Sentenza 2 marzo 2007
Massime • 1
La novella dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., introdotta dall'art. 8 L. n. 46 del 2006, ha fatto venir meno la regola della necessaria testualità del vizio di motivazione, e consente la denuncia e la rilevazione di detto vizio per mezzo del riferimento a specifici atti del processo, se puntualmente indicati dal ricorrente, sotto il profilo della contraddittorietà con essi del ragionamento giustificativo della decisione. (La Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del tribunale di sorveglianza di rigetto dell'istanza di differimento dell'esecuzione della pena per infermità fisica, avendo rilevato, per mezzo del riferimento al verbale di udienza camerale in atti, specificamente indicato dal ricorrente, l'omesso esame dell'eccezione difensiva di nullità della perizia, le cui valutazioni erano state utilizzate ai fini della decisione, conseguente alla mancata partecipazione, alle relative operazioni, del consulente di parte, pur nominato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2007, n. 11264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11264 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 02/03/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI OV - Consigliere - N. 996
Dott. CANZIO OV - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 041735/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ST OV, N. IL 15/03/1943;
avverso ORDINANZA del 29/08/2006 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO OV;
lette le conclusioni del P.G. Dott. BAGLIONE Tindari (annullamento con rinvio).
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Che il Tribunale di sorveglianza dell'Aquila con ordinanza del 29/8/2006 rigettava l'istanza di OV BA di differimento dell'esecuzione della pena per infermità fisica ex art. 147 c.p., sul rilievo che le patologie di cui era affetto il condannato risultavano compatibili con il regime di detenzione inframuraria, giusta le conclusioni della perizia medico-legale disposta d'ufficio;
che, sull'eccezione difensiva di nullità della perizia (per essersi svolte le relative operazioni senza la partecipazione del consulente di parte, pur regolarmente nominato), sollevata nel corso dell'udienza camerale del 29/8/2006, il Tribunale si riservava di decidere;
che il ricorso proposto dal difensore del BA risulta fondato, poiché in ordine al profilo di nullità eccepito dalla difesa non è dato, invero, rinvenire alcuna risposta nell'apparato argomentativo del provvedimento impugnato;
che trattasi, a ben vedere, non di censura di mero fatto e perciò inammissibile, attinente agli apprezzamenti di merito del Tribunale di sorveglianza in ordine alla reale portata delle infermità fisiche di cui è affetto il BA, bensì di legittima denunzia della mancanza di motivazione, per il profilo di "contraddittorietà processuale" del ragionamento giustificativo della decisione con gli atti del processo specificamente indicati dal ricorrente (il verbale dell'udienza camerale del 29/8/2006), che appare invece pienamente sindacabile in sede di controllo di legittimità, secondo la recente riformulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della L. n. 46 del 2006, art. 8, la quale non conferma l'originaria regola di necessaria extratestualità del vizio, preclusiva dell'esame degli atti processuali;
che, attesa l'omessa pronuncia in ordine al significativo dato processuale/probatorio - inspiegabilmente pretermesso nel ragionamento giustificativo della decisione - della validità, o non, delle conclusioni peritali, sfavorevoli alla tesi difensiva e però integralmente recepite dal Tribunale di sorveglianza a fondamento del provvedimento reiettivo, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio allo stesso Tribunale per nuovo esame;
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza dell'Aquila.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2007