a) ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, e preparato secondo le prescrizioni di cui agli articoli seguenti;
b) stagionato nella zona tipica di produzione, geograficamente individuata negli attuali confini del comune di San Daniele del Friuli, per il periodo minimo di dieci mesi dalla salatura ))