Articolo 3 della Legge 24 aprile 1998, n. 128
Articolo 2Articolo 4
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22 maggio 1998
Art. 3. (Pubblicazione di avviso
per l'attuazione di direttive). 1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-ter. Al fine di agevolare la conoscenza delle norme comunitarie destinate ad incidere sulle disposizioni dell'ordinamento nazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, per la pubblicazione, a titolo informativo, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale il giorno della scadenza del termine per l'attuazione di ogni direttiva delle Comunita' europee, un avviso contenente il numero di ciascuna direttiva, il suo oggetto, gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, nonche' l'indicazione delle norme adottate per la sua attuazione".
Entrata in vigore il 22 maggio 1998
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