Sentenza 10 dicembre 2003
Massime • 1
Le dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita nella qualità di indagata sono inutilizzabili "erga omnes" e la verifica della sussistenza di tale qualità va condotta non secondo un criterio formale (esistenza di "notizia criminis", iscrizione nel registro degli indagati) ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese (affermazione resa in fattispecie nella quale la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza fondata sulle testimonianze rese da due vigili urbani nell'ambito di un procedimento ex art. 590 cod. pen., successivamente rinviati a giudizio per cooperazione colposa nello stesso reato, ritenute utilizzabili dalla Corte di appello in assenza di una previa imputazione formale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/12/2003, n. 4867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4867 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 10/12/2003
1. Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1652
3. Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 002929/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AL UI N. IL 30/07/1964;
avverso SENTENZA del 30/09/2002 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. Cons. Dott. Febbraro Giuseppe;
udito il difensore Avv.to Mario Cavallaro, anche quale sostituto processuale dell'avv.to RA Formica;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 30.9.2002 la Corte di Appello di Ancona confermava, salvo per la rideterminazione della pena in quella soltanto pecuniaria, la precedente sentenza del Pretore di Camerino in data 24.11.1998 che aveva ritenuto ET ER responsabile di lesioni colpose gravi con postumi invalidanti permanenti in danno di DI RL, condannandolo altresì al risarcimento del danno e al pagamento di una provvisionale nella misura di 105 milioni. Il DI, operaio del comune di Camerino, era intento a lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale ed era nell'occasione sorvegliato da SC AN, comandante dei vigili e dirigente della squadra di operai cui apparteneva DI;
il semaforo dell'incrocio in corrispondenza del quale si svolgevano i lavori, era disattivato e il traffico era regolato da altro vigile, EI RA. Il ET, alla guida di un autocarro, si era regolarmente fermato all'incrocio, e, al segnale di via libera dato dal EI, riprendeva lentamente la marcia per effettuare la prevista svolta a sinistra;
nel corso di tale manovra impattava con il DI che, per fare una misurazione, occupava la sede stradale camminando all'indietro. Fatti avvenuti in Matelica il 15.6.1996. Il giudice di primo, basando la propria decisione sulle risultanze della perizia tecnica, riteneva che dell'incidente fosse responsabile il ET in quanto aveva effettuato la manovra parzialmente contro mano, invadendo la opposta mezzeria e così contravvenendo all'art. 143 cds, nonché per violazione dell'art. 141 per non aver prestato la dovuta attenzione nella guida come sarebbe stato necessario per la presenza di lavori in corso opportunamente segnalati, e non essersi così accorto della presenza di un pedone sulla sede viaria. Stabiliva nella misura del 30% la concorrente responsabilità della parte offesa.
La Corte di appello, nel confermare tale sentenza, affermava non esservi dubbio che l'imputato, in prossimità di un semaforo e con un pedone che impegnava la sede stradale, avrebbe dovuto adottare maggiore cautela, anche perché la sede stradale era ridotta dall'apposizione di coni di gomma a protezione delle strisce di vernice appena tracciate;
egli era dunque responsabile per non aver prestato maggiore attenzione, guardando non solo davanti a sè ma anche sulla sua sinistra. Riteneva utilizzabili le deposizioni dei due vigili, pur dando atto del fatto che la loro posizione era stata rimessa dal Pretore al Pubblico Ministero, affermando che essi avevano assunto la posizione di imputati solo successivamente alla deposizione dagli stessi resa in dibattimento. Escludeva che vi fosse stata modifica della contestazione.
Ricorre per Cassazione il ET con due distinti ricorsi redatti dai difensori di fiducia.
L'avv.to RA Formica deduce con unico motivo la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione per avere il giudice di appello operato un completo stravolgimento dei fatti che hanno connotato l'incidente e altresì per avere completamente trascurato la considerazione dei motivi di appello dallo stesso proposti;
in particolare quelli attinenti al fatto che lo sconfinamento del veicolo guidato dal ET si era reso necessario per la presenza di birilli segnaletici sulla destra che restringevano la carreggiata e per l'assenza della linea di mezzeria;
inoltre il DI si era mosso quando ormai l'autocarro aveva iniziato la manovra e non era visibile dall'autista del camion essendo entrato nella c.d. zona d'ombra.
A sua volta l'avv.to Mario Cavallaro chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi: 1) violazione di legge (artt. 197 co. 1 lett. a e 210 c.p.p.; 63 co. 2 c.p.p.) in quanto la responsabilità del conducente del camion è stata suffragata dalle testimonianze rese dai vigili urbani SC e EI, poi coindagati nel medesimo reato in distinto e successivo procedimento;
2) mancato rispetto della regola di correlazione tra sentenza e accusa (artt. 521 e 522): mentre era stata contestata la violazione dell'art. 141 cds (velocità eccessiva), la condanna è stata poi pronunciata per la violazione dell'art. 143 sulla regola di svolta degli autoveicoli rigorosamente a destra;
3) manifesta illogicità della motivazione per avere il giudice ritenuto la responsabilità del sinistro esclusivamente in capo al ricorrente, senza considerare la posizione dei due vigili, dei quali l'uno aveva dato il via libera al camion e l'altro non aveva controllato l'operaio che stava lavorando, impedendone l'attraversamento; 4) erronea applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, determinata in misura eccessiva.
Il ricorso è fondato nei termini in appresso specificati. Deve preliminarmente rilevarsi che non trova fondamento la censura mossa in relazione al preteso mutamento di qualificazione giuridica del fatto. Al riguardo osserva il Collegio che è principio pacifico, ripetutamente espresso da questa Corte (16.5.96 n. 4968, Sonetti;
10.7.2001 n. 35820, Barbieri;
31.7.1997 n. 7704, P.M. in proc. Crosara ed altro), quello che nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo di imputazione siano stati contestati - come nella specie - elementi generici e specifici di colpa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa contestata nel caso in cui il giudice abbia ritenuto la responsabilità per una ipotesi di colpa diversa da quella contestata;
è infatti consentito al giudice specificare l'addebito di colpa generica con riferimento a specifici profili di responsabilità emergenti dagli atti processuali e quindi non sottratti al diritto di difesa;
e nella specie il capo di imputazione, come già rilevato dal giudice di appello, era espresso in termini estremamente generici, comprensivi anche dell'obbligo di controllare il proprio veicolo in modo da poterlo tempestivamente arrestare entro i limiti del suo campo visivo e dinanzi ad un ostacolo prevedibile (art. 141, co. 2, cds).
Questo è stato appunto l'addebito colposo che il giudice di secondo grado ha ravvisato a carico del ET, addebito che però non risulta sufficientemente motivato dalla sentenza impugnata. Al riguardo deve rilevarsi che con gli atti di appello di entrambi i difensori erano state mosse specifiche contestazioni alla sentenza di primo grado, volte a rappresentare, sulla base delle testimonianze assunte e della stessa consulenza tecnica di ufficio, che il ET, prima di effettuare la manovra di svolta, verificò la situazione alla sua sinistra senza percepire ragioni di prevedibile pericolo in quanto il DI era girato di spalle e si trovava fermo sul marciapiede, in atteggiamento tale da non far prevedere un suo movimento, e in sostanza a sostenere che l'investimento si verificò a seguito dell'improvvisa ed imprevedibile manovra di quest'ultimo che, procedendo a ritroso, fu lui ad urtare contro il mezzo di ET. La motivazione della sentenza della Corte di appello di Ancona, sopra riportata, si limita ad esprimere il diverso convincimento della Corte con affermazioni che, non essendo supportate dalla indicazione della fonte del convincimento stesso, risultano apodittiche.
Per quanto riguarda la possibilità di utilizzare le deposizioni rese dai vigili urbani, occorre ricordare che il Pretore di Camerino con la sentenza di condanna dell'odierno ricorrente, ordinava la trasmissione di copia dell'incarto processuale alla Procura della Repubblica per le determinazioni di competenza di quell'ufficio in ordine alla posizione di SC AN e di EI RA e che successivamente nei confronti dei predetti veniva emesso decreto di citazione a giudizio per cooperazione colposa nel reato di cui all'art. 590. Ciò nonostante, pur dando atto di questa situazione, la Corte di appello ha ritenuto utilizzabili le testimonianze dei due vigili urbani presenti al fatto, affermando che i medesimi hanno assunto la posizione di imputati solo successivamente alla deposizione dagli stessi resa in dibattimento. Tale motivazione si appalesa erronea e carente.
Sembra infatti che la Corte di appello abbia ritenuto necessaria per l'operatività della regola posta dal comma secondo dell'art. 63 c.p.p. la esistenza di una previa imputazione formale del soggetto;
una tale interpretazione non è corretta, essendo orientata da tempo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, nel senso che "In tema di dichiarazioni dell'imputato, l'applicabilità delle disposizioni degli artt. 62 e 63 cod. proc. pen., la cui violazione è sanzionata con l'inutilizzabilità 'erga omnes' delle dichiarazioni raccolte in difformità delle prescrizioni ivi contenute prescinde da una già intervenuta imputazione formale, dovendosi considerare la posizione sostanziale del soggetto al momento della dichiarazione" (sez. 6^ 11.5.2000 n. 6605, Valianos K. m.u. 217556, cfr. m.u. 211130, 217556, 218550); dunque la circostanza che i due vigili non avessero ancora la qualità di indagati non è rilevante, dovendosi avere riguardo alla loro posizione sostanziale da valutarsi con riferimento ai già acquisiti dati indizianti che non abbiano carattere di mero sospetto (sez. 1^ 6.2.2001 n. 762, Sestino m.u. 218550, cfr. sez. 6^ 20.5.1998 n. 7181. Villani m.u. 211130).
Non è infatti sufficiente per ritenere inutilizzabile, ai sensi dell'art. 63, c. 2, C.P.P. una testimonianza che in capo al dichiarante siano emersi vaghi e generici indizi ma è necessario che questi siano precisi, dettagliati e concreti per cui possa concludersi che egli fin dall'inizio avrebbe dovuto assumere la posizione di imputato o quanto meno di indagato.
In particolare questa ultima sentenza in motivazione chiarisce che "la norma del comma 2 dell'art. 63 c.p.p. è intesa ad evitare non solo la violazione del diritto di difesa del dichiarante, ma anche patologici mercanteggiamenti delle autorità inquirenti realizzabili attraverso "l'obliterazione" dei reati da cui ci si è mossi e di cui il soggetto dichiarante è possibile autore. Di qui la conseguenza, più volte riconosciuta da questa Corte ed avallata nel 1996 dalle Sezioni Unite, di una drastica sanzione: quella dell'inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni che siano state raccolte, senza che al dichiarante sia stata data contezza della sua posizione processuale e senza che questa sua posizione venga formalizzata in atti. Ma da questi stessi intendimenti del legislatore, l'interprete deve anche ricavare orientamenti precisi circa la questione di quando ricorra la situazione presupposta dalla norma in esame, per cui la persona "doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini".
Inappagante e solo parziale è una soluzione totalmente impostata in termini formalistici (esistenza di notizia criminis, iscrizione nel registro degli indagati), dato che essa lascia ampio spazio alla buona volontà degli inquirenti circa il far sussistere o meno il presupposto in esame all'atto delle dichiarazioni, salvo poi recuperare successivamente per il dichiarante la qualità di indagato, in un momento processuale ritenuto più opportuno. Ben più aderente alla protezione degli interessi che vanno tutelati è invece una considerazione sostanzialistica del caso, nel senso di non fermarsi solo al dato di quanto storicamente si è fatto nell'ambito dell'indagine, ma di considerare anche quanto si sarebbe dovuto fare rispetto alla situazione, quale appariva al momento in cui le dichiarazioni sono state rese. Col che non si interferisce certo nelle determinazioni del P.M. in ordine all'azione penale, di cui resta dominus, ma si svolge, ora per allora, quel controllo di legalità delle acquisizioni probatorie che è compito indefettibile del giudicante".
Da ultimo deve ancora ricordarsi che secondo le Sezioni unite di questa Corte (S. U. 13.12.1996 n. 1282, m.u. 206846) restano comunque utilizzabili eventuali dichiarazioni favorevoli a terzi, quali che essi siano, non essendovi ragione alcuna di escludere dal materiale probatorio elementi che non collidono con il diritto di difesa. Risulta da quanto detto che la decisione impugnata è viziata nella motivazione. Essa va quindi annullata perché la Corte d'Appello di Perugia proceda, se del caso avvalendosi dell'art. 603 c.p.p., a nuovo giudizio.
P.T.M.
La Corte:
- annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004