Sentenza 26 febbraio 1991
Massime • 1
Nella procedura di riesame di mandato di cattura, emesso dopo il 24 ottobre 1989, ma nell'ambito di procedimento in corso alla data di entrata in vigore del codice che prosegue con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, debbono trovare applicazione le norme dell'abrogato codice di rito. (Nello stesso senso Sez. Unite sent. 2 e 3 del 26 febbraio 1991).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/02/1991, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 1991 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dott. ZUCCONI GALLI FONSECA FERDINANDO Pres. N. 4
1. Dott.SEBASTIO AL Consigliere
2. " GAMBINO BERNARDO " REGISTRO GENERALE
3. " MO QU NZ " N. 33392/90
4. " OR AL LO "
5. " DI MAURO GIUSEPPE "
6. " EN SC "
7. " RI NZ "
8 " TA RG "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA NT SA AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del tribunale di Venezia del 25 ottobre 1990;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Giuseppe Di Mauro;
Udite le conclusioni del P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Bartolomeo Lombardi il quale ha concluso chiedendo che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 25 ottobre 1990 il tribunale di Venezia, in sede di riesame, confermò il mandato di cattura n. 34/90 del 6 ottobre 1990 emesso dal giudice istruttore presso quel tribunale, nell'ambito del procedimento penale n.20/87A G.I., a carico di AN LA NT SA.
Osservò il tribunale: che la procedura di riesame delle misure cautelari - costituendo, sia dal punto di vista sostanziale che da quello formale, una fase del tutto autonoma del procedimento penale in corso al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice - è disciplinata non già dagli artt. 263 bis e sgg. del codice abrogato bensì dagli artt. 309 e seguenti del nuovo codice di rito;
nel merito, che a carico dell'imputato - in ordine al concorso con RM CO e tale LL nel sequestro Pasti sussistevano gravi indizi di colpevolezza, costituiti essenzialmente dalle dichiarazioni di AD RB, dalle quali si desumeva che il LA NT SA, pochi giorni dopo il pagamento del riscatto da parte della famiglia Pasti, era in possesso del denaro proveniente da tale sequestro.
Propose ricorso l'imputato con dichiarazione resa su mod IP 1 del 5 novembre 1990 della SA circondariale di Ancona, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la sua immediata liberazione con seguenti due motivi contestuali:
1) Erronea applicazione dell'art. 309 e sgg. c.p.p. vigente e conseguente inosservanza degli artt. 263 bis e segg. c.p.p. abrogato, posto che l'art. 245 delle norme transitorie, relativo alle disposizioni del nuovo codice applicabili ai procedimenti che proseguono con le norme anteriormente vigenti, non contempla, nè direttamente nè indirettamente, gli artt. 309 e sgg. del nuovo codice mentre indica l'art. 257 c.p.p., concernente il riesame del decreto di sequestro e contenente il rinvio all'art. 324 stesso codice, indicazione questa priva di senso alcuno e del tutto pleonastica se fosse corretta l'interpretazione data dal tribunale di Venezia;
2) Violazione dell'art. 252 e sgg. c.p.p. abrogato, anche in relazione alla violazione dell'art. 192 c.p.p. del 1988, per insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura coercitiva, difettando totalmente nella specie i gravi indizi di colpevolezza.
Con ordinanza dell'8 gennaio 1991 la Seconda sezione penale della Corte rimise d'ufficio il ricorso a queste Sezioni Unite, sul rilievo che la questione relativa alla disciplina applicabile ai procedimenti incidentali instaurati successivamente all'entrata in vigore del nuovo cod. di proc.pen., ma nel corso di procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme anteriormente vigenti, ai sensi dell'art. 242 delle norme transitorie c.p.p. del 1988, aveva già dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale fra le sezioni della Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sesta sezione - occupandosi della questione nello ambito della risoluzione di un conflitto di competenza - ha affermato che, essendo stato il conflitto denunciato in data 11 novembre 1989, quindi in epoca successiva all'entrata in vigore del nuovo codice di rito, doveva trovare applicazione l'art. 611 del codice suddetto, dato che il relativo procedimento, ancorchè incidentale, aveva una sua propria autonomia , sicchè ai fini dell'individuazione del rito, applicabile occorreva fare riferimento, secondo il criterio generale "tempus regit actum", al momento in cui il conflitto era sorto o era stato denunciato (Sez. VI^ 14 dicembre 1989, conf. in proc. Nicolazzi).
Tutte le altre decisioni, succedutesi sino ad oggi dall'entrata in vigore del nuovo codice di rito, hanno viceversa ritenuto applica- bile in materia le norme del codice abrogato (alcune di esse concernono proprio il riesame di mandati di cattura emessi dopo l'entrata in vigore del nuovo codice ma in procedimenti sorti nella vigenza del codice abrogato Sez. 1^ 9 gennaio 1990, Fidale Sez. 1^ 18 aprile Di Salvo - Sez. 1^ 28 maggio 1990, Messina - Sez. 1^ 5 novembre 1990, Mignemi). Le Sezioni unite osservano che il procedimento incidentale, pur avendo una fase introduttiva ed uno svolgimento autonomi, non può essere considerato del tutto svincolato da quello principale, perchè: si instaura solo eventualmente, e qualora nel procedimento principale si dia ingresso ad una questione incidentale, la quale in tal modo vi si inserisce completamente anche se con propria forma processuale;
è funzionalmente collegato al procedimento principale, del quale mutua le norme regolatrici;
concorre attraverso la decisione su particolari situazioni aventi oggetto diverso dall'accertamento di un fatto costituente "notitia criminis", allo svolgimento del procedimento principale.
Rimane, infine, una volta esauritosi nel suo svolgimento, assorbito in quello.
Se questa è la natura della questione incidentale - peraltro sempre riconosciuta ed affermata, in sede dottrinale e giurisprudenziale - le norme processuali applicabili in caso di successione di leggi non possono essere che quelle che regolano il processo principale, ove la disciplina transitoria non disponga diversamente. Orbene, gli articoli 241 e 242 delle norme transitorie del nuovo codice di rito dispongono che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice medesimo proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, a meno che diversamente sia previsto nell'ambito dello stesso titolo, concernente appunto le norme transitorie. E nel caso in esame, manca fra le suddette norme qualsiasi disciplina riguardante il regime dei reclami e delle impugnazioni in materia di libertà personale;
manca ogni richiamo all'art. 309 c.p.p., che si occupa del riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva personale, e agli artt. 310 e 311, che disciplinano l'appello e il ricorso per cassazione relativi. L'applicabilità ad un procedimento delle norme anteriormente vigenti, insomma, significa che per tutta la vicenda processuale, eventualmente comprensiva di procedimenti incidentali, si applicano di regola quelle norme, se non è diversamente stabilito. Nè vale a dimostrare l'applicabilità dell'art. 309 c.p.p. l'argomento fondato sulla disposizione dello art. 250 disp trans Essa infatti prevede l'immediata operatività della nuova disciplina delle misure cautelari, del fermo, dell'arresto e delle pene accessorie, ma è limitata tuttavia dal legislatore ai profili più strettamente sostanziali della stessa e solo marginalmente a taluni aspetti procedurali ed alla tipologia dei provvedimenti adottabili, con esclusione di qualsiasi disposizione che attenga, direttamente o indirettamente, alla materia del riesame.
Assorbita nella soluzione adottata deve infine ritenersi la proposta questione di costituzionalità dell'art. 309 c.p.p. del 1988. Merita dunque consenso l'orientamento prevalente, formatosi in questa sede di legittimità dall'entrata in vigore del codice di rito del 1988, secondo il quale, nella procedura di riesame di mandato di cattura, emesso dopo il 24 ottobre 1989 ma nell'ambito di procedimento in corso alla data di entrata in vigore del codice che prosegue con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, debbono trovare applicazione le norme dell'abrogato codice di rito. Da ciò consegue che il ricorso del LA NT SA dev'essere dichiarato inammissibile poichè l'ordinanza impugnata, del 25 ottobre 1990, risulta notificata al difensore il 30 ottobre e al LA NT SA il 31 ottobre 1990 mentre il ricorso risulta proposto con dichiarazione resa su mod.IP1 della SA circondariale di Ancona il 5 novembre 1990.
P.Q.M.
Visti gli artt. 199, 263 ter e quater, 209, 531,547 e 549 c.p.p. del 1930:
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da AN LA NT SA avverso l'ordinanza del tribunale di Venezia del 25 ottobre 1990 e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosi deciso in Roma il 26 febbraio 1991.