Sentenza 28 gennaio 2010
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 384, comma secondo, cod. pen., è configurabile il sindacato del giudice di legittimità sulla completezza e logicità della motivazione fornita da quello di merito a sostegno della valutazione compiuta sulla originaria incompatibilità a testimoniare dell'autore del delitto di falsa testimonianza ed in relazione al contenuto delle dichiarazioni dallo stesso rese nel corso di una sua precedente audizione come persona informata sui fatti. (Fattispecie relativa al riconosciuto valore autoindiziante delle sommarie informazioni rilasciate dall'imputato nel corso delle indagini preliminari, che la Corte ha evidenziato avrebbero dovuto impedire la successiva assunzione da parte del medesimo dell'ufficio di testimone).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/01/2010, n. 4987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4987 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 28/01/2010
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 216
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 34343/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NC AT, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 10/04/2008 dalla Corte di Appello di Cagliari;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere l'imputato punibile ai sensi dell'art. 384 c.p.;
udito il difensore del ricorrente, avv. Porcella GI, che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per il suo accoglimento. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza in data 17.11,2000 il Tribunale di Cagliari, all'esito di giudizio ordinario, ha assolto MA AT dal delitto di falsa testimonianza ascrittogli, trattandosi di persona non punibile perché non avrebbe potuto essere assunto come testimone - ai sensi dell'art. 384 c.p., comma 2 - nel dibattimento del processo penale in cui erano state raccolte le sue dichiarazioni in tale veste testimoniale.
La condotta antigiuridica attribuita al MA è stata integrata, come da imputazione elevata nei suoi confronti, dalla ipotizzata falsità e reticenza delle dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 5.12.1995 nel giudizio di primo grado a carico di MB CC ed altri, accusati del reato di abuso di ufficio, con riferimento alle circostanze connesse alla rinuncia del MA ad un concorso per il posto di primario ospedaliero indetto dalla USL/21 di Cagliari ed alle stesse modalità spazio-temporali e situazionali di detta rinuncia formalizzata il 14.7.1991. L'antefatto storico-processuale, indispensabile per cogliere i temi giuridici di rilievo in questa sede, della risalente vicenda trasfusa nella regiudicanda concernente AT MA, è - nella sua semplice dinamica sequenziale - agevolmente ripercorribile attraverso le motivazioni delle due sentenze di merito.
Con delibera n. 6992 del 14.10.1985 la USL/21 di Cagliari bandisce un concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di primario di ginecologia in un ospedale cagliaritano.
Presentano domanda di partecipazione al concorso nove medici, tra cui il MA.
Il concorso, tuttavia, rimane fermo fino al 1991.
Nelle more interviene nel 1987 la rinuncia di un candidato (ON GI) e il 18.2.1988 AT MA "ritira" la documentazione (titoli) allegata alla domanda concorsuale in aperta critica verso la lungaggine del concorso (tant'è che, nell'attestare in calce alla domanda di partecipazione il ritiro dei propri documenti, appone la polemica dicitura "ritira per contestazione").
Con delibera n. 2175 del 13.5.1991, finalmente, il comitato di gestione della USL da impulso alla procedura di concorso, ammettendo allo stesso gli otto candidati rimasti, incluso il MA, il cui ritiro dei documenti prodotti non è ritenuto equivalente a formale rinuncia al concorso.
Tuttavia il 10.7.1991 rinuncia il candidato GL RU, il 14.7.1991 il MA ufficializza la propria rinuncia e il 16.7.1991 sopravviene la rinuncia del candidato PA OS. Di tal che il comitato di gestione della USL con delibera n. 3182 del 15.7.1991, assunta al di fuori del predefinito ordine del giorno dei temi in trattazione (e nell'imminente scadenza del proprio mandato per intervenute modifiche normative degli assetti delle strutture sanitarie locali), revocando implicitamente la delibera del 13.5.1991, decide di riaprire i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, motivando la decisione con l'asserita esiguità della rosa dei candidati selezionagli proprio in seguito alle tre indicate rinunce al concorso, singolarmente avvenute appena cinque giorni prima (GL), il giorno prima da parte del MA benché il 14.7.1991 cada di domenica (e gli uffici della USL siano chiusi) e perfino il giorno seguente la delibera (16.7.1991 rinuncia del OS).
Giovandosi della riapertura dei termini del concorso presenta domanda il medico MB CC, che risulterà vincitore e assegnatario del primariato ospedaliero di ginecologia.
Sulla base della denuncia delle palesi irregolarità della procedura di concorso presentata dal candidato AT AV il pubblico ministero presso il Tribunale di Cagliari promuove indagini preliminari, all'esito delle quali MB CC e più funzionari regionali sono rinviati a giudizio per il reato di concorso in abuso di ufficio.
Durante le indagini preliminari sono raccolte le dichiarazioni dei medici autori delle tre "sospette" rinunce.
AT MA è sentito dapprima il 21.1.1992 dalla p.g., cui riferisce di aver appreso nel giugno 1991 dai giornali di essere ancora annoverato tra i partecipanti al concorso per primario, pur convinto di avervi già rinunciato con il ritiro dei documenti fin dal 1988, e di essersi affrettato a rendere inequivoca la sua rinuncia recandosi presso gli uffici della USL per l'incombente. Successivamente rende il 24.6.1992 sommarie informazioni al p.m., cui riferisce di aver rinunciato al concorso, non avendovi più interesse e per evitare ogni illazione o ironia sul suo nome, sostenendo di aver apposto per errore alla rinuncia la data del 14.7.1991, domenica, tratto in inganno dal datario del proprio orologio (il MA riconosce come propria la grafia dell'intera breve dichiarazione di rinuncia compresa la data), venendo ammonito dal p.m. sui rischi cui si espone, ai sensi dell'art. 371 bis c.p., nel rendere dichiarazioni non veritiere.
Esaminato come testimone il 5.12.995 davanti al Tribunale di Cagliari nel processo per abuso di ufficio
contro
MB CC ed altri, AT MA ribadisce le ragioni della sua rinuncia al concorso (infastidito dalle illazioni sulla sua persona dopo aver appreso di essere considerato ancora concorrente) nonché la mera casuale erroneità della rinuncia avvenuta in apparente giorno di chiusura degli uffici della USL, introducendo taluni elementi di discrasia rispetto alle dichiarazioni rilasciate nel corso delle indagini e sostenendo comunque di non aver ricevuto alcuna pressione o sollecitazione dal CC o da altri per formalizzare la rinuncia. Le dichiarazioni dibattimentali del MA sono ritenute in tutto o in parte menzognere sui reali moventi della sua rinuncia al concorso, a prescindere dalla stessa distonia temporale della rinuncia avvenuta in giorno festivo ed altresì sui rapporti intercorso con il vincitore del concorso CC (imputato di concorso in abuso di ufficio), che in dibattimento definisce "ottimi" (laddove in fase di indagine li aveva qualificati "non dei migliori").
Le dichiarazioni dibattimentali del MA sono considerate false dall'organo dell'accusa e il medico è incriminato per il delitto di falsa testimonianza, per cui è rinviato a giudizio.
Il Tribunale di Cagliari, giudicando - quindi - il MA per il reato di cui all'art. 372 c.p., ha ritenuto sorrette da idonei e persuasivi elementi di prova sia la materialità storica che la consapevolezza del proprio mendacio (dolo) da parte del MA, integrative della contestata fattispecie criminosa. Ritenuta in via preliminare irrisolta la tematica relativa alla incongrua data domenicale della rinuncia al concorso del MA per la scarsa attendibilità dell'addotto semplice errore (tra l'altro il funzionario USL che avrebbe controfirmato la rinuncia del MA ha formulato dubbi sull'autenticità della propria sottoscrizione in calce alla rinuncia), i giudici di primo grado hanno inserito le ipotizzate false affermazioni del MA nel generale quadro ambientale e procedurale delle tre rinunce al concorso avvenute proprio a ridosso della delibera di riapertura dei termini per la presentazione delle domande concorsuali, tanto da essere poste a fondamento della delibera stessa.
La giustificazione della revoca della propria domanda espressa dall'imputato, di per sè non credibile (siccome "elaborata allo scopo di occultare i reali motivi che avevano determinato la revoca"), si inseriscono in un quadro in cui appare affatto implausibile che le dichiarazioni di revoca dei tre medici GL, OS e MA siano avvenute del tutto casualmente in un "contesto che di casuale sembra avere ben poco". In un ambito, cioè, in cui le rinunce debbono supporsi suggerite o sollecitate in modo specifico e strumentale da chi aveva interesse a giustificare con esse la riapertura dei termini del concorso, propedeutica alla postuma ammissione del CC e alla assegnazione a costui del posto di primario messo a concorso ben sei anni prima. Il Tribunale valuta, quindi, provata la falsità oggettiva e soggettiva della testimonianza dibattimentale di MA AT, ma esclude che di questi possa affermarsi la penale responsabilità, poiché egli non avrebbe dovuto o potuto essere esaminato nella veste di semplice testimone nel processo a carico di CC ed altri per l'espressa operatività della causa esimente prevista dall'art. 384 c.p.p., comma 2. Rispetto a quel processo, infatti, ad avviso del Tribunale di Cagliari, il MA doveva ritenersi aver assunto la posizione di indiziato di reità come potenziale coindagato dei medesimi fatti di abuso attribuiti al CC e ai suoi coimputati.
Il ragionamento del Tribunale muove dalla premessa giuridica, espressa dalla allora recente decisione delle Sezioni Unite di questa Corte regolatrice del 9.10.1996 n. 1282/97, ric. Carpanelli, rv. 206846, secondo cui - ai sensi del combinato disposto dell'art. 197 c.p.p., comma 1, lett. a), artt. 61 e 63 c.p.p. - non può assumere la qualità di testimone il soggetto che, "pur non formalmente indagato", risulti tuttavia "colpito da indizi di reità", nei limiti in cui tali indizi ne inscrivano la posizione nelle casistiche contemplate dall'art. 12 c.p.p. e art. 372 c.p.p., comma 2, lett. b), (in tema di nozione di indagini e procedimenti connessi e/o collegati).
Situazione, questa, che per certo ricorre nel caso di MA AT.
Assunto che i giudici di primo grado argomentano attraverso i seguenti concatenati passaggi.
A. La stessa imputazione di abuso di ufficio elevata nei confronti del CC e dei coimputati individua tra le modalità esecutive dell'abuso la riapertura dei termini per presentare le domande di partecipazione al concorso per primario ospedaliero, riapertura "pacificamente resa possibile dalle rinunce del OS, del MA e del GL" (si è visto che la delibera del comitato di gestione della USL del 15.7.1991 collega la riapertura dei termini proprio alle tre intervenute rinunce che rendono troppo limitato il numero dei residui concorrenti).
B. Ai tre medici rinuncianti è così oggettivamente attribuita una frazione pregiudiziale ed essenziale della complessiva attività criminosa realizzatrice dell'abuso e, per ciò stesso, una posizione non neutrale, ma "causalmente orientata verso l'evento criminoso" (riapertura dei termini per consentire la domanda al vincitore CC), senz'altro suscettibile di "far scattare i meccanismi di tutela previsti per gli indiziati di reità".
C. Il MA, poi, oltre all'indizio rappresentato dalla indicata relazione eziologica della sua rinuncia con i fatti di abuso, rinuncia di per sè perfettamente legittima ma che viene in rilievo per le "cause e modalità reali" della revocata domanda (taciute o falsamente rievocate dal MA), è raggiunto da "ulteriori e ancor più qualificanti ragioni di sospetto".
Ragioni emergenti: dalla ricordata effettuazione della rinuncia nel giorno di domenica (il Tribunale ipotizza, in altre parole, che si tratti di postuma incauta retrodatazione al fine di far apparire la rinuncia precedente la delibera di riapertura dei termini adottata il giorno successivo); dalle varie incertezze e discrasie ravvisabili nella sua narrazione degli eventi nel corso delle varie deposizioni rese in sede di indagini e in sede dibattimentale.
Discrasie, per altro, subito colte dal procedente p.m., sì da indurlo ad ammonire il MA a non riferire circostanze false a norma dell'art. 371 bis c.p.p.. 2.- Il Procuratore della Repubblica di Cagliari ha proposto appello contro la sentenza liberatoria del Tribunale, contestando che realmente il MA potesse rivestire la posizione di possibile indiziato delle condotte di abuso di ufficio riferite al CC e ai coimputati.
Ad avviso dell'appellante p.m. la diffida a dire il vero rivoltagli nel corso della sua escussione come persona informata dei fatti (testimone) il 24.6.1991 non significa che le sue dichiarazioni fossero da considerarsi false fin da quel momento, ne' che esse intendessero dissimulare l'eventuale partecipazione criminosa dello stesso MA.
A tal fine il p.m. elabora una diversa ricostruzione, in punto di fatto, della vicenda processuale che costituisce l'antecedente storico della testimonianza poi assunta nel dibattimento del processo a carico di CC ed altri, al pari degli altri due medici operanti le sospette rinunce al concorso.
Per il p.m. soltanto in dibattimento si è palesata la falsità delle dichiarazioni del MA, così da accreditare la consumazione del reato di falsa testimonianza.
È vero, come afferma il Tribunale, che la rinuncia del MA ha costituito un prodromo "indispensabile" per la riapertura dei termini, attraverso la quale si è consumato lo snaturamento del concorso per primario e il connesso reato di abuso di ufficio. Ma nulla dimostra che il MA sia stato partecipe del progetto illecito di CC ed altri e che la sua rinuncia si sia consapevolmente inserita nel disegno criminoso di abuso. Il dibattimento, giusta le dichiarazioni ivi rese dagli altri due rinuncianti OS e GL, ha fatto emergere come le rinunce siano state "frutto di pressioni variamente qualificabili (consigli, suggerimenti, richieste, intimazioni)" sui candidati che, come il MA fin dal 1988 (ritiro dei documenti allegati alla domanda), non avevano più alcun attuale interesse alla procedura di concorso.
Sono le "pressioni" esercitate da terzi e sulle quali il MA non ha detto il vero (rectius su cui è stato quanto meno reticente), non gli atti di rinuncia del tutto legittimi, ad integrare parte della condotta di abuso di ufficio contestata al CC e ai correi. Pur potendosi riconoscere che la rinuncia di MA (e degli altri due concorrenti) costituisce comunque una "frazione essenziale" della condotta di sviamento per fini privati del concorso, come sostiene il Tribunale, difetta la "prova" che la rinuncia di MA sia stata sorretta dalla volontà o rappresentazione di divenire partecipe del contesto criminoso in cui la rinuncia finiva per inscriversi. Nè siffatto proposito di adesione criminosa può essere seriamente alimentato dalla retrodatazione della rinuncia, nessun personale interesse potendo il MA avere nell'indicare una data o un'altra, sì da limitarsi con tutta verosimiglianza ad apporre alla rinuncia una data diversa da quella reale su indicazione di qualche funzionario (non meglio identificato) della USL di Cagliari, atteso che soltanto i veri partecipi dell'abuso di ufficio hanno interesse a far apparire la formale regolarità della rinuncia in termini di anteriorità rispetto alla illegittima delibera del 15.7.1991. 3.- La Corte di Appello di Cagliari con la sentenza pronunciata il 10.4.2008, richiamata in epigrafe, accogliendo l'impugnazione del pubblico ministero, ha capovolto l'esito assolutorio del giudizio di primo grado nei confronti di AT MA, che ha dichiarato responsabile dell'ascritto reato di cui all'art. 372 c.p. e che ha condannato, in concorso di generiche circostanze attenuanti, alla pena sospesa alle condizioni di legge di un anno e quattro mesi di reclusione.
La sentenza ribadisce innanzitutto, condividendo al riguardo le considerazioni svolte dal Tribunale, i caratteri di oggettiva e consapevole falsità che scandiscono le dichiarazioni testimoniali rese il 15.12.1995 da AT MA in ordine alle effettive cause determinanti la sua avvenuta rinuncia alla domanda di partecipazione al concorso per un posto di primario ospedaliero a Cagliari.
Di poi sofferma la propria analisi sul tema centrale (e unico) introdotto dall'appello del p.m. e relativo alla sussistenza o meno dei presupposti applicativi della causa esimente prevista dall'art.384 c.p., comma 2, in virtù della quale il Tribunale ha mandato l'imputato esente da responsabilità, conferendogli la qualifica di potenziale coindagato nei reati attribuiti agli imputati nel processo a carico dei quali era chiamato a rendere testimonianza e nel quale per i giudici di primo grado non avrebbe potuto essere esaminato in tale veste processuale.
In questa prospettiva la Corte di Appello di Cagliari si fa carico di dare conto di dei due orientamenti della giurisprudenza di legittimità parzialmente difformi sulla questione della utilizzabilità delle dichiarazioni raccolte da persona che avrebbe dovuto essere esaminata in qualità di indagata (e non di testimone). Un primo orientamento che, pur non prescindendo dalla posizione effettiva o sostanziale del soggetto al momento dell'esame, privilegia la tesi che la sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali (art. 63 c.p.p., comma 2) non può colpire le dichiarazioni rese (in veste di testimone) da chi non abbia mai assunto la posizione di imputato o di indagato, qualità che non possono essere attribuite dal giudice della cognizione di merito, non in grado di trascendere la sola verifica sulla eventuale avvenuta assunzione formale di tali qualità di imputato o di persona sottoposta ad indagini;
notazione di natura formale che, sola, può introdurre l'incompatibilità con l'ufficio di testimone nei termini casistici previsti dall'art. 197 c.p.p., comma 1, lett. a) e lett. b).
Orientamento alla cui stregua dovrebbe concludersi per la sicura assumibilità dibattimentale in veste di testimone del MA, che mai in corso di indagini o dopo ha visto, sul piano formale, mutare tale sua originaria posizione. Orientamento cui si sovrappone un diverso e più articolato indirizzo, secondo il quale il giudice non può ritenersi appagato dalla mancata formale assunzione della veste di imputato o indagato del soggetto esaminato, ma deve analizzarne la concreta posizione alla luce degli elementi a sua conoscenza onde valutare - in un'ottica di piena tutela dei diritti di difesa del soggetto indagabile, che elida possibili elusioni delle norme di garanzia - se il soggetto di cui si propone il semplice esame testimoniale non debba qualificarsi come potenziale indagato di un fatto reato in varia misura connesso o collegato con i fatti oggetto del procedimento in cui vanno raccolte le dichiarazioni di quello stesso soggetto.
Enunciata tale premessa, la Corte territoriale osserva, tuttavia, che nel caso di AT MA non si pone un problema di adesione all'uno o all'altro dei due descritti orientamenti giurisprudenziali, poiché le valutazioni conclusive non muterebbero, dal momento che in definitiva i due orientamenti stemperano le rispettive divergenze concettuali nel riconoscere entrambi come, in ogni caso (si aderisca all'indirizzo c.d. formale o all'indirizzo c.d. sostanziale), gli indizi di reità profilantisi nei confronti del soggetto chiamato a testimoniare e che ne connotano l'incompatibilità in tale ruolo processuale debbano pur sempre rivestire carattere di non equivocità, siano noti al giudice che procede, e non siano integrati da semplici sospetti o congetture.
Secondo l'orientamento ed. formale, come anticipato, MA poteva essere ben esaminato come testimone, mai essendo stato ritenuto indagato nel corso delle indagini preliminari del processo
contro
CC e altri ovvero in altro processo per fatti collegati. Ma anche secondo l'orientamento ed. sostanziale le dichiarazioni di MA non potevano non essere altrimenti raccolte se non nella forma della mera testimonianza non assistita.
Per il semplice motivo che il vaglio delle anteriori dichiarazioni del MA (indagini preliminari) ai fini della verifica della sua "estraneità o meno alle ipotesi accusatorie allora delineate" induce a valutare tale estraneità sufficientemente dimostrata. Nel fare propri i rilievi dell'appellante p.m. i giudici di appello, pur convenendo sulla funzione prodromica svolta dalla rinuncia al concorso dell'imputato rispetto alla realizzazione dei fatti di abuso ex art. 323 c.p., affermano che "nessun elemento" consente di ritenere che l'imputato sia stato consapevole del disegno complessivo, attribuibile agli imputati di quel procedimento, di sviamento della procedura per fini privati.
In altre parole la Corte di Appello sarda ammette che nei confronti del MA e degli altri due rinuncianti al concorso sono state esercitate "pressioni" perché revochino le loro domande, ma nulla consente e consentiva di affermare che in particolare il MA abbia "anche solo saputo in quale più ampia strategia le rinunce si inserissero e che ciò determinasse un concorso nel reato di abuso di ufficio".
Anche l'indizio o il sospetto afferente alla retrodatazione della rinuncia rassegnata dal MA non muta la valutazione, in difetto di qualsiasi reale interesse del MA - come dedotto dal p.m. - per siffatta circostanza (di interesse, invece, per gli autori dei fatti di abuso).
AT MA, dunque, poteva essere esaminato come testimone nel processo penale
contro
CC ed altri e la falsità delle sue dichiarazioni dibattimentali, frutto di consapevole determinazione antigiuridica, ne impone la declaratoria di responsabilità per il contestato reato di cui all'art. 372 c.p.. 4.- Contro l'illustrata decisione di condanna di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore di MA AT, denunciandone profili di violazione di legge (art. 384 c.p., comma 2 in rel. artt. 197 e 63 c.p.p.) e di carenza e illogicità della motivazione, riassumibili - per gli effetti cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 - nei termini che seguono e che, intuibilmente,
prendono le mosse dall'evidenziare la correttezza giuridica dell'impostazione valutativa in virtù della quale la sentenza di primo grado ha mandato assolto l'imputato (le prime otto pagine dell'atto impugnatorio propongono la fedele sinossi della sentenza del Tribunale, dell'appello del p.m., dell'impugnata sentenza di appello).
1. La decisione della Corte territoriale, distolta dalla non imparziale sequenza degli eventi delineata dall'appello del p.m., ha travisato il centrale thema decidendum, che non è quello della conoscenza o meno da parte dell'imputato dei meccanismi attraverso i quali altri imputati (CC e altri) avrebbero sviato o manipolato la procedura del concorso, ma quello - diverso - della tutela che l'ordinamento processuale assicura a chi, non imputato o non sottoposto ad indagini, chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria decidente, renda dichiarazioni da cui emergano possibili indizi di reità a suo carico.
Problema integrato, quindi, dalla applicabilità del disposto dell'art. 63 c.p.p., comma 2 e dall'inutilizzabilità delle dichiarazioni di chi, fin dall'inizio, avrebbe dovuto essere escusso in qualità di imputato o di sottoposto alle indagini.
2. Sicuramente le dichiarazioni già rilasciate dal MA al p.m. il 24.6.1992 erano idonee a configura la univoca esistenza di indizi di reità nei suoi confronti.
Non soltanto in rapporto al suo ipotizzarle concorso nel disegno sotteso alla manipolazione del concorso per primario (art. 323 c.p.), ma anche e soprattutto in rapporto alla emersa falsità delle dichiarazioni relative alla mendace data di esecuzione della rinuncia o revoca della domanda di concorso.
Il ricorso, lamentandone l'incompleta lettura operata prima dall'appellante p.m. e poi dai giudici di appello, trascrive per intero il passaggio delle sommarie informazioni rese al p.m. e da questi verbalizzate il 24.6.1992 (il verbale, così come quello delle dichiarazioni di MA alla p.g. del 21.1.1992, sono allegati al ricorso con esplicito richiamo alla previsione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nelle quali il p.m. rivolge al testimone
MA la diffida o l'ammonimento a rendere dichiarazioni veritiere per non incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 371 bis c.p.p.. Passaggio in cui emerge, per asserita ammissione dello stesso p.m., il profilarsi di "molto più che un dubbio o un sospetto sull'attività svolta dal MA", sì da far chiaramente ipotizzare fin da allora eventuali reati di concorso in abuso e di falsità ideologica (retrodatazione della rinuncia) attribuibili al MA. Con la conseguenza, dunque, della incompatibilità del MA ex art. 197 c.p.p., comma 1, lett. a), ad assumere la posizione di semplice testimone.
Laonde coerentemente il Tribunale ha ritenuto di applicare all'imputato la causa esimente di cui all'art. 384 c.p., comma 2 (inutilizzabilità probatoria delle dichiarazioni contro, se rese in veste di testimone).
3. D'altro canto, dopo aver trasferito il lineare percorso logico degli eventi processuali dal piano delle garanzie dovute al potenziale indagabile a quello della conoscenza o meno della dinamica manipolatoria del concorso, conoscenza che la Corte di Appello ritiene di escludere (sulla scia della tesi formulata dall'appellante p.m.), l'illogicità della sentenza di secondo grado appare palese, allorché tale esclusa conoscenza si pone in contrasto con l'opposto assunto espresso dal p.m. nel raccogliere le dichiarazioni di MA il 24.6.1992, che lasciano ipotizzare invece una perfetta consapevolezza del MA della dinamica di abuso in cui la sua rinuncia si è inserita.
5.- Il ricorso di AT MA è assistito da fondamento. Come ormai è chiaro, non vengono in discussione i contenuti narrativi delle dichiarazioni testimoniali rese dall'imputato innanzi al Tribunale di Cagliari il 15.12.1995, convergendo le due sentenze di merito, ne' contestando il ricorrente tale esito valutativo, nel giudicare quei contenuti attuativi, sul piano oggettivo e soggettivo, dell'ascritto reato di falsa testimonianza.
Le dichiarazioni enunciate nella circostanza dal MA sono considerate false in tutte le modalità esecutive previste dall'art.372 c.p. (commissive: affermazioni non vere o negative del vero;
omissive o reticenti) in relazione ai referenti fattuali e motivazionali della effettuata rinuncia alla partecipazione al concorso per primario.
A. Il tema cruciale della decisione, nei limiti imposti dall'atto di impugnazione e dalla sentenza impugnata, è quello della applicabilità o meno in favore del MA della causa esimente speciale (tecnicamente causa di giustificazione o, meglio, causa di esclusione della punibilità) prevista dall'art. 384 c.p., comma 2, nelle sue valenze di norma, in senso lato, di chiusura delle disposizioni disciplinanti il regime di assunzione delle dichiarazioni rilasciate da soggetti che, per motivi diversi, non avrebbero potuto essere considerati come testimoni, cioè come soggetti che - in situazione di indifferenza rispetto ai fatti del processo ed all'oggetto stesso delle loro conoscenze - rendono dichiarazioni di scienza su evenienze, circostanze, contegni dotati di rilevanza ai fini della decisione del giudice, decisione che rischia di essere fuorviata da eventuali dichiarazioni mendaci o reticenti (il reato "proprio" di falsa testimonianza ha tipica natura di reato di pericolo, non richiedendosi per la sua consumazione che il giudice sia stato realmente condizionato o sviato dalle falsità dichiarative del testimone).
L'analisi di questa Corte si concentra nel verificare, non tanto se MA dovesse assumere o non la veste di indiziato di reità per gli stessi fatti sui quali veniva assunto come persona informata o testimone, valutazione che - presupponendo atti e dati di fatto estranei al giudizio di legittimità - non può essere direttamente espressa da questa stessa Corte, quanto piuttosto ed esclusivamente nel verificare se il paradigma decisorio attraverso il quale la Corte di Appello di Cagliari è pervenuta alla conclusione di una prognosi postuma di non indagabilità del MA sia conforme ai criteri normativi dettati dalle disposizioni codicistiche più volte richiamate (artt. 197 e 63 c.p.p.) e risponda a canoni motivazionali di completezza, coerenza valutativa e intrinseca logicità. Ad avviso del collegio decidente va subito sgombrato il campo dalla rilevanza ai fini dell'applicabilità degli artt. 197 e 63 c.p.p. dell'elemento offerto dalla pressoché sicura retrodatazione della rinuncia al concorso redatta dal MA, profilo su cui pure - per la sua asserita idoneità a postulare un reato di falsità ideologica (artt. 110, 117 e 479 c.p. ovvero art. 483 c.p.) a carico del dichiarante MA - a più riprese si insiste nel ricorso. In vero le osservazioni svolte al riguardo in parte dall'appellante p.m. e segnatamente dalla Corte di Appello si mostrano del tutto corrette e persuasive.
L'emergenza della falsità della data può, infatti, trovare causa in una serie di situazioni di vario genere (non escluso lo stesso innocuo errore adombrato dal MA, che - va ricordato - riconosce di aver vergato la data del 14.7.1991), dalle quali non è dato desumere concreti profili di eventuale responsabilità (rectius corresponsabilità) riferibili al MA e idonei a mutarne la posizione di testimone.
Per quel che si evince dalle due sentenze di merito, difettano dati conoscitivi di maggiore pregnanza sulla retrodatazione che, ritenuta di per sè ulteriore indice del disegno contraffattorio della procedura di concorso, non è stata oggetto di particolari accertamenti (non è stato neppure identificato il funzionario regionale che ha controfirmato o vistato la rinuncia del MA:
la sentenza del Tribunale sembra escludere che possa trattarsi del "certo sig. Mastio" di cui parla il MA al p.m., atteso che il funzionario Ettore Mastio avanza dubbi sulla paternità della sigla vergata per accettazione accanto alla rinuncia). La retrodatazione, se mai e come si vedrà in prosieguo, conserva il suo valore di sospetto aggiuntivo ai fini dei diversi e più significativi indizi afferenti al possibile concorso del MA nel reato di abuso di ufficio.
B. La tematica definita dal ricorso rende necessaria, per evitare ragioni di equivoco, una rapida sintesi dei poteri e dei limiti conoscitivi e valutativi di questo giudice di legittimità in riferimento a situazioni riconducibili, come anticipato per il caso di specie, anche nell'area dei vizi di motivazione del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). In vero il giudizio sulla attribuibilità o meno all'imputato MA della posizione di possibile coindagato e non di testimone sui fatti di abuso ex art. 323 c.p., cioè il giudizio sulla eventualità che egli abbia rivestito al momento della sua testimonianza o più correttamente "sin dall'inizio", come recita l'art. 63 c.p.p., comma 2, delle sue dichiarazioni (quanto meno di quelle rese al p.m. nelle indagini) la posizione di indagato (o indagabile), sembra prospettare una classica quaestio facti, la cui rivisitazione è preclusa al giudice di legittimità in funzione delle specifiche connotazioni del giudizio ad esso demandato.
Ma nel caso di specie non è così, poiché la questione pur nelle sue ascendenze inferenziali a situazioni fattuali, non è disgiunta (nè ad essa si contrappone) dal problema, che è e rimane una quaestio iuris, delle valenze definitorie e della latitudine della categoria dell'indagabilità ai fini della disciplina di garanzia dei diritti difensivi del dichiarante fissata dalle disposizioni del codice e riassunta nei suoi effetti onnicomprensivi e surrogatori dal disposto dell'art. 384 c.p., comma 2. Come più volte chiarito da questa stessa S.C., il sindacato del giudice di legittimità sul percorso giustificativo del provvedimento impugnato è circoscritto per dettato normativo soltanto a vizi della motivazione che risultino "dal testo del provvedimento impugnato" e si incentra sulla coerenza strutturale interna della decisione, di cui controlla la sufficienza logica ed argomentativa. Sono preclusi al giudice di legittimità, nel controllo della motivazione, il riesame o la rivalutazione di elementi di mero fatto posti a fondamento della decisione (cfr.: Cass. S.U. 31.5.2000 n. 12, Jakani, rv. 216260; Cass. S.U., 24.09.2003 n. 47289, Petrella, rv. 226074).
Per quel che si è già evidenziato, il ricorso di MA AT richiama espressamente il dettato dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), quale novellato dalla L. n. 46 del 2006, indicando a sostegno della enunciata tesi censoria della violazione dell'art. 63 c.p.p., comma 2 e della illogicità della motivazione decisoria
(oltre ovviamente al testo della sentenza impugnata) "altri specifici atti del processo" integrati dal verbale delle dichiarazioni rese dall'imputato alla p.g. e soprattutto (per quanto di peculiare rilievo in questa sede) del verbale delle sommarie informazioni rese dall'imputato il 24.6.1992 al p.m. (per altro il testo di detto verbale è quasi per intero traslitterato nel corpo dell'atto di ricorso).
La novella normativa appare aver esteso l'ambito valutativo del vizio di motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, laddove alla tipologia dei casi di carenza o manifesta illogicità della motivazione ha aggiunto la "contraddittorietà" della motivazione ed alle modalità o forme di apprezzamento del vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato ha aggiunto la possibilità che lo stesso risulti anche da altri atti del processo specificamente individuati nei motivi di ricorso.
La giurisprudenza di questa S.C. è intervenuta nel proporre idonee chiavi di ermeneutica lettura della novellata disposizione in tema di vizio di motivazione deducibile davanti al giudice di legittimità. Secondo l'indirizzo interpretativo prevalente (per numero di decisioni) la novella non ha fatto venire meno il limite della "testualità" del vizio conoscibile dalla S.C., limite connaturato all'ambito di cognizione del giudice di legittimità il cui controllo è circoscritto alla motivazione e non alla decisione. Il pur novellato art. 606 c.p.p. non permette alla Corte una rilettura o una diversa interpretazione dei dati probatori (che debbono essere valutati nei loro possibili significati dal giudice di merito), di tal che il richiamo della novella agli "altri atti del processo" sintomatici del vizio motivazionale deve essere interpretato con riferimento unicamente ad atti che introducano, in termini di decisività, un obbligo di pronuncia o di valutazione per il giudice di merito che si assume essere stato disatteso (cfr., ex plurimis: Cass. Sez. 1^, sent. 16.11.2006 n. 42369, De Vita, rv. 235507; Cass. Sez. 1^, 2.3.2007 n. 11264, Bastone, rv. 236139; Cass. Sez. 4^, 10.7.2007 n. 35683, Servidei, rv. 237652; Cass. Sez. 2^, 22.4.2008 n. 18163, Ferdico, rv. 239789). Altre decisioni tendono ad offrire una lettura più ampia della innovazione normativa, che non snaturi tuttavia la peculiarità, nei termini già descritti, del giudizio di cassazione.
In tale prospettiva si è osservato come, su un piano concettuale, la "risultanza" del vizio di motivazione da altri atti del processo (oltre che dal testo del provvedimento impugnato) non equivale a pretendere una rivalutazione dell'atto ulteriore o "altro" (recte della prova che esso rappresenta), ed ancor meno che tale rivalutazione debba avvenire unitamente o in rapporto agli altri atti (tutti) acquisiti al processo.
Anche l'eventuale esame della nuova tipologia di atti sindacabili in cassazione non può che rimanere nell'alveo dello scrutinio di legittimità.
In altri termini l'atto ulteriore alla cui stregua verificare la adeguatezza della motivazione (cioè l'esistenza del vizio di cui alla lettera e dell'art. 606 c.p.p., comma 1) deve essere un atto la cui significanza probatoria sia inequivocabilmente diversa da quella ritenuta dal giudice di merito, senza bisogno di estendere tale giudizio all'area valutativa dell'intero compendio probatorio (cioè di tutti gli atti processuali istruttori).
Si è così affermato che la nuova disciplina produce l'effetto di ricondurre nell'ambito del vizio di motivazione anche il ed. travisamento della prova implicante la necessità di verificare, verifica del tutto neutra e non valutativa (quasi mero accertamento dichiarativo), se un determinato fatto o risultato probatorio, affermato o negato dal giudice di merito, sia invece in modo del tutto pacifico rispettivamente inesistente o sussistente. In tale prospettiva si è, quindi, sostenuta - ferma l'impossibilità di una rivalutazione delle emergenze probatorie da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito - la sindacabilità ad opera della Corte di Cassazione di atti indicati nei motivi di ricorso contenenti "elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili", che possano considerarsi "decisivi" in rapporto alla motivazione del provvedimento impugnato e tali da infirmare la struttura logica del provvedimento (in questo senso: Cass. Sez. 2^, sent. 11.1.2007 n. 7380, Messina, rv. 235716). C. Per sostenersi, insomma, l'esistenza di un vizio della motivazione desumibile da atti del processo è indispensabile che tali atti siano dotati di una forza esplicativa o dimostrativa univoca e tale da porre il giudice di legittimità in grado di riscontrare, nei limiti delle dedotte censure, l'effettiva eventuale sussistenza di una chiara e non confutabile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dalla fonte di prova (testimoniale o documentale) e quelli che il giudice di merito ne abbia in modo incongruo ricavato ovvero di una decisiva circostanza trascurata, ferma rimanendo l'impossibilità di una diversa ricostruzione del fatto oggetto di prova quando si tratti di elementi privi di significato univoco (cfr. Cass. Sez. 6^, sent. 18.12.2006 n. 752, Romagnolo, rv. 235732; Cass. Sez. 5^, 11.1.2007 n. 8094, Ienco, rv. 236540; Cass. Sez. 3^, 18.6.2009 n. 39729, Belluccia, rv. 244623). Calando, allora, gli illustrati parametri valutativi nell'analisi dei motivi del l'odierno ricorso, può subito segnalarsi che, anche in virtù di una temperata applicazione del riformato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), l'apparato logico e argomentativo (motivazione)
della sentenza della Corte di Appello di Cagliari non si sottrae ad un giudizio di contraddittorietà e lacunosità in ordine all'apprezzamento delle condizioni applicative del disposto dell'art.63 c.p.p., comma 2 e del susseguente regime di incompatibilità
testimoniale di cui all'art. 197 c.p.p.. A tale negativo scrutino su completezza e logicità della motivazione della sentenza impugnata non può non condurre la fonte probatoria "altra" indicata e allegata dal ricorrente e costituita dal verbale delle sommarie informazioni testimoniali rese dall'imputato MA il 24.6.1992 al pubblico ministero.
Il fatto che l'atto del processo sia integrato formalmente da una fonte dichiarativa (deposizione dello stesso imputato) non fa velo agli appena illustrati limiti del giudizio di legittimità in ragione del rilievo che una testimonianza deve ritenersi sempre frutto di mutevoli percezioni soggettive del dichiarante che, anche se attinenti a fatti di sua diretta scienza, sono pur sempre filtrate dalla capacità cognitiva del teste, dalla sua sensibilità percettiva ed emotiva, dal suo grado di coinvolgimento negli accadimenti che egli descrive.
Nel caso di specie, infatti, il verbale delle informazioni al p.m. del MA assume valore, contribuendo a radicare i denunciati profili di illogicità della sentenza di appello, non per i particolari contenuti rappresentativi delle parole del dichiarante, quanto piuttosto per le opzioni processuali che le parole del MA inducono nel magistrato inquirente che quelle dichiarazioni raccoglie.
D. La Corte di Appello di Cagliari si diffonde nella commendevole disamina degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità parzialmente divergenti formatisi in merito ai parametri referenziali dell'assunzione della qualità di persona indiziata di reato o indagabile correlati alle modalità di assunzione di prove dichiarative davanti al giudice della cognizione di merito. Come già visto, si tratta di un orientamento ed. formale o condizionalistico che esclude l'assunzione delle dichiarazioni in veste di testimonianza quando risulti per tabulas che il dichiarante abbia acquisito la posizione formale (condizione negativa della testimonianza) di imputato o di indagato per gli stessi reati o per reati collegati con quelli su cui debbono acquisirsi le sue dichiarazioni, fatta salva l'ipotesi ovviamente che tali dichiarazioni si rivelino, per causa originaria o per motivi emergenti nel corso dell'assunzione, immediatamente rivelatori di una specifica posizione di potenziale indagabilità del soggetto (cfr.:
Cass. Sez. 5^, 28.1.2003 n. 9079, Bernya, rv. 224151; Cass. Sez. 6^, 20.6.2007 n. 40512, Amodeo, rv. 237988; Cass. Sez. 2^, 21.9.2007 n. 38858, Boscolo, rv. 238218). A tale orientamento si contrappone o (più correttamente) si sovrappone l'orientamento c.d. sostanziale che privilegia la necessità da parte del giudice di merito di una verifica effettiva della posizione del dichiarante (a prescindere da indici formali di assunzione dei ruoli di indagato o imputato) volta a constatare se costui, in base a tutti i dati disponibili per il giudicante, sia stato realmente estraneo o meno ad ipotesi criminose concorsuali o collegate, che impongono di assumerne le dichiarazioni con le modalità assistite previste dagli artt. 63, 64 e 210 c.p.p. (cfr.:
Cass. S.U., 9.10.1996 n. 1282/97, Carpanelli, rv. 206846; Cass. Sez. 4^, 10.12.2003 n. 4867/04, Falzetti, rv. 229377; Cass. Sez. 5^, 15.5.2009 n. 24953, Costa, rv. 243891; Cass. S.U., 23.4.2009 n. 23868, Fruci, rv. 243417). I giudici di appello, tuttavia, risolvono il dilemma interpretativo nel concreto caso del MA, osservando giustamente come i due diversi indirizzi interpretativi convergano in ultima analisi nel richiedere che in ogni caso gli elementi indiziari che connotano la posizione del dichiarante (abbia assunto o non la veste formale di indagato o coimputato) debbono essere valutati dal giudice di merito in termini di serietà e solidità, giammai potendo essere soddisfatti da meri sospetti, congetture o astratte ipotesi valutative.
In questa ottica i dati conoscitivi acquisiti nei confronti del MA non trascendono, ad avviso della Corte di Appello, il valore di semplici sospetti o perplessità, che non raggiungono il valore di indizi in senso proprio perché possa trovare applicazione l'esimente "garantistica" di cui all'art. 384 c.p., comma 2. Va precisato, per completezza di analisi, che dalle due sentenze di merito non è dato comprendere (se non per supposizione) quali siano stati gli elementi differenziali tra la posizione del testimone MA, ritenuto falso, e quella dei testimoni GL e OS, che pure come MA hanno effettuato le loro rinunce al concorso (il OS addirittura il giorno successivo alla delibera) a ridosso della delibera della USL con cui sono stati riaperti i termini di partecipazione, sebbene la sentenza del Tribunale di Cagliari osservi incidentalmente che nel dibattimento del processo
contro
CC ed altri anche il rinunciante OS ha fornito una "spiegazione rimasta poco convincente della decisione di ritirare la propria domanda".
Esula dall'economia della presente trattazione, alla luce delle conclusioni divisate dalla Corte di Appello, indugiare sui menzionati indirizzi giurisprudenziali in tema di assunzione della qualità di indiziato di reità.
Può soltanto rilevarsi come al più garantistico indirizzo ed. sostanziale, giustamente preoccupato di assicurare nella sua massima estensione la tutela dei diritti difensivi della persona indagata (virtuale o reale), faccia da contraltare l'ingresso di valutazioni casistiche non sempre omogenee ed uniformi, tant'è che per evitare intuibili incertezze interpretative si pone l'accento sulla concludenza degli indizi, introducendo una sorta di graduazione dei coefficienti di "serietà" delle fonti indiziarie valevoli come indici di discrimine dall'assunzione o meno della qualità di soggetto indagato.
Indici selettivi che, nondimeno, non valgono ad eliminare o ridurre non minimali margini di indeterminatezza decisoria. Ne costituisce esempio tangibile proprio il caso riguardante il ricorrente AT MA.
Sia il Tribunale che la Corte di Appello privilegiano, come chiarito, con rispettiva ricchezza di argomenti l'indirizzo sostanzialistico, ma non a caso giungono ad esiti processuali diametralmente opposti e caratterizzati da radicali dissonanze valutative. E. La sentenza della Corte di Appello di Cagliari impugnata da AT MA, sopraggiunta ben tredici anni dopo la consumazione della falsità testimoniale attribuita all'imputato, si mostra lacunosa quanto a corretta applicazione dei principi regolanti l'assunzione della qualità di indiziato di reato (quaestio iuris) e quanto a coerenza logica del percorso decisorio esposto in motivazione.
Essa va, per tanto, cassata senza rinvio e il MA va mandato esente da responsabilità per il suo contegno dichiarativo, la sua punibilità essendo esclusa ai sensi dell'art. 384 c.p., comma 2, perché non avrebbe potuto essere esaminato nella qualità di testimone.
Le indicate lacune della sentenza di appello assumo rilievo dirimente almeno sotto tre concorrenti ordini di ragioni e profili processuali.
1. Mutuando un errore prospettico dell'appellante p.m., la Corte di Appello cristallizza il proprio giudizio, come osserva con puntuale critica il ricorrente, sull'aspetto della apodittica esclusione della conoscenza da parte del MA del progetto criminoso manipolatorio del concorso per primario perseguito dal vincitore CC e dai suoi sodali, finendo per perdere di vista la centralità decisoria del tema costituito dalla applicabilità o meno in favore del MA del disposto dell'art. 63 c.p., comma 2 agevolmente desumibile dall'oggetto e dalla natura delle sue dichiarazioni al p.m. (acquisite in dibattimento con il meccanismo dell'art. 500 c.p.p.), piuttosto che dagli sviluppi, postumi rispetto al momento in cui il p.m. ne assume le sommarie informazioni, concernenti un segmento dell'indagine per gli abusi di ufficio commessi nello svolgimento della procedura del concorso sanitario apicale.
E nel valutare siffatte emergenze processuali i giudici di secondo grado, con ben minore scrupolo dell'indagine condotta dal Tribunale, affermano che MA non poteva assumere altra posizione se non quella di testimone, equivocando i referenti dell'analisi rimessa al giudice di merito per gli effetti di cui agli artt. 63 e 197 c.p.p.. Referenti che vengono apprezzati non come dati indiziari specifici di possibile concorso criminoso del MA nei fatti di abuso (o in una parte o sequenza della loro dinamica evolutiva), valutati ora per allora secondo una corretta prognosi postuma o diacronica, ma come mancanza di prove dirette suscettibili di sorreggere l'eventuale responsabilità concorrente del MA (id est condanna) nei fatti di abuso, così operandosi una indebita trasposizione dei piani prospettici, ontologicamente e processualmente diversi (indagini;
giudizio di merito), sui quali focalizzare l'esclusivo controllo della "iniziale" indiziabilità dell'imputato.
Il risultato valutativo che ne ricava la sentenza impugnata, oltre ad essere privo di una motivazione sufficiente e non di maniera, è palesemente contraddittorio, perché recupera, ai ridetti fini di controllo, il fuorviante dato fattuale dell'assenza di elementi per ipotizzare la conoscenza del progetto criminoso finale da parte del MA (non "consapevole del disegno complessivo"), dato che in sè nulla dice sulla indagabilità del MA e sul possibile valore autoindiziante (contra se) delle sue ed. informazioni testimoniali.
2. Ancora mutuando l'impostazione liberatoria in punto di mancanza di indizi di reità a carico del MA espressa dall'appellante p.m. (che minimizza come semplice rituale diffida a dire il vero l'ammonimento rivolto al MA nel corso della sua assunzione testimoniale in fase di indagini), i giudici di appello si adagiano su una lettura soltanto parziale del verbale delle dichiarazioni del MA del 24.6.1992.
Anzi, per la verità, inopinatamente non vi dedicano quasi alcuna specifica attenzione, a differenza di quanto si registra per il percorso decisorio dei giudici di primo grado, che di quel verbale comprendono per intero il peso dimostrativo (indagabilità del MA).
Dalla lettura del verbale di sommarie informazioni rese dal MA allegato al ricorso e comunque riportato per gran parte nel medesimo ricorso si evincono alcuni elementi sequenziali di indubbio valore ai fini della soluzione del problema concernente la posizione processuale conferibile nel dibattimento al dichiarante. Fin dall'inizio del suo esame il p.m. - mostrando di disporre di un quadro già sufficientemente chiaro del meccanismo di alterazione della regolarità del concorso (abusi di ufficio) - chiede al MA di rendere conto di eventuali interventi di terzi volti a fargli ritirare la domanda di partecipazione al concorso, ricevendone una categorica risposta negativa ("escludo di essere stato contattato da chi che sia per ritirare espressamente la mia domanda"). In prosieguo il p.m., in linea con il palese obiettivo di precisare e riscontrare le condotte di abuso di ufficio, contesta o fa rilevare al MA la "singolarità e la stranezza" del fatto che la sua rinuncia sia avvenuta appena il giorno prima della delibera con cui il comitato di gestione della USL, "motivando in base alle intervenute rinunce" sue e di altri concorrenti, ha riaperto i termini del concorso.
Ma il MA elude il rilievo del p.m., limitandosi a "ribadire" di aver rinunciato al concorso soltanto perché non vi aveva più alcun interesse ed era infastidito dal vedersi (sui giornali o attraverso le chiacchiere delle sue pazienti) "immischiato in questioni poco chiare", in tal modo palesando di aver piena contezza delle evidenti irregolarità e mistificazioni consumate nella "riaperta" procedura del concorso per primario.
A tal punto, dopo avergli domandato di riferire le concrete modalità esecutive della rinuncia, il p.m. - in un crescendo di notazioni critiche - contesta al testimone MA l'ulteriore anomalia della apparente formalizzazione della rinuncia in un giorno festivo (domenica), in cui non sarebbe stato possibile espletare l'incombente della rinuncia per la chiusura degli uffici amministrativi della USL. Alla contestazione il MA dapprima tenta di sollevare dubbi sulla autenticità della scritturazione della data, ben presto riconoscendo di averla apposta lui stesso, e poi avanza l'ipotesi di aver trascritto la data erroneamente riportata dal suo orologio. È in questo preciso momento che il p.m. ammonisce il MA ai sensi dell'art. 371 bis c.p.p. nei seguenti verbalizzati termini:
"Prendo ulteriormente atto che tale circostanza, unita alle precedenti già rilevate, getta una ulteriore luce di sospetto sia sul concorso, sia sulla mia rinuncia e sulla sua relazione cronologica con la riapertura dei termini di ammissione al concorso. Prendo infine atto che ai sensi dell'art. 371 bis c.p. chiunque fornisce false informazioni al p.m. ... è punito con la reclusione da uno a cinque anni".
A tal punto il p.m. pone fine all'esame del MA.
La sequenza dialogica appena ripercorsa e sulla quale la sentenza di appello ritiene di sorvolare non richiede soverchie deduzioni perché ne risulti ben evidente la mutata posizione del MA da testimone a persona "sospettata" di concorso nei fatti criminosi di abuso di ufficio oggetto di indagine o, in alternativa, di favoreggiamento personale delle altrui illecite condotte di abuso.
E il "sospetto" sul conto del MA alimentato dal p.m. procedente, ciò che equivale nei successivi sviluppi processuali (dibattimento di primo grado) alla impossibilità di considerare (a norma degli artt. 63 e 197 c.p.p.) il MA come testimone e non come indagato o indagabile, investe in modo specifico - da un lato, come visto, ed in uno alle precedenti "stranezze" modali e temporali della rinuncia di MA - un suo possibile intervento adesivo o compiacente nelle irregolarità penalmente rilevanti concernenti la procedura del "concorso" per primario, cioè una possibile consapevole partecipazione del MA ad una "frazione" più o meno iniziale della sequela dei contegni di abuso.
Da un altro lato la sicura "indiziabilità" del MA che scaturisce dall'esaminato verbale di sommarie informazione non lascia dubbi sul fatto che lo stesso p.m., invece di porre fine all'esame del MA e limitarsi ad indicarlo come semplice testimone nella lista delle fonti di prova dell'accusa ex art. 491 c.p.p. (come in concreto accaduto), avrebbe dovuto prendere atto della mutata posizione del MA e porre termine all'esame, invitandolo a ripresentarsi con l'assistenza di un difensore a propria tutela difensiva.
E il dato per cui fin dal 24.6.1992 lo stesso p.m. reputi il MA un indiziato (nella sostanziale certezza che gli abbia rilasciato "informazioni" non veritiere o reticenti) è conclusivamente offerto dall'acquisizione ad opera dello stesso p.m. di più saggi grafici del MA, attraverso i quali costui autoperizia - se così può dirsi - le proprie scritturazioni, ma che divengono altresì potenzialmente utilizzabili per ulteriori accertamenti tecnici nel prosieguo delle indagini, rispetto ai quali al MA non potrebbe non conferirsi una tutela difensiva (in veste di coindiziato potenziale o reale).
Ed allora, in questa proiezione di retroagente prognosi valutativa della posizione processuale del MA, la vicenda della mendace data della rinuncia, di per sè sola giustamente reputata insufficiente per ipotizzare l'indagabilità del MA, assume tuttavia una diversa significanza additiva del ruolo non testimoniale dello stesso MA.
È vero, come afferma la sentenza di appello, che l'esigenza della retrodazione non è riferibile in via diretta al MA, ma agli autori degli abusi poi rinviati a giudizio onde evitare coincidenze sospette di date tra rinunce e delibera di riapertura dei termini del concorso.
Ma è del pari vero che, quando si ribadisce che a monte della rinuncia del MA vi sono state certamente delle "pressioni" (in forma di suggerimento, sollecito o altro), come afferma la sentenza di appello, si incorre in un palese paralogismo, frutto di impropria prolessi concettuale, nel sostenere che il MA pur avendo consapevolezza della falsità delle proprie dichiarazioni testimoniali abbia ignorato la rilevanza della retrodatazione della rinuncia.
Soprattutto se, a voler seguire l'appello del p.m. la cui ricostruzione è condivisa dai giudici di secondo grado, deve ipotizzarsi che la rinuncia sia avvenuta (al pari di quel che si è verificato per la concomitante rinuncia del concorrente OS) dopo la delibera della USL del 15.7.1991 e, dunque, in un momento in cui al MA era già nota la decisione di riaprire i termini del concorso per ammettervi il poi vincitore MB CC, in guisa da rendersi ben conto all'atto della redazione della rinuncia dell'importanza della data che (forse su indicazione di ignoti terzi) egli apponeva, retrodatandola, in calce alla rinuncia, impregiudicato e irrilevante restando il fatto che la questione potesse non essere di suo diretto e personale interesse.
3. Tali ultime considerazioni aprono la strada alla constatazione di una ulteriore non meno vistosa e decisiva contraddittorietà e illogicità, intrinseca alla struttura stessa della motivazione, della impugnata sentenza della Corte di Appello di Cagliari. Come si è avuto modo di puntualizzare, sia la sentenza di primo grado, sia la sentenza di appello, sia l'atto di appello del p.m. (e, va aggiunto, il ricorso dell'imputato) muovono dal dato dell'accertata falsità ontologica delle dichiarazioni rese dal MA in dibattimento, come di quelle rese nelle precedenti indagini preliminari (almeno quelle raccolte dal p.m.), sulle motivazioni determinanti la sua rinuncia al concorso e sul concomitante dato della accertata piena consapevolezza del MA della falsità di dette sue dichiarazioni, cioè della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, in difetto del quale non sarebbe configurabile il reato di falsa testimonianza di cui è stato riconosciuto colpevole in secondo grado.
Ma, mentre il Tribunale, all'esito di una adeguata e accorta analisi della posizione del MA nell'ambito del processo in cui egli rende dichiarazioni, ha ritenuto operante l'esimente di cui all'art.384 c.p.p., comma 2, sfuggono del tutto alla Corte di Appello
cagliaritana le inferenze valutative postulate dalla ribadita piena contezza della falsità delle proprie dichiarazioni attribuita al MA.
Per la semplice ragione che, in definitiva, sostenere che MA ha coscienza del carattere mendace e reticente delle sue affermazioni sulle cause e gli eventi retrostanti alla sua rinuncia al concorso, sulle quali viene escusso e sulle cui reali connotazioni - come si è osservato - il procedente p.m. non nutre soverchie incertezze, impedisce in via logica di sostenere in seguito il non esservi "nessun elemento" per addurre la cognizione da parte del MA del generale "disegno" antigiuridico e penalmente apprezzabile in cui si incardinano prima la sua rinuncia e poi le sue dichiarazioni su modalità e cause remote della stessa.
Di tal che l'assunto della pretesa estraneità del MA al piano manipolatorio del concorso progettato da CC ed altri finisce per essere svuotato di ogni contenuto dimostrativo a fini della erronea conferma della qualità di testimone riconosciuta allo stesso MA, laddove non possono emergono perplessità sul fatto che il MA, quale potenziale concorrente nei fatti di abuso secondo un giudizio da compiersi allo stato delle indagini in corso nel momento in cui se ne raccolgono le informazioni, avrebbe dovuto essere esaminato nelle forme e con le garanzie previste dall'art. 210 c.p.p.. Con l'ulteriore conseguenza della sua esenzione da responsabilità per le dichiarazioni rese nella diversa e impropria forma della testimonianza per effetto della previsione di cui all'art. 384 c.p.p., comma 2. Il vero è che se MA tace o afferma, in tutto o in parte, circostanze non vere alla p.g., al p.m. e al giudice dibattimentale sulle modalità con le quali egli ha effettivamente rinunciato al concorso indetto dalla USL, tale contegno dichiarativo presuppone in tutta evidenza la consapevolezza delle implicazioni di natura penale derivanti dallo svelamento della verità dei fatti (le pressioni o gli inviti ricevuti) per i soggetti autori degli abusi. Soggetti ai quali in tal modo egli offre una forma di "copertura" probatoria (credibile o non poco importa), che lambisce una agevolazione degli abusi stessi, integrativa di un possibile concorso nel reato o di un suo supporto attuativo (favoreggiamento), che diviene più che sufficiente per escludere la veste testimoniale del MA.
Ma altresì e segnatamente consapevolezza di possibili implicazioni penali per la sua stessa persona, atteso che il MA - come si comprende dalla lettura del verbale di sommarie informazioni del 24.6.1992 - ha ben presente l'eventualità di vedersi coinvolto in veste di indiziato nella vicenda delle irregolarità concorsuali e paventa e lascia intendere tale possibile sviluppo processuale con l'ellittica preoccupazione di poter essere "immischiato in questioni poco chiare".
In breve il MA, se nega evenienze e circostanze connesse alla sua rinuncia e rispetto alle quali egli pur dovrebbe essere o apparire del tutto indifferente, è sol perché - come sfugge all'attenzione della Corte di Appello - egli ha ben chiara cognizione, anche per la sua qualità professionale e la familiarità con le dinamiche sanitarie regionali (che, con abusata litote, non poteva non conoscere), proprio del disegno o del piano criminoso promosso da CC ed altri e ne conosce e comprende bene le scansioni modali, temporali e personali, che tende a dissimulare nell'interesse di altri e soprattutto di se stesso quale sospettabile di possibile complicità criminosa.
Laonde anche per quest'ultimo aspetto palmari si mostrano, in conclusione, le lacune e le anfibologiche contraddizioni motivazionali della sentenza della Corte di Appello di Cagliari.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell'art. 384 c.p., comma 2. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010