Sentenza 21 settembre 2007
Massime • 1
Il divieto di utilizzabilità nei confronti di terzi di dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagata prescinde da una già intervenuta imputazione formale, dovendosi tener conto della posizione sostanziale del soggetto al momento del compimento dell'atto, ma non può colpire le dichiarazioni rese al giudice da persona che mai abbia assunto la qualità di imputato od indagato, poiché, a differenza del pubblico ministero, il giudice non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la suddetta qualità, dovendo solo verificare che essa non sia già stata formalmente assunta e che sussista incompatibilità con l'ufficio di testimone; ne consegue che il riferimento alla posizione sostanziale del dichiarante non esaurisce la verifica dei presupposti di applicabilità dell'art. 63 cod. proc. pen., la quale si estende anche all'accertamento della successiva formale instaurazione del procedimento a suo carico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/09/2007, n. 38858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38858 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 21/09/2007
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 871
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 034669/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OS SA, N. IL 20/08/1964;
2) RO ER, N. IL 30/08/1959;
3) RO ER, N. IL 21/01/1974;
4) RO IU, N. IL 06/02/1943;
5) DI LA MA, N. IL 16/07/1967;
6) IN MA, N. IL 08/08/1963;
7) MO NI, N. IL 05/04/1970;
8) AD MJ, N. IL 14/08/1965;
9) AD LO, N. IL 03/05/1969;
10) AD IZ, N. IL 9/05/1963;
11) OP LE, N. IL 24/01/1967;
12) OS AN GA, N. IL 31/12/1971;
13) RO EL, N. IL 17/05/1957;
avverso SENTENZA del 18/10/2005 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PAGANO FILIBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore avv. DAGLIONI Alessandro di Mestre, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1. OL AN, PA EL, AR BE (nato nel 1959), AR BE (nato nel 1974), CO PE, AR NG, NA MM, NA OR, NA IZ, EN AN, GO MO, Di LA MA, OL LV AL ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 18 ottobre 2005 che ha confermato la responsabilità dei prevenuti accertata in primo grado a seguito di giudizio abbreviato in ordine al delitto continuato di concorso in associazione a delinquere finalizzata alla frode in commercio, alla ricettazione di ingenti quantitativi di vongole veraci provento del delitto di danneggiamento aggravato dei fondali e del sistema lagunare Veneto raccolte abusivamente con strumenti vietati, di redazione di falsi documenti di registrazione per il trasporto dei molluschi, di vendita di vongole veraci con provenienza diversa da quella dichiarata (artt. 81, 112, 416, 648, 483 e 515 c.p.). Il giudice di merito ha accertato la commercializzazione da parte degli imputati, appartenenti alla cooperativa ittica chioggiotta "Nettuno" di quantitativi di vongole veraci enormemente superiori a quelli che avrebbero potuto naturalisticamente essere prodotti dalla struttura di acquacultura sita in laguna nella Valle del Brenta per la quale la cooperativa fruiva di regolare autorizzazione (giacenza media stimata in Kg. 90.000; commercializzazione in un anno da parte della cooperativa Kg. 2.487.878). È stato accertato che l'esubero di produzione dei molluschi derivò dall'attività di illecito drenaggio dei fondali lagunari ad opera di non identificati pescatori abusivi, molluschi versati in un "casone" della cooperativa con falsificazione ad opera dei medesimi prevenuti della prescritta documentazione (i cosiddetti sanitari o D.D.R., documenti di registrazione) e successiva commercializzazione.
2. OL AN, PA EL, AR BE (nato nel 1959), AR BE (nato nel 1974), AR PE, AR NG, NA MM, NA OR, NA IZ, deducono violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla prova di personale responsabilità a ciascuno attribuita per il solo fatto di essere socio della cooperativa senza indicazione di condotte specifiche anche con riferimento all'elemento soggettivo, essendo i fatti stati ritenuti accertati su presunzioni astratte fondate su dati numerici. Con altro motivo deducono l'insussistenza del reato di ricettazione per difetto del delitto presupposto solo ritenuto su base presuntiva, non essendo provate le modalità di pesca delle vongole con uso di rasche, vongole versate nel "casone". Al riguardo rilevano la genericità di contenuto della deposizione testimoniale di NA RO in quanto il riferire che nel "casone" erano versate vongole pescate da pescatori non soci della cooperativa non significa di per ciò solo responsabilità dei ricorrenti ed il conseguimento del profitto richiesto dalla norma incriminatrice. Deducono inoltre il difetto degli elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere in difetto di accordo criminoso e di consapevolezza di fare parte di un sodalizio privo di strutture organizzative operative. Con altro motivo espongono che alcuni dei 40 soci sono stati assolti pur avendo firmato i documenti di registrazione, mentre non è specificatamente indicata la condotta materiale da ciascun prevenuto posta in essere, avendo firmato i moduli in bianco senza essere consapevoli dell'uso che sarebbe stato fatto dei documenti. In ordine al delitto di frode in commercio rilevano l'insussistenza del fatto in quanto la condotta dei ricorrenti era limitata alla pesca e non anche alla commercializzazione delle vongole.
EN AN, GO MO e Di LA MA oltre ad esporre articolatamente le medesime appena riferite doglianze, deducono violazione di legge in ordine alla deposizione resa da NA RO sentito senza assistenza di un difensore, malgrado la sua sostanziale posizione di coimputato o di imputato di reato connesso essendo costui addetto al "casone" ove erano conferite tutte le vongole. Con altro motivo con riferimento al delitto di falso deducono violazione dell'art. 521 c.p.p. non essendo stato rispettato il principio di correlazione fra accusa contestata e reato ritenuto in sentenza, essendo stata accertata la violazione dell'art. 483 c.p.p. invece di quella di cui all'art. 484 c.p.p., originariamente contestata. Deducono ancora violazione di legge in ordine alla ammissione come parte civile della Provincia di Venezia di cui eccepiscono il difetto di legittimazione attiva. Rilevano che ai sensi della L. 8 luglio 1986, n. 349, art. 18 è consentito l'intervento in giudizio degli enti territoriali esclusivamente nei giudizi per danni ambientali che rechino pregiudizio alla qualità della vita della comunità rappresentata dall'ente pubblico, danni ambientali in fatto esclusi nella concreta fattispecie. OL LV AL deduce difetto di motivazione per essere altri coimputati stati assolti non avendo il giudice di appello considerato i verbali delle assemblee della cooperativa, così come dedotto in appello nonché lo specifico contenuto dei documenti di registrazione riempiti nell'arco di cinque giorni così come dedotto nell'atto di appello.
3.1 Tutti i ricorsi, ad eccezione di quello proposto da OL LV AL, sono infondati. Deve essere in primo luogo affermata la corretta valutazione probatoria operata dal giudice di merito che ha accertato la personale responsabilità di ciascun ricorrente in forza di riscontrata condotta finalizzata ai delitti sopra indicati. In particolare la personale sottoscrizione da parte dei prevenuti dei documenti di registrazione attestanti la quantità, qualità e provenienza del pescato esclude potersi ritenere che le affermazioni di colpevolezza siano conseguenti alla sola qualità di socio della cooperativa. Inoltre vanni ricordati i generali principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, principi che consentono la formazione di un corretto giudizio di colpevolezza, avendo nella concreta fattispecie il giudice dato conto, ai sensi del disposto di cui all'art. 192 c.p.p., dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, in questa sede valutati nella loro congruenza logica. Così è del tutto logico l'accertamento di provenienza illecita dei molluschi commercializzati in quantitativi di almeno 25 volte superiori alla capacità produttiva della struttura di acquicoltura assegnata alla cooperativa. In proposito per quanto attiene i limiti del giudizio di legittimità si ricorda che non possono essere prospettate in ricorso valutazioni diverse rispetto a quelle espresse non illogicamente dal giudice del fatto. Nel giudizio di Cassazione deve essere accertata la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito nel rispetto delle norme processuali e sostanziali. Ai sensi del disposto di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, De Francesco). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U.
2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Nel caso concreto la Corte di Venezia ha non illogicamente ritenuto che la massima parte delle vongole commercializzate non provenivano da stabilimento autorizzato, ma da altre zone della laguna (venti barche circa ogni giorno sia di soci che di altri non identificati pescatori depositavano al "casone", ciascuna, da due a quattro quintali di vongole provenienti non da allevamento, ma da illecito drenaggio dei fondali lagunari), accertamento congruamente formato sia attraverso la deposizione testimoniale dello NA sia dalla accertata attività di pesca vietata di alcuni soci, sia e conclusivamente dalla riscontrata provenienza delle vongole in quella zona e quindi necessariamente al di fuori della acqua coltura autorizzata.
3.2 Le considerazioni appena svolte smentiscono le doglianze relative al difetto di prova del delitto presupposto alla ricettazione. In proposito si ricorda che con riferimento alla ricettazione per l'affermazione di responsabilità non è necessario l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto ne' dei suoi autori ne' dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice della ricettazione affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Cass.
9.12.97 n. 11303, ud. 7.11.97, rv. 209393), in quanto la provenienza delittuosa può essere desunta dalla natura, varietà, caratteristiche e particolarità di quanto ricevuto (Cass. 1, 11.11.89 n. 15496, ud. 22.9.88, Corrias;
Cass. 2, 24.4.82 n. 4355, ud. 30.11.81, Barbieri). Nella concreta fattispecie il giudice ha accertato debitamente che il pescato in eccedenza proveniente da quella zona e fuori da strutture autorizzate di acquicoltura era compendio di pesca illecita. Corretta inoltre l'individuazione del profitto costituito dalla possibilità di commerciare prodotti ittici non autorizzati provento di pesca abusiva con sistemi illeciti di drenaggio (unica possibilità di pesca al di fuori delle strutture autorizzate che avevano la loro legale via di commercializzazione).
3.3 Sono quindi inammissibili, perché propongono censure di merito, le doglianze rivolte contro il contenute delle dichiarazioni dello NA, dichiarazioni che invece sono state dalla Corte territoriale debitamente considerate nella loro logica congruenza, essendo il testimone la persona addetta alla ricezione del pescato nella struttura, quindi ben a conoscenza sia delle relative operazioni di scarico sia della provenienza del pescato.
3.4 Anche i ricorsi avverso l'accertamento del delitto associativo sono infondati. Il giudice del merito ha nella fattispecie accertato la sussistenza indiziaria di una associazione delinquenziale, con ripartizione di compiti tra i vari soggetti, associazione all'interno della quale i ricorrenti hanno posto in essere specifici comportamenti finalizzati alla introduzione nel lecito circuito di commercio di pescato di illecita provenienza. A fronte di questa internità associativa non ha valenza eccepire assertivamente una carenza di dolo contraddetta dai comportamenti di sottoscrizione dei documenti di registrazione, in quanto l'effettivo accertamento di una condotta finalizzata ad uno specifico profitto sostanzia l'elemento soggettivo previsto dalla norma incriminatrice. Il personale interesse al conseguimento di un profitto ingiusto consegue all'accertamento di una condotta personalmente attuata e finalizzata al conseguimento di quel profitto cui è direttamente sottesa l'azione che è stata posta in essere con ripartizione degli introiti a seconda del ruolo svolto da ciascuno all'interno della associazione. Ciò senza considerare che ai fini della sussistenza della specifica struttura organizzativa è sufficiente un'organizzazione minima e che la ricerca dei tratti organizzativi deve essere esclusivamente diretta a provare, attraverso dati sintomatici, l'esistenza di un accordo fra tre o più persone diretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo di per sè si concreta (Cass. 6, 12.10.98 n. 10725, ud. 25.9.98, rv. 211743).
3.5 I ricorsi relativi al delitto di falso sono manifestamente infondati, in quanto l'accertamento di carenza di elemento soggettivo che, secondo quanto dedotto, è stata la ragione di assoluzione di altri indagati, è questione che non si estende oggettivamente a tutti gli imputati di medesimo fatto in ordine al quale per i ricorrenti il giudice di merito ha ritenuto sussistere la consapevole sottoscrizione di documentazione ideologicamente falsa nel suo contenuto.
3.6 Parimenti inammissibili per manifesta infondatezza sono i ricorsi che vogliono escludere la responsabilità dei pescatori con riferimento al delitto di frode nell'esercizio del commercio, settore per il quale erano addetti specifici appartenenti alla cooperativa. È al riguardo evidente che la redazione dei documenti sanitari attestanti falsamente la regolarità della produzione e la consegna del pescato al centro di stabilizzazione fu finalizzata, come accertato dal giudice di merito, alla commercializzazione del prodotto, azione di cui i prevenuti sono stati debitamente ritenuti responsabili.
3.7 Con riferimento al motivo di ricorso concernente la inutilizzabilità delle dichiarazioni dello NA, si ricorda che il divieto di utilizzabilità nei confronti di terzi di dichiarazioni raccolte da persona che avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagata, anche se prescinde da una già intervenuta imputazione formale (dovendosi considerare la posizione sostanziale del soggetto al momento dell'atto), non può comunque colpire le dichiarazioni rese al giudice da soggetto che mai abbia assunto la qualità di imputato o quella, equiparata, di persona sottoposta a indagini. Ciò in quanto il giudice, a differenza del pubblico ministero, non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la suddetta qualità, dovendo solo verificare che essa non sia già stata formalmente assunta e che sussista incompatibilità con l'ufficio di testimone, ai sensi dell'art. 197 c.p.p., comma 1, lett. a) e b). Ne consegue che il riferimento alla "posizione sostanziale" del dichiarante non esaurisce la verifica dei presupposti di applicabilità dell'art. 63 c.p.p., la quale si estende anche all'accertamento della successiva formale instaurazione del procedimento a suo carico (Cass. 5, 28.1.03 n. 9079 depositata 28.2.03, rv. 224151). Nel caso concreto lo NA non ha mai assunto dette qualità essendo stata accertata nella ricezione della merce la sua buona fede: lo stesso è stata quindi correttamente sentito come persona informata dei fatti nella qualità di testimone.
3.8 Il ricorso relativo alla violazione del disposto dell'art. 521 c.p.p., è genericamente proposto senza indicazione di elementi evidenzianti concrete lesioni del diritto di difesa. Nello specifico inoltre la diversa qualificazione del fatto di falso ex art. 483 c.p. (anziché ex art. 484 c.p.) è da ritenersi del tutto corretta avendo il giudice di merito accertato che i documenti ideologicamente falsi contenevano attestazioni provenienti da privati su fatti destinati a provare la verità sulla provenienza del prodotto.
3.9 Anche il ricorso avverso la ammissione della parte civile è infondato in quanto il giudice di merito ha rilevato che la lesione dell'ente territoriale ha avuto per oggetto anche danni ambientali, indipendentemente dall'accertamento di specifici reati di questa natura, oltre che danni conseguenti allo sviamento della funzione istituzionale dell'ente e alla danno all'immagine. Le doglianze che hanno riferimento esclusivamente alla L. n. 349 del 1986 sono quindi inconferenti (è evidente che ciascun danno, e quindi anche quello ambientale, deve essere giudizialmente provato), essendo gli accertati delitti relativi ad una materia amministrativa tutelata dalla Provincia, ente che ha subito quel tipo di danni conseguenti alla pesca con le rasche nei fondi lagunari.
3.10 Il ricorso del OL è genericamente proposto con richiami "per relationem" ai motivi di appello, deducendo assertivamente, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare. Requisito dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità. (Cass. 5 9.12.89 n. 2896, depositata 3.3.90, rv. 21610). Al rigetto dei ricorsi, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, mentre il OL è condannato anche al versamento di una somma alla cassa delle Ammende che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di OL LV AL;
rigetta i rimanenti ricorsi e condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e il OL LV AL inoltre al versamento di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2007