Sentenza 11 giugno 2003
Massime • 1
La P.A. dev'essere ritenuta civilmente responsabile, in base al criterio della cosiddetta "occasionalità necessaria", degli illeciti penali commessi da propri dipendenti ogni qual volta la condotta di costoro non abbia assunto i caratteri dell'assoluta imprevedibilità ed eterogeneità rispetto ai loro compiti istituzionali, sì da non consentire il minimo collegamento con essi. (Nella specie, trattandosi di atti di violenza sessuale posti in essere da un'insegnante di scuola materna nei confronti dei minori a lei affidati, sotto pretesto di finalità attinenti alla sfera dell'igiene sessuale, la Corte ha ritenuto correttamente affermata la concorrente responsabilità civile della P.A., considerando che tra i compiti delle maestre di scuola materna rientra anche quello di insegnare agli alunni gli elementi essenziali dell'igiene personale).
Commentari • 4
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
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- 3. il Ministero deve risarcire i danniStefano Guadagno · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 14 maggio 2025
È responsabile ai sensi dell'art. 2049 c.c. il Ministero per gli abusi sessuali subiti dall'alunno, dal momento che la possibilità che la relazione di cura e vigilanza, che si instaura tra personale scolastico e alunno, sfoci in abusi sessuali non costituisce affatto un'anomalia imprevedibile. Questo il principio affermato dalla Cassazione, per quanto qui di interesse, nell'ordinanza n. 11614 del 3 maggio 2025. Quattro alunni avevano agito nei confronti del Ministero dell'Istruzione per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti agli abusi sessuali compiuti da un docente di educazione musicale, condannato in sede penale. Il Tribunale aveva accolto la domanda, liquidando in varia …
Leggi di più… - 4. Diffamazione: definisce clochard il dipendente, non sussiste il diritto di criticaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima Integra il delitto di diffamazione l'invio di una lettera di contestazione in cui un dipendente venga qualificato come "clochard" in modo dispregiativo in relazione all'aspetto ritenuto trasandato, non potendo ritenersi configurabile l'esimente del diritto di critica, in quanto tale appellativo, pur in sé non offensivo, assume tale valenza ove venga utilizzato in maniera dispregiativa, con riferimento al vestiario ed alle sembianze, e con modalità del tutto gratuite ed eccentriche rispetto al contesto espressivo di riferimento (Cassazione penale sez. V - 14/10/2020, n. 33115); Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2003, n. 33562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33562 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2003 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ITALGIUREWEB
sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento