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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/03/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna Presidente
2) Dott. Francesco Campagna Giudice
3) Dott. Flavio Tovani Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1793 R.G. dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 24/01/2025, vertente
TRA
(C.F.: ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Mariantonietta Miccoli, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via sbarre centrali, n. 124 ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F.: ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Alba Sammarco presso il cui studio, in Reggio Calabria, alla Via Pietro Foti n.1 ha eletto domicilio
-resistente- NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA.
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 24.01.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo riportandosi a tutti gli atti, verbali e documenti di causa;
parte resistente si riportava alle conclusioni di cui all'atto di costituzione in giudizio.
Espletata la discussione orale, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/07/2024 chiedeva la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio così come stabilite dal Tribunale di Reggio Calabria con sentenza n. 1259/2020, confermate anche in Appello con sentenza n. 57/2021 e, in particolare, la riduzione dell'assegno divorzile nella misura di 400,00 euro mensili rispetto agli 800,00 euro previsti inizialmente e disposti in favore dell'ex coniuge
[...]
CP_1
A sostegno di tale domanda, rappresentava la sopravvenienza di giustificati motivi e mutamenti delle condizioni economiche delle parti, tali da determinare la riduzione dell'assegno di mantenimento sullo stesso gravante.
Precisava, infatti, che la sig.ra non fosse più gravata dal pagamento del CP_1
canone di locazione di euro 330,00 mensili per l'alloggio in cui precedentemente viveva, poiché in data 19.09.2022 ereditava un immobile dalla madre in cui trasferiva la propria residenza, riuscendo così a risparmiare tutte le somme che originariamente erano incluse nella determinazione dell'assegno divorzile, quali spese per il pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie;
con riferimento alla propria situazione economica, il ricorrente, precisava di non percepire più alcun canone di locazione dall'immobile di Via Aldo Moro Trav. Scordino n.2 poiché vi trasferiva la propria residenza e pertanto, l'unico reddito di cui rimaneva percettore era la pensione.
Alla luce di tali circostanze, il ricorrente deduceva, a parziale modifica delle condizioni disposte con sentenza n.1259/2020, il venir meno delle circostanze che giustificavano la determinazione dell'assegno di mantenimento in euro 800,00 mensili.
Notificato ritualmente il ricorso unitamente al decreto di fissazione udienza, con comparsa di costituzione e risposta del 15.10.2024 si costituiva in giudizio, CP_1
contestando integralmente, sia in fatto che in diritto, quanto dedotto dal ricorrente.
La resistente precisava preliminarmente che il non avesse mai rivalutato Pt_1
l'assegno di mantenimento, continuando a corrispondere un importo di 800,00 euro, accumulando così un arretrato di 3.413,16 euro.
Specificava, inoltre, che le argomentazioni addotte dal non fossero sufficienti Pt_1
a giustificare la richiesta di modifica dell'ammontare dell'assegno poiché queste non mutavano le condizioni economiche delle parti, infatti, la circostanza che la resistente avesse ereditato un immobile in comproprietà con il fratello era notizia già nota in fase di divorzio, mentre l'ulteriore circostanza che il non percepisse più l'entrata Pt_1
derivante dall'affitto di un immobile era di fatto irrilevante, in quanto già durante il divorzio il ricorrente percepiva il canone di locazione per l'affitto della casa di cui era proprietario e allo stesso tempo pagava il canone di locazione della casa in cui abitava, non mutando di fatto la sua condizione economica.
La riferiva inoltre che il sig. godeva di un reddito derivante da pensione CP_1 Pt_1
di oltre 35.000,00 euro annui rimasti immutati, mentre lei poteva godere solo del reddito derivante dall'assegno di mantenimento, in quanto nonostante la commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile dell'INPS avesse riconosciuto un'invalidità del 74%, poi elevato al 75% , per “poliartrosi con impegno funzionale, disturbo ansioso depressivo, pervietà del forame ovale con shunt dx-sx ed aneurisma mobile del SIA” non percepiva alcun tipo di pensione di invalidità.
La resistente, pertanto, insisteva nel richiedere la somma mensile di 800,00 euro per poter riuscire a coprire tutte le spese dalla stessa sostenute nel quotidiano. All'udienza del 15 novembre 2024 il ricorrente dichiarava di essere pensionato e di aver depositati circa 25.000 euro sul conto corrente, comprese le somme investite, e che l'unico bene immobile di proprietà era costituito dalla sua abitazione, a cui si aggiungeva un garage;
riferiva, inoltre, di aver impiegato la quota del TFR di sua spettanza per le spese di ristrutturazione della propria abitazione e l'acquisto del suddetto garage.
La resistente dichiarava di non depositare la dichiarazione dei redditi degli ultimi anni dal momento che l'unico reddito percepito era l'assegno divorzile, di possedere solo una carta Postepay nella quale vi erano solo 800,00 euro, un libretto postale con 3.000 euro depositati e un buono fruttifero postale di circa 10.000 euro derivanti dalla quota del TFR del marito.
La resistente inoltre proponeva di fissare l'assegno divorzile a 800 euro mensili da rivalutare annualmente, somma già ridotta dal momento che il suo valore era rivalutato a 929,79 euro.
L'udienza pertanto veniva rinviata per consentire alle parti di addivenire ad un accordo consensuale.
All'udienza del 24 gennaio 2025 parte ricorrente riferiva di aver proposto in via transattiva l'importo di 650,00 euro mensili, mentre parte resistente non accettava e controproponeva la somma di 800,00 euro poiché con la rivalutazione l'importo sarebbe stato di 934 euro mensili.
Le parti, quindi, precisavano le proprie conclusioni e si riportavano ai propri scritti difensivi. Parte ricorrente evidenziava altresì che le condizioni rispetto alla sentenza di appello erano cambiate, in quanto il reddito di partenza era stato calcolato in 2.400 euro mensili da parte del e contestualmente veniva presa in considerazione la Pt_1
necessità della di dover far fronte alle spese di un canone di locazione di 330,00 CP_1
euro, poiché non disponeva della propria abitazione, in cui invece oggi alloggia.
Aggiungeva inoltre che all'epoca il ricorrente aveva un reddito di 2.400 euro mensili comprensivi anche del canone di locazione dell'immobile in cui ad oggi vive e quindi non percepisce più, sottolineando che la resistente aveva anche percepito una quota del
TFR del marito.
La resistente, invece, si riportava alla propria comparsa di costituzione sottolineando che la Corte di Appello, nella rideterminazione dell'assegno divorzile, aveva già considerato entrambe le circostanze evidenziate dal ricorrente poiché il pagava Pt_1
un affitto pari a quanto percepito dal canone dell'immobile di sua proprietà e che oltretutto, nelle more, il acquistava un garage. Pt_1
Il Pubblico ministero debitamente notiziato – come da visto apposto in data 20.09.2024
– non formulava conclusioni.
Espletata la discussione orale della causa, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
*****
1) Assegno divorzile in favore di CP_1
Circa la domanda di modifica dell'assegno divorzile disposto in favore della ex moglie formulata dal occorre rammentare che lo stesso può essere revisionato quando Pt_1
“sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio” (art. 9, co. 1, l. 898/1970), ossia fatti nuovi intervenuti successivamente al provvedimento di cui si domanda la revisione e, in particolare, “non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti” (Cass. 787/2017). Pertanto, il giudice, in sede di revisione dell'assegno divorzile, deve muoversi “nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento [e deve quindi] limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (Cass.
16725/2022, cfr. anche Cass., ord., 3761/2024, Cass. ord., 6952/2023 e Cass., ord.,
21051/2022). Con riferimento alla sussistenza dei giustificati motivi in virtù dei quali può essere disposta la revisione dell'assegno, occorre citare il recente orientamento giurisprudenziale alla luce del quale "[i]n tema di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, una volta accertata, in fatto, la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee, con riferimento alla fattispecie concreta, ad alterare l'assetto economico stabilito tra gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni del divorzio, quale presupposto necessario per l'instaurazione del giudizio di revisione dell'assegno, il giudice deve procedere alla valutazione, in diritto, dei "giustificati motivi" che ne consentono la revisione sulla base del "diritto vivente", tenendo conto della interpretazione giurisprudenziale delle norme applicabili corrente al momento della decisione" (Cass. 1645/2023 pubblicata
19/01/2023).
Ciò detto, a completamento di quanto suesposto occorre rammentare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte della Cassazione n.18287 dell'11 luglio 2018, con il quale è stata riconosciuta all'assegno divorzile una composita funzione assistenziale, perequativa e compensativa, nel pieno rispetto degli artt. 2 e 29 della Costituzione, dai quali discende il principio di solidarietà post-coniugale, ritenendo, allo stesso tempo, di sganciare il criterio di attribuzione dell'assegno divorzile al concetto di indissolubilità del matrimonio, da cui discendeva il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio per l'attribuzione di detto contributo a favore dell'ex coniuge. Il tramonto definitivo del criterio di determinazione quantitativa dell'assegno divorzile, legato al mantenimento del tenore di vita coniugale è stato ribadito anche dalle Sezioni Unite del 5-11-2021, n. 32198 che, valorizzando la funzione composita dell'assegno divorzile, sottolineano lo scopo di tale strumento di attribuire all'ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli autonomamente e non per sua colpa, un assegno di divorzio che sia commisurato anche al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge.
Questo Ufficio ha infatti avuto modo di chiarire in precedenti pronunce involgenti la medesima tematica qui esaminata che l'assegno divorzile ha anche una funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell'ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attribuirsi, di comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita familiare (tra le tante, Cass. n.10781 e 10782 del 2019;
Cass. n.6386 del 2019; Cass. n.37577/2022; Cass. n.17505/2023).
Con riferimento al caso di specie, occorre evidenziare preliminarmente che le condizioni economico-patrimoniali delle parti non hanno effettivamente subito una modifica rispetto all'epoca del divorzio, così come rappresentato dalla parte ricorrente.
Infatti, dalla documentazione versata in atti emerge che nell'anno 2021, modello
730/2022 il ricorrente possedeva un reddito annuo pari a 33.397 euro;
nel 2022 un reddito annuo pari a 35.917 euro, mentre nel 2023 percepiva un reddito annuo di 37.459 euro.
La circostanza riferita dal ricorrente di non ricevere più l'entrata derivante dall'affitto dell'immobile in cui oggi vive e di cui è proprietario non può esser considerata di fatto come una modifica della condizione patrimoniale in peius poiché se è vero che lo stesso percepiva il suddetto reddito, è pur vero che pagava il canone di locazione per la casa in cui abitava precedentemente, per cui il suo complessivo assetto economico non può ritenersi alterato.
Mentre per ciò che concerne l'asserito miglioramento delle condizioni economiche della resistente, per aver eredito dalla madre un appartamento idoneo ad essere abitato o ad esser locato, si omette di considerare che l'appartamento è in comproprietà con il fratello della sig.ra , concorrendo su di esso con pari diritti, motivo per cui non CP_1
potrebbe disporne per una sua esclusiva utilità.
Inoltre, dai documenti allegati dalla parte resistente si evince come vi sia una profonda sproporzione tra la situazione patrimoniale della stessa rispetto a quella del Durante, risultando come da attestazione ISEE 2022 un reddito di 4.506,67 euro.
Tuttavia, occorre valutare, alla luce della giurisprudenza citata, se la sopravvenienza delle predette circostanze sia idonea ad incidere sulla condizione patrimoniale della resistente alterando l'assetto previgente e possa integrare così la nozione di "giustificati motivi" che consentono la revisione dell'assegno. Tale valutazione va compiuta sulla base del "diritto vivente", costituito dai parametri ermeneutici summenzionati, che richiedono di vagliare la spettanza del diritto all'assegno divorzile secondo la sua natura composita, non limitandosi al mero aspetto patrimoniale.
La ricorrente, infatti, non ha mai svolto alcuna attività lavorativa essendosi dedicata per oltre trent'anni, in maniera prevalente se non esclusiva, alla cura della famiglia così consentendo all'ex marito di dedicarsi alla propria realizzazione professionale, contribuendo alla costituzione del di lui patrimonio e di quello familiare, nell'ambito di una scelta condivisa tra i coniugi.
Inoltre, l'età avanzata della resistente e le sue condizioni di salute non le hanno consentito di accedere al mondo del lavoro così come testimoniato dalla certificazione
INPS allegata, con cui si riconosce un'invalidità pari al 75%.
Con riferimento all'attuale assetto economico-patrimoniale della emerge CP_1
pacificamente che la stessa non si trovi in una condizione di autosufficienza economica, tale da consentirle una esistenza libera e dignitosa, che possa giustificare una rideterminazione dell'assegno divorzile.
Parimenti irrilevanti ai fini della causa sono le argomentazioni addotte dal al Pt_1
fine di evidenziare un mutamento delle condizioni economiche delle parti o la sopravvenienza di giustificati motivi che possano portare ad una nuova determinazione dell'assegno divorzile poiché le valutazioni delle attuali condizioni patrimoniali delle parti non consentono di ritenere documentalmente provato un rilevante mutamento della complessiva situazione economica.
Dall'analisi sin qui svolta non può che concludersi nel senso di escludere la sussistenza dei presupposti per la modifica dell'assegno divorzile in favore di , non CP_1
potendo la stessa provvedere autonomamente al proprio sostentamento economico.
La domanda formulata dal merita pertanto di essere rigettata. Pt_1
Spese del giudizio
Quanto alle spese, in ragione dei criteri di cui all'art. 4 e 5 d.m. 55/2014 e in particolare del pregio dell'attività prestata, della difficoltà dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, considerato che la controversia
è di valore indeterminabile, si possono ritenere applicabili i valori minimi dei parametri per gli affari di valore compreso fra 5.201 e 26.000 €, pari a 460 € per la fase di studio,
389 € per quella istruttoria e 851 € per quella decisionale, per cui il va Pt_1
condannata al pagamento alla dell'importo complessivo di 1.700 €, oltre a spese CP_1
generali (15%), IVA se dovuta e CPA
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria in composizione collegiale, a rigetto del ricorso proposto da nei confronti di , a conferma della sentenza Parte_1 CP_1
n. 1259/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria e depositata il 23.12.2020, ogni altra deduzione disattesa, così dispone:
- Rigetta la domanda formulata da al fine di rideterminare Parte_1
l'importo dell'assegno divorzile;
- Conferma che il continui a versare a un assegno Parte_1 CP_1
dell'importo di 800,00 euro, per come oggi rivalutato;
- Condanna il ricorrente al pagamento a favore della resistente delle spese di giudizio che liquida in 1.700 €, oltre a spese generali (15%), IVA se dovuta e
CPA.
Reggio Calabria, 07.02.2025
Il giudice rel.est.
Flavio Tovani
Il Presidente
Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna Presidente
2) Dott. Francesco Campagna Giudice
3) Dott. Flavio Tovani Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1793 R.G. dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 24/01/2025, vertente
TRA
(C.F.: ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Mariantonietta Miccoli, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via sbarre centrali, n. 124 ha eletto domicilio
-ricorrente-
E
(C.F.: ) nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Alba Sammarco presso il cui studio, in Reggio Calabria, alla Via Pietro Foti n.1 ha eletto domicilio
-resistente- NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA.
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 24.01.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo riportandosi a tutti gli atti, verbali e documenti di causa;
parte resistente si riportava alle conclusioni di cui all'atto di costituzione in giudizio.
Espletata la discussione orale, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/07/2024 chiedeva la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio così come stabilite dal Tribunale di Reggio Calabria con sentenza n. 1259/2020, confermate anche in Appello con sentenza n. 57/2021 e, in particolare, la riduzione dell'assegno divorzile nella misura di 400,00 euro mensili rispetto agli 800,00 euro previsti inizialmente e disposti in favore dell'ex coniuge
[...]
CP_1
A sostegno di tale domanda, rappresentava la sopravvenienza di giustificati motivi e mutamenti delle condizioni economiche delle parti, tali da determinare la riduzione dell'assegno di mantenimento sullo stesso gravante.
Precisava, infatti, che la sig.ra non fosse più gravata dal pagamento del CP_1
canone di locazione di euro 330,00 mensili per l'alloggio in cui precedentemente viveva, poiché in data 19.09.2022 ereditava un immobile dalla madre in cui trasferiva la propria residenza, riuscendo così a risparmiare tutte le somme che originariamente erano incluse nella determinazione dell'assegno divorzile, quali spese per il pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie;
con riferimento alla propria situazione economica, il ricorrente, precisava di non percepire più alcun canone di locazione dall'immobile di Via Aldo Moro Trav. Scordino n.2 poiché vi trasferiva la propria residenza e pertanto, l'unico reddito di cui rimaneva percettore era la pensione.
Alla luce di tali circostanze, il ricorrente deduceva, a parziale modifica delle condizioni disposte con sentenza n.1259/2020, il venir meno delle circostanze che giustificavano la determinazione dell'assegno di mantenimento in euro 800,00 mensili.
Notificato ritualmente il ricorso unitamente al decreto di fissazione udienza, con comparsa di costituzione e risposta del 15.10.2024 si costituiva in giudizio, CP_1
contestando integralmente, sia in fatto che in diritto, quanto dedotto dal ricorrente.
La resistente precisava preliminarmente che il non avesse mai rivalutato Pt_1
l'assegno di mantenimento, continuando a corrispondere un importo di 800,00 euro, accumulando così un arretrato di 3.413,16 euro.
Specificava, inoltre, che le argomentazioni addotte dal non fossero sufficienti Pt_1
a giustificare la richiesta di modifica dell'ammontare dell'assegno poiché queste non mutavano le condizioni economiche delle parti, infatti, la circostanza che la resistente avesse ereditato un immobile in comproprietà con il fratello era notizia già nota in fase di divorzio, mentre l'ulteriore circostanza che il non percepisse più l'entrata Pt_1
derivante dall'affitto di un immobile era di fatto irrilevante, in quanto già durante il divorzio il ricorrente percepiva il canone di locazione per l'affitto della casa di cui era proprietario e allo stesso tempo pagava il canone di locazione della casa in cui abitava, non mutando di fatto la sua condizione economica.
La riferiva inoltre che il sig. godeva di un reddito derivante da pensione CP_1 Pt_1
di oltre 35.000,00 euro annui rimasti immutati, mentre lei poteva godere solo del reddito derivante dall'assegno di mantenimento, in quanto nonostante la commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile dell'INPS avesse riconosciuto un'invalidità del 74%, poi elevato al 75% , per “poliartrosi con impegno funzionale, disturbo ansioso depressivo, pervietà del forame ovale con shunt dx-sx ed aneurisma mobile del SIA” non percepiva alcun tipo di pensione di invalidità.
La resistente, pertanto, insisteva nel richiedere la somma mensile di 800,00 euro per poter riuscire a coprire tutte le spese dalla stessa sostenute nel quotidiano. All'udienza del 15 novembre 2024 il ricorrente dichiarava di essere pensionato e di aver depositati circa 25.000 euro sul conto corrente, comprese le somme investite, e che l'unico bene immobile di proprietà era costituito dalla sua abitazione, a cui si aggiungeva un garage;
riferiva, inoltre, di aver impiegato la quota del TFR di sua spettanza per le spese di ristrutturazione della propria abitazione e l'acquisto del suddetto garage.
La resistente dichiarava di non depositare la dichiarazione dei redditi degli ultimi anni dal momento che l'unico reddito percepito era l'assegno divorzile, di possedere solo una carta Postepay nella quale vi erano solo 800,00 euro, un libretto postale con 3.000 euro depositati e un buono fruttifero postale di circa 10.000 euro derivanti dalla quota del TFR del marito.
La resistente inoltre proponeva di fissare l'assegno divorzile a 800 euro mensili da rivalutare annualmente, somma già ridotta dal momento che il suo valore era rivalutato a 929,79 euro.
L'udienza pertanto veniva rinviata per consentire alle parti di addivenire ad un accordo consensuale.
All'udienza del 24 gennaio 2025 parte ricorrente riferiva di aver proposto in via transattiva l'importo di 650,00 euro mensili, mentre parte resistente non accettava e controproponeva la somma di 800,00 euro poiché con la rivalutazione l'importo sarebbe stato di 934 euro mensili.
Le parti, quindi, precisavano le proprie conclusioni e si riportavano ai propri scritti difensivi. Parte ricorrente evidenziava altresì che le condizioni rispetto alla sentenza di appello erano cambiate, in quanto il reddito di partenza era stato calcolato in 2.400 euro mensili da parte del e contestualmente veniva presa in considerazione la Pt_1
necessità della di dover far fronte alle spese di un canone di locazione di 330,00 CP_1
euro, poiché non disponeva della propria abitazione, in cui invece oggi alloggia.
Aggiungeva inoltre che all'epoca il ricorrente aveva un reddito di 2.400 euro mensili comprensivi anche del canone di locazione dell'immobile in cui ad oggi vive e quindi non percepisce più, sottolineando che la resistente aveva anche percepito una quota del
TFR del marito.
La resistente, invece, si riportava alla propria comparsa di costituzione sottolineando che la Corte di Appello, nella rideterminazione dell'assegno divorzile, aveva già considerato entrambe le circostanze evidenziate dal ricorrente poiché il pagava Pt_1
un affitto pari a quanto percepito dal canone dell'immobile di sua proprietà e che oltretutto, nelle more, il acquistava un garage. Pt_1
Il Pubblico ministero debitamente notiziato – come da visto apposto in data 20.09.2024
– non formulava conclusioni.
Espletata la discussione orale della causa, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
*****
1) Assegno divorzile in favore di CP_1
Circa la domanda di modifica dell'assegno divorzile disposto in favore della ex moglie formulata dal occorre rammentare che lo stesso può essere revisionato quando Pt_1
“sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio” (art. 9, co. 1, l. 898/1970), ossia fatti nuovi intervenuti successivamente al provvedimento di cui si domanda la revisione e, in particolare, “non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti” (Cass. 787/2017). Pertanto, il giudice, in sede di revisione dell'assegno divorzile, deve muoversi “nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento [e deve quindi] limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (Cass.
16725/2022, cfr. anche Cass., ord., 3761/2024, Cass. ord., 6952/2023 e Cass., ord.,
21051/2022). Con riferimento alla sussistenza dei giustificati motivi in virtù dei quali può essere disposta la revisione dell'assegno, occorre citare il recente orientamento giurisprudenziale alla luce del quale "[i]n tema di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, una volta accertata, in fatto, la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee, con riferimento alla fattispecie concreta, ad alterare l'assetto economico stabilito tra gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni del divorzio, quale presupposto necessario per l'instaurazione del giudizio di revisione dell'assegno, il giudice deve procedere alla valutazione, in diritto, dei "giustificati motivi" che ne consentono la revisione sulla base del "diritto vivente", tenendo conto della interpretazione giurisprudenziale delle norme applicabili corrente al momento della decisione" (Cass. 1645/2023 pubblicata
19/01/2023).
Ciò detto, a completamento di quanto suesposto occorre rammentare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte della Cassazione n.18287 dell'11 luglio 2018, con il quale è stata riconosciuta all'assegno divorzile una composita funzione assistenziale, perequativa e compensativa, nel pieno rispetto degli artt. 2 e 29 della Costituzione, dai quali discende il principio di solidarietà post-coniugale, ritenendo, allo stesso tempo, di sganciare il criterio di attribuzione dell'assegno divorzile al concetto di indissolubilità del matrimonio, da cui discendeva il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio per l'attribuzione di detto contributo a favore dell'ex coniuge. Il tramonto definitivo del criterio di determinazione quantitativa dell'assegno divorzile, legato al mantenimento del tenore di vita coniugale è stato ribadito anche dalle Sezioni Unite del 5-11-2021, n. 32198 che, valorizzando la funzione composita dell'assegno divorzile, sottolineano lo scopo di tale strumento di attribuire all'ex coniuge che non fruisca di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli autonomamente e non per sua colpa, un assegno di divorzio che sia commisurato anche al contributo prestato alla formazione del patrimonio familiare e dell'ex coniuge.
Questo Ufficio ha infatti avuto modo di chiarire in precedenti pronunce involgenti la medesima tematica qui esaminata che l'assegno divorzile ha anche una funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell'ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attribuirsi, di comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita familiare (tra le tante, Cass. n.10781 e 10782 del 2019;
Cass. n.6386 del 2019; Cass. n.37577/2022; Cass. n.17505/2023).
Con riferimento al caso di specie, occorre evidenziare preliminarmente che le condizioni economico-patrimoniali delle parti non hanno effettivamente subito una modifica rispetto all'epoca del divorzio, così come rappresentato dalla parte ricorrente.
Infatti, dalla documentazione versata in atti emerge che nell'anno 2021, modello
730/2022 il ricorrente possedeva un reddito annuo pari a 33.397 euro;
nel 2022 un reddito annuo pari a 35.917 euro, mentre nel 2023 percepiva un reddito annuo di 37.459 euro.
La circostanza riferita dal ricorrente di non ricevere più l'entrata derivante dall'affitto dell'immobile in cui oggi vive e di cui è proprietario non può esser considerata di fatto come una modifica della condizione patrimoniale in peius poiché se è vero che lo stesso percepiva il suddetto reddito, è pur vero che pagava il canone di locazione per la casa in cui abitava precedentemente, per cui il suo complessivo assetto economico non può ritenersi alterato.
Mentre per ciò che concerne l'asserito miglioramento delle condizioni economiche della resistente, per aver eredito dalla madre un appartamento idoneo ad essere abitato o ad esser locato, si omette di considerare che l'appartamento è in comproprietà con il fratello della sig.ra , concorrendo su di esso con pari diritti, motivo per cui non CP_1
potrebbe disporne per una sua esclusiva utilità.
Inoltre, dai documenti allegati dalla parte resistente si evince come vi sia una profonda sproporzione tra la situazione patrimoniale della stessa rispetto a quella del Durante, risultando come da attestazione ISEE 2022 un reddito di 4.506,67 euro.
Tuttavia, occorre valutare, alla luce della giurisprudenza citata, se la sopravvenienza delle predette circostanze sia idonea ad incidere sulla condizione patrimoniale della resistente alterando l'assetto previgente e possa integrare così la nozione di "giustificati motivi" che consentono la revisione dell'assegno. Tale valutazione va compiuta sulla base del "diritto vivente", costituito dai parametri ermeneutici summenzionati, che richiedono di vagliare la spettanza del diritto all'assegno divorzile secondo la sua natura composita, non limitandosi al mero aspetto patrimoniale.
La ricorrente, infatti, non ha mai svolto alcuna attività lavorativa essendosi dedicata per oltre trent'anni, in maniera prevalente se non esclusiva, alla cura della famiglia così consentendo all'ex marito di dedicarsi alla propria realizzazione professionale, contribuendo alla costituzione del di lui patrimonio e di quello familiare, nell'ambito di una scelta condivisa tra i coniugi.
Inoltre, l'età avanzata della resistente e le sue condizioni di salute non le hanno consentito di accedere al mondo del lavoro così come testimoniato dalla certificazione
INPS allegata, con cui si riconosce un'invalidità pari al 75%.
Con riferimento all'attuale assetto economico-patrimoniale della emerge CP_1
pacificamente che la stessa non si trovi in una condizione di autosufficienza economica, tale da consentirle una esistenza libera e dignitosa, che possa giustificare una rideterminazione dell'assegno divorzile.
Parimenti irrilevanti ai fini della causa sono le argomentazioni addotte dal al Pt_1
fine di evidenziare un mutamento delle condizioni economiche delle parti o la sopravvenienza di giustificati motivi che possano portare ad una nuova determinazione dell'assegno divorzile poiché le valutazioni delle attuali condizioni patrimoniali delle parti non consentono di ritenere documentalmente provato un rilevante mutamento della complessiva situazione economica.
Dall'analisi sin qui svolta non può che concludersi nel senso di escludere la sussistenza dei presupposti per la modifica dell'assegno divorzile in favore di , non CP_1
potendo la stessa provvedere autonomamente al proprio sostentamento economico.
La domanda formulata dal merita pertanto di essere rigettata. Pt_1
Spese del giudizio
Quanto alle spese, in ragione dei criteri di cui all'art. 4 e 5 d.m. 55/2014 e in particolare del pregio dell'attività prestata, della difficoltà dell'affare, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, considerato che la controversia
è di valore indeterminabile, si possono ritenere applicabili i valori minimi dei parametri per gli affari di valore compreso fra 5.201 e 26.000 €, pari a 460 € per la fase di studio,
389 € per quella istruttoria e 851 € per quella decisionale, per cui il va Pt_1
condannata al pagamento alla dell'importo complessivo di 1.700 €, oltre a spese CP_1
generali (15%), IVA se dovuta e CPA
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria in composizione collegiale, a rigetto del ricorso proposto da nei confronti di , a conferma della sentenza Parte_1 CP_1
n. 1259/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria e depositata il 23.12.2020, ogni altra deduzione disattesa, così dispone:
- Rigetta la domanda formulata da al fine di rideterminare Parte_1
l'importo dell'assegno divorzile;
- Conferma che il continui a versare a un assegno Parte_1 CP_1
dell'importo di 800,00 euro, per come oggi rivalutato;
- Condanna il ricorrente al pagamento a favore della resistente delle spese di giudizio che liquida in 1.700 €, oltre a spese generali (15%), IVA se dovuta e
CPA.
Reggio Calabria, 07.02.2025
Il giudice rel.est.
Flavio Tovani
Il Presidente
Giuseppe Campagna