Articolo 1614 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1614.

(Morte dell'inquilino).

Nel caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare per piu' di un anno ed e' stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte.

Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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