Sentenza 24 marzo 2015
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, la effettiva conoscenza del provvedimento presuppone la sicura consapevolezza della sua esistenza e la precisa cognizione dei suoi estremi (autorità, data, oggetto), collegata o alla comunicazione di un atto formale o allo svolgimento di un'attività procedimentale che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si é verificata e di far così decorrere, da quest'ultimo, il termine di trenta giorni per la proposizione dell'istanza di restituzione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva fatto risalire l'effettiva conoscenza del procedimento alla data dell'atto di nomina del difensore di fiducia, nel quale erano riportati gli estremi del procedimento e della sentenza contumaciale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/03/2015, n. 26834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26834 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 24/03/2015
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 505
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 33182/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KO OL, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Nola il 25.6.;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. MOGINI Stefano;
lette le conclusioni scritte del sostituto procuratore generale Dott. FODARONI Maria Giuseppina, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Nola ha dichiarato inammissibile, perché tardiva, l'istanza presentata nell'interesse di ER OL al fine di ottenere ex art. 175 c.p.p., la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale emessa dallo stesso Tribunale, recante condanna dell'istante alla pena di anni due e mesi nove di reclusione per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585, 322 e 385 c.p., per mancata conoscenza del relativo processo.
Rilevava il Tribunale adito che ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 2 bis, la richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale va presentata a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento, e che tale termine perentorio doveva nel caso di specie ritenersi inutilmente trascorso, poiché l'istanza era stata depositata il 6.5.2014 allorché risultava agli atti nomina da parte del condannato del suo difensore di fiducia datata 3.4.2014.
2. ER OL ricorre personalmente avverso l'ordinanza indicata in epigrafe deducendo con unico motivo di ricorso violazione di legge, in quanto nel caso di specie il termine perentorio di cui all'art. 175 c.p.p., comma 2 bis, sarebbe decorso non già dalla data in cui è stata conferita la nomina fiduciaria, bensì solo nel momento in cui il difensore nominato ha avuto contatto materiale col fascicolo processuale, ciò che sarebbe avvenuto in data non immediatamente successiva alla suddetta nomina a causa di difficoltà incontrate nell'individuazione del fascicolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto respinto. In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, la effettiva conoscenza del provvedimento presuppone la sicura consapevolezza della sua esistenza e la precisa cognizione dei suoi estremi (autorità, data, oggetto), collegata o alla comunicazione di un atto formale o allo svolgimento di un'attività procedimentale che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si è verificata e di far così decorrere, da quest'ultimo, il termine di trenta giorni per la proposizione dell'istanza di restituzione (Sez. 2^, n. 5443 del 22/01/2010, Sadraoui)
Correttamente l'ordinanza impugnata individua nella data della nomina del difensore di fiducia allo specifico fine "di proporre in mio nome e per mio conto, ut alter ego, quale mio procuratore speciale all'uopo nominato, richiesta di restituzione nel termine ad impugnare la sentenza n. 553 emessa in contumacia il 6.3.2013 dal Tribunale di Nola in composizione collegiale, sezione penale, nel Proc. Pen. n. 9921/12 R.G.N.R. - n. 2938/12 R.G. Dib." il dies a quo da cui decorre il termine previsto dall'art. 175 c.p.p., comma 2 bis. Risulta infatti dallo stesso testuale tenore del citato atto di nomina che il ricorrente era a quella data perfettamente a conoscenza dell'esistenza e dei precisi estremi della sentenza in questione. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2015