione della domanda tesa ad ottenere la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di cui in precedenza non si aveva avuto notizia.
9. Ciò premesso, e chiarito l'equivoco in cui sia il ricorrente che il procuratore generale requirente sono incorsi, si pone alla Corte il seguente quesito: se il contumace, che proponga istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna emessa all'esito di un procedimento di cui non ha avuto notizia, abbia l'onere di dare la prova della data in cui ha preso cognizione del provvedimento per consentire al giudice di verificare la tempestività della richiesta ai sensi dell'art. 175 c.p., comma 2 bis, il quale prescrive che essa deve essere presentata a pena di decadenza nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato della sentenza impugnanda abbia avuto "effettiva conoscenza". 10. La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare in proposito che anche in base al nuovo testo dell'art. 175 c.p.p., (novellato dal D.L. n. 17 del 2005, art. 1, convertito con L. n. 60 del 2005) spetta all'imputato che chiede la restituzione in termini per l'impugnazione dare la prova della conoscenza effettiva della sentenza pronunciata nel giudizio contumaciale, con la conseguenza che, ove detta prova non sia pienamente raggiunta, non può essere concesso il nuovo termine per l'impugnazione (sez. 5^, 19.9.2005, Alvaro, rv 233206; Sez. 1^, 8.2.2006, Harnou, rv 233700). 11. È necessario tuttavia precisare come si debba intendere la nozione di "effettiva conoscenza" del provvedimento, a far data dalla quale comincia a decorrere il termine decadenziale di cui all'art.175 c.p.p., comma 2 bis.
12. Ad avviso della Corte il concetto di "effettiva conoscenza" del provvedimento, per l'impugnazione del quale l'interessato richiede la restituzione nel termine, non può che intendersi nel senso di sicura consapevolezza della sua esistenza e precisa cognizione dei suoi estremi (autorità decidente, data, oggetto), collegata o alla comunicazione formale di un atto (come la notificazione dell'ordine di carcerazione) o allo svolgimento di un'attività procedimentale (come la richiesta di una copia) che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si è verificata, determinando la conoscibilità del contenuto integrale del provvedimento da impugnare e la decorrenza del termine di trenta giorni per la proposizione dell'istanza di restituzione (Sez. 1^, 9.5.2006, El Aidoudi, rv 233864; sez. 4^, 19.6.2006, Hudorovic, rv 235238). Tale necessità di certezza nell'individuazione del dies a quo - che verrebbe frustrata ove si dovesse avere riguardo al momento in cui l'interessato, secondo scansioni cronologiche modulate su esigenze proprie, abbia deciso di prendere cognizione del provvedimento emesso a suo carico - deriva direttamente dalla natura eccezionale dell'istituto, strettamente collegato alla decorrenza dei termini per impugnare e dunque necessariamente soggetto alla stessa logica, la quale pretende la individuazione certa di un momento di conoscenza dell'esistenza dell'atto, a prescindere dalla cognizione completa del suo contenuto e dei suoi eventuali vizi, nonché la concessione di un termine perentorio per effettuare le relative verifiche e proporre le opportune doglianze.
13. L'aspirante alla restituzione del termine per impugnare che, rimasto contumace, non abbia avuto notizia del procedimento a suo carico e del provvedimento all'esito emesso, è dunque onerato della dimostrazione della tempestività della domanda rispetto al momento della effettiva conoscenza dell'atto (intesa nel senso più su delineato).
Deve quindi rappresentare al giudice, con il corredo della relativa documentazione o l'indicazione dei diversi elementi dimostrativi, di avere rispettato il termine di cui all'art. 175 c.p.p., comma 2 bis, e, di questo, consentire così la verifica.
14. La totale irrilevanza della conoscenza informale dell'atto, con le conseguenti difficoltà probatorie, ed il necessario collegamento della decorrenza del termine ad una data certa e documentabile escludono che l'onere dimostrativo come delineato - fondamento minimo di serietà della richiesta - possa costituire ostacolo (paventato da Sez. 2^, 24.1.2006, Spinosi, rv 232871) all'effettività del diritto al giusto processo secondo gli insegnamenti della Corte di Strasburgo.
15. Nella specie il ricorrente neppure aveva corredato l'istanza della mera indicazione della data di effettiva conoscenza del provvedimento che intendeva gravare;
corretta si palesa pertanto la decisione di rigetto della Corte territoriale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010