Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2007, n. 11264
CASS
Sentenza 2 marzo 2007

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La novella dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., introdotta dall'art. 8 L. n. 46 del 2006, ha fatto venir meno la regola della necessaria testualità del vizio di motivazione, e consente la denuncia e la rilevazione di detto vizio per mezzo del riferimento a specifici atti del processo, se puntualmente indicati dal ricorrente, sotto il profilo della contraddittorietà con essi del ragionamento giustificativo della decisione. (La Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del tribunale di sorveglianza di rigetto dell'istanza di differimento dell'esecuzione della pena per infermità fisica, avendo rilevato, per mezzo del riferimento al verbale di udienza camerale in atti, specificamente indicato dal ricorrente, l'omesso esame dell'eccezione difensiva di nullità della perizia, le cui valutazioni erano state utilizzate ai fini della decisione, conseguente alla mancata partecipazione, alle relative operazioni, del consulente di parte, pur nominato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2007, n. 11264
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11264
    Data del deposito : 2 marzo 2007

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