Sentenza 6 ottobre 2003
Massime • 1
Ai fini della configurazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, la nozione di atto pubblico comprende non solo gli atti destinati ad assolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, ma anche gli atti c.d. interni. Tali devono intendersi sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, che quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale - conforme o meno allo schema tipico - ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che aveva qualificato come atto pubblico la richiesta di un parere, rivolta dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale a quello legale, in merito ad una concessione edilizia, in quanto tale atto proveniva da un pubblico ufficiale e investiva un'altra unità operativa comunale del compito di esprimere una valutazione legale, rilevante e decisiva ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione edilizia).
Commentario • 1
- 1. Art. 479 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblicihttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali I delitti contro la fede pubblica, per la loro natura plurioffensiva, tutelano direttamente non solo l'interesse pubblico alla genuinità materiale e alla veridicità ideologica di determinati atti, ma anche quello dei soggetti privati sulla cui sfera giuridica l'atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che essi, in tal caso, sono legittimati a costituirsi parte civile (Sez. 3, 2511/2015). In tema di falsità documentale commessa dal pubblico ufficiale, ai fini dell'individuazione di tale qualifica occorre, avere riguardo non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la P.A., ma ai caratteri propri dell'attività …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2003, n. 49417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49417 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg:
dr. Bruno FOSCARINI - Presidente -
dr. Nunzio CICCHETTI - Consigliere -
dr. Angelo DI POPOLO - Consigliere -
dr. Aniello NAPPI - Consigliere -
dr. Paolo Antonio BRUNO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti il 15 ottobre 2002 dall'avv. SE Apostolico, difensore di:
LA RO AL nato a [...] il [...];
ST ER, nato a [...] il [...];
ST SE, nato ad [...] il [...];
ed il 29 ottobre 2002 dal prof. avv. Giovanni ARICÒ, difensore degli stessi EN SE e ER;
avverso la sentenza del 6 maggio 2002 della Corte di Appello di Salerno. Letti i ricorsi e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione del Consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto dr. Fabrizio Hinna Danesi che ha chiesto il rigetto del ricorso del EL RO e l'annullamento senza rinvio per EN ER e EN SE per non aver commesso il fatto. Sentiti altresì l'avv. SE Apostolico per tutti e tre i ricorrenti che ha concluso associandosi alla richiesta del P.G. per EN ER e EN SE e chiedendo l'annullamento della sentenza perché il fatto non sussiste per il EL RO;
e l'avv. Aricò che, in favore di EN ER e EN SE, ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EL RO AL, dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Battipaglia, EN ER, amministratore unico della s.r.l. EN ON ed il padre EN SE, socio della stessa società, erano chiamati a rispondere innanzi al Tribunale di Salerno, unitamente ad altri coimputati, dei seguenti reati: A), B) e C) abuso di ufficio, ai sensi degli artt. 110 e 323 c.p.; D) violazione edilizia, ai sensi dell'art. 20 lett. b) l. n. 47/1985;
E) falso ideologico in atto pubblico, ai sensi dell'art. 479, 61, n. 2 e 100 c.p.; G) (contestato in udienza) corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, ai sensi dell'art. 319 c.p.. I fatti per cui era processo si inquadravano nell'ambito di una complessa vicenda amministrativa che, per la parte che può ancora interessare ai fini del presente giudizio, può come di seguito sintetizzarsi:
- Il 7 febbraio 1994, EN ER, quale legale rappresentante dell'omonima società di costruzioni, presentava al Comune di Battipaglia istanza di concessione edilizia per la realizzazione di un complesso immobiliare denominato Parco Quadrifoglio, composto di tre fabbricati per civile abitazione ed uffici in via Salvatore Rosa di Battipaglia. Il progetto, redatto dall'ing. Rocco Biagio, interessava le particelle nn. 1058, 1060 e 1062, in catasto al foglio 5, in testa alla stessa società istante.
- Il giorno successivo, la pratica era sottoposta all'esame della commissione edilizia che, alla presenza di EL RO AL, nella duplice veste di titolare dell'Ufficio Tecnico e di relatore, esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'opera a condizione, però, che venisse stipulata apposita convenzione per la cessione delle aree pubbliche e la "monetizzazione" delle aree in dotazione previste dalla tabella B del P.R.G.
- Con nota n. 1198 U.T. del 25 febbraio successivo, recante l'oggetto: Progetto costruzione fabbricato Parco Quadrifoglio, il EL RO chiedeva all'Ufficio Legale dello stesso Comune un parere in ordine all'effettiva necessità della convenzione, a suo dire non occorrente, in quanto l'opera ricade in zona C2 del P.R.G., ove, in base alla tabella B, per la edificazione occorre la lottizzazione convenzionata o la licenza edilizia (ora concessione). Secondo quanto risultava dalla stessa missiva, ad essa si accompagnavano, in copia, l'elaborato progettuale, la tabella B) allegata al P.R.G. e la concessione edilizia a suo tempo rilasciata dal commissario ad acta per un caso analogo.
- Con nota dell'1 marzo successivo, prot. 252 U.L., veniva trasmesso al dirigente dell'Ufficio Tecnico il parere dell'avvocato Domenico De Sio, che reputava non necessaria la stipula della convenzione per il rilascio della concessione edilizia. Il De Sio motivava detto parere sul rilievo che la lottizzazione convenzionata era obbligatoria solo in caso di intervento edilizio relativo, di norma, ad una pluralità di edifici, comportante la realizzazione di opere di urbanizzazione, in funzione di un assetto definitivo e compiuto della zona. Nel caso specifico, per contro, la zona era da considerare già urbanizzata a seguito della realizzazione del vicino complesso Parco delle Magnolie, sicché il nuovo fabbricato, richiedendo solo opere di allacciamento ad impianti già esistenti, avrebbe potuto essere assentito con concessione diretta, senza necessità di convenzione con il Comune.
- Anche sulla base dell'anzidetto parere legale, il 14 marzo successivo, l'assessore all'urbanistica del Comune di Battipaglia rilasciava alla società EN ON s.r.l. la concessione edilizia, previo pagamento degli oneri di urbanizzazione nella misura di legge.
- Eseguita la costruzione, il tecnico comunale geom. Negri effettuava, il 28 aprile 1995, un sopralluogo nel corso del quale accertava determinate difformità dell'opera rispetto al progetto approvato.
- Successivamente, a seguito di dibattito consiliare riguardante proprio la contestata regolarità del provvedimento concessorio in questione, il tecnico convenzionato esterno del Comune di Battipaglia, ing. Matteo Alfinito, appositamente incaricato dall'assessore all'urbanistica del tempo, redigeva - sulla scorta anche del sopralluogo del Negri e di un nuovo parere dell'ufficio legale (nel quale si rappresentava che il parere precedente era stato espresso sul presupposto che l'intervento edilizio riguardasse un solo fabbricato) - una relazione tecnica nella quale evidenziava che l'edificazione ricadeva in zona C2 ed in particolare nella unità di lottizzazione 1 per la quale era prevista obbligatoriamente la previa redazione ed approvazione di un piano di lottizzazione convenzionata.
Con sentenza del 18 gennaio 2000, il Tribunale di Salerno, sul presupposto che l'iter amministrativo in oggetto era stato caratterizzato da vistose irregolarità, essendo peraltro illegittima la concessione della concessione edilizia per contrasto con la normativa urbanistica comunale, dichiarava, tra gli altri, EN ER, EN SE e EL RO AL colpevoli del reato di cui al capo a), in esso assorbiti i reati di cui ai capi b) e c) e li condannava alle pene ritenute di giustizia.
Assolveva invece gli imputati dai reati di cui ai capi e) f) e g) con la formula perché il fatto non sussiste. Dichiarava, infine, non doversi procedere nei confronti dei due EN in ordine alla contravvenzione di cui al capo d) per intervenuta prescrizione. Pronunciando sui gravami proposti dal Procuratore della Repubblica di Salerno e degli stessi imputati, la Corte di Appello di quella stessa città, con la sentenza in epigrafe indicata, riformava l'impugnata pronuncia nei seguenti termini:
dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati in ordine al reato di cui al capo a), in esso assorbiti i reati di cui ai capi b) e c), perché estinto per intervenuta prescrizione;
dichiarava gli stessi imputati colpevoli del delitto di cui al capo e) della rubrica e, con i benefici di legge, li condannava alla pena ritenuta di giustizia, oltre conseguenziali statuizioni;
confermava, nel resto, la decisione appellata.
Avverso l'anzidetta pronuncia, i difensori degli imputati hanno proposto separati ricorsi per cassazione, deducendo le censure indicate in parte motiva.
MOTIVI LA DECISIONE
1. - Il ricorso proposto dall'avv. Apostolico, in favore di tutti e tre gli imputati, è affidato a due distinti motivi.
1.1 - Il primo deduce la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) del codice di rito in relazione all'art. 479 c.p. Lamenta, in sostanza, che, sulla base di un percorso logico-argomentativo e del tutto avulso dalla realtà processuale, il giudice di appello abbia ritenuto la falsità del documento in questione non già sulla base del suo contenuto descrittivo, ma sulla scorta di elementi aliunde desunti, quali il preteso comportamento fraudolento del dirigente dell'ufficio tecnico comunale, le interessate dichiarazioni dei componenti dell'ufficio legale, la presunta finalità perseguita ed il risultato effettivamente conseguito. Nega, in proposito, che la richiesta di parere legale potesse avere funzione attestativa o probatoria dei presupposti di fatto rilevanti nel caso di specie;
e nega soprattutto che l'unicità o la pluralità degli edifici da realizzare costituisse circostanza realmente capace di condizionare il parere legale, a parte che il richiamo all'elaborato progettuale era risolutivo, essendo sufficiente la mera visione del progetto ai fini del riscontro della reale consistenza dell'intervento edificatorio. Al riguardo, il mendacio del titolare dell'ufficio legale, in ordine alla circostanza che la richiesta di parere non sarebbe stata corredata di allegati, pure indicati nella stessa missiva, risulterebbe evidente dallo stesso testo del parere poi espresso, ed in particolare dall'indicazione del titolare della società richiedente, EN ER, o della data della deliberazione, in quanto si trattava di particolari rilevabili soltanto dal frontespizio del progetto. In ogni caso, la Corte di merito non aveva spiegato perché mai l'ufficio legale dovesse redigere il parere sulla base del solo contenuto della richiesta, omettendo ogni controllo o verifica.
Deduce, infine, che, a tutto concedere, pretesi vizi di un atto meramente preparatorio, quale quello in questione, non avrebbero potuto avere alcun riflesso sull'atto conclusivo del procedimento, e cioè la concessione edilizia poi ottenuta.
1.2 - Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e), con riferimento agli artt. 110 e 479 c.p. La doglianza riguarda la parte della sentenza in cui, con motivazione definita sintetica e sbrigativa, la Corte territoriale ha affermato la responsabilità concorsuale dei EN (interessati all'esito della vicenda) nel reato di falso, sul presupposto - quanto meno - della consapevole previsione e accettazione del rischio che il EL RO, mosso dall'intento di favorirli con l'ottenere quanto necessario per il rilascio della mera concessione edilizia, fosse costretto a ricorrere ad atti o attività illecite funzionali al raggiungimento di quel fine. Affermazione questa che si ritiene del tutto disancorata dalla realtà processuale, dalla quale non sarebbe emerso elemento alcuno a sostegno dell'asserita adesione o consapevolezza da parte del EN al ritenuto proposito illecito del EL RO che, se vi è stato, non poteva che essere frutto di una sua autonoma iniziativa. A parte poi, che non era risultato in processo nessun collegamento, neppure a livello di rapporti amicali o di conoscenza, tra il funzionario comunale e gli imputati e che il EN SE era del tutto estraneo alla società di costruzioni. D'altronde, la stessa società, quantunque astrattamente interessata ad ottenere la concessione con l'imposizione di obblighi minori o diversi da quelli presuntivamente dovuti, si era limitata a richiedere una concessione edilizia subordinata alla stipula della convenzione.
2. - Il ricorso proposto dal prof Giovanni Aricò si fonda, a sua volta, su due distinti motivi.
2.1 - Il primo deduce l'erronea interpretazione degli artt. 479 e 480 c.p., anche con riferimento all'art. 5 della l. n. 251/1990 richiamato in sentenza, e la conseguente disapplicazione degli artt.129 e 157 c.p.. Contesta, in primo luogo, la configurabilità del reato di falso in presenza di meri atti interni e, ad ogni modo, deduce che l'atto in questione non aveva qualità di atto necessario od a finalità vincolante rispetto all'atto definitivo costituito dalla concessione edilizia. Il parere dell'ufficio legale costituiva infatti un antecedente interno, nient'affatto necessario nella complessa procedura finalizzata al conseguimento della concessione. L'errore interpretativo nel quale è incorso il giudice del gravame risiede nell'omessa considerazione che requisito necessario ai fini della configurazione del falso in atto pubblico non è la qualità del soggetto agente (perché non tutti i falsi che può commettere il pubblico ufficiale sono falsi ideologici in atti pubblici), quanto piuttosto la finalità dell'atto in funzione dello specifico interesse pubblico perseguito dal provvedimento finale, come risultava peraltro da una corretta lettura delle norme amministrative erroneamente richiamate dalla Corte di merito. Di talché, posto che la richiesta di parere in oggetto era certamente finalizzata all'emanazione di una concessione edilizia e posto che tale provvedimento, per pacifica interpretazione giurisprudenziale, assumeva la qualità giuridica di autorizzazione amministrativa, la pretesa falsità dell'atto in questione avrebbe potuto, semmai, integrare il reato di cui all'art. 480 c.p., relativamente al quale, peraltro, era ormai decorso il termine prescrizionale. 2.2 - Il secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del concorso nel reato proprio, ai sensi degli artt. 110 e 479 c.p. La censura ripropone le doglianze già espresse nel secondo motivo del primo ricorso, con riferimento alla mancanza di motivazione in ordine ai presupposti oggettivi e soggettivi del preteso concorso dei EN nell'ipotizzato delitto di falso ideologico, a parte che, nel caso di specie, per le ragioni già espresse nella precedente doglianza, sarebbe stata, al più, configurabile un'ipotesi di concorso nel diverso reato di cui all'art. 480 c.p.. 3. - Il primo motivo proposto dall'avv. Apostolico si sostanzia, come si è visto, di molteplici censure. Considerando le stesse secondo un ordine di priorità logica, si osserva che una delle prospettate doglianze investe l'impugnata pronuncia nella parte in cui, ribaltando il giudizio espresso dai primi giudici, ha ritenuto di dover ravvisare nella richiesta di parere in questione il carattere di atto pubblico, benché momento meramente preparatorio e propedeutico in seno al complesso iter amministrativo inteso al rilascio della concessione edilizia.
La doglianza è destituita di fondamento. Opina, infatti, la Corte che non vi sia ragione di dubitare della correttezza giuridico-formale dell'interpretazione offerta dal giudice di appello, che si pone, peraltro, in sintonia con un consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale, ai fini della configurazione del reato di falso ideologico in atto pubblico, deve ritenersi tale ogni scritto redatto dal pubblico impiegato o dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle relative funzioni, anche ove si tratti di atti interni alla Pubblica Amministrazione, pur non previsti tassativamente dalla legge: ciò che rileva è la provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni ed il contributo da esso fornito - in termini di conoscenza o di determinazione - ad un procedimento della Pubblica Amministrazione (cfr., tra le tante, Cass. Sez. 5, 18.3.1999 n. 3552, rv. 213363). Deve, invero, ritenersi ius receptum che la nozione di atto pubblico rilevante a questi fini è assai lata, ricomprendendo non soltanto gli atti destinati ad assolvere ad una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti ed immediati nei rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione, ma anche gli atti interni, destinati ad inserirsi con un contributo di conoscenza o di determinazione nel procedimento amministrativo. Ed interni sono quegli atti che collocandosi nel contesto di una complessa sequela procedimentale - sia essa conforme o meno allo schema tipico previsto dalla legge - si pongono come necessario presupposto di momenti procedurali successivi.
Alla stregua di tali nozioni risultava di solare evidenza come la richiesta di parere da parte del titolare dell'ufficio tecnico all'ufficio legale non potesse sfuggire ad una siffatta connotazione, ponendosi, con ogni crisma di formalità, come atto proveniente da pubblico ufficiale, tale essendo il responsabile dell'ufficio tecnico nel momento in cui si rivolgeva ad altra unità operativa comunale - l'ufficio legale appunto - per la richiesta di un parere che sarebbe stato rilevante e, di fatto, decisivo ai fini dell'emanazione di un successivo provvedimento amministrativo, e cioè della concessione edilizia.
Definito positivamente siffatto pregiudiziale quesito, correttamente la Corte territoriale ha risolto l'ulteriore questione relativa alla falsità del documento così qualificato, che è ancor oggi riproposta in altro profilo di censura. Profilo, però, che, involgendo un apprezzamento di puro fatto, sfugge all'esame di questa Corte, risultando adeguatamente ed esaurientemente motivato. L'impugnata sentenza offre, in proposito, una compiuta spiegazione che, contrariamente all'avviso espresso dal ricorrente, non elude i dettami della logica e dell'adeguatezza, risultando, peraltro, pertinente alla dimensione oggettiva e contenutistica del documento, senza sostanziale interferenza di elementi valutativi aliunde desunti, quali l'asserito mendacio nel quale sarebbero deliberatamente incorsi i componenti dell'ufficio legale, le presunte finalità perseguite dal ricorrente ed il risultato conseguito. Con insindacabile valutazione di merito, è stato ritenuto, infatti, che la richiesta di parere prospettasse una situazione di fatto del tutto diversa dal reale, per via del riferimento ad un solo fabbricato o della capziosa prospettazione di un regime edificatorio non veritiero, posto che - a quanto pare - non era affatto vero che nella zona urbanistica fosse alternativamente prevista la lottizzazione convenzionata o la concessione edilizia, essendo invece obbligatoriamente prevista solo la convenzione. Tali mendaci attestazioni erano capaci di orientare e condizionare negativamente il richiesto parere. Ed infatti, la prospettazione, con l'autorevolezza e l'affidabilità in materia dell'ufficio di provenienza, di una situazione non conforme al vero (in ordine vuoi al regime edificatorio vuoi all'effettiva consistenza dell'opera), era oggettivamente tale da trarre in inganno l'ufficio richiesto, posto che l'indicazione di un solo fabbricato (subdolamente avvalorata dall'allegazione di una licenza edilizia in precedenza concessa, in caso analogo, da un commissario ad acta per un solo manufatto) avrebbe ragionevolmente sollecitato una valutazione positiva, alla stregua della communis opinio avvalorata da autorevole giurisprudenza amministrativa, secondo cui per un solo fabbricato, destinato peraltro ad insistere su area in parte urbanizzata, era concedibile la licenza edilizia (oggi concessione) diretta, indipendentemente dalla previsione di lottizzazione convenzionata.
Tale l'oggettiva consistenza del documento, gli elementi di valutazione ad esso esterni potevano, nondimeno, ben essere utilizzati, come di fatto lo sono stati, solo in chiave di significativa conferma della ritenuta falsità, che, correttamente, era stata, già in sè, apprezzata. D'altro canto, il ritenuto personale interessamento del EL RO presso i componenti dell'ufficio legale e, più in generale, il comportamento da lui tenuto nella vicenda costituivano significativa riprova della strumentalità del falso, siccome finalizzato ad un esito dell'iter amministrativo che fosse per i EN il più favorevole possibile, anche in termini di oneri economici da sostenere. Non poteva, infatti, sfuggire la singolarità del comportamento di un titolare di un ufficio tecnico, che, già relatore in seno alla commissione edilizia che aveva espresso parere favorevole alla progettazione EN a condizione, però, che fosse stipulata una convenzione per la cessione delle aree pubbliche e la monetizzazione delle aree connesse secondo le previsioni urbanistiche, non si era acquietato a siffatta determinazione collegiale (da lui evidentemente ritenuta ancora non satisfattiva per gli interessi della ditta), ma si era fatto, sorprendentemente, promotore di un'iniziativa volta a scalzare o bypassare la valutazione dell'organo collegiale di cui egli stesso aveva fatto parte. E tale era certamente l'accorta formulazione di un quesito all'ufficio legale sì da pilotarne il parere in termini utili al conseguimento del titolo concessorio per via diretta, e dunque svincolato dalla condizione correttamente imposta dalla commissione edilizia (tant'è che, il 14.3.1994, proprio su conforme parere del titolare dell'Ufficio legale, l'assessore all'urbanistica avrebbe poi rilasciato la concessione edilizia).
Ogni altro profilo, ivi compreso quello attinente alla ritenuta mancata trasmissione dell'allegato elaborato progettuale, afferisce a valutazione di merito che non è apprezzabile in questa sede in quanto sorretto da motivazione sicuramente congrua ed immune da cadute sul versante della logica o della corretta applicazione dei principi di diritto.
4. - Destituito di fondamento è anche il primo motivo del ricorso avanzato dal prof. Aricò per i due EN.
A sostegno del giudizio di infondatezza del profilo di censura relativo all'asserita insussistenza della fattispecie di reato in questione con riferimento ai meri atti interni od agli atti, come quello oggetto di giudizio, privi di connotazione di necessarietà o di finalità vincolante nell'ordinario sviluppo procedimentale, in funzione dell'atto definitivo costituito dalla concessione edilizia, possono utilmente richiamarsi le considerazioni che precedono sull'ampiezza della nozione di atto pubblico, sostenuta da consolidata lettura giurisprudenziale di questa Suprema Corte. Ai fini della relativa configurazione è necessario non solo che il soggetto agente abbia la qualità di pubblico ufficiale, ma anche che l'atto costituisca esercizio od esplicazione delle peculiari funzioni inerenti a quella qualità. E siffatta condizione sussisteva certamente nel caso di specie, in quanto l'atto promanava dal titolare dell'unità operativa investita di specifica competenza in materia tecnica, quale appunto l'ufficio diretto dal EL RO, recando un presupposto cognitivo ed attestativo certamente difforme dal vero.
Né può condividersi l'ulteriore tesi sostenuta dalla parte ricorrente, secondo cui la finalizzazione dell'atto, in funzione dell'interesse pubblico perseguito (anche in relazione alla normativa di diritto amministrativo applicabile alla fattispecie), finirebbe per informare di sé il contenuto e, quindi, la qualificazione tecnico-giuridica dell'atto medesimo. Tanto per argomentare che, essendo la richiesta di parere finalizzata all'emanazione di una concessione edilizia e qualificandosi quest'ultimo provvedimento come autorizzazione amministrativa, alla stregua di una certa interpretazione giurisprudenziale, la pretesa falsità dell'atto in questione avrebbe potuto, semmai, integrare il reato di cui all'art. 480 c.p.. È appena il caso di ribadire, in proposito, che ciò che rileva ai fini della qualificazione giuridica dell'atto pubblico, anche al di là della nozione civilistica espressa dall'art. 2699 cod. civ., è non solo il profilo soggettivo (ossia la provenienza da soggetto dotato di qualità di pubblico ufficiale), ma anche l'aspetto contenutistico dell'atto, sub specie di esercizio delle funzioni tipiche del pubblico ufficiale (nell'esercizio delle sue funzioni, secondo la perspicua formulazione dell'art. 479 c.p.), indipendentemente dalla sua rilevanza interna od esterna. Non assume, inoltre, rilievo decisivo o caratterizzante la relativa finalizzazione o strumentalità, che può, semmai, illuminare la ragione giustificativa della falsificazione, occorrendo piuttosto che l'atto stesso sia oggettivamente destinato ad assolvere ad una funzione attestativa o probatoria ovvero si inserisca in uno schema procedimentale, anche come momento propedeutico, ma comunque necessario, indipendentemente, poi, dalla conformità o meno di quel procedimento rispetto allo schema tipico previsto dalla legge. D'altro canto, in ordine alla qualificazione giuridica dell'atto finale, non potrebbe neppure condividersi l'impostazione del ricorrente, in funzione di un diverso nomen iuris del reato in contestazione, posto che la concessione edilizia è, notoriamente, un provvedimento amministrativo complesso (costituito da componenti ricognitive ed autorizzative), che, nel vigente ordinamento, è inteso a produrre effetti costitutivi sul versante della rimozione dei limiti immanenti allo ius aedificandi del privato, previa verifica della compatibilità dell'intervento edificatorio con l'interesse pubblico ad un corretto sviluppo urbanistico in una determinata zona, nel rispetto dell'ambiente e della vigente normativa edilizia ed urbanistica (cfr., in tal senso, Cass. sez. 6, n. 7492 del 26.6.1992, rv. 190904, secondo cui il permesso di edificare, riconducibile alla categoria delle autorizzazioni amministrative nel previgente regime della licenza edilizia, dopo l'introduzione della disciplina urbanistica di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive anche in settori affini, rivela natura di concessione costitutiva, in quanto non si limita a verificare la sussistenza dei presupposti che giustificano la rimozione dei limiti all'esercizio del diritto ad edificare da parte del privato, bensì subordina gli interessi di quest'ultimo a quelli propri di interesse generale ed a carattere pubblicistico, inerenti alla gestione degli spazi nel territorio ed alla salvaguardia di un ambiente adeguato all'uopo, mediante la determinazione di contributi, di condizioni e di termini, cui conseguono specifici obblighi con speciali effetti. Le falsità ideologiche contenute nell'atto di concessione rientrano, pertanto, nella disciplina di cui all'art. 479 cod. pen.). 5. - Fondato, invece, è il secondo motivo proposto nei ricorsi di entrambi i difensori, nella parte in cui lamentano la violazione dei principi in tema di concorso di persone nel reato e, ad ogni modo, il difetto motivazionale in relazione alla posizione dei due EN, con riferimento all'affermata partecipazione concorsuale al delitto di cui all'art. 479 c.p., esclusa, per quanto si è detto, ogni diversa qualificazione giuridica del fatto, nei reclamati termini dell'art. 480 c.p.. È indubbio, al riguardo, che le sintetiche proposizioni spese nell'impugnata sentenza a sostegno della fattispecie concorsuale in ragione quanto meno - della consapevole previsione e accettazione del rischio che il EL RO, mosso dall'intento di favorirli con l'ottenere quanto necessario per il rilascio della mera concessione edilizia, fosse costretto a ricorrere ad atti o attività illecite funzionali al raggiungimento di quel fine, non assolve sicuramente all'onere della motivazione in funzione della necessaria e specifica dimostrazione, se non di un previo concerto tra le parti, quanto meno della piena consapevolezza da parte degli odierni ricorrenti dell'attività delittuosa che il EL RO avrebbe potuto o dovuto porre in essere nel perseguimento del fine ultimo rappresentato dalla concessione edilizia, da ottenere ad ogni costo. Occorre, pertanto, procedere ad annullamento della sentenza impugnata in parte qua, affinché il giudice del rinvio verifichi, previo riesame delle risultanze di causa, la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'ipotizzato concorso di persone nel reato in questione, accertando se, alla stregua dei rapporti esistenti tra le parti e della globale rivisitazione della vicenda, sia dato affermare la partecipazione concorsuale dei EN nel reato di falso ideologico posto in essere dal EL RO, al di là dell'indubbio interesse che gli stessi avevano al conseguimento di un titolo concessorio alle più favorevoli condizioni possibili, o se, invece, sia dato ritenere che quell'azione delittuosa fosse espressione di una mera, autonoma, iniziativa dello stesso responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Battipaglia. 6. - Per tutto quanto precede, l'impugnata sentenza deve essere annullata, in riferimento alla posizione di EN ER e EN SE, con le conseguenti statuizioni espresse in dispositivo, mentre va rigettato il ricorso del EL RO, a carico del quale va, conseguentemente, posto l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza nei confronti di EN ER e EN SE con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli.
Rigetta il ricorso di EL RO AL che condanna al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 DICEMBRE 2003.