Sentenza 25 novembre 2010
Massime • 1
Non è sufficiente, per configurare la responsabilità civile della P.A. rispetto al comportamento criminoso di un dipendente, la contestualità tra la condotta criminosa e lo svolgimento delle mansioni affidate, essendo necessario che il comportamento del reo rientri, sia pure in certa misura, tra queste ultime o tra le finalità proprie dell'Ente. (Fattispecie nella quale il reo, direttore di una casa circondariale, aveva posto in essere reiterati abusi sessuali sul personale femminile dipendente).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2010, n. 44824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44824 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 25/11/2010
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1914
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 3408/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv. Pansini Gustavo, difensore di fiducia di S.N. , n. a (omesso) , e dall'Avv. Vinattieri Elisabetta, difensore di fiducia di D.F.A. , n. a (omesso) , e di P.A.
, n. a (omesso) ;
avverso la sentenza in data 11.6.2009 della Corte di Appello di Firenze, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Firenze in data 22.6.2007, il S. venne condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili unitamente al responsabile civile Ministero della Giustizia, quale colpevole dei reati: B) di cui agli artt. 479, 81 cpv. c.p., art. 61 c.p., nn. 2 e 9, art. 476 c.p., per i fatti commessi successivamente al (omesso) ; C) di cui agli artt. 314 e 81 cpv. c.p., unificati sotto il vincolo della continuazione;
alla pena di anni quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parti civili, quale colpevole dei reati: D) di cui agli artt. 81 cpv. e 609 bis c.p., art. 609 septies c.p., comma 4, n. 3), art. 61 c.p., n. 9; E) di cui agli artt. 56, 81 cpv. e 609 bis c.p.,
unificati sotto il vincolo della continuazione;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo che (per ricorso dell'imputato S. ) ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza per i reati sub b) perché estinti tutti per prescrizione;
annullamento senza rinvio per i reati sub c) relativamente agli episodi commessi fino al (omesso) ; annullamento senza rinvio per il reato sub d) perché estinto per prescrizione;
rigetto nel resto e rinvio per la determinazione della pena;
annullamento della sentenza impugnata con rinvio limitatamente alla esclusione del responsabile civile nei confronti delle parti civili P. e D.F. ;
Udito per la parte civile B.M. , l'Avv. Ferri Giancarlo, in sostituzione dell'Avv. Luca Tafi, che si riporta ai motivi scritti depositati in udienza;
Udito per la parte civile USL n. XX di Empoli, l'Avv. Stefano Del Corso, che si riporta ai motivi scritti depositati in udienza;
Udito per il responsabile civile Ministero della Giustizia l'Avvocatura Generale dello Stato, in persona dell'Avv. Vittorio Russo, che si riporta alle conclusioni scritte depositate in udienza;
Udito il difensore dell'imputato, Avv. Pansini Gustavo, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso e in subordine accoglimento dei motivi limitatamente alle richieste del P.G.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronuncia di colpevolezza di S.N. in ordine ai reati di falso in atti pubblici di cui al capo B) della imputazione, per i fatti commessi successivamente al 31.12.1994, e di peculato di cui al capo C), nonché per i reati di violenza sessuale di cui ai D) ed E), mentre ha emesso pronuncia di non doversi procedere nei confronti del S. , per essere i reati estinti per prescrizione, in ordine alle imputazioni di abuso di ufficio (capi A ed F) ed a quelle di falso per i fatti commessi fino alla data sopra indicata.
La sentenza di primo grado aveva già emesso pronuncia di non doversi procedere nei confronti del S. in ordine ad ulteriori imputazioni per i reati di truffa aggravata continuata (capo B1) e falso commesso fino al (omesso) .
La Corte territoriale inoltre ha rigettato l'appello proposto dalle parti civili D.F.A. e P.A. con il quale veniva censurata la omessa condanna al risarcimento dei danni in loro favore anche del Ministero della Giustizia, quale responsabile civile.
I reati di falso e peculato ascritti al S. sono stati commessi nel periodo in cui l'imputato, già direttore della Casa Circondariale di XXXXXX, era stato distaccato presso la Regione Toscana con il compito di disporre interventi a favore degli ex internati dimessi dall'Ospedale psichiatrico giudiziario di (omesso) e degli ex detenuti residenti nel circondario di XXXXXX, volti a favorire il loro reinserimento sociale.
Il reato di falso, prodromico alla truffa continuata per la quale è stata emessa pronuncia di non doversi procedere per prescrizione, è stato realizzato mediante la formazione di proposte di liquidazione delle somme erogabili dal Centro Sociale Sanitario ideologicamente false, perché emesse a favore di persone non titolate, falsamente qualificate ed indicate negli atti pubblici quali pazienti subentrati provvisoriamente ai precedenti beneficiari.
In ordine a detto reato la sentenza di primo grado aveva escluso che l'imputato fosse responsabile anche della commissione dei falsi materiali di cui all'imputazione, che sarebbero stati posti in essere mediante la apposizione di firme apocrife sui provvedimenti di liquidazione dei sussidi emessi dai competenti organi della USL, mentre lo ha dichiarato colpevole limitatamente alle falsità ideologiche contenute nelle proposte di liquidazione, che venivano predisposte dal S. , che le sottoscriveva, ed entravano a far parte del provvedimento definitivo e, pertanto, costituivano atto pubblico.
Il reato di peculato è stato ascritto al S. , in relazione alle pubbliche funzioni esercitate durante il predetto periodo di distacco presso la regione Toscana, per essersi appropriato di un cellulare datogli in uso per l'espletamento delle funzioni attribuitegli, adoperandolo per uso personale ed omettendo di restituirlo alla data di cessazione delle funzioni (agosto (omesso) ).
Gli abusi sessuali sono stati commessi, invece, nei periodi in cui l'imputato ha esercitato le funzioni, prima di direttore della Casa Circondariale di XXXXXX in danno di N.S. , infermiera professionale in rapporto convenzionale con l'Amministrazione penitenziaria, e di P.A. , agente della polizia penitenziaria, e successivamente di direttore della Casa Circondariale di XXXXXXX in danno D.F.A. , assistente amministrativa, e di M.M. , infermiera.
Gli abusi sono consistiti in genere nell'abbracciare contro la loro volontà le parti lese e nel baciarle insistentemente sul viso, sulle mani o sulle braccia.
In tali circostanze, secondo la ricostruzione dei fatti accertata dai giudici di merito, l'imputato avrebbe anche avuto eiaculazioni. La sentenza di appello, nel rigettare i motivi di gravame avverso la pronuncia di condanna per i reati di falso in atto pubblico, non coperti da prescrizione, ha condiviso l'impostazione giuridica della sentenza di primo grado in ordine alla natura di atto pubblico, ideologicamente falso, dei documenti predisposti e sottoscritti dal S. , che entravano a far parte del provvedimento di liquidazione dei sussidi.
In ordine a detto reato la sentenza ha escluso la necessità che venisse espletata una perizia, nonché la fondatezza delle tesi difensive, secondo le quali l'imputato sarebbe stato condannato ai sensi degli artt. 48 e 479 c.p. ovvero che la pronuncia di condanna fosse stata emessa in violazione dell'art. 521 c.p.p.. In ordine ai reati di violenza sessuale la sentenza ha affermato che le parti lese non hanno la qualità di testimoni, imputati in un procedimento connesso, e, pertanto, le loro dichiarazioni sono pienamente utilizzabili, anche se, come nel caso della N. , non sentite nelle forme di cui all'art. 197 bis c.p.p.. La sentenza ha inoltre confermato il giudizio di piena attendibilità delle predette parti lese, stante anche l'esistenza di riscontri reciproci ed esterni.
La Corte territoriale ha, infine, respinto l'appello delle parti civili P. e D.F. , osservando che, con riferimento ai reati sessuali, il comportamento del pubblico dipendente non risultava finalizzato al raggiungimento di scopi istituzionali con la conseguente esenzione da responsabilità della pubblica amministrazione.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi il difensore dell'imputato e il difensore delle parti civili D.F. e P. , che la denunciano per violazione di legge e vizi di motivazione. Con il primo mezzo di annullamento la difesa del S. denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 48, 478 e 479 c.p., degli artt. 190, 220, 507, 603 e 521 c.p.p., art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), artt. 598 e 605 c.p.p., nonché mancanza di motivazione della sentenza in ordine alla conferma della condanna dell'imputato per i reati di falso.
Con il motivo di gravame in sintesi si deduce che gli atti predisposti dal S. hanno acquistato natura di atto pubblico nel momento in cui sono entrati a far parte del provvedimento - atto complesso - sottoscritto dal competente funzionario della USL. Pertanto, il reato di falso ideologico attribuito all'imputato poteva essere configurato soltanto ai sensi degli artt. 48 e 479 c.p. per avere tratto in inganno, in ordine al contenuto del provvedimento, il funzionario che lo emetteva.
Alla luce di tali rilievi si deduce la fondatezza dell'eccezione di nullità della pronuncia di condanna per violazione dell'art. 521 c.p.p. e carenza di motivazione della sentenza in ordine all'accertamento della sussistenza di un inganno idoneo a configurare la fattispecie criminosa, identificato dai giudici di merito nell'affidamento del funzionario addebitarle a scarsa diligenza. Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia la violazione ed errata applicazione dell'art. 609 bis c.p., art. 191 c.p.p., art. 192 c.p.p., commi 1 e 3, artt. 197 bis, 598 e 605 c.p.p., nonché
mancanza di motivazione della sentenza.
Con il motivo di gravame si reitera l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla N. , in quanto testimone in un processo connesso, per non essere stata assunta la sua deposizione nelle forme prescritte dall'art. 197 bis c.p.p.. Si denuncia, poi, carenza di motivazione della sentenza in relazione ai rilievi formulati nei motivi di appello in ordine alla inattendibilità delle parti lese, per avere denunciato i fatti dopo che a loro volta erano state denunziate dal S. , e per l'esistenza di fattori ambientali che potevano favorire l'insorgenza di accuse infondate frutto dell'erronea valutazione dei comportamenti dell'imputato.
Assenza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità prevalente sulla contestata aggravante.
Con l'ulteriore mezzo di annullamento si denuncia la violazione dell'art. 414 c.p.p. e vizi di motivazione. Si deduce l'improcedibilità dell'azione penale per il reato di peculato, essendo tale imputazione già stata oggetto di archiviazione nel procedimento n. 9326/01, senza che vi sia stata successivamente autorizzazione alla riapertura della indagini. Si contesta sul punto l'affermazione della sentenza secondo la quale il provvedimento di archiviazione avrebbe avuto ad oggetto reati totalmente differenti.
Con l'ultimo mezzo di annullamento si denuncia violazione ed errata applicazione dell'art. 314 c.p., art. 521 c.p.p., art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), artt. 589 e 605 c.p.p. e vizi di motivazione in ordine al reato di peculato.
Con il motivo di gravame si censura il metodo in base al quale è stato ricostruito il numero ed il costo delle telefonate poste a fondamento della pronuncia di condanna per il reato di peculato, in quanto desunto dall'importo complessivo del loro costo riferibile anche al periodo successivo a quello della sospensione del S. dal servizio.
Con un mezzo di annullamento sostanzialmente identico le parti civili ricorrenti denunciano la violazione ed errata applicazione dell'art.28 Cost., artt. 2043 e 2049 c.c..
Si osserva che le violenze sessuali sono state commesse dal S. nell'esercizio delle sue funzioni di direttore delle case circondariali ed abusando della posizione di supremazia che tale carica gli conferiva nei confronti del personale subalterno. Si aggiunge che i superiori gerarchici erano a conoscenza delle condotte del S. , ma sono rimasti totalmente inerti, omettendo di impedirne la prosecuzione.
Sulla base di tali rilievi si deduce che nel caso in esame sussiste un rapporto di occasionanti necessaria, che deve ritenersi sussistente tutte le volte che l'agente, pur perseguendo fini personali, abbia potuto consumare il reato in quanto le mansioni inerenti al servizio prestato ne hanno reso possibile la commissione;
relazione di occasionalità necessaria in presenza della quale non si interrompe il rapporto di immedesimazione organica tra l'autore del fatto e la pubblica amministrazione, che resta responsabile dell'operato del primo.
Si aggiunge che in ogni caso la responsabilità dello Stato sussiste anche ai sensi dell'art. 2049 c.c.. per culpa in vigilando, poiché l'Amministrazione era a conoscenza dei comportamenti anomali del S. e non è intervenuta per impedirne la prosecuzione.
Con memoria depositata il 10.11.2010 la difesa del S. ha sostanzialmente ribadito le precedenti argomentazioni in relazione ai vari motivi di ricorso e rilevato, in subordine, l'intervenuta prescrizione, sia pure parziale, dei reati ascritti all'imputato. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del S. non è fondato.
È stato già reiteratamente affermato da questa Suprema Corte in ordine al reato di falso ideologico - con indirizzo interpretativo assolutamente consolidato - che, ai fini della configurabilità del reato, non ha rilevanza la distinzione tra atti per uso interno ed atti destinati a spiegare efficacia nei confronti del pubblico, perché anche i primi possono avere valenza probatoria in relazione all'attività compiuta dal pubblico ufficiale;
attività che si pone come necessario passaggio di un più complesso ed articolato "iter" amministrativo.
Costituisce atto pubblico ed è, quindi, tutelato come tale, qualunque documento proveniente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, per uno scopo inerente a dette funzioni, e destinato ad inserirsi con contributo di conoscenza, di valutazione o determinazione in un procedimento della pubblica amministrazione, (cfr. sez. 5, 6.10.2003 n. 49417, Della Rocca ed altri, RV 227659; sez. 5, 14.5.1997 n. 7295, P.M. in proc. Coletti, RV 208599; conf. sez. 5, 17.3.1999 n. 6872, Piddiu L, RV 213600). In applicazione dell'enunciato principio di diritto è stato, ad esempio, affermato, che costituiscono atto pubblico le cosiddette "note di missione", con le quali il pubblico ufficiale chiede il pagamento di indennità di trasferta, dichiarando di avere effettuato missioni per ragioni di servizio, (sez. 5, 12.12.2000 n. 6900 del 2001, Villanate R, RV 218273). È stata considerata atto pubblico una richiesta di parere formulata dal pubblico ufficiale mediante la prospettazione di una situazione di fatto diversa da quella reale (cit. sez. 5 n. 49417 del 2003). Orbene, alla luce dell'enunciato principio di diritto, la sentenza impugnata ha respinto le censure dell'appellante in ordine alla configurabilità del reato di falso ideologico, riproposte nel primo motivo di ricorso, con motivazione giuridicamente corretta, affermando che le attestazioni redatte dal pubblico ufficiale sono atti pubblici;
atti che, nel caso in esame, hanno fornito un contributo essenziale nel processo di determinazione della pubblica amministrazione.
Sono, pertanto, atti pubblici le proposte di liquidazione formate dal S. in favore di soggetti non aventi diritto alla relativa prestazione, ma attestanti le qualità richiesta dalla legge e, pertanto, ideologicamente false.
È stata, perciò, già esclusa, con motivazione giuridicamente corretta, la fondatezza della doglianza del ricorrente in ordine ad una asserita condanna per l'ipotesi di reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p., con conseguente violazione dell'art. 521 c.p.p., in quanto le proposte di liquidazione formate dal S. costituiscono di per sè atto pubblico ideologicamente falso, che si è inserito, condizionandolo, nell'iter procedimentale destinato a concludersi con l'emanazione del provvedimento definitivo.
Anche il secondo motivo di gravame di cui al ricorso del S. è infondato.
Sul punto delle modalità con le quali deve essere sentito il teste imputato in un procedimento connesso o per reato collegato ex art.197 bis c.p. questa Suprema Corte ha già avuto occasione di affermare, con pronuncia citata nell'impugnata sentenza, che "La persona offesa di un reato, che poi sia stata a sua volta denunciata per altri reati dal soggetto asseritamente autore di quello in suo damo, non versa in situazione di incompatibilità con l'ufficio di testimone nel procedimento per il reato che le ha recato offesa, e può essere sentita senza le garanzie dell'assistenza difensiva, perché nella nozione di reati "commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre", di cui all'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), rientrano soltanto quelli commessi nel medesimo contesto spazio-temporale e quindi in stretto collegamento naturalistico". Sez. 2, 10.4.2008 n. 26819, Dell'Utri ed altro, RV 240947). Sicché correttamente la sentenza impugnata ha affermato la piena utilizzabilità anche delle dichiarazioni rese quale teste da N.S. , che era stata sentita senza le garanzie previste dall'art. 197 bis c.p.p.. Peraltro, la sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste esaminato senza le garanzie previste dall'art. 197 bis c.p.p., comma 3 è comminata dal comma 5 del medesimo articolo solo con riferimento ai procedimenti a carico dello stesso teste. La valutazione della attendibilità delle parti lese, le cui dichiarazioni in vari casi hanno trovato reciproco riscontro, ha formato oggetto di motivazione assolutamente esaustiva ed immune da vizi logici, mentre le deduzioni del ricorrente sul punto risultano generiche e, peraltro, finalizzate ad una rivalutazione di merito delle risultanze probatorie, inammissibile in sede di legittimità. All'imputato è stata già concessa dal giudice di primo grado la diminuente di cui all'art. 609 bis c.p., u.c., mentre il giudizio di comparazione e la determinazione della pena si palesano correttamente ispirati alla valutazione della gravità delle condotte ed alla reiterazione degli episodi di abuso sessuale.
Sono, infine, infondati i motivi di gravame con i quali il ricorrente deduce la improcedibilità dell'azione penale in relazione al reato di cui all'art. 314 c.p., per avere la notizia di reato già formato oggetto di archiviazione, senza che sia stata autorizzata la riapertura delle indagini, nonché la insussistenza di tale fattispecie delittuosa.
Dal decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. del Tribunale di Firenze in data 31.1.2003, peraltro adottato nei confronti di numerosi indagati, non si evince la riferibilità del provvedimento al reato di peculato di cui al capo c) dell'imputazione nel presente procedimento.
Nella parte motiva del provvedimento vi è in effetti il riferimento ad un'ipotesi di reato di cui all'art. 314 c.p., in relazione alla quale, però, si rileva che "il P.M. ha evidenziato di avere modificato il reato originariamente iscritto in violazione dell'art.640 c.p., comma 2 ai fini dell'esercizio dell'azione penale", sicché
non vi è alcun elemento, in mancanza peraltro di allegazioni da parte del ricorrente, per poter riferire il provvedimento stesso ai fatti di cui al capo c) dell'imputazione.
Va anche rilevato che nella parte dispositiva del decreto è espressamente stabilito con riferimento alla archiviazione disposta nei confronti del S. "(limitatamente ai reati per i quali non è stata esercitata l'azione penale)".
Sicché, alla luce di tali risultanze deve essere condivisa l'affermazione della impugnata sentenza, secondo la quale il procedimento penale 9326/01 RGNR riguardava reati totalmente differenti da quelli per i quali si è proceduto, con la conseguente insussistenza della dedotta causa di improcedibilità dell'azione penale.
Con motivazione giuridicamente corretta, infine, è stato configurato il delitto di peculato in relazione alla mancata restituzione del telefono cellulare, concesso in uso al S. dalla USL di Empoli per motivi di servizio, dopo la cessazione dell'incarico per il quale gli era stato conferito, ed al fatto di avere continuato ad utilizzarlo a spese della pubblica amministrazione. In relazione alla fattispecie criminosa di cui all'art. 314 c.p. è stato affermato da questa Corte che si tratta di reato istantaneo, che si realizza nel momento stesso in cui si verifica l'interversione del possesso o della disponibilità con la mancata consegna o restituzione da parte del funzionario di quanto dovuto alla pubblica amministrazione (cfr. sez. 6, 19.12.2008 n. 12141, Lombardino, RV 243054 con riferimento al mancato versamento di somme di danaro entro il giorno stabilito), e che per la configurabilità del delitto è sufficiente che il possesso o la disponibilità del denaro o della cosa mobile si verifichino per ragioni di ufficio, poiché non rileva che la effettiva appropriazione si sia consumata in un momento in cui l'agente non svolge più la sua funzione, (sez. 6, 12.2.1999 n. 3579, Lapetina, RV 212762).
Correttamente, pertanto, il reato di peculato è stato ritenuto sussistente dai giudici di merito sia in relazione alla mancata restituzione del telefono cellulare nel momento in cui il S. ha cessato di svolgere le sue funzioni per conto della USL di Empoli, sia in relazione alla sua successiva utilizzazione in danno della pubblica amministrazione.
È appena il caso di rilevare che la seconda delle descritte condotte non può rientrare nell'ipotesi dell'uso sporadico del telefono cellulare di ufficio per ragioni personali da parte del funzionario che ne sia legittimamente in possesso, stante il carattere totalmente abusivo del possesso medesimo. Sono, invece, fondati i rilievi del ricorrente, di cui alla memoria difensiva, in ordine alla verificatasi prescrizione dei reati di cui si tratta, nella misura che sarà di seguito precisata. Preliminarmente la Corte rileva che, nel caso in esame, ai sensi della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art.10, comma 3, devono essere applicati i tempi di prescrizione previsti dagli artt. 157, 158 e 160 c.p., come modificati dalla Legge citata, in quanto più favorevoli per l'imputato. Va inoltre rilevato che secondo quanto accertato dalla sentenza impugnata e che non ha formato oggetto di contestazione il decorso della prescrizione è rimasto sospeso per il complessivo periodo di anni uno e giorni sei. Tanto precisato, si rileva con riferimento ai reati di falso continuato di cui al capo B) dell'imputazione che in ordine a detta fattispecie criminosa è stata contestata all'imputato la recidiva specifica (circostanza ad effetto speciale ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 2, e art. 63 c.p., comma 3) con la conseguenza che il tempo di prescrizione, come peraltro già calcolato dalla sentenza impugnata, risulta, ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 2, art. 160 c.p. e art. 161 c.p., comma 2, di anni 13 e mesi 6, cui vanno aggiunti anni uno e giorni sei, per complessivi anni quattordici, mesi sei e giorni sei. Risultano, pertanto, prescritti i fatti di falso ideologico commessi dall'imputato fino al (omesso) . Il tempo di prescrizione dei reati di peculato risulta invece, ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 1, e art. 160 c.p. di anni 12 e mesi 6, cui vanno aggiunti anni uno e giorni 6, per complessivi anni tredici, mesi sei e giorni sei.
Risultano pertanto prescritti i fatti di peculato commessi dall'imputato fino al (omesso) .
Anche il tempo di prescrizione dei reati di cui all'art. 609 bis c.p. risulta di complessivi anni 13, mesi 6 e giorni 6, con la conseguenza che deve essere dichiarata la prescrizione degli abusi sessuali di cui al capo D).
Con riferimento agli abusi sessuali di cui al capo E), unificati sotto il vincolo della continuazione, rileva la Corte che uno degli episodi in danno di D.F.A. è stato configurato quale tentativo, sicché il tempo di prescrizione in ordine a tale fatto risulta di anni 8 e mesi 4 e complessivamente di anni 9, mesi 4 e giorni 6, con la conseguenza che deve essere dichiarata la prescrizione anche di detto reato.
Per l'effetto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati prescritti, mentre il ricorso del S. va rigettato nel resto.
Deve essere inoltre disposto il rinvio ad altra sezione della Corte territoriale ai fini della determinazione della pena per i reati residui.
Ai sensi dell'art. 578 c.p.p., infine, devono essere confermate le statuizioni civili della sentenza in favore delle costituite parti civili;
decisione che trova il proprio fondamento nelle già esposte ragioni della infondatezza del ricorso.
È altresì infondato il ricorso delle parti civili D.F. e P. con il quale si censura la mancata affermazione di responsabilità del Ministero della Giustizia.
L'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte è assolutamente consolidato nell'affermare che non è sufficiente, per configurare la responsabilità civile della pubblica amministrazione rispetto al comportamento delittuoso del pubblico dipendente, la contestualità tra lo svolgimento delle mansioni affidate a quest'ultimo ed il comportamento criminoso posto in essere, essendo altresì necessario che la condotta dell'agente rientri, sia pure in certa misura, tra le finalità proprie dell'ente ovvero tra le mansioni affidategli. Solo in tale ipotesi, invero, resta integro il rapporto organico fonte della responsabilità diretta della Pubblica amministrazione, (sez. 5, 9.12.1998 n. 1386 del 1999, Savi ed altri, RV 212501; sez. 6, 20.6.2000 n. 13048, Occhipinti ed altri, RV 217879; sez. 1, 200312731, Algeri, RV 224008).
Tale indirizzo interpretativo inoltre non è in contrasto con la pronuncia di questa Corte (sez. 3, 11.6.2003 n. 33562, Cordaro, RV 226132) che proprio in materia di abusi sessuali ha ritenuto sufficiente, per configurare la responsabilità civile della pubblica amministrazione, l'esistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra il comportamento doloso posto in essere dal pubblico dipendente e le incombenze affidategli, essendo, in ogni caso, necessario, secondo la citata pronuncia, che la condotta di quest'ultimo non abbia assunto i caratteri dell'assoluta imprevedibilità ed eterogeneità rispetto ai compiti istituzionali affidatigli, si da non consentire il minimo collegamento con essi. (Nella fattispecie esaminata dalla sentenza di questa Corte si trattava di abusi sessuali posti in essere da un'insegnante di scuola materna nei confronti dei minori a lei affidati, sotto pretesto di finalità attinenti alla sfera dell'igiene sessuale, avendo la sentenza considerato che tra i compiti delle maestre di scuola materna rientra anche quello di insegnare agli alunni gli elementi essenziali dell'igiene personale). Orbene, non appare dubbio che nel caso in esame gli abusi sessuali posti in essere dal S. nei confronti di altre dipendenti della pubblica amministrazione non sono affatto in rapporto ne' con le funzioni affidategli dall'ente, ne' di occasionatiti necessaria con le stesse, assumendo invece i caratteri della assoluta imprevedibilità ed eterogeneità rispetto ai suoi compiti istituzionali.
La censura delle ricorrenti, infine, non si palesa fondata neppure sotto il profilo della culpa in eligendo o in vigilando, ai sensi dell'art. 2049 c.c., presupponendo in tal caso l'affermazione di responsabilità civile l'accertamento di fatto in ordine alla conoscenza da parte dei superiori del S. delle condotte poste in essere da quest'ultimo; accertamento in punto di fatto che non si evince dalle pronunce di merito.
Il ricorso delle indicate parti civili deve essere, pertanto, rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Considerata la complessità delle questioni si ravvisano giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del presente grado di giudizio tra le predette ricorrenti ed il Ministero della Giustizia.
Per la soccombenza il S. deve essere invece condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle altre parti civili presenti, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo b) limitatamente ai fatti commessi fino al 19.5.1996; relativamente al reato di cui al capo c) limitatamente ai fatti commessi fino al (omesso) ; relativamente ai fatti di cui al capo d) e relativamente ai fatti di cui al capo e), limitatamente al tentativo di violenza sessuale ai danni di D.F.A. ,
per essere detti reati estinti per prescrizione. Rigetta nel resto il ricorso e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per la determinazione della pena in ordine ai residui reati. Conferma le statuizioni civili della sentenza e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel grado che liquida in Euro 2.000,00 in favore di B.M. ed in Euro
4.000,00 in favore della USL n. XX di Empoli, oltre accessori di legge. Rigetta il ricorso proposto da P.A. e D.F.A.
, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara interamente compensate le spese del grado tra le predette ricorrenti ed il responsabile civile Ministero della Giustizia. Dispone trasmettersi copia della sentenza al Ministero della Giustizia. Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 25 novembre 2010. Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2010