Sentenza 20 giugno 2007
Massime • 1
L'inutilizzabilità prevista dall'art. 63 cod. proc. pen. non può colpire le dichiarazioni rese al giudice da un soggetto il quale non abbia mai assunto la qualità di imputato o di indagato, dal momento che il giudice, a differenza del pubblico ministero, non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa, la suddetta qualità, ma può (e deve) soltanto verificare che essa non sia già stata formalmente assunta, così da introdurre una situazione di incompatibilità con l'ufficio di testimone, ai sensi dell'art. 197, comma primo, lett. a) e b) cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. Art. 63 c.p.p. Dichiarazioni indiziantihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/06/2007, n. 40512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40512 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2007 |
Testo completo
4 05 12/07
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta Penale udienza pubblica del 20.06.2007 composta dai magistrati: n. 2 ruolo dott. RG Lattanzi presidente Sentenza dott. Giangiulio Ambrosini consigliere N. 963 dott. Giovanni de Roberto consigliere dott. Arturo Cortese consigliere REG. GEN. dott. Giacomo Paoloni consigliere n. 36031/05
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da EO ID, nato a [...] il [...], avverso la sentenza emessa in data 13.01.2005 dalla Corte di Appello di GE;
letto il ricorso e la sentenza impugnata ed esaminati gli atti;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott.
Mario Fraticelli, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste;
udito il difensore dell'imputato, avv. Gilberto Lozzi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.- All'esito di indagini preliminari ID EO era tratto a giudizio davanti al Tribunale di ON per rispondere del delitto di tentata concussione, per avere -con abuso di qualità e poteri connessi alla sua posizione di direttore generale p.t. della AS
2 di ON- compiuto atti idonei inequivocamente diretti a costringere RG CC a corrispondergli la somma di cinque milioni di lire per ottenere la liquidazione del pagamento di materiali audiovisivi forniti alla AS per lo svolgimento di un corso per tecnico di comunicazione grafica in campo medico-scientifico svoltosi nel 1998 presso la AS savonese ed organizzato dalla Provincia di ON (attraverso il Centro di formazione professionale Varaldo) in virtù di convenzione statuente il rimborso da parte della Provincia dei costi sostenuti dalla AS (oltre che per le attività connesse LLallestimento e alla operatività del corso professionale) per l'affitto dell'attrezzatura,
costi fissati nel limite di ventuno milioni di lire;
condotta attuata a ON nel novembre
1998; evento concussorio non verificatosi per il rifiuto opposto dalla p.o. CC. A conclusione del dibattimento di primo grado, per il quale RG CC si costituiva parte civile, il Tribunale di ON con sentenza emessa il 7.4.2003 dichiarava l'EO colpevole del delitto a lui ascritto e, concesse attenuanti generiche, lo condannava alla pena principale di un anno e quattro mesi di reclusione e alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per un pari periodo di tempo;
pene che il Tribunale sospendeva alle condizioni di legge, altresì condannando l'imputato al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, liquidato in complessivi euro 2.000,00. L'imputato appellava la sentenza del Tribunale. La Corte di Appello di GE con l'epigrafata sentenza del 13.1.2005 confermava integralmente la sentenza di condanna di primo grado. Avverso questa sentenza di appello ID EO ha proposto, mediante il difensore di fiducia, ricorso per cassazione, deducendo due profili (motivi) di censura imperniati sui congiunti vizi di legittimità di violazione della legge penale e di carenza e/o illogicità della motivazione del provvedimento decisorio impugnato.
2.- Nel ripercorrere, in rapida sintesi, le emergenze che hanno condotto i giudici del merito ad una conforme declaratoria di colpevolezza dell'EO, può partirsi dal dato storico per cui sia la sentenza di primo grado che la sentenza della Corte di Appello ligure valutano univocamente attendibili e convincenti le dichiarazioni accusatorie formulate dalla p.o. RG CC, siccome enunciate con chiarezza e precisione e in assenza di verosimile animosità, il CC non essendo portatore di un interesse patrimoniale (il direttore generale della AS subentrato LLEO dispone, prima che CC denunci l'episodio criminoso, liquidarsi le spettanze del fornitore). L'iniziativa per l'organizzazione del corso proviene dai due chirurghi di ON TI (primario di urologia) e MA (primario di chirurgia della mano) che si rivolgono al formatore RG CC, che -in tale sua qualità- ha costanti rapporti di collaborazione con il centro di formazione professionale della provincia. L'iniziativa giunge in porto attraverso la stipula di apposita convenzione (febbraio 1998) cui concorrono tre soggetti: il detto centro Varaldo, la AS 2 di ON e la Provincia di
ON, ente erogatore del finanziamento (fondi di origine comunitaria). Il relativo protocollo d'intesa tra Provincia e AS prevede che sia quest'ultima a curare l'acquisizione della strumentazione tecnica necessaria, beneficiando del ridetto contributo di 21 milioni a carico della Provincia. Il materiale audio-visivo è fornito alla
AS, essendo il quel momento direttore generale l'ing. Roberto Cuneo, dal CC che si fa carico di procurarlo usato, giovandosi delle sue conoscenze nel settore, per consentire LLazienda sanitaria di rientrare nel limite di spesa rimborsabile dalla Provincia
(trattandosi di strumenti dal costo, se nuovi, ben superiore al previsto tetto di 21 milioni). L'onere di fornitura è assegnato, quindi, al CC con un semplice mandato verbale e senza formalità alcuna. Il CC acquista il materiale necessario, LLuopo costituendo (su consiglio di un commercialista) una ditta individuale denominata Centro Medico Audiovisivo, ed il corso di formazione si svolge con successo nella sua duplice articolazione di una parte teorica (lezioni di natura clinico-sanitaria ai partecipanti) e di una parte pratica, svoltasi presso il reparto di urologia dell'ospedale 3
di ON (videoriprese di interventi chirurgici e loro montaggio per la creazione di più brevi filmati con specifiche finalità didattiche). Nell'autunno del 1998, ormai terminato il corso, il CC si rivolge ai funzionari
ASperveder onorato il suo credito per l'acquisto del materiale tecnico, che la AS (che ha già percepito il finanziamento di 21 milioni erogato dalla Provincia ed è ora diretta dal dott. ID EO, succeduto al Cuneo) ancora non gli ha corrisposto. Apprende dai funzionari che vi sono problemi di natura tecnico-contabile, rappresentati dal nuovo direttore generale, sulla legittimità dell'invocato pagamento a fronte di una attività di fornitura di beni in favore di un ente pubblico svoltasi in aperta inosservanza della disciplina di settore (mancanza di una selezione di tre offerte legittimante l'omissione di una vera e propria gara;
mero accordo verbale col CC, non sorretto da alcuna traccia documentale;
acquisto di materiali usati di non conosciuta provenienza). A tale riguardo ambedue le sentenze di merito asseverano l'assoluta anomalia della fornitura commissionata al CC, anomalia ricondotta (secondo le emergenze testimoniali) LLimpostazione privatistico-manageriale del precedente direttore Cuneo, poco esperto del peculiare regime degli acquisti e delle forniture operati da un ente pubblico (sentenza del Tribunale: "Sulla irregolarità della procedura non è possibile sollevare dubbi"; sentenza di appello: "Tutta la procedura era stata irregolare, poiché la AS non poteva acquistare delle attrezzature usate"). Il CC a tal punto decide di rivolgersi direttamente al d.g. EO e, preso un appuntamento, lo incontra in un pomeriggio del novembre 1998, rappresentandogli la sua esigenza di vedere remunerata la prestazione eseguita in favore della AS
(materiale tecnico utilizzato per il corso di formazione). In questa circostanza, che rimane l'unica occasione in cui i due si incontrano e parlano, l'EO formula la sua richiesta di cinque milioni di lire per far liquidare il pagamento e sbloccare la situazione: (sentenza Tribunale, p. 7: "...Lui mi disse che praticamente una parte, cioè lire cinque milioni dovevo versarla a lui per sbloccare questo tipo di...Mi disse soltanto così, che praticamente non era stato fatto un procedimento regolare e che, per sbloccare la situazione, c'era questo tipo di soluzione. Io gli dissi soltanto non se ne parla nemmeno…..”).
E' opportuno fin d'ora precisare che l'odierno giudizio sulla legittimità della decisione di confermata responsabilità dell'EO non può essere circoscritto alla sola impugnata sentenza della Corte di Appello di GE. A prescindere dalla già autosufficiente motivazione della sentenza di appello, è necessario ribadire che la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha chiarito che il giudizio di legittimità, ai fini del vaglio di congruità e completezza della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento -di fronte ad una sentenza pronunciata in grado di appello- sia alla sentenza di primo grado che alla sentenza di secondo grado, che si integrano vicendevolmente, dando origine ad enunciati ed esiti assertivi organici ed inseparabili. Evenienza resa ancor più significativa allorché, come nel caso di specie, la sentenza di appello abbia interamente confermato le statuizioni del giudice di primo grado (c.d. doppia conforme: cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 4, 4.6.2004 n. 36757, Perino, rv. 229688; Cass. Sez. 4, 24.10.2005 n. 1149, Mirabilia, rv. 233187). L'impugnata sentenza di appello, del resto, opera uno stabile e pieno rinvio alla ricostruzione storico-sequenziale dei fatti di causa, in buona sostanza recepita per intero (per relationem) nel percorso giustificativo della riaffermata colpevolezza dell'EO. 4
Fatta questa precisazione, possono così riassumersi le fonti probatorie sulla cui base le concordi sentenze di merito hanno dichiarato ID EO colpevole del delitto di tentata concussione ascrittogli:
♦ le persuasive dichiarazioni -come detto- della p.o. CC, distinte da linearità e precisione e dalla mancanza di ragioni di risentimento o animosità verso l'accusato;
♦ l'esistenza di elementi di "supporto" che tali dichiarazioni accusatorie, sebbene non necessitino (in conformità LLinsegnamento di questa S.C.) di elementi di riscontro, hanno rinvenuto nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado nelle testimonianze rese da GI AR e IN NZ, rispettivamente direttore e funzionario del centro di formazione Varaldo della Provincia di ON, entrambi intervenuti nel loro ruolo- nella trattativa e nelle fasi organizzative del corso di formazione professionale e con i quali il CC (per motivi collegati alla sua attività di formatore professionale) ha rapporti di collaborazione e dimestichezza, ed ai quali rivela -subito dopo la richiesta concussoria dell'EO- la proposta ricevuta dal direttore generale della AS e la sua determinazione a sporgerne immediata denuncia, venendo dissuaso dagli stessi AR e NZ (che, per altro, asseriscono di aver prontamente bloccato le "confidenze" dell'EO per superare l'imbarazzo della propria posizione, connessa ai rapporti lavorativi intrattenuti sia con la AS che con lo stesso CC); deposizioni testimoniali suffraganti la narrazione dell'episodio ricevuta dal CC, nulla di più specifico aggiungendo sulle possibili ragioni dell'indebito contegno dell'EO (con cui pure i due funzionari hanno contatti di lavoro) né sulla regolarità dell'incarico di fornitura del materiale tecnico conferito al CC;
tant'è che il
Tribunale, nel tentativo di dissolvere talune discrasie, procede anche a confronto tra il
AR e lo stesso CC;
♦ l'incidenza, a sostegno della fondatezza del paradigma accusatorio postulato dalla parte civile, di argomenti o circostanze di natura logico-funzionale, quali: il pacifico orientamento dei funzionari amministrativi della AS di ON a pagare la somma spettante al CC (testimoni Di Donato, La Gumina, Calò), tanto da acquisire un parere merceologico sull'effettivo valore delle attrezzature fornite da CC (parere espresso dLLing. US che reputa congruo il prezzo di 21 milioni) e perfino predisponendo l'ordine di liquidazione della somma in data 6.5.1999 (dirigente contabile Di Donato), ordine bloccato dLLEO, ad onta della sua asserita indifferenza ad una problematica (per la sostanziale modestia della cifra rispetto al bilancio AS) quale quella suscitata dal pagamento sollecitato da CC;
⚫ ancora in questa prospettiva la nota inviata dLLEO il 20.1.2000 (in risposta al legale di CC e al locale difensore civico) con cui chiarisce che la convenzione stipulata a suo tempo per il corso di formazione prevedeva il solo "affitto" dell'attrezzatura da parte della AS e non già l'acquisizione in proprietà, ragion per cui offre la restituzione degli strumenti audiovisivi al CC e il pagamento di una somma per il loro affitto indicata in lire 2.650.000;
l'inconferenza del dato emerso in dibattimento secondo cui il prof. TI ha disconosciuto la sua apparente firma in calce a due missive, prodotte dalla parte civile CC, con una delle quali si attestava la giacenza del materiale audiovisivo presso il reparto di urologia ed il suo perdurante uso;
l'irrilevanza dell'argomento difensivo basato sulla illogicità per una persona quale l'imputato, aduso a trattare pratiche per fornitura di beni di imponente 5
valore, a compromettere la propria correttezza professionale per una somma in definitiva modesta quale quella che avrebbe illecitamente preteso dal CC.
3.- Ai sensi dell'art. 173 co. 1 disp. att. cpp, gli articolati motivi del ricorso proposto dLLimputato contro la sentenza della Corte di Appello di GE sono riassumibili nei termini che seguono, evidenziandosi che essi si inscrivono nel generale quadro di critica dell'affermata credibilità della parte civile CC e della sua conferma ad opera delle testimonianze AR e NZ (reputata in ricorso soltanto apparente, se non di aperta smentita), nonché dell'inconducenza o reversibilità dimostrativa degli ulteriori dati di sostegno individuati dai giudici del merito.
1 Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in riferimento agli artt. 63 co. 2 e 191 cpp, le dichiarazioni della parte civile essendo state assunte in forma di testimonianza "nonostante emergessero sin dLLinizio a carico della medesima elementi univoci in ordine alla qualifica di soggetto indagabile per reato collegato". Alla censura, ampiamente argomentata in una "memoria riassuntiva" depositata dalla difesa dell'EO per l'udienza conclusiva del giudizio di appello, la sentenza di secondo grado non ha fornito alcuna seria risposta, eludendo il tema (perché suppostamente estraneo al vaglio della Corte) e apoditticamente affermando la qualità di testimone ricoperta dal CC ("CC era teste e lo è tuttora"). La tesi della Corte di Appello è infondata, nei confronti di CC potendosi delineare almeno tre ipotesi -alternative o congiunte- di situazioni incriminanti, idonee a fargli assumere la posizione, potenziale o reale (nel senso di avvenute iscrizioni a suo carico ex art. 335 cpp) poco importa, di persona indagata per reati connessi o collegati, situazione in virtù della quale -alla stregua della giurisprudenza di legittimità- “gli elementi probatori rilevanti per l'accertamento di un reato oggetto di un diverso procedimento o di una sua circostanza spieghino una qualsiasi influenza sull'accertamento di un altro reato oggetto di un diverso procedimento o di una sua circostanza”. In primo luogo la procedura LLesito della quale il CC è stato investito dell'attività di acquistare o reperire il materiale tecnico necessario per il corso di formazione professionale organizzato dalla AS e dalla Provincia di ON è risultata essere del tutto irregolare e contra legem, come riconosciuto da tutte e due le sentenze dei giudici di merito. In tale prospettiva non può ignorarsi che la citata nota 20.1.2000 a firma del dott. EO è stata inviata anche alla Procura della Repubblica di GE non per semplice conoscenza, di guisa che essa integra un vero e proprio atto di denuncia. Denuncia che prefigura una sicura “indagabilità", quanto meno per il reato di abuso di ufficio ex art. 323 cp, dei funzionari AS che hanno a suo tempo consentito e ratificato l'anomala fornitura del materiale tecnico da parte del CC, il quale -in quanto NE beneficiario patrimoniale dell'abuso di ufficio- non può non essere considerato concorrente in tale ipotesi di reato. In secondo luogo, in margine LLordine di liquidazione dei 21 milioni di lire in data 6.5.1999, bloccato dLLEO, il CC o meglio- il diverso soggetto ditta individuale Centro Medico Audiovisivo ha emesso una fattura (n. 1/1999) in pari data, da considerarsi relativa ad operazione soggettivamente inesistente o mendace, i beni oggetto di fattura essendo stati consegnati LLacquirente più di un anno prima. Di tal 6
che il fatto non può non essere sussunto nelle previsioni incriminatrici dettate dLLart. 4, lett. e) e lett. f), L. 516/82. Non basta. In terzo e ultimo luogo la Corte di Appello ha passato sotto silenzio (al pari dei giudici di primo grado) la grave circostanza emersa nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che ha visto il prof. LA TI disconoscere la firma recata da due missive in data 28.9.1998 e 6.10.1998 indirizzate al funzionario AS dr.ssa Calò, redatte su richiesta del CC per attestare la validità del materiale dallo stesso procurato per il corso di formazione e la presenza del medesimo materiale nel reparto di urologia. La categoricità con cui il medico ha negato (anche con pertinenti rilievi formali) la sottoscrizione delle due missive, deve indurre a qualificare i due atti o certificazioni pubblici come materialmente falsi e -congiuntamente- a ritenerne unico possibile autore (perché direttamente interessato ai contenuti e LLuso delle due missive) RG CC.
La descritta posizione della persona offesa rende chiaro, ad avviso del ricorrente, che le sue dichiarazioni accusatorie, erroneamente assunte mediante esame testimoniale, non potevano essere assunte in questo modo, con l'effetto che le stesse debbono considerarsi radicalmente inutilizzabili ex art. 63 co. 2 cpp ed in ogni caso non assistite dLLinconfutabile crisma della piena attendibilità loro attribuito dalle due sentenze dei giudici liguri.
2 - Manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, alla luce della menzionata memoria difensiva depositata per l'udienza del 13.1.2005, con particolare riferimento alla motivazione concernente "il segno probatorio delle dichiarazioni testimoniali dei signori NZ e AR e la relativa valenza a supporto delle dichiarazioni rese dalla parte civile". Il ricorrente premette che il vizio di motivazione ex art. 606, co. 1 lett. e), cpp può emergere, in termini di carenza o illogicità della motivazione, anche dal raffronto tra i motivi di appello e il testo della decisione impugnata. In altre parole nel caso di specie il vizio in esame avrebbe potuto essere rilevato dal giudice di appello -in relazione alla travisante lettura delle dichiarazioni testimoniali di AR e NZ operata dalla sentenza di primo grado- sol che si fosse prestata la dovuta attenzione alle evenienze illustrate dLLappellante con la suddetta memoria integrativa dei motivi di gravame. Memoria che la Corte territoriale non ha preso in esame, limitandosi -sulla scia della sentenza del Tribunale di ON, che deduceva avere i due testi "sostanzialmente confermato quanto asserito dal CC"- a ribadire che le dichiarazioni dei testi ZA e
NZ "supportano" l'assunto accusatorio del CC, che avrebbe loro riferito dell'illecita richiesta di denaro rivoltagli dLL EO. Ripercorrendo le dichiarazioni dibattimentali della p.o. CC, che ha sporto denuncia a quasi due anni di distanza dai fatti (e dopo che la nuova dirigenza AS gli ha corrisposto le sue spettanze), e ponendole a raffronto con quelle rese dai due testimoni, il ricorrente osserva che le dichiarazioni (de relato su circostanze comunicate dalla stessa persona offesa) di AR e EN non solo non surrogano le accuse del CC, ma ne offrono indici di inattendibilità o di non piena credibilità del tutto trascurati dai giudici di appello. In vero i due testimoni non sono stati resi pienamente edotti del reale contenuto espositivo dell'asserita richiesta concussiva dell'imputato (avendo essi rapidamente troncato le rivelazioni del CC), né sono stati in grado di precisare se effettivamente il CC avesse manifestato l'intenzione di sporgere subito una denuncia penale dell'episodio. Sicché le deposizioni dei due funzionari del Centro 7
Varaldo, entrambi "certamente non ostili alla parte civile", se accortamente apprezzate, mettono in luce conclusioni di segno opposto a quelle ritenute dai giudici di merito, inficiando o -quanto meno- non avvalorando la versione dei fatti resa dal CC.
Con memoria depositata il 28.5.2007 il difensore dell'imputato ha prospettato (a norma degli artt. 585 co. 4 e 611 cpp) motivi nuovi di impugnazione, indotti dalla novella apportata alla lettera e) del primo comma dell'art. 606 cpp dalla legge 20.2.2006 n. 46, che ha esteso l'area del vizio di motivazione del provvedimento impugnato in sede di legittimità ai casi di contraddittorietà della motivazione e alla rilevabilità delle individuate espressioni del vizio in parola (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione) in specifici atti del processo diversi dalla motivazione stessa ed indicati nei motivi di gravame. L'introdotta possibilità di rilevazione extratestuale del vizio motivazionale, introducente la possibilità di una cognitio facti ex actis anche nel giudizio di legittimità, consente -secondo l'assunto del difensore- di implementare i già proposti motivi di censura con riferimento ad atti del processo. In tale contesto sono rinnovati e ulteriormente approfonditi i rilievi critici sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla p.o. RG CC in rapporto alla sua posizione di “indagabilità” per reati collegati, escludente la sua terzietà e la possibilità della sua escussione dibattimentale in veste di testimone. A tal fine sono prodotte copie della memoria difensiva in data 13.1.2005 e della missiva-denuncia a firma dell'EO del 20.1.2000. Del pari sono rinnovate le doglianze inerenti la valutazione delle testimonianze rese da AR e NZ, di cui in questo caso sono prodotte le integrali dichiarazioni (trascrizioni delle registrazioni fonografiche) a sostegno della parzialità o inadeguatezza della lettura operatane dai giudici del merito.
4.- Il ricorso di ID EO è fondato in relazione al secondo motivo di gravame, con specifico riferimento ai dedotti (memoria difensiva 28.5.2007) non rigoroso controllo di attendibilità della persona offesa costituita parte civile ed LLacritico recepimento nell'impugnata sentenza delle dichiarazioni dalla stessa rese, "contraddette in più punti dalla deposizione dei testi de relato". Verifiche del prospettato vizio motivazionale tutte formulabili nei limiti della tradizionale cognitio di questo giudice di legittimità, alla stregua del solo "testo" della motivazione del provvedimento impugnato e degli atti ad esso coessenziali, cioè del provvedimento di primo grado confermato e dei motivi della duplice impugnazione (riproducenti per intero, a ben vedere, le deposizioni testimoniali AR e NZ), senza bisogno di attingere dati (atti) c.d. extratestuali. In questa prospettiva la fondatezza delle doglianze espresse dal ricorrente impone una rivisitazione e una più completa e meditata lettura critica delle emergenze probatorie (per altro di semplicissima composizione: dichiarazioni CC, dichiarazioni AR e NZ, argomenti logico-referenziali) da parte del giudice di appello per i profili e nei termini che saranno precisati.
5. Prima ancora che contestare i coefficienti di attendibilità attribuiti dalla sentenza di appello, uniformatasi alle conclusioni del Tribunale, alle dichiarazioni accusatorie della p.o. CC, il ricorrente adduce la radicale inutilizzabilità di tali 8
dichiarazioni per effetto dell'applicabilità -misconosciuta dLLimpugnata sentenza di secondo grado- della disciplina prevista dLLart. 63 co. 2 cpp. La censura proposta con il primo motivo di gravame non è fondata. Il ricorrente ipotizza innanzitutto l'indagabilità del CC per il reato di abuso di ufficio che sarebbe stato commesso da funzionari e dirigenza della AS nel concordare per le vie brevi la fornitura di attrezzature tecniche usate eseguita dal CC. In tale prospettiva non va, tuttavia, sottaciuta la problematicità del concorso dell'NE (soggetto privato), in quanto beneficiario -diretto o indiretto- dell'illecita condotta, nel reato proprio di abuso di ufficio commesso da pubblici ufficiali;
tematica che il ricorrente con eccessiva semplificazione reputa di risolvere in senso positivo, benché nel caso di specie non si configuri l'ingiustizia del vantaggio patrimoniale conseguito dal CC (pagamento dei 21 milioni per la fornitura), che ha effettuato la sua prestazione (dato pacifico del processo), la cui monetizzazione è risultata -per altro- congrua e aderente al reale valore dei beni forniti (giusta verifica merceologica disposta dalla AS savonese). Quanto alla supposta falsità o irregolarità fiscale, penalmente rilevante, della fattura emessa dalla ditta creata per l'occasione della fornitura dal CC, l'ipotesi criminosa ventilata dal ricorrente, suscettibile di eventuale accertamento tributario, si rivela di per sé non conferente ai fini della sussistenza o degli indizi del reato di concussione di cui è rimasto vittima -secondo il paradigma accusatorio- il CC, l'eventuale "collegamento" tra i due fatti criminosi non essendo caratterizzato da alcuna reciproca interferenza o da reale condizionamento probatorio. Analogamente, da ultimo, le ipotesi di falsità prospettate in relazione alla sottoscrizione recata da due missive attribuite al prof. TI (che ne ha fermamente negato la paternità) non valica i confini della semplice ipotesi dell'eventuale riconducibilità al fatto proprio del CC, l'esserne costui stato l'utilizzatore non costituendo dato di affidabile consistenza, ben potendo il fatto essere ascritto -se reato davvero vi sia stato- anche ad altre persone in seno alla AS desiderose di por fine al contenzioso instauratosi con il CC, la cui definizione era impedita dLLostinato dissenso del nuovo direttore generale EO (a tacere della circostanza per cui il CC, se autore dell'ipotetica falsità, si sarebbe verosimilmente astenuto dal produrre le missive, ben potendo prevedere l'esame dibattimentale del TI). In ogni caso anche tale situazione non trascende la formulazione di una ipotesi, di ben dubbia incidenza probatoria sull'odierna regiudicanda, messa da parte la necessità di un previo accertamento tecnico (perizia grafica) per dissolvere le incertezze sull'autenticità o non delle due missive riferite al prof. TI. Le precedenti considerazioni, che -conviene rimarcare- possiedono un mero valore estrinseco e non vogliono esprimere alcun giudizio di merito su semplici ipotesi di reato, giovano ad introdurre più efficacemente il tema dei limiti di apprezzabilità di situazioni soggettive riconducibili alla disciplina dell'art. 63 co. 2 cpp in materia di utilizzabilità di dichiarazioni testimoniali suscettibili di assumere valore indiziante per il testimone. Il riferimento temporale operato dLLart. 63 co. 2 cpp per individuare il momento in cui il testimone perde tale sua qualità per assumere quella di indagato o imputato di reato connesso ("sin dLLinizio”) attiene non LLinizio del procedimento in cui egli rende le dichiarazioni ma soltanto LLinizio dell'assunzione di quelle dichiarazioni. L'inutilizzabilità di tali dichiarazioni è circoscritta al singolo atto dichiarativo in cui esse vengono contenute (nella specie deposizione dibattimentale), atteso che -a meno che il 9
dichiarante sia stato già documentalmente attinto in un momento anteriore dalla qualità di indagato o di imputato- soltanto il pubblico ministero è officiato del potere-dovere di attribuire a taluno siffatte qualità. Ne discende, come più volte ribadito anche dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, che l'inutilizzabilità ex art. 63 co. 2 cpp non può investire le dichiarazioni rese al giudice da soggetto, come nel caso in esame il CC, che non abbia mai assunto la qualità di imputato o di indagato, potendo e dovendo il giudice unicamente verificar che detta qualità non sia stata già formalmente assunta, così da introdurre una situazione di incompatibilità con l'ufficio di testimone ex art. 197, co. 1 lett. a) e lett. b), cpp (cfr.: Cass. Sez. 1, 2.5.2002 n. 21802, Azzena, rv. 221499; Cass. Sez. 5, 28.1.2003 n. 9079, Bernya, rv. 224151: "Il divieto di utilizzabilità nei confronti di terzi di dichiarazioni raccolte da persona che avrebbe dovuto essere sentita in qualità di indagata, anche se prescinde da una già intervenuta imputazione formale, dovendosi considerare la posizione sostanziale del soggetto al momento dell'atto, non può comunque colpire le dichiarazioni rese al giudice da soggetto che mai abbia assunto la qualità di imputato o quella equiparata di persona sottoposta ad indagini, dal momento che il giudice -a differenza del pubblico ministero- non può attribuire ad alcuno di propria iniziativa la suddetta qualità"; Cass. Sez. 6, 12.5.2004 n. 38462, Pereira Vaz, non massimata;
Cass. Sez. 6, 21.1.2005 n. 12175,
Tarricone, rv. 231486). Sulla base delle emergenze processuali fatte palesi dLLimpugnata sentenza di appello e dalla stessa più estesa sentenza di primo grado (confermata) deve concludersi che le dichiarazione dibattimentali rese dalla p.o. RG CC sono pienamente utilizzabili in tutte le loro valenze espositive e dimostrative.
6.- Viceversa incompleta si rivela l'analisi della globale attendibilità delle dichiarazioni del CC, sia alla luce degli intrinseci connotati di credibilità del suo assunto accusatorio, sia alla luce delle complessive ulteriori emergenze processuali e in particolare delle valenze riconoscibili alle fonti di c.d. supporto o riscontro del brevissimo racconto offerto dal CC, sia infine della ricostruzione del possibile movente della condotta antigiuridica attribuita LLimputato EO. Incompletezza che, se è focalizzata ovviamente sui contenuti e passaggi logici della motivazione della impugnata sentenza di appello, direttamente discende dalla motivazione della sentenza di primo grado, di guisa che la fondatezza del secondo motivo di gravame delineato dal ricorrente si radica (anche) nella inadeguata risposta fornita dalla Corte di Appello di GE ai motivi di censura proposti contro la sentenza del Tribunale di ON (in particolare con la ricordata "memoria riassuntiva" datata 7.1.2005), essendo la completezza del provvedimento decisorio uno dei requisiti della motivazione apprezzabile in sede di controllo di legittimità.
A. Nel passare in rassegna gli anzidetti profili del giudizio di attendibilità delle accuse provenienti dal CC (credibilità intrinseca, eventuali dati di "supporto" e altre emergenze probatorie, ragioni della condotta dell'imputato) e prendendo le mosse dalle dichiarazioni della persona offesa, non è revocabile in dubbio che -come affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa S.C.- le dichiarazioni accusatorie della persona offesa (nel caso in esame resasi portatrice di un interesse risarcitorio, costituendosi parte civile) sono idonee a costituire piena prova dei contenuti esposti, senza necessità di elementi estrinseci che, in forma diretta o implicita, le confermino (non trovando 10
applicazione nella specie il canone ermeneutico dettato dLLart. 192 co. 3 cpp). Ciò vale, come è logico, allorché le dichiarazioni dell'offeso dal reato siano sottoposte ad approfondita analisi, storica e logico-inferenziale, e vagliate con indispensabile cautela, soprattutto nei casi in cui -come accade per solito in vicende di concussione- la testimonianza della persona offesa diventa l'unica o principale fonte del convincimento del giudice. L'autosufficienza della testimonianza della persona offesa non richiede, dunque, l'esistenza di riscontri c.d. esterni che ne accreditino, in positivo o in negativo, la veridicità (v. Cass. Sez. 3, 27.4.2006 n. 34110, Iosi, rv. 234647). Nondimeno illuminante, quasi traccia di un subliminale timore di insufficienza del contributo conoscitivo offerto dalla persona offesa, appare la retta constatazione della sentenza di appello sulla "pochezza" degli elementi probatori che attingono la posizione dell'imputato ("gli elementi di causa, certo pochi per la particolarità dell'episodio, sono contro l'appellante”), dotati tuttavia di “univocità”. Univocità che del resto non può fondarsi, come semplicisticamente deducono i giudici di appello sul solo diverso valore riconoscibile alle asserzioni della persona offesa rispetto a quelle dell'imputato, perché la persona offesa -in quanto testimone- deve dire la verità e l'imputato ha facoltà di mentire. Dato che è avvertito dai medesimi giudici di appello quando, sulla pedissequa scia della decisione di primo grado (che non giunge a prefigurare un riscontro pieno del narrato di CC, osservando che "i testi hanno sostanzialmente confermato quanto asserito dal CC"), conferiscono alle scarne parole dei testi AR e NZ una efficacia di "conferma" o "corroborazione" senza aggettivi e riserve delle accuse mosse dal CC LLimputato. Eppure è proprio la motivazione dell'impugnata sentenza a rivelare l'incertezza di questa stessa valutazione, definendo coloritamente e senza mezzi termini
"forse pilatesco" l'atteggiamento testimoniale assunto in dibattimento dal AR e dalla
NZ, a sottolinearne per l'appunto la cifra di lacunosità (se non di reticenza) descrittiva, sebbene nella specie i testi debbano limitarsi a riportare soltanto quanto loro avrebbe riferito il CC (semplici testimoni c.d. de relato). Atteggiamento che esprime indubbi profili di carenza narrativa e di contraddittorietà delle due deposizioni, evidenziati -per quanto già detto- dalla difesa dell'imputato, ma rapidamente elusi dalla sentenza della Corte territoriale con il dedurre che le due testimonianze vanno letter per intero e non a stralci. E questo, per la verità storica, è il criterio cui l'EO si è attenuto con l'odierno ricorso, riproducendo in esso per intero le due deposizioni e segnalandone meticolosamente i diversi profili di criticità sul piano logico.
In altre parole la Corte non si è fatta carico di offrire plausibile spiegazione al singolare atteggiamento per dir così di equidistanza assunto dal AR e dalla
NZ (verso la dirigenza dell'AS e verso il CC), mostrandosi in verità apparente la giustificazione individuata dalla Corte nella "fastidiosità del discorso" per i due funzionari del centro di formazione della Provincia di ON ("...tengono a dire che troncarono il discorso del CC perché non volevano saperne nulla"). E la doverosità di una più approfondita decrittazione (in buona sostanza omessa) delle parole del AR e della NZ si rendeva e permane palese, sol che si prenda atto che le due deposizioni perdono il carattere di riscontri o supporti additivi (in via di principio non necessari) delle accuse del CC, acquisendo potenzialmente il ben diverso valore di elementi probatori contrastanti lo stesso assunto dichiarativo della persona offesa.
Assunto il cui coefficiente di attendibilità è basato dai giudici di merito, più che su una disamina strutturale dei presupposti e delle inferenze del racconto del CC (cfr. sentenza: "...la sua dichiarazione è secca...il dubbio che ci si può porre è se egli abbia detto la 11
verità a fronte ovviamente della negativa dell'accusato"), non scandagliato in tutte le sue implicazioni (pure inerenti la sua consapevolezza, abituato ad organizzare corsi professionali anche per organismi pubblici, della totale irregolarità della procedura con cui era stato incaricato di procurare il materiale audiovisivo alla AS), su una serie di argomentazioni meramente assertive (portatore di un interesse soltanto morale;
non credibilità della tesi alternativa della calunnia;
ecc.).
B. Venendo al dettaglio delle censure sollevate dal ricorrente sull'apprezzamento delle deposizioni dei testi AR e NZ quali elementi rafforzativi della veridicità delle dichiarazioni di accusa della p.o. CC ed agli altri argomenti logico-deduttivi valorizzati dai giudici di merito, si rende indispensabile ritornare sulla motivazione della sentenza del Tribunale di ON, per questa parte fatta propria (per relationem) dalla motivazione della sentenza di appello, che nulla o poco aggiunge al percorso giustificativo tracciato dai giudici di primo grado. In merito alla deposizione AR il Tribunale constata, a seguito di contestazione mossa dalla difesa dell'imputato al testimone, che nel corso delle indagini costui avrebbe escluso che CC avesse accennato ad una esplicita richiesta di denaro da parte di EO, laddove in dibattimento il AR asserisce che CC gli avrebbe fatto intendere che il direttore della AS, sia pure "in modo inespresso", gli aveva parlato di una "ricompensa" per chiudere la faccenda. Enunciazione in virtù della quale il AR, come si legge nella sentenza del Tribunale, matura la convinzione che l'EO pretendesse una sorta di “sconto" sull'intero importo da corrispondere al CC secondo i pregressi accordi informali con il precedente direttore generale. E' lo stesso Tribunale che non si esime dal considerare ben fragile l'assunto dichiarativo del AR a sostegno dell'accusa di concussione mossa da CC LLEO ed -anzi- a coglierne le indubbie valenze depotenzianti ("dichiarazioni non perfettamente collimanti con quanto deposto dalla parte civile"), sicché decide di procedere a confronto tra il AR e il CC. Confronto che per quanto si desume ancora dal testo della sentenza di primo grado recepito dalla impugnata sentenza di appello- non dissolve affatto le incertezze dichiarative del testimone (che adduce di aver avuto "l'impressione" che CC gli avesse riferito di una richiesta di denaro dell'EO, senza serbare ricordo delle cause di tale dazione: tangente, sconto sul prezzo, altro), incertezze cui non è dato altro seguito (non traendosi dati sull'eventuale ulteriore prosecuzione del confronto). I giudici di merito reputano di dover avvalorare il connotato di "supporto" della deposizione testimoniale del AR, rispondendo alle pur ammesse incertezze con una domanda retorica e di stile che non scioglie i rilevati dubbi (se l'episodio concussivo non fosse stato vero ci si dovrebbe chiedere perché CC abbia confidato simile falsità a dei terzi, dovendosi supporre poco plausibilmente che intendesse precostituirsi una prova contro l'EO che si ostinava a negargli il pagamento delle sue competenze). Circoscritto lo spettro d'indagine alla stretta dicotomia veridicità o non veridicità della richiesta di tangente dell'EO riferita dalla p.o. CC, i giudici di merito si precludono ogni diversa spiegazione alternativa -a fronte della laconicità dell'accusa di CC (dichiarazione secca, come ricorda la sentenza di appello)- che non debba far leva sulla carenza di ricordi dei testi AR e NZ e sulla pudica equidistanza ("pilatesca" per i giudici di appello, come visto) da essi coltivata rispetto ai due protagonisti dell'episodio. 12
Malgrado ciò una qualche informazione alternativa è offerta proprio dLLaltra testimone IN NZ, le cui parole per la verità appaiono (sempre alla luce del testo della sentenza di primo grado ripresa dai giudici di appello) -se possibile- ancor più sfuggenti e vaghe ("riluttanti" le definisce il Tribunale) di quelle rese dal AR, laonde non è dato comprendere i motivi per cui non si sia fatto luogo a confronto anche tra costei e il CC. A meno di dover inferire che il Tribunale giudichi irrilevante la deposizioni ai fini del sostegno di credibilità del CC. Dai brani delle dichiarazioni della donna riportati in sentenza, infatti, si arguisce che costei -senza voler smentire apertamente il CC, che le pare avesse fatto accenno a una richiesta di "soldi" dell'EO- rende palese una sua convinzione di segno contrario LLipotesi tangentizia professata dalla persona offesa. La NZ sostiene sembrarle "impossibile una cosa del genere" e adduce di aver interpretato la rivelazione o confidenza fattale da
CC come frutto di "una arrabbiatura molto forte", sino a supporre che il CC potesse avere equivocato o male interpretato il pensiero del direttore generale della AS savonese ("...che probabilmente ci sia stato un malinteso di incomprensione").
Osservato incidentalmente che dalle sentenze di merito- si evince che la confidenza resa dal CC alla NZ ha una maggiore estensione temporale ed avviene in via personale e diretta (il CC si reca presso il centro Varaldo e parla con la funzionaria con cui ha maggiore dimestichezza che con AR), laddove l'analoga confidenza è resa al AR soltanto nel corso di una telefonata di breve durata, il
Tribunale -e per esso e tramite esso la Corte di Appello- supera le palesi incongruenze e insufficienze del valore di riscontro o supporto delle parole della testimone NZ, astrattamente idonee a contraddire la categoricità dell'accusa tangentizia rivolta da CC LLimputato, espungendole -con operazione a dir poco semplicistica e tutt'altro che conforme ai canoni di valutazione della prova dichiarativa- dal panorama probatorio, assegnando alle dichiarazioni della NZ il riduttivo peso di una mera "interpretazione soggettiva" (secondo cui "il CC intese più che altro lamentarsi per il mancato pagamento") che non scalfirebbe il dato sostanziale costituito dal fatto che la parte civile nell'immediatezza dell'episodio ebbe a riferirlo a terzi nei medesimi termini in cui lo ha riferito in dibattimento. L'affermazione è tautologica e sul piano della gnoseologia processual-probatoria frutto di palese paralogismo. Se le dichiarazioni accusatorie della persona offesa sono da considerarsi LLesito di accurato vaglio critico attendibili, esse -come chiarito- sono autosufficienti (hanno valore di prova) e non necessitano di riscontri. Se tuttavia tali riscontri sono rinvenuti e giudicati utili a sorreggere la dichiarativa della persona prova offesa, essi non possono poi essere pretermessi nel percorso giustificativo della decisione, quando non solo non adempiono a tale surrettizia funzione asseverativa (ciò che li renderebbe probatoriamente neutri o non rilevanti), ma introducono dati storici o deduttivi che intridono la stessa trama dimostrativa delle parole della persona offesa, sino a stemperarne o indebolirne lo spessore accusatorio. Ne discende che tutti i temi sequenziali esposti con il secondo motivo di ricorso per contrastare le deduzioni sviluppate dai giudici di merito sulla attendibilità, piena ed inscalfibile, del CC si rivelano fondati sul piano della ragionevolezza e logicità dimostrative, poiché investono un punto o tema dotato di decisiva incidenza sulla decisione di colpevolezza dell'EO adottata dai giudici del merito (cfr. nuovi motivi di ricorso, p. 18: "I testi NZ e AR non paiono confermare l'assunto del CC 13
nella parte fondamentale, cioè della richiesta di denaro proveniente dLLimputato. Il AR ripetutamente esclude che CC abbia riferito di richieste esplicite di denaro. La NZ è assai poco precisa e univoca sul punto. Inoltre i testi non confermano -anzi smentiscono- il narrato del
CC relativo al proposito di ricorrere immediatamente ad una denuncia dell'accaduto...”).
Poco resta da aggiungere in termini di valutazione della sussistenza del dedotto vizio di legittimità di incompletezza e illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado. Due soli aspetti meritano una rapido richiamo. Se la falsità delle due missive del prof. TI (per averne questi disconosciuto la sua apparente firma) tese a rappresentare in sintesi l'efficacia della prestazione eseguita dal CC (fornitura delle attrezzature audiovisive) non dispiega effetti -per quanto prima precisato sullo stato di “indagabilità" del CC eventualmente apprezzabile ai sensi dell'art. 63 co. 2 cpp, non va sottaciuto che nondimeno l'evenienza non rimane priva di una sua incidenza sulla inequivocità delle accuse di concussione mosse LLimputato dal CC, "unica prova a carico" (come puntualizza la sentenza del Tribunale). Nessuna considerazione è sviluppata al riguardo dalla sentenza della Corte di Appello in chiave di confermata attendibilità del CC, benché lo specifico profilo delle lettere del TI sia reso oggetto delle censure espresse nei motivi di appello. Né appagante può ritenersi la scarna motivazione offerta sul punto dalla sentenza di primo grado, escludente l'eventuale "interesse" del CC a falsificare le missive del TI.
Del tutto neglette appaiono le deduzioni difensive del ricorrente secondo cui dovrebbe considerarsi affatto illogico che un dirigente di riconosciuta serietà e competenza si sia irretito in una richiesta di tangente di importo senz'altro modesto rispetto alle ben più remunerative altre possibilità consentitegli dalla carica ricoperta in seno ad una grossa struttura pubblica come l'AS 2 di ON. L'argomento è sbrigativamente liquidato dalla sentenza di appello con l'espediente retorico integrato dalla paradossale reversibilità dell'argomento (se aduso a raccogliere tangenti in ragione del suo ruolo apicale, l'imputato non avrebbe avuto riserve a pretendere -per abito mentale- anche una facile tangente per dir così minore). Analoghe osservazioni potrebbero condursi sul dato storico, non specificato -tuttavia- con i motivi di appello (essendo rimarcato nell'odierno ricorso), dell'avvenuta denuncia penale presentata dLLEO il 20.1.2000 sulla irregolare procedura di conferimento dell'incarico di fornitura al CC. La missiva dell'imputato e il suo inoltro anche alla locale Procura della Repubblica (atto processuale extra-motivazionale oggi prodotto dal ricorrente) sono, per altro, ben noti ai giudici del merito, come si ricava dalla sentenza del
Tribunale di ON (pp. 13-14 sentenza), che non si sofferma sulle implicazioni evocative del documento, potendo meritare un vaglio la compatibilità di una denuncia penale da parte dell'imputato di una vicenda nella quale si inscriva un suo tentativo di percepire una tangente.
7.- Le annotazioni fin qui illustrate investono profili decisivi della fattispecie criminosa ascritta LLEO (indicatori della sua stessa sussistenza) e determinano la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio per un nuovo giudizio. Nei termini in precedenza individuati non sono esaurientemente chiariti, in sintesi, le effettive interrelazioni esistenti tra l'assunto dichiarativo del denunciante-p.o. Giorgio Bocci e le deposizioni testimoniali Ferrari e Chiarenza, che -alla streguaof 14
dell'interpretazione effettuatane dai giudici di merito- vedono dissolta una loro iniziale o potenziale valenza di variabili indipendenti del compendio probatorio per divenire autonomi elementi del giudizio valutativo tracciato dal percorso decisorio, né risultano in appagante misura lumeggiate le reciproche correlazioni o interferenze esistenti tra l'accusa originata dal CC e la tesi difensiva delineata dLLimputato nonché gli altri dati storici messi in luce dLListruttoria dibattimentale.
Diviene indispensabile, quindi, una nuova e più penetrante analisi delle emergenze processuali integranti la trama degli indizi o elementi probatori connotanti la condotta criminosa riferita LLimputato ID EO. Più meditata analisi da condursi a cura della Corte di Appello di GE (in diversa composizione) con riferimento per gli effetti di cui agli artt. 623 e 627 cpp- agli indicati profili concernenti il giudizio di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni della persona offesa in rapporto alle prospettazioni difensive del ricorrente imputato ed il connesso giudizio di inferenza esplicato nel contesto del complessivo spettro probatorio offerto dal processo su tale attendibilità del CC dalle deposizioni dei testimoni AR e
NZ.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di GE per nuovo giudizio.
Roma, così deciso il 20 giugno 2007
Il consigliere estensore Il Presidente
- Giacomo Paplóni -
- RG Lattanzi
Hade
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 5 NOV 2007 oggi
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IL CANCELLIERE C1 SUPER R
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Lidia Scalia
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