21 gennaio 1992
26 luglio 2008
21 aprile 2015
25 ottobre 2023
17 luglio 2024
30 gennaio 2026
30 settembre 2026
2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attivita' di indagine, di garantire la funzionalita' dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestivita' delle investigazioni.
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in particolare:
a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle procure distrettuali, la necessaria flessibilita' e mobilita' che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali; (219)
c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalita' organizzata e ai delitti di terrorismo, anche internazionale;
f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalita' secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attivita' di indagine;
g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;
h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis e comma 3-quater quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non e' stato possibile a causa della:
1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attivita' di indagine;
2) ingiustificata e grave violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini;
4. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il magistrato da lui designato non puo' delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero. (28)
4-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies del codice penale nonche', quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita', in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-quater , 617-quinquies e 617-sexies del codice penale . Si applicano altresi' le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi' in relazione ai procedimenti per i reati di cui agli articoli 275-bis , 275-ter , 275-quater e 275-quinquies del codice penale e di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .
4-ter. ((Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti a carico di minorenni. In questo caso le funzioni del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sono esercitate nei confronti del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.)) ------------- AGGIORNAMENTO (28)
Il D.L. 20 novembre 1991, n. 367 , convertito con modificazioni dalla L. 20 gennaio 1992, n. 8 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni degli articoli 2, comma 1, lettera b), 3, comma 1, lettera b), 7, 8, 9, 10, comma 1, e 11 hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto previsto dall'articolo 15, comma 2". ------------- AGGIORNAMENTO (219)
Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 ha disposto (con l'art. 9, comma 4, lettera d)) che alla lettera b) del comma 3 del presente articolo "dopo le parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e antiterrorismo»".
Commentari • 123
- 1. Parere su uno schema di regolamento recante disposizioni sulle modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED della Banca dati…Garante Privacy · 30 gennaio 2014 · 37.61891
[…] Il regolamento è emanato in attuazione dell´articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (infra "codice antimafia"), il quale rimette ad uno o più regolamenti la disciplina delle modalità di funzionamento della predetta banca dati, dell´accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell´amministrazione civile dell´interno, nonché della Direzione nazionale antimafia (infra DNA) per l´esercizio dei propri compiti istituzionali (art. 371-bis c.p.p.), dell´autenticazione, autorizzazione e registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate, della consultazione ad opera dei soggetti previsti dalla legge e del collegamento con il Centro elaborazione dati interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza (infra CED).
Leggi di più…
Giurisprudenza • 57
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/12/2012, n. 21913Provvedimento: […] A) "in violazione dei doveri generali di correttezza e di diligenza, e con compromissione del prestigio e della credibilità dell'ordine giudiziario, nell'esercizio delle proprie funzioni di sostituto Procuratore Nazionale Antimafia, incaricato dal 1 novembre 2004 al 16 settembre 2009 delle funzioni di collegamento investigativo di cui all'art. 371 bis c.p.p., con gli uffici del Distretto della Corte d'Appello di IO CA, (intrattenuto) senza darne notizia al Procuratore Nazionale Antimafia e senza farne comunque oggetto di segnalazione o di altra iniziativa formale nell'ambito delle attribuzioni di coordinamento investigativo assegnate all'ufficio, […]Leggi di più...
- fondamento·
- esclusione·
- nullità dell'incolpazione per incertezza sul fatto·
- illecito di cui all'art. 2, comma primo, lett. n), del d.lgs. n. 109 del 2006·
- contestazione disciplinare·
- fattispecie·
- magistrati appartenenti alla procura nazionale antimafia·
- applicabilità·
- disciplina della magistratura·
- ordinamento giudiziario·
- procedimento disciplinare