Sentenza 12 febbraio 1999
Massime • 1
Per la configurabilità del delitto di peculato, è sufficiente che il possesso o la disponibilità del denaro o della cosa mobile si verifichino per ragioni di ufficio, poiché non rileva che la effettiva appropriazione si sia consumata in un momento in cui l'agente non svolge più la sua funzione. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato, segretario comunale, che aveva sostenuto che la mancata restituzione alla P.A. dei fondi che aveva in precedenza fatto confluire nel suo patrimonio personale, si era verificata in epoca nella quale egli non rivestiva più la carica sopra indicata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/1999, n. 3579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3579 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Udienza pubblica
Dott. Giovanni TRANFO Presidente del 12/02/1999
1 Dott. Renato FULGENZI Consigliere SENTENZA
2 Dott. Luciano DI NOTO Consigliere N.315
3 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere REGISTRO GENERALE
4 Dott. Antonino ASSENNATO Consigliere N.45844/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PE RI, n. a Carbone (PZ), il 7 novembre 1937 avverso la sentenza pronunciata il 7 ottobre 1998 dalla Corte di Appello di Catanzaro. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in udienza pubblica la relazione del Cons. Dott. Luciano Di Noto. Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale dott. Mario Favalli che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Udito il difensore, avv. CO Ricci, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Osserva
Con sentenza in data 19 marzo 1997 il Tribunale di Paola, all'esito del dibattimento, dichiarava AP RI colpevole del reato di peculato di cui alla legge 26 aprile 1990, n. 86 e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di anni due di reclusione. Lo dichiarava interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Dichiarava le pene interamente condonate ai sensi del d.P.R. 394/90. Lo assolveva, invece, dall'altro reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.
AP RI, insieme ad altri che qui non interessano, era stato citato a giudizio per rispondere:
a) del reato p. e p. dagli artt. 314 c.p. -" per essersi appropriato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di Segretario Comunale presso il Comune di Tortora, della somma di lire 3.000.000 appartenente alla Cassa Comunale di cui per la sua carica poteva disporre. In Tortora, fino al novembre 1984". b) del reato p. e p. dagli artt. 318, 319 c.p. - "per avere nella qualità di Segretario Comunale presso il Comune di Verbicaro ricevuto da EM CO la somma di lire 55.000.000 per favorire quest'ultimo, interessato allo svolgimento di una gara di appalto per la fornitura di automezzi al predetto Comune, atto contrario ai propri doveri di ufficio. In Verbicaro nel 1985".
La decisione, impugnata dall'imputato, veniva confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro con la sentenza indicata in epigrafe. Ricorre per cassazione AP RI e chiede, a mezzo del difensore, che il reato per il quale ha subito condanna venga dichiarato estinto per prescrizione, essendo il fatto avvenuto nel 1983, considerato che egli dalla fine del 1983, sia perché in aspettativa, prima, e, poi, per trasferimento, non era stato più segretario del Comune di Tortora.
Deduce inoltre la nullità della sentenza impugnata per inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606, lett. b) cod. proc. pen.; art. 314 c.p.), laddove si ritiene che nel caso in esame si sia verificata la consumazione del reato, essendo stata provata "una confusione, per un tempo non esiguo tra la cosa appartenente alla P.A. e quelle personali dell'agente". Confusione, perfettamente lecita in quanto autorizzata dal mandato ricevuto dalla P.A., derivata "dall'affidamento", dalla detenzione materiale delle somme di danaro, da gestire per far fronte alle minute e correnti spese giornaliere.
Precisa inoltre che dagli atti del Comune risulta che egli aveva giustificato ampiamente l'impiego delle somme consegnategli e destinate all'Economato, tant'è che aveva ricevuto l'approvazione in sede di rendiconto, avendo restituito le somme residuate, sebbene non richiesto dalla P. A.
Il ricorso non merita attenzione.
Manifestamente infondata, oltreché generica è la doglianza con la quale si sollecita la declaratoria di prescrizione del reato, poiché non è ancora decorso il termine di complessivi anni quindici, fissato dagli artt. 157, primo comma, n. 3 e 160, cpv., c.p., applicabili nella specie, trattandosi di reato, quello di cui all'art. 314 c.p., punito nella sua concreta e specifica configurazione finale così come accertata e descritta dal giudice in sentenza a seguito dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, con la pena della reclusione non inferiore a cinque anni. Il reato, infatti, alla stregua della contestazione contenuta nel capo d'imputazione, non censurata nelle sedi di merito, tanto meno rettificata in sentenza, risulta commesso "fino al novembre 1984". Sicché alla data odierna non risulta applicabile l'invocata causa estintiva del reato. Nè rileva che il AP non sia stato più segretario del Comune di Tortora dalla fine del 1993, sia perché in aspettiva, prima e, poi, per trasferimento, essendo stato accertato in fatto dai giudici del merito che l'illegittima ritenzione del danaro si protrasse addirittura per un anno intero dopo la scoperta dell'ammanco; che pur durante la sua aspettativa il AP continuò a detenere materialmente nella propria disponibilità ed a gestire direttamente il fondo economato sì da confondere tali somme con quelle di sua proprietà.
Infondato, ai limiti dell'ammissibilità, è, altresì, il motivo di ricorso con il quale si denuncia la nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 314 c.p. Giova innanzi tutto ricordare che l'art. 314 c.p. punisce a titolo di peculato il pubblico ufficiale che avendo per ragioni del suo ufficio il possesso o comunque la disponibilità di denaro altrui, se ne appropria.
Appropriarsi del danaro altrui non significa altro che interversione nel titolo del possesso, vale a dire comportarsi in rapporto allo stesso come se ne fosse il proprietario. Giova sottolineare altresì che per la configurabilità del delitto, secondo la giurisprudenza di questa corte, è sufficiente che il possesso o la disponibilità del danaro avvenga per ragioni di ufficio, poiché a nulla rileva che l'effettiva appropriazione si verifichi in un momento in cui non sussiste più l'attualità dello svolgimento della funzione (sez. VI - 26.03.98, Ferri e Cupaiolo). Nel caso di specie la corte catanzarese ha confermato la penale responsabilità del AP per il delitto ascrittogli avendo accertato in fatto che egli si appropriò quanto meno della somma di lire 1.125.000 della quale aveva il possesso per ragioni del suo ufficio, poiché facente parte dei fondi che gli erano stati affidati per la gestione dell'economato. E ciò sulla base delle deposizioni dei testi escussi (GA, OT, AN), il quali hanno riferito circa gli ammanchi di cassa constatati in sede di verifica dei fondi consegnati al AP con le allegate pezze giustificative delle spese. Ammanchi protratti nel tempo e mai ripianati per intero, avendo i giudici del merito posto bene in rilievo che il OT per ben due volte aveva dovuto richiedere all'interessato la restituzione del danaro indebitamente trattenuto, ottenendo la parziale consegna dell'ammanco, salvo un residuo di lire 125.000 mai restituito.
Priva di pregio si dimostra, pertanto, la censura rivolta avverso il principio affermato in sentenza secondo il quale per la consumazione del delitto di peculato basta che "sia provata una confusione, per un tempo non esiguo, tra la cosa appartenente alla P.A. e quelle personali dell'agente". Tale principio, invero, non può essere del tutto condiviso. La confusione tra cose mobili possedute per ragioni del pubblico ufficio e quelle del p.u., di per sè non integra ancora il delitto di peculato occorrendo perché sussista la condotta di appropriazione. Vi è invece appropriazione, come ha ben sottolineato autorevole dottrina, quando si utilizza per finalità privata il risultato della confusione oltre i limiti della quota che sarebbe liberamente disponibile. Ma nella specie il principio enunciato dalla corte non ha rilievo, poiché la penale responsabilità è stata affermata non già per la sola avvenuta "confusione" tra il denaro appartenente al Comune di Tortora e quello del AP bensì, come ben puntualizzato dalla stessa corte di merito, per essersi egli appropriato, disponendone uti dominus per fini personali, di una somma appartenente alla Cassa Comunale, somma di cui poteva disporre in virtù della pubblica carica rivestiva:
segretario comunale.
In fatto, meramente ripetitiva, come tale inammissibile, è infine la censura con la quale si contesta la sussistenza del reato, poiché "dagli atti del Comune risulta che il AP giustificò ampiamente l'impiego delle somme consegnategli e destinate all'Economato, ricevendone, in sede di rendiconto, l'approvazione, avendo restituito le somme residuate, sebbene non richiesto dalla P.A.".
La corte di merito, invero, non ha ignorato i rilievi mossi dal ricorrente con i motivi di appello, ma li ha superati in maniera del tutto corretta, ponendo in rilievo la assoluta inattendibilità dell'approvazione ufficiale del rendiconto, risolvendosi la stessa in un atto meramente formale, privo di qualsivoglia consistenza sul piano della prova poiché in contrasto con il dato insuperabile costituito dal riscontro tra le singole pezze giustificative rinvenute dal funzionario che succedette al prevenuto e l'ammontare dei residui.
Il ricorso, pertanto, poiché infondato, va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 1999.
Depositato in cancelleria il 18 marzo 1999