Sentenza 18 gennaio 2005
Massime • 1
Risponde del reato di cui all'art. 392 cod. pen. il proprietario di un immobile che, una volta scaduto il contratto di locazione, di fronte all'inottemperanza del conduttore dell'obbligo di rilascio, anzichè ricorrere al giudice con l'azione di sfratto, si fà ragione da sè, sostituendo la serratura della porta di accesso e apponendovi un lucchetto.
Commentario • 1
- 1. Esercizio arbitrario delle ragioni con violenza sull'appartamento locatoGiuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 1 luglio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/01/2005, n. 10066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10066 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 18/01/2005
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore - Consigliere - N. 63
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 25794/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE AL NG, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 5 marzo 2004 Corte di appello di Messina. visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARTELLA I. S.;
Udito il P.M., in persona del S.P.G., Dott. DELEHAYE E., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per le parti civili, l'Avv. FAVAZZO Nino.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza del 7 giugno 2000, il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, condannava DE AL NG, DE AL NN e DE AL CA alla pena di lire 800.000 di multa ciascuno, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, - ex art. 392 c.p. - ("perché, in Messina in data prossima al 9.9.1997, in concorso tra loro, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si facevano arbitrariamente ragione da se medesimi penetrando nell'appartamento sito in Viale S. Martino 365 già dato in locazione a IN NI, AS AV, OL US, RN NG e TE NN, sostituendo la serratura ed applicando un lucchetto, così impedendo ai predetti conduttori di accedere nell'appartamento").
2. Su gravame degli imputati, la Corte di appello di Messina, con sentenze del 5 marzo 2004, confermava l'impugnata sentenza nei confronti di DE AL NG, mentre ne dichiarava la nullità nei confronti di DE AL NN e DE AL CA disponendo trasmettasi gli atti, limitatamente a detti imputati, al giudice di primo grado.
3. Avverso a tale decisione ricorre per Cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato DE AL NG, che denuncia:
- mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606 comma 1 lett. d) e conseguente mancanza della motivazione in ordine al rigetto implicito dell'appello sul punto;
si deduce che il giudice a quo, su specifico gravame, ha omesso di giustificare il diniego, da parte del primo giudice, dell'assunzione della prova testimoniale richiesta;
inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla disciplina civilistica applicabile in materia. Si rileva che il rapporto locativo era stato consensualmente risolto tra le parti alla data del 31 luglio 1997. Trattavasi di locazione stagionale, per cui, una volta spirato detto termine, l'immobile rientrava nella piena disponibilità degli aventi diritto, essendo, ormai, sopravvenuto un mero rapporto di comodato che legava le parti offese al ricorrente a carico del quale, pertanto, sussisteva solo l'obbligo della custodia, obbligo pienamente assolto.
4. Il ricorso non ha fondamento.
Quanto al primo motivo, se ne rileva la inammissibilità in quanto enunciato in termini del tutto generici.
Quanto al secondo motivo, premesso che, in punto di fatto, risulta pacifica la condotta posta in essere dal prevenuto - sostituzione della serratura dell'immobile e apposizione di un lucchetto onde impedire agli inquilini di accedervi - in punto di diritto appare del pari incontrovertibile che siffatto comportamento realizzi appieno il contestato reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (ex art. 392 c.p.), dato che, come correttamente ritenuto dai giudici del merito, la scadenza del contratto di locazione legittima, in caso di inottemperanza spontanea dell'obbligo di rilascio, l'azione di sfratto, ma non la condotta violenta sulla cosa (esercitata con la sostituzione e apposizione di una nuova serratura alla porta dell'abitazione ancora detenuta dalle parti offese), così contravvenendo alla ratio legis della norma in riferimento, che richiede che le controversie tra privati siano decise dall'autorità giudiziaria e non vengano risolte tramite l'esercizio di attività violenta da parte di uno degli antagonisti. Il ricorso, pertanto, va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile, spese che si liquidano in euro 3.499,50 di cui euro 2.724,75 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile, che si liquidano in euro 3.499,50 di cui euro 2.724,75 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2005