Art. 34.
All' articolo 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167 , e' aggiunto il seguente comma:
"Le varianti che non incidono sul dimensionamento globale del piano e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilita' ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, o costituiscono adeguamento delle previsioni del piano ai limiti ed ai rapporti di cui all' articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 , sono approvate con deliberazione del consiglio comunale. La deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell' articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530 ".
All' articolo 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167 , e' aggiunto il seguente comma:
"Le varianti che non incidono sul dimensionamento globale del piano e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilita' ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, o costituiscono adeguamento delle previsioni del piano ai limiti ed ai rapporti di cui all' articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 , sono approvate con deliberazione del consiglio comunale. La deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell' articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530 ".