Sentenza 19 giugno 2006
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, la effettiva conoscenza del provvedimento (art. 175, comma secondo, cod.proc.pen.) presuppone la sicura consapevolezza della esistenza e la precisa cognizione dei suoi estremi (autorità, data, oggetto), collegata alla comunicazione di un atto formale che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si é verificata. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'ordinanza della Corte d'appello che aveva respinto la domanda di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di primo grado in base al duplice rilievo che il ricorrente, nella designazione del difensore di fiducia in relazione al procedimento di esecuzione, aveva esattamente indicato tutti gli estremi identificativi della sentenza contumaciale, e che l'istanza restitutoria era stata formulata senza l'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/06/2006, n. 29977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29977 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 19/06/2006
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 904
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 28359/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UD BE, n. in ex Iugoslavia il 25.5.1966;
avverso l'ordinanza 1.6.2005 con la quale la Corte di Appello di Brescia dichiarava inammissibile l'istanza di restituzione del termine per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Como in data 18.11.1998;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Angelo Di Popolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
HU BE propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza con la quale la Corte di Appello di Brescia dichiarava inammissibile l'istanza di restituzione del termine per proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Como in data 18.11.1998 per essere stata presentata oltre il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 175 c.p.p.. La Corte, nel provvedimento censurato, rilevava che la conoscenza della sentenza da parte dell'imputato doveva ritenersi quantomeno dalla data (3 marzo 2005) della nomina del difensore di fiducia in relazione al procedimento di esecuzione in questione e che, pertanto, alla data del 4 aprile 2005, in cui era stata presentata l'istanza restitutoria era già intervenuta la decadenza.
Con il primo motivo l'HU lamenta la violazione di legge, con riferimento all'art. 175 c.p.p., come modificato dal D.L. n. 17 del 2005, convertito con L. n. 60 del 2005, sul rilievo che la conoscenza della sentenza di condanna poteva essere riferita solo alla data di notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale - 5 marzo 2005 - che l'aveva espressamente richiamata, così essendo evidenti sia la tempestività della presentazione dell'istanza sia il mero errore materiale della data indicata nella dichiarazione di nomina del difensore di fiducia.
Con il secondo motivo, strettamente connesso, denuncia la mancanza di motivazione in ordine all'ulteriore istanza proposta ai sensi dell'art. 670 c.p.p., comma 3. Il ricorso è infondato.
La nuova formulazione dell'art. 175 c.p.p., applicabile al caso in esame, in omaggio al principio tempus regit actum, trattandosi di procedimento ancora in corso, prevede la possibilità per l'imputato condannato in contumacia di essere restituito nel termine per impugnare, "salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione".
Nel caso in esame è in discussione, come sembra emergere dal ricorso, l'effettività della conoscenza non del procedimento ma della sentenza pronunciata in assenza dell'imputato all'esito del giudizio di primo grado.
Il ricorrente sostiene di avere avuto conoscenza della suddetta sentenza solo in data 5 marzo 2005, quando gli era stato notificato il decreto di fissazione dell'udienza in Camera di consiglio, che indicava, tra le altre, tale sentenza ai fini della revoca dei benefici concessi, e che pertanto, la domanda di restituzione in termini, depositata in data 4 aprile, era asseritamente da considerare tempestiva, dovendosi del resto ascrivere a mero errore materiale l'indicazione della data del 3 marzo 2005 apposta sull'atto di nomina del difensore.
Le doglianze non possono trovare accoglimento.
Con riferimento al primo motivo, osserva il Collegio che la sussistenza di un termine di decadenza presuppone l'individuazione di un momento certo di conoscenza dell'atto che si vuole impugnare. In merito al concetto di "effettiva conoscenza" del provvedimento, per l'impugnazione del quale l'interessato richiede la restituzione nel termine, si ritiene, in conformità a quanto già espresso da questa Corte (v., Cass., Sez. 2^, 23 giugno 2005, Kellici) che esso debba intendersi nel senso di sicura consapevolezza della esistenza e precisa cognizione dei suoi estremi (autorità, data, oggetto), collegata alla presa di notizia certa o alla comunicazione di un atto formale che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si è verificata.
L'accertamento dei presupposti per la restituzione nel termine non è più effettuata sulla base di ciò che "risulta dagli atti" (secondo l'originaria previsione contenuta nel D.L. 21 febbraio 2005, n. 17), ma è affidato al giudice che, a tal fine, compie ogni "necessaria verifica".
In tale prospettiva, si è affermato che la nuova disciplina ha introdotto una vera e propria inversione dell'onere probatorio, nel senso che non spetta più all'imputato dimostrare di avere ignorato l'esistenza del procedimento o del provvedimento senza sua colpa, ma è il giudice dell'esecuzione che deve provare, sulla base degli atti di causa, che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e che abbia volontariamente rinunciato a comparire (v. in tal senso, Cass., Sez. 1^, 21 febbraio 2006, Halilovic;
Sez. 1^, 2 febbraio 2006, Russo). Il giudice, quindi, è chiamato a fornire compiuta, puntuale e logica motivazione in ordine alle circostanze dedotte dall'interessato, il quale alleghi di non avere avuto conoscenza dell'atto, e, qualora ritenga di disattenderle, ai motivi per i quali esse non meritano accoglimento (Cass., Sez. 1^, 1 febbraio 2006, Flistoc). Nella specie, l'esame degli atti processuali, consentito dalla natura della censura, evidenzia che l'HU in data 3 marzo 2005 nominò il difensore di fiducia, rilasciandogli contestualmente mandato difensivo proprio in relazione "al procedimento penale di esecuzione al passaggio in giudicato della sentenza n. 534/98, resa in data 18.11.1998 dal Tribunale di Como". L'espressa indicazione del procedimento e della sentenza nel mandato difensivo, come rilevato dal giudice di merito, non lasciano dubbio in ordine alla effettività della conoscenza della sentenza da parte dell'imputato quantomeno in data 3 marzo 2005.
Partendo da queste premesse di fatto, deve ritenersi corretta la decisione del giudice di merito che ha ritenuto l'intervenuta scadenza del termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di restituzione nel termine alla data del 4 aprile 2005. Mentre qui non può trovare ingresso l'affermazione, del resto generica ed assertiva, di un preteso errore materiale nell'apposizione della data sull'atto di nomina.
Parimenti infondato è il secondo motivo, sul rilievo che le questioni sul titolo esecutivo non sono di competenza del giudice dell'impugnazione (al quale l'HU si è rivolto per la restituzione in termini) ma del giudice dell'esecuzione (al quale l'HU avrebbe potuto proporre l'istanza ex art. 175 c.p.p., logicamente subordinata all'accertamento della validità del titolo esecutivo, ex art. 670 c.p.p., comma 3, nell'ipotesi che non l'avesse già presentata al giudice dell'impugnazione, v., in tal senso, Cass., Sez. 1^, 25.1.2001, Confl. comp. in prov. Villani). Il ricorso va, pertanto rigettato, con la conseguente condanna alle spese a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2006