Sentenza 19 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna, è onere dell'imputato allegare il momento in cui è venuto a conoscenza del provvedimento mentre spetta al giudice verificare che l'istante non abbia avuto tempestiva cognizione dello stesso, rimanendo a carico di quest'ultimo le conseguenze del mancato superamento dell'incertezza circa l'effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificato. (Fattispecie di decreto penale di condanna notificato per compiuta giacenza, nella quale la Corte ha censurato il rigetto di una istanza di rimessione in termini per proporre opposizione, in assenza di elementi indicanti che l'imputato avesse avuto conoscenza del decreto in epoca precedente rispetto a quella, dedotta nell'istanza, dell'accesso agli atti effettuato a seguito della notifica della cartella esattoriale emessa per la riscossione della pena pecuniaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2016, n. 4654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4654 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2016 |
Testo completo
4 654 / 1 6 Mor REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Аск Composta da Silvio Amoresano Presidente - Sent. n.Is Oronzo De Masi Relatore C.C. 19/1/2016 Enrico Manzon R.G. n. 13908/2015 Alessio Scarcella Alessandro M. Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da NI RE, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza in data 21/1/2015 del G.I.P. del Tribunale di Padova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Oronzo De Masi;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Fraticelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Il G.I.P. del Tribunale Padova, con ordinanza in data 21/1/2015, ha respinto l'istanza presentata in data 24/10/2014, nell'interesse di NI RE, di remissione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna alla pena di euro 3.420 di multa, per il reato p. e p. dall'art. 10 bis decreto legislativo n. 74 del 2000, emesso in data 27/9/2012 e notificato all'imputato, ex artt. 157 c.p.p. e 8 L. n. 890 del 1982, in data 26/3/2013, per compiuta giacenza, sul rilievo che l'istante non aveva dimostrato il momento di effettiva conoscenza del decreto penale in questione, essendosi limitato a ricondurre tale evento alla ricezione di una cartella di Equitalia per la riscossione delle somme dovute a titolo di multa ed accessori, documento che non consente di individuare la data di notificazione dell'atto. I NI, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione e chiesto l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi: 1) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, per aver il G.I.P. del Tribunale Padova ritenuto sussistente a carico del richiedente la remissione in termini un onere di allegazione circa il momento di effettiva conoscenza del decreto penale di condanna e per non aver poi dato rilievo, ai predetti fini, alla richiesta di accesso ai relativi atti, datata 16/9/2014, evasa in data 26/9/2014, come da annotazione in calce, dovendosi avere riguardo al momento in cui la conoscenza ha riguardato anche i documenti contenuti nel relativo fascicolo;
2) inosservanza o erronea applicazione della legge processuale, con riferimento all'art. 175 c.p.p., mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, per aver il G.I.P. 9 omesso di effettuare le necessarie verifiche in merito alla tempestività dell'istanza, secondo quanto previsto dall'art. 175, comma 2, c.p.p., così come riformulato in seguito al D.L. 21/2/2005 n. 17, convertito con L. 22/4/2005 n. 60 (e successivamente dalla L. 28/4/2014 n. 67). CONSIDERATO IN DIRITTO I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente attesa l'omogeneità dei profili di doglianza, sono fondati. Il G.I.P. del Tribunale Padova ha ritenuto inammissibile l'istanza di restituzione in termini avanzata dal difensore dell'odierno ricorrente, per difetto della dimostrazione del rispetto del termine di trenta giorni, di cui all'art. 175 c.p.p., comma 2 bis, per la presentazione della richiesta di remissione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna, non essendo nota la data di ricezione della cartella esattoriale di Equitalia dalla quale si dovrebbe ricavare l'effettiva conoscenza del provvedimento da parte del NI. A Tale conoscenza tuttavia era stata identificata dallo stesso ricorrente non già nella data di notificazione dell'atto in questione, ma in quella (26/9/2014) in cui era stata evasa la richiesta 2 di accesso agli atti del procedimento penale, presentata in datata 16/9/2014 dal difensore fiduciario nelle more nominato, dovendosi avere riguardo al momento in cui la effettiva conoscenza è caduta anche sui documenti contenuti nel relativo fascicolo. Orbene, nel caso di specie non si discute della formale ritualità della notifica del decreto penale di condanna, che si è pacificamente perfezionata ex artt. 157 c.p.p. e 8 L. n. 890 del 1982, per compiuta giacenza in data 26/3/2013, trattandosi di fatto che di per sé non può essere ritenuto al riguardo dirimente, in quanto l'autorità decidente non avrebbe potuto limitarsi a desumere l'infondatezza dell'istanza dalla mera regolarità legale della procedura notificatoria. Va rilevato infatti che, alla stregua della prevalente giurisprudenza di legittimità, è illegittimo il provvedimento di rigetto di un'istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notificazione del decreto medesimo, in quanto detta notifica, se non effettuata come nel caso in esame - a mani del condannato, non può essere di per sè ritenuta prova dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, quando quest'ultimo abbia negato di averla mai ricevuta ed abbia dedotto motivi a sostegno che, seppure rivelatisi infondati in punto di diritto, devono essere esaminati per stabilire se l'atto sia stato effettivamente conosciuto dal destinatario (Sez. 1, n. 16523 del 16/03/2011, Rv. 250438). In tema di restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale di condanna, in base alla vigente disciplina dettata dall'art. 175 c.p.p., comma 2, come modificato dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, art. 11, comma 6, questa Corte ha avuto modo di affermare che è onere dell'imputato allegare il momento in cui è venuto a conoscenza del provvedimento mentre spetta al giudice verificare che l'istante non abbia avuto tempestiva cognizione dello stesso, 9 rimanendo a carico dell'istante le conseguenze del mancato superamento dell'incertezza circa l'effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificato. Inoltre, la natura speciale del procedimento per decreto ed il riferimento normativo alla necessità che il condannato sia a conoscenza del provvedimento, non anche solo del procedimento, non consentono di applicare, ai fini della rimessione in termini, i criteri presuntivi di conoscenza del procedimento indicati dall'art. 420 bis c.p.p., comma 2, tanto più ove si osservi che, a norma dell'art. 461 c.p.p., comma 2, la dichiarazione di opposizione deve indicare a pena d'inammissibilità gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo ed il giudice che lo ha emesso, escludendo la possibilità di equiparare alla conoscenza del provvedimento la conoscenza di uno qualsiasi degli atti compiuti durante l'iter procedimentale che ha preceduto l'emissione del decreto di condanna (Sez. 4, n. 43478 del 30/9/2014, Rv. 260312). Ed allora, contrariamente a quanto ritenuto dal G.I.P. nell' impugnata ordinanza, non assume rilievo assorbente la circostanza che dall'avviso di pagamento prodotto dal NI non sia ricavabile la data della notificazione dell'atto, perché il ricorrente non ha allegato che tale documentazione, per il suo contenuto, fosse dimostrativa della effettiva conoscenza del decreto penale di condanna, avendo all'uopo indicato e prodotto ulteriori elementi, quali - 3 appunto la "discovery" degli atti contenuti nel fascicolo del procedimento a seguito di accesso del difensore, che, secondo le prospettazioni del ricorrente, portano ad individuare la data del 26/9/2014 come il riferimento temporale rilevante ai fini della dimostrazione della tempestività della richiesta di remissione nel termine per proporre l'opposizione. L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata per carenza di motivazione. alla Nel valutare nuovamente l'istanza luce dei principi sopra esposti, il Giudice del rinvio dovrà dunque tenere conto dell'art. 175 c.p.p., comma 2, come modificato ad opera della L. 28 aprile 2014, n. 67, art. 11, in base al quale "L'imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato", indicando compiutamente le ragioni fondanti il giudizio in merito alla sussistenza o meno dei presupposti per la restituzione in termine, in ragione di tutti gli elementi che il condannato ha allegato per superare l'incertezza circa l'effettiva conoscenza del provvedimento ritualmente notificato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Padova. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Oronzo De Masi Silvio Amoresano DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 4 FEB 2016