Cass. pen., sez. II, sentenza 21/09/2007, n. 38858
CASS
Sentenza 21 settembre 2007

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Il divieto di utilizzabilità nei confronti di terzi di dichiarazioni rese da persona che avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagata prescinde da una già intervenuta imputazione formale, dovendosi tener conto della posizione sostanziale del soggetto al momento del compimento dell'atto, ma non può colpire le dichiarazioni rese al giudice da persona che mai abbia assunto la qualità di imputato od indagato, poiché, a differenza del pubblico ministero, il giudice non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la suddetta qualità, dovendo solo verificare che essa non sia già stata formalmente assunta e che sussista incompatibilità con l'ufficio di testimone; ne consegue che il riferimento alla posizione sostanziale del dichiarante non esaurisce la verifica dei presupposti di applicabilità dell'art. 63 cod. proc. pen., la quale si estende anche all'accertamento della successiva formale instaurazione del procedimento a suo carico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 21/09/2007, n. 38858
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38858
    Data del deposito : 21 settembre 2007

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