Sentenza 13 febbraio 2004
Massime • 1
Non è consentita la conversione della parte di libertà controllata non eseguita nei confronti del soggetto ammesso ad essa per il solo fatto che egli abbia commesso un reato nel periodo di esecuzione della sanzione sostitutiva, bensì soltanto quando abbia violato una delle specifiche prescrizioni impostegli. (V. Corte cost., 24 settembre 1990 n. 418 e 15 aprile 1992 n. 199).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/02/2004, n. 15302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15302 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 13/02/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 863
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 023320/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TI NI N. IL 04/08/1962;
avverso ORDINANZA del 03/02/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. DI ZENZO Carmine, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, con le conseguenze di legge. OSSERVA
1. Con ordinanza del 28 gennaio 2003, il tribunale di sorveglianza di Salerno disponeva la conversione della parte di libertà controllata non eseguita da TI VA alla data del 2 luglio 2002 nel corrispondente periodo di pena detentiva sostituita, sul rilievo che il condannato era stato il 25 giugno 2002 tratto in arresto in flagranza di tentato furto di un'autovettura commesso a Nocera Inferiore, in violazione tra l'altro della prescrizione di non allontanarsi dal Comune di residenza.
Ricorre per Cassazione il Tiano, dolendosi, sotto il profilo della violazione dell'art. 66 l. n. 689/81, che il tribunale non avesse concesso il rinvio del procedimento al fine di appurare il suo attuale stato di detenzione domiciliare, omettendo così di compiere quei "sommari accertamenti" che la norma richiamata impone e che gli avrebbero consentito di ottenere fungibilità del periodo di pena da convenire con quello già espiato agli arresti domiciliari.
2. Il ricorso non è fondato.
Occorre premettere che si registra un contrasto di giurisprudenza sulla questione relativa alla ammissibilità della conversione della libertà controllata nella pena detentiva nel caso in cui il condannato abbia commesso un reato nel periodo di esecuzione della sanzione sostitutiva, in quanto a un indirizzo favorevole alla conversione (Cass., Sez. 1^, 3 aprile 2000, Ippolito) si contrappone una contraria linea interpretativa secondo cui l'art. 66 della legge n. 689/81 si applica solo quando sia stata violata una specifica prescrizione imposta per la libertà controllata, non potendo, in mancanza, ritenersi sufficiente la sola commissione di un reato (Cass., Sez. 1^, 28 novembre 2000, Spadafora;
Id., Sez. 1^, 24 marzo 2000, Inzerillo;
Id., Sez. 1^, 17 maggio 2001, n. 3607, Raucci). Il collegio ritiene di dover aderire a quest'ultimo orientamento perché riscontrato da precisi ed inequivoci argomenti ermeneutici di ordine letterale, logico e sistematico, dai quali emerge che la normativa sulla conversione delle pene configura una fattispecie di indubbia natura sostanziale che è soggetta ai principi di legalità e di tassatività che impediscono l'interpretazione in via estensiva delle relative disposizioni di legge.
L'indirizzo giurisprudenziale qui seguito ha infatti chiarito che, giusto il principio di legalità delle pene sancito dagli artt. 25 Cost. e 1 c.p., al tribunale di sorveglianza è preclusa la conversione quando la condotta del condannato non costituisca inosservanza di una delle prescrizioni esplicitamente previste per la libertà controllata e si traduca nella violazione di generici obblighi imposti ad ogni consociato, quale quello di non commettere reati o dell'honeste vivere. Tale soluzione risulta sorretta da elementi univoci desumibili dall'impianto complessivo della legge n. 689/81, che stabilisce, innanzitutto, all'art. 68, la sospensione dell'esecuzione della semilibertà e della libertà controllata, non solo in caso di notifica di un ordine di carcerazione, ma anche nelle ipotesi di arresto in flagranza, di fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza (comma 1):
se poi si considera che, in tali situazioni, il magistrato di sorveglianza è tenuto a determinare la durata residua della pena sostitutiva (comma 3) e che la semidetenzione e la libertà controllata riprendono a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione dell'esecuzione della pena detentiva (comma 4), appare innegabile che, nel sistema della legge n. 689/81, l'adozione di misure coercitive per la commissione di reati commessi durante la libertà controllata (e a una simile evenienza fa sicuramente riferimento la menzione dell'arresto in flagranza contenuta nel primo comma dell'art. 68), corrisponde una causa di sospensione dell'esecuzione della pena sostitutiva, che non legittima la conversione. Ulteriore, inequivoca conferma a sostegno di tale scelta interpretativa può ricavarsi dall'art. 72 della medesima legge, che prevede la revoca della sanzione sostitutiva "per la parte non ancora eseguita e convertita a norma dell'art. 66" se sopravviene a una pena detentiva per un fatto commesso successivamente alla sostituzione della pena.
Dai rilievi svolti si ricava che solo l'inosservanza di specifiche prescrizioni imposte con il provvedimento di libertà controllata può determinare la conversione nella pena detentiva residua. Ciò che si è verificato nel caso in esame, essendo la conversione scaturita dalla violazione della prescrizione imposta al Tiano di non allontanarsi dal comune di residenza (il ricorrente è stato infatti arrestato a Nocera Inferiore in flagranza di un tentato furto di autovettura).
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli arti 606, 616 c.p.p.;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2004