Sentenza 19 dicembre 2008
Massime • 1
Nel caso di riscossione di denaro per conto della P.A., il delitto di peculato, che è reato istantaneo, si consuma nel momento stesso in cui il pubblico funzionario non versa le somme nelle casse dell'ente pubblico entro il giorno stesso della loro riscossione, come previsto dall'art. 227 del Regolamento generale della contabilità di Stato. (Fattispecie in tema di riscossione di tributi comunali).
Commentari • 2
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 maggio 2017 la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, che condannava L. Pantaleone Daniele alla pena di anni due di reclusione, oltre alle sanzioni accessorie di legge ed al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile (Comune di Torino), per il delitto di peculato continuato commesso per avere incassato nei primi tre trimestri dell'anno 2015, quale rappresentante legale di una struttura alberghiera, somme di denaro per l'importo complessivo di 15.000,00 euro a titolo di imposta di soggiorno, senza corrisponderle al Comune di Torino. 2. Avverso la su …
Leggi di più… - 2. Peculato, pubblico ufficiale, attività accessorie o sussidiarie, configurabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 novembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2008, n. 12141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12141 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 19/12/2008
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1686
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 16661/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RD AR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 06/10/2005 dalla Corte di Appello di Palermo;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Meloni Vittorio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza del 19.10.2004 il Tribunale di Marsala affermava la penale responsabilità di AR AR per il reato di peculato continuato perché, quale impiegato dell'ufficio tributi del comune di Salemi addetto alla riscossione dei diritti di macellazione, si appropriava di somme di cui conseguiva la disponibilità in ragione dell'ufficio ricoperto, siccome versate in sue mani da privati a titolo di diritti di macellazione e di tributi connessi nel biennio 1993/1994, versando le somme riscosse alla tesoreria comunale con notevole ritardo (anche di un anno) rispetto alle date di loro riscossione in patente inosservanza del regolamento comunale di contabilità. Per l'effetto il Tribunale, concesse le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante del risarcimento del danno (avendo il AR versato in tesoreria, in più riprese, l'intero compendio pecuniario ancora in sue mani al 28.12.1994, data di inizio dell'inchiesta amministrativa del segretario generale del comune poi sfociata nell'odierno processo penale), condannava il AR alla pena di un anno e cinque mesi di reclusione, altresì dichiarandolo interdetto per un pari periodo di tempo dai pubblici uffici.
Il giudice di primo grado evidenziava l'inequivoca sussistenza delle componenti materiali e soggettive del contestato reato, da un lato ponendo in luce che le somme di denaro destinate alla pubblica amministrazione entrano nel patrimonio della stessa (pecunia publica) non appena siano riscosse e che il pubblico funzionario percettore ha l'obbligo di riversarle nelle casse (tesoreria) dell'ente pubblico di riferimento nel medesimo giorno di riscossione, come previsto dall'art. 227 del regolamento generale di contabilità dello Stato (R.D. 23 maggio 1924, n. 827), la cui efficacia è estesa agli enti pubblici territoriali in virtù del rinvio operato dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 55 e che - nel caso di specie- è espressamente recepito nell'art. 44 del regolamento comunale di Salemi. Con l'effetto, per tanto, che anche un apprezzabile e non giustificato ritardo del pubblico funzionario nel far rifluire nelle casse dell'ente le somme riscosse per suo conto è idoneo a realizzare il reato istantaneo di peculato, ritardo che è connotato da una non dovuta apprensione delle somme con loro contestuale sottrazione all'immediata disponibilità dell'ente (interversio possessionis). Da un altro lato il Tribunale rimarcava l'esistenza del dolo del reato (dolo generico) nel contegno del AR, avuto riguardo alla continuità degli episodi di ritardata rimessione delle somme in tesoreria, alla scansione temporale dei ritardi (più mesi e in un caso dopo un anno) ed all'incongruenza dell'assunto difensivo del pur esperto funzionario di essersi uniformato ad una preesistente prassi dell'ufficio (versamenti non eseguiti lo stesso giorno della riscossione), assunto - per altro - smentito dalle stesse modalità con cui egli, edotto dell'indagine amministrativa avviata a suo carico, si adoperava per "restituire" le somme al comune di Salemi (restituzione avvenuta in più tempi in aperta contraddizione con l'addotta custodia delle somme nella cassaforte dell'ufficio comunale).
Adita dall'impugnazione del AR, proponente in gran parte argomenti censori già sollevati nel corso del giudizio di primo grado e diffusamente vagliati dal Tribunale, la Corte di Appello di Palermo ha confermato - con la decisione del 6.10.2005 richiamata in epigrafe - la sentenza di condanna di primo grado, integralmente condividendone la dinamica ricostruttiva e valutativa dell'antigiuridico comportamento attuato dal pubblico funzionario imputato.
2.- Contro la decisione di secondo grado ha proposto, mediante il difensore, ricorso per cassazione AR AR, articolando i seguenti due motivi di impugnazione.
A. Carenza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'elemento soggettivo del reato. La sentenza di appello non ha indugiato nell'analisi dei dati giustificativi del contegno dell'imputato, che è stato caratterizzato - in uno alla modesta entità delle somme di volta in volta riscosse - da semplici ritardi nel riversare i diritti riscossi in tesoreria. Ritardi conformatisi alla "prassi" dell'ufficio ed in ogni caso non idonei a dar corpo alla interversione del possesso che realizza la materialità del reato di peculato, a tacere del fatto che - come sostenuto dall'imputato nell'esame dibattimentale - le somme sarebbero rimaste "accantonate" nella cassaforte comunale.
B. Violazione di legge in riferimento all'art. 323 bis c.p.. La Corte di Appello ha erroneamente ritenuto di negare all'imputato la (ulteriore) circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, che per
contro
- alla stregua della giurisprudenza di legittimità - involge una valutazione del fatto criminoso nella sua globalità. Valutazione che i giudici di appello non avrebbero compiuto se non in modo superficiale, trascurando di considerare la "breve durata " dei ritardi nel deposito in tesoreria delle somme riscosse per diritti di macellazione, la contenuta entità di tali somme, l'assenza di concreto danno per l'ente pubblico (ai ritardati depositi delle somme non corrispondendo un reale equivalente depauperamento dell'ente pubblico).
3.- Il ricorso di AR AR va respinto per l'inammissibilità del primo motivo di doglianza e l'infondatezza del secondo motivo di censura.
A. I contenuti critici della prima censura sull'asserita insufficiente disamina del dolo del reato di peculato ascritto al ricorrente, qualificati da intrinseca genericità (il ricorso riproduce l'omologo motivo di appello vagliato e motivatamente disatteso dalla Corte territoriale e - ancor prima - oggetto della dettagliata analisi della sentenza del Tribunale di Marsala, che ne ha già sceverato i diversi aspetti fattuali e giuridici), sono manifestamente infondati. La Corte di Appello di Palermo ha fornito, infatti, in tema di analisi dell'elemento psicologico che scandisce la condotta dell'imputato, una risposta esauriente, logica e giuridicamente corretta in rapporto alla lineare interpretazione dei dati di prova offerti dal processo.
In tal senso è appena il caso di ribadire, come opportunamente puntualizzato dalle due conformi decisioni di merito, che il denaro riscosso da un pubblico dipendente nell'esercizio delle sue specifiche competenze funzionali da contribuenti in adempimento di obblighi tributari o di oneri ad essi assimilabili diviene "pubblico" all'atto stesso della riscossione e tale natura non si dissolve ne' muta assetto neppure a causa di una eventuale sussunzione del mandato (delega) alla riscossione in una obbligazione cd. di quantità cui il pubblico ufficiale sia tenuto verso l'ente pubblico. L'inosservanza della imperativa regola di contabilità pubblica di cui all'art. 227 reg. C.P.S. (richiamata nella stessa imputazione elevata a carico del AR) non tollera limitazioni o deroghe, sì che nessun valore latamente scriminante può riconoscersi al "semplice" ritardo nel trasferimento delle somme nelle casse dell'ente destinatario, sia o non il ritardo indotto da poco virtuose prassi contra legem, che non valgono ad escludere in capo al pubblico dipendente la piena consapevolezza dell'antigiuridicità delle modalità attuative dei propri obblighi funzionali. E ciò, beninteso, anche quando i ritardi nel deposito delle somme di denaro non assumano proporzioni di peculiare significatività cronologica. La qual cosa deve radicalmente escludersi nel caso di AR AR, sol che si consideri - come entrambe le sentenze di merito non mancano di sottolineare - le rimarchevoli dimensioni temporali rivestite dai plurimi ritardi rilevati nella gestione del servizio di macellazione demandato all'imputato, laonde più che di fronte a ritardi si è di fronte a sostanziali omessi depositi delle somme oggetto di riscossione e ad un loro indebito trattenimento in disponibilità dell'imputato (v.: Cass. Sez. 6, 3.10.1996 n. 10020, Pravisani, rv. 206365; Cass. Sez. 6, 3.11.2003 n. 1256/04, Bosinco, rv. 229766). Ne discende che l'impugnata sentenza di appello risulta del tutto immune dal rilievo di carenza di motivazione, allorché coerentemente ha escluso che la prassi invocata dall'imputato focalizzi una situazione di possibile errore scusabile, idoneo ad elidere il dolo del reato, se - come nel caso di specie - l'errore cade sulla norma amministrativa di contabilità che richiede l'assoluta tempestività (stesso giorno) nel deposito in tesoreria delle somme riscosse (trattandosi di norma integrativa del precetto penale che rende inapprezzabili eventuali prassi operative di contrario segno). B. Giuridicamente infondati debbono reputarsi i rilievi critici del ricorrente in ordine al diniego dell'attenuante del fatto di particolare tenuità ai sensi dell'art. 323 bis c.p.. Per la verità la questione investe lo specifico tema del trattamento sanzionatorio unitamente considerato, settore elettivo della discrezionalità valutativa del giudice di merito, che nel caso in esame (sentenza di appello) ha disconosciuto l'ipotizzata peculiare tenuità del fatto globalmente considerato, non potendosi obliterare la ripetitività (continuità ex art. 81 cpv c.p.) degli accertati ritardi nel deposito di somme di denaro del comune, le intrinseche consistenti dimensioni temporali raggiunte dai singoli ritardi ed il non irrisorio valore complessivo delle somme indebitamente trattenute dal AR.
Giudizio che la Corte territoriale ha inscritto, proprio come invoca il ricorrente, nell'ambito di una valutazione generale della condotta criminosa in tutto il suo sviluppo.
Impregiudicate - quindi - linearità e correttezza del diniego espresso dai giudici di appello, non è superfluo precisare che l'attenuante di cui all'art. 323 bis c.p., al pari delle numerose attenuanti di omologa struttura ontologica, definite da un giudizio di valore sui coefficienti di offensività di una determinata condotta criminosa, necessariamente investe il sinergico apprezzamento di tutte le componenti di quella condotta. Di tal che è sufficiente che anche una soltanto di tali componenti (come nel caso di specie la ripetività dei ritardati depositi di somme pubbliche, secondo l'analisi delle due conformi decisioni di merito) risulti deviante dai parametri della "particolare tenuità" perché ne rimanga esclusa l'applicabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 323 bis c.p.. Alla reiezione del ricorso segue per legge la condanna del AR al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2009