Sentenza 14 novembre 2017
Massime • 1
Integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta del locatore che, a seguito del decesso del conduttore e della mancata restituzione dell'immobile da parte dell'erede, riacquisti il possesso dell'immobile sostituendo la serratura della porta d'ingresso, anziché esperire l'azione di rilascio per occupazione "sine titulo" nei confronti del successore del conduttore, divenuto detentore precario del bene.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2017, n. 3348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3348 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2017 |
Testo completo
0 3 348- 1 8 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 1567 Vincenzo Rotundo Mirella Agliastro UP - 14/11/2017 R.G.N. 18116/2017 Anna Criscuolo Laura Scalia Fabrizio D'Arcangelo Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da RR OV, nato a [...] il [...] CI TO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/10/2015 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore dei ricorrenti, avv. Andrea Medaglia, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Foggia, Sezione Distaccata di Lucera, in data 17 novembre 2014 ha ridotto la pena ad euro 100,00 ciascuno nei confronti degli appellanti OV RR ed TO CI, imputati del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, commesso in Apricena in data 9 luglio 2008. 2. Il presente giudizio trae origine dal rapporto di locazione dell'immobile sito in Apricena, Via D'Alessandro nn. 15 e 17, instauratosi nel 1990 tra il proprietario CI PE RR, padre della imputata OV RR, e la conduttrice ON MI, madre della parte civile GE Lo TO. Secondo la formulazione accusatoria, in seguito alla morte della MI, nell'aprile del 2008, gli imputati OV RR ed il coniuge TO CI, pur potendosi rivolgere al giudice per la restituzione dell'immobile locato, si erano fatti ragione da sé ed avevano riacquisito il possesso dell'immobile, rompendo la porta di ingresso ed apponendovi un lucchetto.
3. Gli imputati ricorrono personalmente avverso tale sentenza e ne chiedono l'annullamento, deducendo quattro motivi di ricorso e, segnatamente: - la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., dell'art. 392 cod. pen. e dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 39, in quanto, a seguito della morte di ON MI, il Lo TO non era subentrato nel rapporto di locazione e, pertanto, difettava nella specie il "preteso diritto" che gli imputati avrebbero potuto far valere in giudizio nei suoi confronti;
la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in ragione della inosservanza dell'art. 392 cod. pen., in quanto la querela era stata presentata da soggetto, il Lo TO, non legittimato perché privo della titolarità o del possesso qualificato dell'immobile; - la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod., proc. pen. per mancata assunzione di una prova decisiva e, segnatamente, per effetto del o rigetto della istanza di rinnovazione della istruzione dibattimentale;
f - la violazione del'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in ragione della illegittimità della costituzione di parte civile per difetto di procura speciale. I ricorrenti da, ultimo chiedevano la sospensione dell'esecuzione delle statuizioni civili ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen. in attesa della decisione. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili in quanto i motivi negli stessi dedotti si rivelano aspecifici e, comunque, manifestamente infondati.
2. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione di legge e, segnatamente, dell' art. 392 cod. pen. e dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Secondo tale norma, infatti, l'erede non convivente del conduttore di immobile adibito ad abitazione non succede al proprio dante causa nella detenzione qualificata, poiché il titolo contrattuale si estingue con la morte del titolare del rapporto. A seguito del decesso di ON MI, pertanto, il Lo TO non era subentrato nel rapporto di locazione, in quanto non era convivente con la propria madre, né era possessore o il detentore di tale immobile. Non era dunque ravvisabile un diritto degli eredi della MI sull'immobile oggetto del contratto di locazione e gli imputati non avrebbero potuto in nessun modo esperire nei loro confronti una azione di rilascio, atteso che non sussisteva né lo ius possidendi, né la detenzione della cosa locata. Dal decesso della MI, risalente all'aprile del 2008, al luglio dello stesso anno (data di commissione del reato contestato), peraltro, nessuno degli eredi aveva occupato l'immobile, che era rimasto abbandonato. L'unica pretesa che la parte civile Lo TO avrebbe potuto avanzare nei confronti degli imputati aveva ad oggetto la restituzione dei beni che arredavano l'immobile concesso in locazione, che, tuttavia, in caso di rifiuto, avrebbe integrato reato diverso da quello di cui all'art. 392 cod. pen. Il delitto contestato, pertanto, non sussisteva, in quanto difettava nella specie il "preteso diritto" che gli imputati avrebbero potuto far valere in giudizio e, quindi, mancava una contesa giudiziale tra le parti.
3. Tale motivo deve essere dichiarato inammissibile per un duplice ordine di ragioni. La censura, infatti, senza confrontarsi con la decisione impugnata, costituisce la riproposizione quasi testuale del secondo motivo di appello, motivatamente disatteso dalla sentenza impugnata. La mancanza di specificità del motivo, del resto, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione ed, in entrambi i casi conduce, ai sensi dell'art. 3 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), all'inammissibilità della stessa (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano;
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157).
4. Il motivo si rivela, peraltro, anche manifestamente infondato. La Corte di appello di Bari nella sentenza impugnata ha correttamente rilevato come, una volta risoltosi il contratto di locazione a causa del decesso della conduttrice ON MI, la locatrice OV RR aveva diritto alla restituzione dell'immobile libero da persone e cose e, constatato l'inadempimento degli eredi della MI, avrebbe potuto adire l'autorità giudiziaria perché il proprio diritto avesse piena attuazione. L'imputata ed il coniuge, invece, avevano consapevolmente scelto di farsi ragione da sé, danneggiando la porta di ingresso ed apponendovi una catena con lucchetto. Secondo una consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, del resto, la successione nel contratto di locazione di immobile urbano destinato all'uso di abitazione è disciplinata esclusivamente dall'art. 6 della legge n. 392 del 1978, secondo cui, in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini abitualmente conviventi nonché, a seguito della sentenza n. 404 del 1988 della Corte costituzionale, il convivente more uxorio, e non già dall'art. 1614 cod. civ., in ragione della tipicità della locazione abitativa, che giustifica la specificità della relativa disciplina successoria (Cass. 11328/90; Cass. 4767/92; Cass. 3074/95; Cass. 8967/98; Cass. 10034/2000). Secondo tale disposizione, in mancanza di conviventi aventi diritto a succedere nella locazione, il rapporto contrattuale si estingue per la morte del titolare del rapporto. Tuttavia, in virtù del principio della immutabilità del rapporto possessorio con effetto dall'apertura della successione (art. 1146, primo comma, cod. civ.), il rapporto continua con l'erede, ma, stante la estinzione del titolo qualificato per la morte del possessore (o del detentore qualificato), nella mutata situazione di mera detenzione non assista da alcun titolo. L'erede non convivente, pertanto, risponde, secondo i principi generali, delle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione scadute al momento dell'avvenuta successione e già non soddisfatte dal suo dante cause e non subentra nella detenzione qualificata del conduttore defunto, ma viene a trovarsi con la res locata nella relazione di mero fatto di detenzione precaria, che rende 4 esperibile nei suoi confronti l'azione di rilascio per occupazione senza titolo e di responsabilità extracontrattuale (Sez. 3 civ., n. 6965 del 22/05/2001 (Rv. 546880-01). In tale situazione (analoga ad ogni altra in cui il possesso o la detenzione qualificata del de cuius si trasferisce, necessariamente modificata, in detenzione precaria all'erede, come avviene, ad esempio, per l'usufrutto, l'uso o l'abitazione alla morte del titolare di detti diritti), inoltre, l'obbligo di restituzione dell'immobile locato, che sarebbe gravato sul de cuius in virtù del titolo contrattuale ai sensi dell'art. 1590 cod. civ., assume nei confronti dell'erede non convivente la qualificazione di obbligazione di natura extracontrattuale connessa ad una detenzione senza titolo, che, benché non derivante da autonomo comportamento dell'erede ma conseguente al semplice subingresso nella sfera giuridica complessiva del suo dante causa, dal momento dell'apertura della successione legittima nei confronti del detentore senza titolo la pretesa restitutoria del locatore (Sez. 3 civ., n. 6965 del 22/05/2001 (Rv. 546880-01). La Corte di appello di Bari ha, pertanto, fatto buon governo dei principi che governano la materia in quanto le doglianze dei ricorrenti obliterano che, ancorché il Lo TO non fosse divenuto parte contraente del rapporto locatizio, per effetto del decesso della madre, era pur sempre il soggetto obbligato al rilascio ed era, comunque, il detentore precario della res locata. Risponde, del resto, del reato di cui all'art. 392 cod. pen. il proprietario di un immobile che, una volta scaduto il contratto di locazione, di fronte all'inottemperanza del conduttore dell'obbligo di rilascio, anziché ricorrere al giudice con l'azione di sfratto, si fa ragione da sé, sostituendo la serratura della porta di accesso e apponendovi un lucchetto (Sez. 6, n. 10066 del 18/01/2005, De Salvo, Rv. 230886), in quanto la scadenza del contratto di locazione legittima, in caso di inottemperanza spontanea dell'obbligo di rilascio, l'azione di sfratto, ma non la condotta violenta sulla cosa (esercitata con la sostituzione e apposizione di una nuova serratura alla porta dell'abitazione ancora detenuta dalle parti offese), così contravvenendo alla ratio legis della norma in riferimento, che richiede che le controversie tra privati siano decise dall'autorità giudiziaria e non vengano risolte tramite l'esercizio di attività violenta da parte di uno degli antagonisti.
5. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la inosservanza da parte della Corte di appello di Bari dell'art. 392 cod. pen., in quanto la querela era stata presentata da un soggetto, il Lo TO, privo di legittimazione, in quanto privo del diritto di proprietà o del possesso dell'immobile concesso in locazione. 5 Tale motivo deve, tuttavia, essere dichiarato inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma costituisce la mera riproposizione della medesime doglianze formulate sul punto nell'atto di appello e motivatamente disattese dai giudici del grado, senza che i relativi apporti argomentativi abbiano formato oggetto di una autonoma e articolata critica impugnatoria. Il Lo TO, del resto, era pienamente legittimato a proporre querela in quanto era il soggetto che aveva subito l'azione lesiva posta in essere dagli imputati, come ha correttamente rilevato la Corte di appello di Bari nella sentenza impugnata, ed aveva la relazione diretta con la cosa. La legittimazione a proporre querela per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, del resto, spetta sia al soggetto nei cui confronti sia stato estrinsecato il mezzo violento (ex plurimis: Sez. 3, n. 5350 del 08/03/1973, Li Volsi, Rv. 124576), sia al titolare di un diritto reale assoluto sulla res oggetto di violenza o a chi eserciti sulla cosa un legittimo ius possessionis significativo di una diretta relazione con la medesima (ex plurimis: Sez. 6, n. 24641 del 27/02/2014, Scocco, Rv. 260061; Sez. 6, n. 28952 del 08/07/2008, dep. 11/07/2008, Rv. 240819; Sez. 6, 24.2.2004, n. 21090, Soddu, Rv. 228810).
6. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione di legge conseguente alla mancata assunzione di una prova decisiva, in quanto nel corso del dibattimento di primo grado l'esame delle testimoni LV EL IN e CE MA, pur ammesso ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., non era stato assunto a causa delle precarie condizione di salute delle stesse. Le escussioni delle testimoni non avevano avuto luogo, in quanto il Tribunale aveva fatto affidamento su mere certificazioni rilasciate da medici non appartenenti a strutture pubbliche. La assunzione di tali testimonianze risultava, comunque, decisiva, in quanto avrebbe potuto consentire di acclarare se l'azione criminosa fosse stata commessa dal solo RR o anche dalla CI e se quest'ultima avesse commissionato al primo l'apposizione del lucchetto sulla porta di ingresso dell'immobile in questione, in quanto le testimoni avevano assistito a tale operazione.
7. Anche tale doglianza si rivela manifestamente infondata. Il sindacato in ordine alla mancata rinnovazione della istruzione dibattimentale nel giudizio di appello assume connotati e contenuti diversi a secondo che la richiesta di rinnovazione sia formulata ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. o del comma 2 della medesima disposizione. La mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può, infatti, costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013 (dep. 29/01/2014), Inguì, Rv. 259136), mentre negli altri casi può essere prospettato solo il vizio di motivazione previsto dalla lett. e) del medesimo art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, De Carlo, Rv. 240995). La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è, infatti, un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere sulla base del solo materiale probatorio già a sua disposizione (ex plurimis: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820). Proprio in ragione del carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento della richiesta in tanto può essere censurato in sede di legittimità, in quanto risulti dimostrata la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, dunque, la erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito in ordine alla possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., esplicitando, senza incorrere in vizi di manifesta illogicità, le ragioni della scelta operata (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 2, n. 41808 del 27/09/2013, Mongiardo, Rv. 256968; Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228; Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, Di Gloria, Rv. 233931). Il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento, pertanto, non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (ex plurimis: Sez. 3, n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373). Il ricorrente deve, pertanto, dimostrare l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitare qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di 7 determinate prove in sede di appello (Sez. 1, n. 9151 del 28/06/1991, Capitani, Rv. 213923). Declinando tali consolidati principi nel caso di specie, deve, pertanto, rilevarsi come il diniego della riapertura della istruttoria dibattimentale possa essere censurato esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione e non già della violazione di legge e come tale doglianza si riveli, comunque, manifestamente infondata. La Corte di appello di Bari ha, infatti, disatteso la richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimentale, rilevando congruamente come le patologie delle testimoni descritte nei certificati medici fossero assolutamente compatibili con l'età avanzata delle due donne e, quindi, non vi era ragione di dubitare di quanto attestato negli stessi. L'approfondimento istruttorio pur disposto ex art. 507 cod. proc. pen. non si rivelava, peraltro, necessario ai fini del decidere. L'affermazione della responsabilità penale della RR nella sentenza impugnata è, infatti, stata fondata, congruamente, non già in quanto la medesima era coniuge del CI, unico soggetto che di fatto si occupava della gestione del predetto immobile, bensì in quanto quest'ultimo aveva agito per conto della moglie, proprietaria dell'immobile. La Corte di appello ha, peraltro, non illogicamente rilevato che la imputata era l'unico soggetto che si era giovata del compimento dell'attività illecita, recuperando in tal modo la disponibilità dell'immobile di sua proprietà. Anche successivamente alle vicende oggetto del presente processo, del resto, la RR non si era mai dissociata dalle condotte poste in essere dal CI.
8. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la illegittimità della costituzione di parte civile per difetto di procura speciale e, di conseguenza, chiedono la caducazione delle statuizioni civili della sentenza impugnata. La procura rilasciata in calce all'atto di costituzione di parte civile non era, infatti, altro che una mera procura civistilistica ad litem e, pertanto, era priva dei requisiti tipizzati dall'art. 122 cod. proc. pen.
9. Anche tale doglianza deve essere dichiarata inammissibile per aspecificità in quanto costituisce la mera riproposizione della censura formulata nel primo motivo dell'atto di appello e motivatamente disattesa dai giudici del grado, senza che la motivazione della sentenza impugnata sul punto abbia formato oggetto di un autonomi rilievi critici. La Corte di appello, alla pag. 4 della sentenza impugnata ha, peraltro, motivato correttamente ed ampiamente in ordine alla sussistenza della procura 8 speciale e non già di un mero mandato alle liti, riportando testualmente il contenuto della stessa e ravvisandovi tutti i presupposti di legge. La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso esime dal provvedere in ordine alla sospensione dell'esecuzione della condanna civile nell'attesa della decisione. 10. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di duemila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/11/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Fabrizio D'Arcangelo Vincenzo RotundoVincenzo Vincenzo Refund thus اول DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 GEN 2018 ZIARIO IL FUNZIONARIO GIUDI Piero Esposito 9