Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/12/2003, n. 4867
CASS
Sentenza 10 dicembre 2003

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Le dichiarazioni della persona che fin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita nella qualità di indagata sono inutilizzabili "erga omnes" e la verifica della sussistenza di tale qualità va condotta non secondo un criterio formale (esistenza di "notizia criminis", iscrizione nel registro degli indagati) ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese (affermazione resa in fattispecie nella quale la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza fondata sulle testimonianze rese da due vigili urbani nell'ambito di un procedimento ex art. 590 cod. pen., successivamente rinviati a giudizio per cooperazione colposa nello stesso reato, ritenute utilizzabili dalla Corte di appello in assenza di una previa imputazione formale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/12/2003, n. 4867
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4867
    Data del deposito : 10 dicembre 2003

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