Articolo 9 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Articolo 8Articolo 10
Versione
18 marzo 1953
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Versione
6 giugno 1970
Art. 9. (Condizioni per l'esercizio della potesta' legislativa da parte della Regione) ((L'emanazione di norme legislative da parte delle Regioni nelle materie stabilite dall'articolo 117 della Costituzione si svolge nei limiti dei principi fondamentali quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti.
Le Regioni esercitano la predetta funzione legislativa ad emanazione avvenuta dei corrispondenti decreti previsti dal primo comma dell'articolo 17 della legge concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario, o comunque dopo un biennio dall'entrata in vigore della predetta legge.
Entro lo stesso biennio, in attuazione della IX disposizione transitoria della Costituzione, la Repubblica adegua la propria legislazione alle competenze legislative attribuite alle Regioni))
Entrata in vigore il 6 giugno 1970
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