Sentenza 15 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/10/2003, n. 15387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15387 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Composta dagli Ill.mi1 53 87 /0 3 SEZION .N. 16332/00 Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Cron. 31328 Consigliere Dott. Renato RORDORF Rep. 4058 Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI Dott. Carlo DE CHIARA Rel. Consigliere Ud. 16/01/2003 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
ricorrente 1
contro
FR ID, RO о RR UI AR, BO MA, SS BA, AC IN ELDAƒMicist, Giustizia;
- intimati -
avverso l'ordinanza del Tribunale di NAPOLI, depositata il 17/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2003 dal Consigliere Dott. Carlo DE 2003 CHIARA;
73 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza depositata il 17 maggio 2000 (e suc- cessivamente rettificata con provvedimento di correzio- ne di errore materiale) il Tribunale civile di Napoli, in accoglimento dell'opposizione proposta da UI FR, DA CT TI, SS ZZ, RB Fossa- ti e LU RI ER avverso il decreto di liquida- zione del loro compenso di consulenti tecnici nominati in un procedimento penale, emesso il 24 gennaio 2000 dalla locale Procura della Repubblica, ha rideterminato il compenso a ciascuno dei consulenti spettante ed ha condannato la Procura al pagamento delle spese proces- suali. La Procura della Repubblica di Napoli propone ri- corso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. Gli intimati non svolgono attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico, complesso motivo di ricorso la Procu- ra ricorrente censura il provvedimento impugnato: a) per avere ritenuto la legittimazione passiva del P.M., che è invece l'organo giurisdizionale autore del prov- vedimento impugnato, e non aver disposto la integrazio- ne del contraddittorio nei confronti degli unici sog- 2 6 getti legittimati a resistere all'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico: Ministero della giustizia e parti processuali private;
b) per aver condannato la Procura della Repub- blica - soggetto che non può considerarsi parte del giudizio di opposizione - al pagamento delle spese pro- cessuali, che invece andavano, eventualmente, poste a carico dell'erario; c) per non aver motivato in ordine all'addebito delle medesime spese, che andavano invece compensate, avendo l'ufficio agito nell'interesse pub- blico. Il provvedimento impugnato è stato assunto dal Tribunale di Napoli in sede civile, come risulta dallo stesso suo testo, ove si legge che esso è stato pronun- ciato dalla "quarta Sezione civile (...) nella procedura civile iscritta al n. 2000/S/50597/T R.G. e n. 4/2000 R. Sez.". Preliminare all'esame del merito del ricorso è per- ciò il rilievo, che deve essere compiuto di ufficio, della improponibilità dell'opposizione. Le Sezioni Unite civili di questa Corte, con la sentenza n. 434/2000, hanno infatti chiarito che avver- so il decreto di liquidazione degli onorari al consu- -lente tecnico di ufficio nominato come nel caso che in un procedimento penale è proponibile op-ci occupa 3 posizione (con le forme di cui all'art. 29 della legge n. 794 del 1941) innanzi al tribunale o alla corte di appello penali ai quali appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero che ha emesso il decreto, attesa l'esistenza di un rappor- to di incidentalità tra questo procedimento ed il pro- cesso penale dal quale deriva, e contro l'ordinanza che lo definisce è proponibile ricorso alla corte di cassa- zione penale, ai sensi dell'art. 111 Cost., nelle forme e nei termini previsti dal codice di procedura penale. Se, però, l'opposizione è stata proposta innanzi al giudice civile, quest'ultimo deve rilevare d'ufficio 1'improponibilità della domanda e, qualora ciò non ab- bia fatto, decidendo nel merito, il ricorso per cassa- zione va proposto innanzi alla corte di cassazione ci- vile, la quale, pronunciando sul ricorso, rilevata l'improponibilità della domanda, deve cassare senza 382, terzo comma, c.p.c., rinvio, ai sensi dell'art. l'ordinanza impugnata, trattandosi di ipotesi in cui il processo non poteva essere proseguito. A tale orienta- mento (poi seguito anche dalle sezioni semplici: cfr. Cass. 13101/2000, 13194/2000, 5075/2001, 6177/2001, 7136/2001, 14934/2001, 9730/2002, 10019/2002, 13603/2002) il collegio intende uniformarsi, non ravvi- sando ragioni per discostarsene. 4 L'ordinanza impugnata va pertanto cassata senza rinvio. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presen- te giudizio.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato. Così deciso in Roma il 16 gennaio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente darlo Giovanni Losavio De Chiara 9. Миний IL CANCELLIERE domcender Maskaligh0 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Deportisto in Cancelleria 15 OTT. 2003 IL CANC 5