Sentenza 6 febbraio 2004
Massime • 2
In tema di associazione di tipo mafioso, è configurabile il concorso esterno nella condotta della persona che, pur priva dell'"affectio societatis" e non risultando inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisca un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo - purché questo abbia apprezzabile rilevanza causale - ai fini della sua conservazione o del suo rafforzamento e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del suo programma criminoso. Ne consegue che integrano la condotta di concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso le prestazioni professionali rese da un notaio le quali, pur astrattamente dovute in favore di chiunque ne faccia richiesta, devono essere rifiutate allorché di esse possa ragionevolmente ritenersi che riguardano atti od operazioni illeciti, o apparentemente leciti, compiuti da soggetti mafiosi. (Nella specie, la Corte ha ritenuto qualificabile come concorso esterno nel delitto associativo la condotta di un notaio che aveva prestato la sua opera in tutte le fasi, durate per anni, di una complessa e articolata speculazione edilizia, del valore di svariati miliardi di lire, progettata da un noto "clan" camorristico, consentendone la realizzazione non solo mediante il rogito di numerosi atti negoziali, ma anche attraverso l'avallo al pagamento di tangenti da parte di prestanome al capo-clan, la custodia di assegni a garanzia emessi dopo l'acquisto del terreno da lottizzare e, insomma, l'assunzione della veste di garante del buon esito dell'intera operazione, in cambio di che aveva ottenuto dai membri dell'associazione l'appoggio elettorale in un collegio senatoriale)
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 150 cod. pen. prevale su ogni altra causa di estinzione e quindi anche sulla prescrizione, qualora non risultino elementi idonei a suffragare la sussistenza di una causa di non punibilità, di immediata applicazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la Corte di cassazione, nell'annullare senza rinvio la sentenza per morte dell'imputato il cui reato era stato già dichiarato prescritto, ha dovuto dichiarare anche inammissibile il ricorso della parte civile, stante l'inapplicabilità del disposto dell'art. 578 cod. proc. pen. che impone al giudice di decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni civili esclusivamente nei casi di estinzione del reato per amnistia o prescrizione)
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2004, n. 13910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13910 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 06/02/2004
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 209
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 42796/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte di Appello di Napoli;
CR FF;
COMUNE DI MARANO in persona del sindaco pro tempore nella qualità di parte civile;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 39/01/2002;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. SERPICO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del SPG Dr. Delehaye che ha concluso per: Annullamento senza rinvio per CR per essere il reato estinto per morte dell'imputato;
dichiararsi inammissibile il ricorso della parte civile per carenza d'interesse;
Annullamento con rinvio per DI NO RL, AP AL e IC AL, in accoglimento ricorso PG;
Uditi gli Avv.ti B. VON ARX ed E. CRICRÌ, il primo per AP e IC ed il secondo per il IC che hanno concluso per: Rigetto del ricorso del PG;
Letta la memoria difensiva proposta ex art, 611 c.p.p., nell'interesse di IC AL;
dato atto che, nelle more del presente giudizio, è pervenuto certificato di morte del CR FF avvenuta il 22-5-2002 in AR di Napoli;
OSSERVA
Sull'appello proposto, tra gli altri e per quel che qui interessala CR FF, DI NO RL, IC AL e AP AL avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 6-12-1999, con la quale i predetti, dichiarati colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti (per CR capi E) ed L) ex artt. 81, 110, 112 n. 1, 61 n. 2 e 479 c. p. e capo T) ex art. 319 c.p., unificati in continuazione e por il Di Lanno, il Sica ed il Capasso rispettivamente capo D) ed A del proc. pen. 425.2/98 RG TRIB. ex art. 416 bis c. p. aggravato, ritenuta cessata la permanenza per tale reato associativo alla data del 22-01-1992 ed esclusi il co. 2^ e 6^ dell'art. cit.), erano stati condannati alle pene rispettivamente ritenute di giustizia, in uno al risarcimento dei danni e spese in favore della costituita parte civile Comune di AR , la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 29-01-2002, in riforma del giudizio di 1^ grado, assolveva il CR dai reati sub E) ed L) della rubrica perché il fatto non sussiste e dichiarava n.d.p. nei confronti dello stesso predetto imputato, in ordine al reato, perché estinto per prescrizione, rigettando la domanda della parte civile in ordine a detto reato ed assolveva il DI NO ed il AP, ex- art. 530 co. 2^ c.p.p., dai reati loro rispettivamente ascritti sub D) ed
A) del p. p. n. 425/2/98 ed il IC, ex artt. 930 co. 1^ dal reato associativo ascrittogli sub D), per non aver omesso il fatto. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione il PROCURATORE GENERALE della BEPUBBLICA presso a Corte di Appello di Napoli, limitatamente alla posizione del CR in ordine al cennato capo T), deducendo, a motivi del gravame ed in sintesi:
il PG:
Violazione dell'art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p., per manifesta illogicità della motivazione, quanto alla posizione degli imputati DI NO E AP, posto che, da un lato, conferma la presenza della camorra dall'inizio alla fine dell'affare attinente la vicenda speculativa del fondo "GG LE" nella gestione di tale affare e, dall'altra, "frammentizzando" arbitrariamente la vicenda, come tracciata da un imponente impianto probatorio analiticamente esaminato nella sentenza di 1^ grado, "tira fuori" gli imputati anzidetti dalla accusa di partecipazione al delitto associativo, riferendo agli stessi un comportamento "penalmente irrilevante", non potendosi e scindere, secondo la censurata opinione dei giudici della Corte territoriale napoletana, che "i predetti abbiano agito, piuttosto che nell'esclusivo interesse del clan camorristico, per un proprio personale interesse, semplicemente cogliendo nella iniziativa speculativa del clan un'occasione per ottenere un proprio tornaconto distinto da quello del clan", non apparendo decisivo, nella vicenda in esame, il solo intervento degli imputati anzidetti, "prestandosi tale circostanza a diverse interpretazioni aventi pari forza logica". A fronte di tale errata lettura della vicenda, ad avviso dell'Ufficio ricorrente, non era dato logicamente concepire, nell'ambito del fenomeno camorristico "cruento e spietato", riconducibile al clan TT, un'intrusione di estranei, probatori di interessi economici propri, nell'ambito di una speculazione camorristica, ideata ed avviata da TO Normale, indiscussamente finanziaria del clan, nonostante le controdeduzioni difensive sul punto circa la frazionata lettura della vicenda in rapporto al ruolo ed alla partecipazione del predetto Normale, prima della morte di costui e, dopo di questa, quello dalla camorra almeno a fini estorsivi su ogni appartamento.
Secondo il PG, in particolare, non era logicamente compatibile, con la vicenda de qua, il fatto che la camorra, nella scelta di dare sviluppo all'affare "GG LE", avesse fatto ricorso all'extraneus AP per la ricerca degli acquirenti del fondo, individuati poi negli imprenditori NT e DI NO, anch'egli asseritamente extraneus, per procedere alla progettazione della lottizzazione del terreno.
Parimenti censurabile ad avviso del PG, la decisione assolutoria del IC, stante il palese vizio motivazionale circa l'arbitraria "scomposizione, nel ragionamento della Corte, degli elementi di prova durante la loro valutazione con la conseguente omissione (qui è il difetto di motivazione), del loro esame congiunto", necessario, specie per la presenza dell'imputato in tutte le fasi dell'affare speculativo.
Sul punto, testualmente il PG ricorrente deduce che:
"In questa prospettiva, il collegamento del IC con il TT, tanto stretto e costante da ottenere l'appoggio elettorale da parte dell'Alfieri nel collegio senatoriale di Nola e Pomigliano d'Arco, il suo intervento, puntuale in tutte le fasi legali dall'affare sviluppatosi per anni, l'avallo alle richieste di tangente formulate da DU TT agli Antonelli, il fatto di aver custodito i titoli di credito emessi dopo il contratto di acquisto del terreno da parte degli Antonelli, di averli poi riconsegnati e aver fatto confluire nelle casse della camorra quindici miliardi di lire, imponendosi come il vero garante dell'intera operazione economica, avrebbero condotto, la Corte a ben diverse conclusioni da quelle trattene", senza che il tutto si fosse risolto in un mero richiamo all'imputato sulla rilevanza della sua condotta, soltanto sul piano dell'illecito disciplinare.
CR:
Erronea applicazione della legge penale in relazione reato sub T) di cui all'art. 319 c.p; illogicità e/o mancanza di motivazione e violazione dell'art, 239 bis in relazione all'art. 606 co. 1^ lett. e) c.p.p. e violazione degli artt. 522 e 604 in relazione all'art. 606 co. 1^ lett. c) c.p.p., posto che, in ordine all'imputazione di corruzione era dato rilevare l'incompleta individuazione degli elementi costitutivi del reato, stante la genericità della contestazione, segnatamente riferita alla condotta asseritamente contraria ai doveri d'ufficio, attribuita ad "evidenti irregolarità", senza che ne fossero stati specificati i contenuti. Inoltre, ad avviso del ricorrente, era dato cogliere la differenza tra il fatto-reato indicato in rubrica ed il fatto accertato all'esito del giudizio di appello, non avendo il ricorrente mai ricevuto alcunché dal Nicchio, ne' essendo giammai stato proprietario di una piscina realizzata dall'Ing. De Felice, trattandosi, invece, di CR EN, beneficiario degli assegni atti contrari ai doveri d'ufficio contestati all'imputato, con mutamento del fatto, anche nel tempo.
Infine, si è rilevato che, ad avviso del ricorrente, il fatto- reato ritenuto in sostanza è "nuovo", rispetto a quello inizialmente contestato all'imputato, posto che il denaro sarebbe stato ricevuto non per sè ma per un terzo, a beneficiarne sarebbero stati tutti i costruttori interessati alla realizzazione della rete fognaria e la retribuzione sarebbe stata precedente o coincidente rispetto al compimento degli atti contrari, sicché il giudice di appello per tale cennata mutazione del fatto, avrebbe dovuto provvedere ex art. 604 c.p.p.. COMUNE di MARANO in qualità di parte civile:
1) Violazione di legge, avendo la Corte di Appello erroneamente revocato la provvisionale statuita con la sentenza di 1^ grado in ordine all'imputazione sub T) nei confronti del CR, che rivestiva la qualità di sindaco del Comune ricorrente al momento dei fatti, non potendosi condividere l'argomentare della sentenza impugnata secondo cui, in tema;
di reato di corruzione ex art. 319 c.p., la "parte lesa sarebbe esclusivamente lo Stato in quanto tale e che eventuali altri danni realizzati dell'amministrazione Pubblica devono essere oggetto di analisi e decisione da parie della competente Corte dei Conti, mentre, ad avviso del ricorrente, avendo il comportamento dell'imputato determinato danni alla parte civile, la tutela dei diritti del Comune deve essere devoluta in via concorrente anche al giudice di merito e non in via esclusiva alla Corte dei Conti;
2) Difetto di motivazione, in ordine alla concreta portata del danno materiale e di immagine in pregiudizio del Comune a causa del "disinvolto" comportamento illecito del Sindaco CR nei fatti di causa, segnatamente riferirti all'illecita aggiudicazione degli appalti nel contesto dell'intera vicenda attinente il c.d. "Sacco di AR";
3) Contraddittorietà all'impugnata sentenza in ordine alla ritenuta esclusione della matrice camorristica nella condotta dell'imputato, nonostante il Comune di AR, mentre il CR era in carica da oltre un decennio, fosse stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 30/9/91.
Nell'interesse del IC la difesa ha prodotto, ex art. 611 c.p.p., memoria difensiva sostanzialmente intesa a controdedurre alle argomentazioni di cui al ricorso del PG, ritenuto inammissibile perché proponente censure in fatto, in uno alla richiesta di una rivalutazione della prova segnatamente riferita al ruolo del ricorrente nel contesto dell'intera vicenda, materia questa interdetta in sede di legittimità, ferma restando la "clamorosa" smentita del denunciato vizio motivazionale, alla luce di quanto puntualmente emergente dal testo della decisione, impugnata. Ciò posto, va preliminarmente rilevata, guanto al ricorrente CR, alla luce dell'acquisito certificato di morte del predetto, la sopravvenuta causa di estinzione del reato, ex art. 150 c.p., che, come ripetutamente, affermato da questa Corte di legittimità, è preminente ed assorbente su, tutte le altre cause estintive del reato, segnatamente riferita all'intervenuta prescrizione dello stesso, esclusa, come nella specie, la applicabilità dell'art. 129 c. 2^ c.p.p. in carenza di risultanze che rendano evidente la sussistenza di cause di non punibilità, avuto riguardo alle argomentazioni dedotte dai giudici della Corte territoriale in ordine al capo sub T) (cfr. foll. 22 - 23) che, peraltro, fanno anche motivata giustizia delle controdeduzioni difensive, riproposte in questa sede, in relazione all'asserita genericità, diversità e novità del fatto ritenuto in sentenza rispetto a quello contestato.
S'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del CR, limitatamente al reato di cui al capo T) perché estinto per morte dell'imputato.
Stante la natura dell'anzidetta dichiarata causa estintiva del reato, ne consegue, per intuibili ragioni, l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 578 c.p.p., che preclude, in questa sede, ogni decisione, a seguito di ricorso dalla parte civile, quanto alle disposizioni e capi della sentenza concernenti gli interessi civili, di guisa che l'impugnazione del Comune di AR, nella qualità, in persona del Sindaco prò tempore, va, in via preliminare dichiarata inammissibile.
Fondato appare, invece, il ricorso del PG, quanto alle posizioni degli imputati DI NO, AP e IC in ordine al reato associativo loro ripattivamente ascritto ai capi D) (DI NO-IC) ed A) (AP proc. Pen. n. 425/2/98 RG, Trib.).
Ed invero, contrariamente a quanto diligentemente controdedotto dalla difesa, segnatamente dell'imputato IC, la doglianza del PG si propone in termini di ragionevole fondatezza, nell'aver colto, in essenziale quanto conseguenziale contenuto censorio, il vizio che l'impugnata sentenza, lascia trasparire con evidente spessore. Infatti, i giudici della Corte territoriale napoletana, dopo aver ricompreso, con puntuale schematismo argomentativo, l'intera vicenda afferente il Campo di GG LE (cfr. foll. 23/38), non mancando di cogliere, volta a volta, il ruolo in tale vicenda svolto dal DI NO, già consigliere comunale e poi Sindaco di AR, da AP AL , nella qualità di risolutivo e risolvente intermediario, con il fratello PE, nella trattativa con i fratelli Antonelli, dal notaio IC, protagonista della redazione dei relativi atti e non solo (garante dell'intera trattativa e custode di assegni a garanzia), concludono, in piena aderenza alla certosina ricostruzione dei fatti già operata dai giudici di 1^ grado (cfr. foll. 84 ss. gg. sentenza Tribunale Napoli), circa l'indiscutibile matrice di "mafiosità" di tutta tale vicenda, gestita "ab origine" dal clan TT, segnalandone correttamente dai caratteri (cfr. in particolare fol. 39), con il richiamo, in proposito, al sintomatico, eclatante dato della trasformazione, nel piano regolatore del Comune di AR, della classificazione in terreno edificabile, di quello stesso terreno classificato agricolo, prima della stipula del preliminare di vendita.
A fronte di tali argomentate premesse, appare logica coerente e conseguenziale la conclusione di fondo cui perviente l'impugnata sentenza ai foll. 39/41, riferendo la vicenda ad una "ben architettata speculazione", a dimostrazione di "una perfetta collaborazione (e coincidenza di interessi), tra acquirenti, pubblici amministratori ed intermediari che seppero, con sapiente tempismo, modificare la destinazione del suolo, una volta mutata la titolarità dello stesso".
Nè si trascura di richiamare, proprio nel contesto di tale "ben architettata Speculazione" ammontante a ben 22 miliardi di lire, i "maggiori utili anche per coloro che intervennero come mediatori dell'affare (fratelli AP n.d.r.) o come tecnici della lottizzazione (DI NO n.d.r.).
Tale enorme vantaggio economico, come sottolinea la sentenza impugnata (cfr. fol. 41), conferma come "l'operazione 'GG LE' sia stata gestita ed anche successivamente indirizzata- dal 'clan TT', anche dopo la morte del TT". A questo punto sorprende la ulteriore conclusione cui pervengono i giudici della Corte territoriale che, dopo aver correttamente richiamato i principi di diritto connotanti la partecipazione all'associazione mafiosa, con puntuale richiamo all'affectio societatis" ed ai "facta concludentia" per desumere tale partecipazione (cfr. fol. 42) e dopo aver altrettanto correttamente ribadito che, in tema di partecipazione ad associazione a delinquere, il "fulcro centrala della prova è costituito, nella prevalenza dei casi, dalla prova logica, con esame d'insieme di condotta frazionante", quale espressione del programma delinquenziale associativo (cfr. fol. 43), giungono a sposare una motivazione manifestamente illogica, in rapporto a tutto quanto sopra enunciato, nell'asserire che "dall'intervento del AP e del DI NO nella vicenda de qua non può trarsi la sicura prova del loro stabile inserimento nel gruppo criminale denominato 'clan TT', trattandosi di attività episodica, benché svolta per un non breve periodo di tempo, ma comunque nell'ambito di un preciso e limitato contesto", ritenendo, così di poter affermare che i predetti abbiano agito piuttosto che nell'esclusivo interesse del clan camorristico, per un proprio personale interesse, semplicemente cogliendo nell'iniziativa speculativa del clan una occasione per ottenere un proprio tornaconto distinto da quello del clan" (cfr. fol. 47). A tale manifesta illogicità della motivazione, rispetto a quanto premesso innanzi e, peraltro puntualmente richiamato dal contesto della sentenza di 1^ grado, si aggiunge un ulteriore vizio attinente il difetto di motivazione quanto all'asserita mancanza addirittura "del benché minimo indizio" che, anche in punto di logica, in una valutatone complessiva e non parcellizzata, corrobori il convincimento di un qualche rapporto in precedenza intercorso tra il AP ed li Di NO con il clan camorristico TT. Con tale asserzione, immotivata ed illogica, la Corte territoriale ha mostrato di aver fatto malgoverno non solo del principi di diritto innanzi da lei stessa correttamente enunciati in tema di criteri di valutazione della prova attinente il reato associativo de quo, ma ha mostrato di trascurare il pur doveroso vaglio delle molteplici, analitiche, inequivoche circostanze coinvolgenti l'operato attivo e consapevole degli imputati AP e DI NO, nonostante di tali dati i giudici di 1^ grado si siano fatto lodevole carico di segnalazione (cfr. foll. 233/237 per il DI NO , e foll. 269/272 per il AP).
Riduttivo ed immotivato, pertanto, appare, allo stato il ritenere che il pur non occasionale e certamente fattivo ruolo svolto dagli imputati AP e DI NO nell'intera vicenda de qua, non parcellizatamente analizzata, ma valutata nel suo insieme modale - temporale e finalistico, consenta, di serenamente "escludere che gli stessi siano intervenuti in favole del Clan" e, quindi, sostenere che il loro agire fosse stato finalizzato ad esclusive interesse personale.
Analoghe censure motivazionali vanno sollevata, in accoglimento del sintetico ma efficace riferimento censorio dedotto dal PG nel suo ricorso in esame, in relazione alla posizione del IC, certamente assai delicata, come i giudici di merito di entrambi i gradi hanno esattamente sottolineato nelle rispettive decisioni. Orbene, lo sforzo logico argomentativo operato dai giudici della Corte territoriale per addivenire alla formula assolutoria piena del IC, anche dalla ipotesi di "concorso esterno" nel delitto associativo (cfr. foll. 48/58 sentenza impugnata), collide con gli enunciati corretti criteri di valutazione della prova, da non limitare, come in effetti risulta in sentenza, ad una "parcellizzazione" degli indizi, ma valutandone la portata nel suo complesso, come motivatamente, fatto dai giudici di 1^ grado (foll. 237/ 243), secondo lo stesso richiamo risultante dal testo della sentenza impugnata.
Innanzitutto occorre non equivocare su di un principio di fondo, peraltro, opportunamente enunciato dal Tribunale (foll. 82/83 sentenza 1^ grado), secondo cui se è vero che la legge pone, a carico del notaio un dovere generale di prestazione, in favore di chiunque gliene faccia richiesta (di qui, in astratto, la corretta ritenuta irrilevanza del fatto che l'imputato abbia redatto tutti gli atti relativi alle varie fasi della vicenda "GG LE" - cfr. foll. 50 sentenza impugnata, stante la sua qualità di pubblico ufficiale, con conseguenti sanzioni per l'inosservanza di tale dovere, è altrettanto vero (e di tanto non sembra si sia fatto, allo stato, motivato carico di esame in punto di logica, il giudice di 2^ grado) che il notaio si debba astenere dal fornire le prestazioni richiestegli ed addirittura svolgere il ruolo di garante ed intercessore, ogni qual volta possa ragionevolmente desumersi che tali prestazioni riguardino atti od operazioni illecite o apparentemente lecite compiuta da soggetti mafiosi. In mancanza, stante il carattere non occasionale e duraturo nel tempo (come nella specie) della Condotta del notaio, questa può equivalere ad un comportamento ragionevolmente collusivo con l'area mafiosa interessata ai fatti, fino a giungere ad un apprezzabile contributo, anche "plus-modale", al mantenimento, e/o rafforzamento del sodalizio associativo di tipo mafioso, e, in ogni caso, al raggiungimento (anche a titolo di tentativo) degli scopi associativi (nella specie, fenomeni inequivoci di speculazione nel contesto della vicenda "GG LE" e di estorsione sistematica (c.d. raket dell'edilizia) anche in tema di appalti e fornitura materiali). È sul punto che i giudici della Corte territoriale offrono un convincente argomentare motivazionale, anche quanto ad una "sommaria" esclusione di altre ipotesi di reato, sub specie di c.d. "concorso esterno".
In proposito, non sembra affatto che l'impugnata sentenza si sia conformata, con motivata logicità, al principio di diritto tracciato, in materia, da questa Corte di legittimità, da ultimo a Sezioni Unite (N. 29/03 - Carnevale). Va, infatti, ribadito che, in tema di associazione di tipo mafioso, è configurabile il concorso "esterno" nella condotta della persona che, pur priva dell'affectio societatis e non risultando inserita nella struttura organizzativa e sostanziale della associazione, fornisca un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, purché questo abbia apprezzabile rilevanza e causale, ai fini della conservazione o del diretto alla realizzazione, anche parziale, del suo programma criminoso.
Nè va sottaciuto, in materia, che occorre una pregnante verifica critica, all'interno dello spettro delle condotte punibili a titolo di concorsa eventuale, delle talora plusvalenti forme di "contiguità compiacente" "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi del sodalizio o dei suoi esponenti, posto che è, comunque, necessario, la comprovata sussistenza di positive attività che possano essere apprezzate come idonee a determinare sotto il profilo causale, proprio la conservazione o il rafforzamento dell'associazione, in uno o più aspetti del suo manifestarsi, nel momento storico dei fatti. Di tale verifica, nei termini anzidetti, non vi è motivata, logica traccia nella sentenza impugnata, tanto più ove si consideri, come ribadito da questa Corte a S.U., che non appare affatto necessario, in subiecta fattispecie, che senza il soccorso dall'esterno, l'associazione possa inevitabilmente andate incontro alla sua estinzione, ne' essendo richiesto che il contributo possa venire solo da quel soggetto e da nessun altro, ben potendo la cennata figura concorsuale affermarsi anche prescindendo dal verificarsi di una situazione di anormalità nella vita dell'associazione. Alla stregua delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di DI NO RL, AP AL e IC AL per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di
Napoli per nuovo giudizio, conformandosi ai principi di diritto come innanzi tracciati nei riguardi di ciascun imputato.
P.Q.M.
ANNTJLEA senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di CR FF, limitatamente al reato di cui al capo T) perché estinto per morte dell'imputato.
DICHIARA inammissibile il ricorso della parte civile Comune di AR.
ANNULLA la sentenza impugnata nei confronti di DI NO RL, AP AL e IC AL per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e RINVIA ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli
per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2004