Sentenza 1 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/03/2001, n. 2986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2986 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 02 98 6/ 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTES Oggetto Accertamento proprietà SEZIONE TERZA CIVILE e riscatto agrario Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 12096/98 Dott. Ugo FAVARA Consigliere Dott. Italo PURCARO Cron. 6234 Consigliere Dott. Bruno DURANTE Consigliere Rep. 951 Dott. Mario FINOCCHIARO Ud 21/09/00 Rel. Consigliere Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE - Richiesta copia studio ZI NA IA, elettivamente domiciliata in ROMA dal Sig. IL SOLE 24 OPE per diritti L. 3000 VIA CUBONI 12, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO 1 il agli VISCO, che la difende anche disgiuntamente IL CANCELLIERE avvocati DOMENICO RUGGERINI, ALESSANDRO TRAISCI, SANTE LIRE 3000 PAGOTTO, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
AGRICOLA SO.VAL. SRL, con sede in Zugliano CG069055 AZIENDA (VI), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, 2000 difeso dall'avvocato GIANDOMENICI OTELLO con studio in 1444 36100 VICENZA VIA PESCHERIE VECCHIE 23, giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
TO VO NO, RO PP, TO TO, RO GI, AV GU;
intimati avversO la sentenza n. 221/97 della Corte d'Appello di VENEZIA, emessa il 25/11/97 e depositata il 12/02/98 (R.G. 688/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/00 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 13.4.1988 CH OM espo- neva che: con atto 15.10.1976 per Notaio Lodigiani ave- va acquistato un fondo, denominato Corte Vellarsa, sito in Riverbella (MN) ed esteso circa 125 biolche;
tale acquisto era stato da lui effettuato anche in nome e per conto di ON SE, VI UI, TO Bar- tolomeo, IL VO e OS AR, con i quali nel- _0 stesso giorno del 15.10.1976 aveva stipulato una convenzione, secondo cui la proprietà del bene in di- 2 scorso doveva ritenersi acquisita da ciascuno dei pre- detti per la quota di 1/6 e contemporaneamente si dava rilasciato ad ognuno degli atto che esso CH aveva altri comproprietari una procura а vendere i 5/6 dell'immobile; valendosi di tale procura ed a sua insa- puta, ON SE con atto 14.1.1988 per Notaio Giardina aveva alienato i 5/6 della proprietà del pre- detto fondo alla srl SO.VAL. per il prezzo di I. 650.000.000; esso CH, in data 7.4.1988, appena ve- nutone a conoscenza, aveva comunicato а tutte le parti interessate la sua volontà di avvalersi del diritto di prelazione e riscatto di tale quota del fondo, da lui condotta in affitto. Tutto ciò premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Mantova la menzionata società e i suin-- dicati comproprietari per sentir dichiarare che: 1} 1'acquisto del fondo era avvenuto nell'interesse di es- so CH e dei nominati comproprietari per la quota di 1/6 ciascuno, per cui la vendita del medesimo fondo a favore della soc. SO.VAL era avvenuta da parte di tutti i comproprietari detti (ovvero ON, VI, TO, IL e OS), ciascuno per la quota di 1/6; 2) ri- spetto a tale alienazione era stato ritualmente eserci- tato il diritto di prelazione e riscatto da parte di esso CH, coltivatore diretto e affittuario (per la 3 parte di. 5/6 del fondo), in favore del quale doveva considerarsi trasferita la proprietà dell'intero immo- bile. Si costituiva soltanto la srl SO.VAL, la quale ec- cepiva l'incompetenza territoRIle dell'adito Tribuna- che con sentenza 25.9-3.11.1990 dichiarava la pro- pRI incompetenza per territorio, per cui lo CH co n atto notificato il 20.4.1991 provvedeva a RIssumere la causa davanti al tribunale di Vicenza. Sopraggiunto il decesso dello CH e RIssunta la causa per iniziativa della società, si costituiva la moglie dello CH, CU NA AR, la quale face- va proprie le difese del marito, mentre la società ri- inopponibile la simulazione badiva che ad essa era dell'intero fondo da parte dell'originario acquisto dello CH. Con sentenza 21.12.1995 - 4.1.1996 il Tribunale di Vicenza dichiarava che il fondo in questione era stato acquistato da CH OM anche nell'interesse di tutti gli altri nominati comproprietari per la quota di 1/6 ciascuno, ma rigettava tutte le altre domande, os- servando, tra l'altro, che nell'acquisto in discorso era ravvisabile un'interposizione reale di persona, per cui in definitiva il ON aveva ceduto il bene alla SO. VAL, agendo in qualità di procuratore di CH Ro- 4 mano. Avverso la sentenza proponeva appello CU NA AR, al quale resisteva la sola soc. SO.VAL. Con sentenza 25.11.1997 12.2.1998 la Corte d'appello di Venezia rigettava il gravame. Per la cassazione di tale sentenza CU NA A- RI ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo. Ha resistito con controricorso l'Azienda agricola SO.VAL s.r.l. Gli altri intimati non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la ricorrente denuncia violazio- ne dell'art. 8 1. n. 590/1965 per il mancato riconosci- mento del diritto di riscatto e omessa ○ comunque in- sufficiente motivazione su un punto decisivo. In specie censura 1'impugnata sentenza per non avere il giudice a quo ritenuto lo CH affittuario del fondo (per la quota di 5/6 di proprietà altrui), per il quale è stato pagato il relativo canone per oltre un decennio, fatto, questo, non preso in esame dallo stesso giudice. Dedu- ce, inoltre, l'illogicità e contraddittorietà della sentenza nel ritenere che il fondo, in quanto intestato allo CH, ma in effetti di proprietà di altri, non potesse essere dallo stesso CH condotto in affitto, e contraddittorietà come pure l'illogicità 5 dell'affermazione che il ON allorquando ha venduto i 5/6 del terreno alla società SO.VAL ha agito anche nell'interesse del medesimo CH, altro non essendo stato tale trasferimento, infatti, che un espediente per intestare a società di capitali ciò che era già delle persone fisiche. Il motivo non può trovare accoglimento. La Corte territoRIle veneziana ha rilevato essere pacifico che CH OM [dante causa dell'odierna ricorrente] con rogito notarile 15.10.1976 acquistò il fondo in questione, agendo in nome proprio, e che con separata convenzione [mediante scrittura privata] dello stesso giorno fu stabilito che l'acquisto di tale fondo era stato operato per 1/6 per conto del medesimo Zuccni e per 1/6 ciascuno per conto di ON SE, IL VO AN, VI UI, TO BA e OS AR, rilasciando nel contempo lo CH agli al- tri comproprietari una procura a vendere a chiunque i 5/6 del fondo stesso. La Corte ha quindi ritenuto, con incensurabile va- lutazione di merito, ai fini della decisione assunta, che rettamente i primi giudici non avevano preso in considerazione l'asserita situazione di affittuario dello CH, data l'inconciliabilità del fatto che un proprietario di un fondo fosse anche affittuario dello stesso. AL posizione proprietaRI dello CH deri- vava, dunque, che la vendita del fondo alla SO.VAL (ov- vero i 5/6 di questo) doveva essere considerata non con il BA. (il quale aveva invero agito in virtù della menzionata procura), bensì con 10 CH, per cui quest'ultimo non poteva riscattare quello stesso fondo. Quale necessaRI esplicazione di tale conclusione va ad ogni modo posto in rilievo, come d'altronde si pone in rilievo dalla stessa parte resistente, che la Corte d'appello, con le esposte argomentazioni, ha fat- to propRI la tesi affermata dalla sentenza del Tribu- nale peraltro non impugnata [la tesi] dalla CU, e quindi coperta da giudicato- secondo cui nella fatti- specie l'acquisto da parte dello CH OM sarebbe stato effettuato anche nell'interesse degli altri cin- que sottoscrittori della scrittura privata 15.10.1976, con le indicazioni delle rispettive quote, non preve- dendo però espressamente l'obbligo del trasferimento in capo ai fiducianti delle quote di loro spettanza, come e tipico della fiducia dinamica, perché per costoro l'acquisto costituiva un investimento commerciale in vista di una futura alienazione con lucro;
per realiz- zare questo scopo i fiducianti si erano fatti rilascia- re una procura irrevocabile. Tale sentenza, sulla base delle dette premesse, 7 escludeva, poi, che nella originaRI compravendita Dal- la RI-CH fosse ravvisabile una ipotesi di simu- lazione per interposizione fittizia, non essendo prova- to che i terzi venditori AL RI sapessero nell'interesse di chi il loro contraente operava, così come era da escludersi la tesi della simulazione rela- tiva per interposizione reale dello CH nella com- pravendita 15.10.1976, perché, come detto sopra, la scrittura privata dello stesso 15.10.1976 non prevedeva l'obbligo da parte di CH OM del trasferimento del bene dallo stesso agli altri cointeressati. Nella esposta prospettiva correttamente, pertanto, dai giudici di merito, da un lato, si è negata rilevan- zar ai fini di specie, ad una coltivazione di fatto (senza che d'altronde la Corte veneta abbia specifica- mente affermato che ci sia stata una siffatta coltiva- zione), dato che, come è ricordato in motivazione, l'art. 8, della 1. n. 590/1965 richiede uno specifico nesso con uno dei rapporti agrari dalla legge menziona- ti (affitto, colonia, ecc.), con la conseguenza che il diritto di prelazione e quello di riscatto hanno la lo- ro fonte genetica solo in uno di tali rapporti agrari;
e, dall'altro, si è esclusa, non la possibilità di af- fitto di fondo di proprietà altrui, bensì la possibili- tà che colui che è proprietario del fondo (in conformi- 8 tà, del resto, delle risultanze dei registri immobilia- ri) sia al contempo affittuario dello stesso. Non senza dire della genericità, a loro volta, delle censure cir- ca la sussistenza, nella specie, di una conduzione in affitto del fondo de quo e della corresponsione per es- Sa di un correlativo canone, che risulterebbero "dagli atti di causa" e/o non sarebbero state oggetto di con- testazione da parte dei convenuti. Nessuna illogicità e contraddittorietà infine si riscontra nella affermazione che ON SE, allor- quando ha venduto i 5/6 del terreno, ha agito nell'interesse di CH OM, atteso che, una volta ritenuto, per le soprariportate considerazioni, lo Zuc- chi proprietario (per intero) del fondo in questione, ne derivava, come ritenuto dalla Corte d'appello con incensurabile apprezzamento, che il ON, avendo ven- duto in virtù della procura rilasciata dal medesimo CH in esecuzione della ridetta convenzione 15.10.1976, aveva agito per conto e nell'interesse di questi. Il ricorso va, pertanto, rigettato, compensandosi tra le parti costituite le spese della presente fase di legittimità per giusti motivi, mentre non v'è mateRI per la regolamentazione delle spese rispetto alle parti non costituite. 9
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso, il 21.9.2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Ug. Jaraza CANCELLIERE C1 Giovanni TT Depositata in CancelleRI Oggi, B 1 MAR. 2001 IL CANDELLISE Giovanni TT M Agenzia delle Entrate Roma 26-11 Ufficio di Roma 2 bitoc Iscritto a ruolo il 310000 Art. n. 14 10