Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2004, n. 13910
CASS
Sentenza 6 febbraio 2004

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In tema di associazione di tipo mafioso, è configurabile il concorso esterno nella condotta della persona che, pur priva dell'"affectio societatis" e non risultando inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisca un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo - purché questo abbia apprezzabile rilevanza causale - ai fini della sua conservazione o del suo rafforzamento e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del suo programma criminoso. Ne consegue che integrano la condotta di concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso le prestazioni professionali rese da un notaio le quali, pur astrattamente dovute in favore di chiunque ne faccia richiesta, devono essere rifiutate allorché di esse possa ragionevolmente ritenersi che riguardano atti od operazioni illeciti, o apparentemente leciti, compiuti da soggetti mafiosi. (Nella specie, la Corte ha ritenuto qualificabile come concorso esterno nel delitto associativo la condotta di un notaio che aveva prestato la sua opera in tutte le fasi, durate per anni, di una complessa e articolata speculazione edilizia, del valore di svariati miliardi di lire, progettata da un noto "clan" camorristico, consentendone la realizzazione non solo mediante il rogito di numerosi atti negoziali, ma anche attraverso l'avallo al pagamento di tangenti da parte di prestanome al capo-clan, la custodia di assegni a garanzia emessi dopo l'acquisto del terreno da lottizzare e, insomma, l'assunzione della veste di garante del buon esito dell'intera operazione, in cambio di che aveva ottenuto dai membri dell'associazione l'appoggio elettorale in un collegio senatoriale)

La causa di estinzione del reato di cui all'art. 150 cod. pen. prevale su ogni altra causa di estinzione e quindi anche sulla prescrizione, qualora non risultino elementi idonei a suffragare la sussistenza di una causa di non punibilità, di immediata applicazione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la Corte di cassazione, nell'annullare senza rinvio la sentenza per morte dell'imputato il cui reato era stato già dichiarato prescritto, ha dovuto dichiarare anche inammissibile il ricorso della parte civile, stante l'inapplicabilità del disposto dell'art. 578 cod. proc. pen. che impone al giudice di decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni civili esclusivamente nei casi di estinzione del reato per amnistia o prescrizione)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2004, n. 13910
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13910
    Data del deposito : 6 febbraio 2004

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