Sentenza 10 settembre 2007
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/09/2007, n. 18945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18945 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. COLETTI DE AR Gabriella - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato difeso dagli Avv.ti RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PREDEN SERGIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AL AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell'Avv. MESSINA MARINA, rappresentato e difeso dall'Avv. PAOLETTI MARIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1078/04 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 15/10/04 - R.G.N. 268/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/07 dal Consigliere Dott. COLETTI DE AR GABRIELLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accertato il diritto del lavoratore AL AR alla rivalutazione secondo il coefficiente 1,5, ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, della contribuzione INPS per il periodo (più limitato rispetto a quello riconosciuto dal primo giudice) 1.2.1979/1.3.1992. Per quanto ancora rileva, è opportuno ricordare che la Corte d'Appello, sulla base di un'ampia motivazione, ha espresso il convincimento che la L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, non richiede il riferimento a valori di soglia di concentrazione dell'amianto aerodisperso ricavabili da specifiche fonti normative, ma un'esposizione "qualificata" del lavoratore, dipendente dal concreto svolgimento di mansioni che abbiano determinato un rischio di inalazione della sostanza nociva notevolmente superiore a quello della popolazione in generale. Sulla base di tale principio di diritto la Corte di merito ha proceduto alla valutazione della concreta fattispecie e ha ritenuto sussistente il diritto del lavoratore alla rivalutazione contributiva per il periodo suindicato. L'INPS propone ricorso per cassazione affidato ad un unico e articolato motivo di impugnazione.
L'assicurato resiste con controricorso illustrato con successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso dell'INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, in relazione al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, art. 24 e art. 31; violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 115 e art. 116 c.p.c., e vizi di motivazione. Si lamenta che il giudice di merito abbia interpretato il citato art. 13, comma 8, escludendo che esso faccia riferimento ai livelli di esposizione a rischio individuati dal D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24 e art. 32; al riguardo si richiama la giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, le considerazioni di Corte cost. n. 5/2000 e la circostanza che è la citata L. n. 257 del 1992, a dare fondamento normativo all'esigenza di un'esposizione superiore ad una certa soglia, in quanto prevede con specifica disposizione (art. 3, poi sostituito dalla L. 24 aprile 1998, n. 128, art. 16), il limite di concentrazione al di sotto del quale le fibre di amianto devono ritenersi "respirabili" nell'ambiente di lavoro. Si contesta poi che al D.L. n. 269 del 2003, art. 47, possa attribuirsi il carattere di norma innovativa. Ribadita quindi l'inaccettabilità ai fini in esame della nozione di esposizione qualificata delineata dal giudice di merito, si sottolinea come nella specie sia mancato l'accertamento circa il superamento della soglia di esposizioni minima di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24 e art. 31. Il ricorso è fondato.
Deve rilevarsi che la Corte d'Appello di Firenze ha aderito ad una interpretazione della normativa rilevante ai fini della decisione che è in contrasto con i principi ripetutamente affermati sulla materia da questa Corte, principi che, con alcune precisazioni, vengono ora ribaditi.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte: "Il disposto della L. n.257 del 1992, art. 13, comma 8, va interpretato nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dal D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24 e art. 31; nell'esame della fondatezza della relativa domanda, il giudice di merito deve accertare - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio - se l'assicurato, dopo aver provato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate anche le pause "fisiologiche", quali riposi, ferie e festività) detta lavorazione, abbia anche dimostrato che tale ambiente ha presentato una concreta esposizione al rischio alle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel D.Lgs. n. 277 del 1991" (Cass. n. 4913/2001, seguita da numerose altre pronunce che hanno confermato lo stesso principio, tra cui Cass. n. 8859/2001, 2926/2002, 7084/2002, 10185/2002, 997/2003, 16256/2003, 16118/2005, 16119/2005). È stato anche precisato che, ai fini del superamento della soglia in questione, non può attribuirsi un valore autonomo agli atti di indirizzo del Ministero, previsti dalla L. n. 179 del 2002, i quali assolvono soltanto ad una funzione di supporto nei confronti dell'INAIL, a cui è deferito il compito di certificare la durata e la consistenza del rischio subito dal lavoratore in relazione alle mansioni da lui svolte (cfr. Cass. n. 15800/2006). Come è noto, tale linea interpretativa si collega all'esigenza di individuare una soglia di esposizione a rischio che valga a dare concretezza alla nozione di esposizione all'amianto presa in considerazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, (nel testo di cui al D.L. n. 169 del 1993, art. 1, convertito nella L. n. 271 del 1993), che non presenta gli elementi di delimitazione del rischio che invece sono rappresentati, nella previsione del comma 6, dal particolare tipo di lavorazione (svolgimento del lavoro nelle cave o nelle miniere di amianto) e in quella del comma 7, dalla verificazione di una malattia professionale correlata all'esposizione stessa. Appare significativo che l'esigenza di precisare l'effettiva portata della norma è condivisa, sia pure con uno sviluppo ermeneutico diverso, anche dal giudice di merito, la cui sentenza viene ora all'esame, ed è indubbiamente rilevante che l'opzione ermeneutica di questa Corte si correli con l'orientamento della Corte Costituzionale, che con le sentenze n. 5 del 2000 (avente specificamente ad oggetto la questione della sufficiente determinazione della norma) e n. 434 del 2002, valutabili congiuntamente, ha rilevato che la norma in questione ha una portata delimitata dalla previsione del periodo temporale minimo di esposizione a rischio e dalla riferibilità a limiti quantitativi inerenti alle potenzialità morbigene dell'amianto contenuti nel D.Lgs. n. 277 del 1991, e successive modifiche. Poiché il principio enunciato da questa Corte fa riferimento al D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24 e art. 31, è opportuno ricordare che l'art. 24, indica al comma 3, - o meglio indicava (visto che tutto il capo 3^ del D.Lgs. n. 277 del 1991, comprendente sia l'art. 24 che l'art. 31, è stato abrogato dal D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257, art.5, che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 2003/ 18/CE del
27 marzo 2003, inserendo la novellata disciplina della protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione all'amianto nel D.Lgs. n. 626 del 1994), - il valore di 0,1 fibre di amianto per centimetro cubo (in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore) quale soglia il cui superamento implica in sostanza la valutazione della relativa posizione di lavoro come esposta ad un rischio qualificato, che richiede l'adozione di apposite misure di prevenzione e monitoraggio, come l'obbligo di notifica all'organo di vigilanza;
l'informazione con periodicità annuale al lavoratore circa i rischi cui è esposto;
la delimitazione dei luoghi in cui sussistono le condizioni di esposizione a rischio, con restrizione di accesso ai medesimi e messa a disposizione dei lavoratori addetti dei mezzi individuali di protezione;
misure particolari circa gli indumenti dei lavoratori e i servizi igienici a disposizione degli stessi;
misurazioni periodiche dei livelli di esposizione;
l'inserimento del lavoratore in apposito registro, con periodica comunicazione dei relativi dati a organi di vigilanza e sanitari. L'art. 31, d'altra parte, indicava (nel testo comprensivo delle modifiche L. n. 257 del 1992, ex art. 3), i valori medi limite di esposizione all'amianto nella misura di 0,2 fibre per centimetro cubo, salvo il superiore limite di 0,6 fibre per centimetro cubo in caso di esposizione a sole fibre di crisolito.
Il riferimento complessivo da parte della giurisprudenza al D.Lgs. n.277 del 1991, art. 24 e art. 31, per l'individuazione della soglia,
che deve intendersi integrare la portata precettiva della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, implica in concreto, a ben vedere, il riferimento al valore meno elevato di cui all'art. 24, correlato peraltro, come è evidente, ad una situazione considerata dallo stesso legislatore come di rischio qualificato e molto concreto, come di recente puntualizzato da questa Corte (Cass. n. 400/2007). E in effetti è questa soglia di 0,1 fibre per centimetro cubo quella che risulta considerata rilevante dallo stesso INPS e che ha trovato riscontro concreto in talune precedenti pronunce di questa Corte (cfr. Cass. n. 16256/2003 e 16119/2005). È opportuno anche ricordare che il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 59 decies, introdotto dal D.Lgs. n. 257 del 2006, art. 2, (in attuazione, come si è già ricordato,
della direttiva comunitaria 2003/ 18/CE), ha ormai fissato nel valore di 0,1 fibre per centimetro cubo il limite massimo di esposizione all'amianto.
Il dibattito circa l'interpretazione della L. n. 257 del 1992, art.13, comma 8, coinvolge anche la valutazione degli eventuali elementi desumibili dalla modifica della disciplina dei benefici in questione attuata dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, - il cui testo è stato ampiamente modificato e integrato dalla Legge di Conversione n. 326 del 2003, e la cui portata è stata ulteriormente precisata dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, -, che, oltre a modificare la misura e la portata del beneficio contributivo accordato - riducendo il coefficiente di maggiorazione da 1,5 a 1,25 e limitando la sua incidenza alla determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche, esclusa invece la sua rilevanza ai fini del diritto all'accesso alle prestazioni stesse -, precisa la fattispecie costitutiva nel senso che è richiesta l'esposizione all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, concentrazione che corrisponde a quella di 0,1 fibre per centimetro cubo espressa con una diversa unità di misura dalla L. n. 277 del 1991, art. 24. La sentenza impugnata ritiene che rappresentino elementi di conferma del carattere innovativo anche di quest'ultima parte della disposizione sia il fatto stesso della sua introduzione, sia l'impiego della espressione secondo cui i benefici "sono concessi esclusivamente ai lavoratori che ...". In effetti appare più persuasiva l'opinione che la nuova disciplina confermi che anche precedentemente era richiesta un'esposizione superiore ad una determinata soglia di legge (Cass. n. 21257/2004 e 22422/2006), perché il legislatore del 2003 ha ritenuto congrua la previsione di una soglia di esposizione quantitativamente precisata. Nè appare adeguatamente significativo il fatto che il legislatore del 2003 abbia indubbiamente, sotto altri aspetti, mirato a ridurre la portata dei benefici in questione, anche perché vi è il dato obiettivo che è mancata una norma di interpretazione autentica della disciplina previgente, pur in presenza di un già netto orientamento della giurisprudenza di cassazione. La circostanza che la riforma del 2003 abbia espressamente fatto riferimento ad una precisa soglia di esposizione alle fibre di amianto contribuisce a far escludere la decisività delle obiezioni correlate alla difficoltà di provare il superamento di determinati livelli di esposizione in anni pregressi, per i quali possono mancare rilevazioni strumentali del tipo di quelle previste dalla normativa più recente. D'altra parte i numerosi precedenti di merito esistenti in materia confermano che sono possibili accertamenti tecnici basati sulla valutazione dei tipi di lavorazione e delle relative condizioni ambientali riscontrabili nelle varie epoche e nelle varie realtà aziendali.
È appena il caso di rilevare che nel caso in esame non è in discussione la perdurante rilevanza delle norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, (in effetti opera virtualmente quanto meno la previsione di salvezza delle previgenti disposizioni a favore dei lavoratori che ottengano sentenze favorevoli per cause avviate entro la data del 2 ottobre 2003, contenuta nella L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132). In conclusione, rilevato che il giudice di merito ha fatto applicazione di un erroneo principio di diritto e conseguentemente non ha accertato se vi sia stato, per il periodo minimo previsto dalla legge, l'esposizione all'amianto in misura superiore alla soglia in questione, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa ad altro giudice (che si indica nella stessa Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione), il quale si atterrà al seguente principio di diritto: "Il disposto della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, relativo all'attribuzione di un beneficio contributivo - pensionistico ai lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, va interpretato nel senso che l'esposizione all'amianto ivi prevista è identificabile con un'esposizione superiore al valore di 0,1 fibre per centimetro cubo di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 24, comma 3, (abrogato dal D.Lgs. n. 257 del 2006, art. 5)," ed espleterà, nell'ambito dei suoi poteri, tutti gli accertamenti opportuni al fine di verificare il superamento della suddetta soglia.
Lo stesso giudice provvedere anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 5 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2007