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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/12/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 370/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 370/2024 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Locri alla via Cusmano n.146, presso lo studio dell'avv. Raffaella Modafferi che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ricorrente
CONTRO
- (C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo Presidente e rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ilario
MA e IO IM AD, in forza di procura generale alle liti, del legale rappresentante dell' stesso, ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n. 479/94, a rogito Notaio CP_1
Dott. del 22.03.2024, rep. n.37875/ì raccolta n. 7313, del 22.03.2024, Persona_1 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Agenzia in Locri via CP_1
Matteotti n. 48 resistente
Avente ad oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06/02/2024, deduceva: - di aver Parte_1
CP_ presentato, in data 09.10.2022, domanda all' n. 3930944306703 volta a ottenere l'accertamento dell'invalidità civile;
- che in data 17.11.2022 veniva sottoposta a verifica agli atti da parte della Commissione medica venendo riconosciuta “invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL
509/88)"; - che proponeva ricorso per ATP ex art 445 bis cpc innanzi il Tribunale di
Locri; - che il nominato CTU, dott. la riconosceva invalida civile con Persona_2 riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
- che proponeva dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni rassegnate dal CTU nel proprio elaborato in quanto viziate da diverse contraddizioni ed omissioni diagnostico valutative.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: « .. 1 DISPORRE integrazione o rinnovo della CTU convocando a chiarimenti il dottore o Persona_3 si proceda se il Tribunale Adito lo ritenesse con nomina di nuovo medico-legale
_eventualmente con accertamenti specialistici integrativi - con rigetto definitivo dell'ATP espletato laddove disconosce il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto il grado di invalidità civile per accedere al beneficio dell'assegno di invalidità civile - al fine di determinare, che le patologie da cui è affetta parte ricorrente la rendono invalida al 75% con diritto al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
l'epoca di insorgenza e/o
l'aggravamento eventuale delle medesime, anche se verificatesi nel corso di causa, Conseguentemente, condannare in persona del suo legale rappresentante pro CP_2 tempore, alla corresponsione dell'assegno di invalidità civile dalla data della domanda amministrativa o da quella successiva riconosciuta dal Ctu, nonché al pagamento dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dei singoli ratei, dalle rispettive scadenze al saldo. In ogni caso condannare
l alle spese di lite delle due procedure, urgenza e merito, da distrarsi a favore del CP_1 procuratore costituito ex art. 93 cpc».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo CP_1
l'infondatezza della domanda stante l'assenza di specifici motivi di contestazione e concludendo per il rigetto del ricorso con conferma di quanto già accertato dal CTU in sede di ATP.
Con provvedimento del 19.07.2024 veniva chiamato a chiarimenti il CTU, dott.
al fine di estendere ed integrare il raggio dell'indagine istruttoria tenuto Persona_2 conto del quadro clinico già valutato nella precedente perizia e della documentazione successiva allegata in atti in data 14.02.2024, onde verificare l'eventuale aggravamento e dunque la sussistenza del richiesto requisito sanitario.
In data 02.11.2024, il CTU provvedeva al deposito dei chiarimenti richiesti.
Con provvedimento del 20.12.2024, ritenuta l'opportunità al fine di meglio chiarire il quadro patologico della ricorrente, veniva disposto il rinnovo delle operazioni peritali nominando il dott. . Persona_4
Il tecnico incaricato provvedeva al deposito della perizia in data 21.09.2025.
Con provvedimento del 24.10.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Deve preliminarmente precisarsi che oggetto del presente giudizio è solo l'accertamento della sussistenza o meno del requisito sanitario con riferimento all'assegno mensile di assistenza ai sensi dell'art. 13 della legge 118/1971, in virtù del quale non è sufficiente che il soggetto risulti affetto da un certo numero di patologie anche gravi ma è necessario che l'incidenza delle stesse sia tale da determinare una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74%.
Considerate le censure mosse all'elaborato peritale depositato dal CTU, Per_2
lo stesso veniva chiamato a chiarimenti, anche in considerazione della produzione
[...] documentale di formazione successiva, onde verificare l'eventuale aggravamento e dunque la sussistenza del richiesto requisito sanitario.
Al fine di meglio precisare ed accertare il quadro patologico della ricorrente veniva poi disposto il rinnovo delle operazioni peritali, nominando a tal fine il dott. Per_4
.
[...]
All'esito dell'attività peritale svolta dal suddetto, in base alla documentazione medica in atti, la gravità del quadro clinico riportato dalla ricorrente, ha trovato riscontro.
In particolare, il CTU così si è espresso nella consulenza depositata: «In riferimento a quanto emerso dalla raccolta delle note anamnestiche , dalla visita medica e dall'esame della documentazione sanitaria presente agli atti , posso confermare che la SI.ra
risulta affetta da : -1) RACHIALGIA DORSO-LOMBO-SACRALE Parte_1
CRONICA CON LIMITAZIONE DELLE ESCURSIONI ARTICOLARI DEL TR
UL IN IN SOGGETTO AFFETTO DA SI OM AD S ,
DISCOPATIA L5-S1 , CISTI RADICOLARE S1-S2 E LG TR LIMITANTE
DA FORMAZIONE CISTICA . -2) SINDROME ANSIOSO-DEPRESSIVA
ENDOREATTIVA MEDIA. -3) IPERTENSIONE ARTERIOSA IN TERAPIA
FARMACOLOGICA (NON TRATTATA ADEGUATAMENTE) INQUADRABILE IN
CLASSE HA SE (II) IN SOGGETTO AFFETTO DA LIEVE INSUFFICIENZA
MITRALICA E DISTIROIDISMO. -4) SINDROME VERTIGINOSA CRONICA CON
VALIDE TURBE DELL'EQUILIBRIO. -5) SINDROME DISPEPTICA CRONICA DA
GASTROPATIA EROSIVA. -Nella valutazione in tema di Invalidità Civile (grado percentuale di riduzione della capacità lavorativa) , in caso di patologie plurime si applicano le tabelle valutative (o di calcolo) di cui (nel caso specifico) al D.M. 43 del
05.02.1992 ; il complesso invalidante presentato dalla SI.ra , può Parte_1 essere così quantizzato : - RACHIALGIA DORSO-LOMBO-SACRALE CRONICA CON
DISAGIO POSTURALE E LIMITAZIONE DELLE ESCURSIONI ARTICOLARI DEL
TR UL IN IN SOGGETTO AFFETTO DA SI OM
AD S , DISCOPATIA L5-S1 , CISTI RADICOLARE S1-S2 E LG TR
LIMITANTE DA FORMAZIONE CISTICA : 31 % (Codice 7003). - SINDROME
ANSIOSO-DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA: 25 % (Codice 2205).
IPERTENSIONE ARTERIOSA IN TERAPIA FARMACOLOGICA (NON TRATTATA ADEGUATAMENTE) INQUADRABILE IN CLASSE HA SE (II) IN
SOGGETTO AFFETTO DA LIEVE INSUFFICIENZA MITRALICA E DISTIROIDISMO:
45 % (Codice 6442 AN.). - SINDROME VERTIGINOSA CRONICA CON VALIDE
TURBE DELL'EQUILIBRIO: 15 % (Codice 4106 AN.). - SINDROME DISPEPTICA
CRONICA DA GASTROPATIA EROSIVA: 10 % (Codice 6454 AN.). La SI.ra Parte_1
è affetta da infermità caratterizzanti prospetto invalidante. La SC
[...] rappresenta una permanente deviazione della colonna vertebrale sul piano frontale accompagnata da rotazione vertebrale con conseguente formazione di gibbosità; non si riduce al cambio di postura ed è spesso associata a ipercifosi e/o iperlordosi;
caratterizza patologicamente la colonna vertebrale per la presenza di logge muscolari atrofiche da una parte e ipertrofiche dall'altra con conseguente, obiettiva deformità. La SC si differenzia dall'Atteggiamento Scoliotico in quanto quest'ultimo rappresenta essenzialmente un “disordine posturale non strutturale e non evolutivo”, peculiarità invece della SC. -I valori pressori rappresentano il risultato di peculiari meccanismi ormonali che regolano la forza di contrazione cardiaca, il volume del liquido circolante
(sangue) e le resistenze periferiche;
l'Ipertensione arteriosa (se non correttamente trattata con specifica terapia e, a volte, anche se trattata), provoca, nel tempo, un ingrandimento delle cellule cardiache ovvero una ipertrofia del muscolo cardiaco come meccanismo di compenso per un aumento di lavoro inteso come carico. La ricorrente, attualmente è affetta da ipertensione arteriosa inquadrabile in seconda classe Nyha con necessità di terapia farmacologica monitorata costantemente, accorgimenti dello stile di vita e controllo periodico clinico e strumentale con particolare riguardo ai fattori di rischio. La perizianda, risulta inoltre affetta da Disturbo depressivo-ansioso
(attendibilmente reattivo alle disabilità); la stessa, palesa sensazioni di sconforto e di tristezza e manifesta negatività nell'approccio al quotidiano e nelle relazioni interpersonali;
dal prospetto psichico emerge un quadro di fragilità con sfiducia generalizzata e bassa autostima. La perizianda è inoltre affetta da Gastropatia erosiva e
Sindrome Vertiginosa con valide turbe dell'equilibrio”.
Alla luce di quanto accertato ha così concluso: “In risposta ai quesiti postimi dal G.L. del
Tribunale di Locri, Dr.ssa posso confermare che la SI.ra Per_5 Parte_1
risulta affetta dalle infermità ribadite nelle conclusioni diagnostiche. Le
[...] specificate morbosità (da riscontro documentale sanitario esibito agli atti) erano già sussistenti all'epoca di inoltro della domanda per invalido civile e di entità clinica tale da rendere ridotta la capacità lavorativa della perizianda in misura non inferiore al 74 % (da calcolo complessivo tabellare delle singole patologie di cui al D.M. 43 del
05.02.92). Alla luce di quanto documentalmente disaminato e clinicamente obiettivato, con attendibilità scientifica e doverosa coscienza posso affermare che la SI.ra
può ritenersi “soggetto INVALIDO con riduzione permanente della Parte_1 capacità lavorativa nella misura del 78 %” (settantotto) con decorrenza 09 OTTOBRE
2022 (data di presentazione della domanda per invalido civile)”.
Considerato quanto sopra, vista la documentazione prodotta in atti, le conclusioni rassegnate dal CTU, devono ritenersi condivisibili in quanto adeguatamente motivate, coerenti ed esaustive.
Sul punto occorre anche considerare che le censure mosse all'elaborato peritale da parte dell' resistente integrano mero dissenso diagnostico non suffragato da CP_1 riscontri documentali e/o strumentali.
Ciò premesso, vista l'accertata sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 13
L. 118/71 ovvero una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al
74%, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite, complessivamente considerate, liquidate come da dispositivo ai minimi tariffari in ragione dell'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità, sono poste a carico dell' , stante il riconoscimento del requisito dalla CP_1 data di presentazione della domanda amministrativa.
Per le medesime ragioni devono porsi a carico dell' anche le spese di CTU, CP_1 che sono liquidate, come da separati decreti, in favore dei dottori e Persona_2
. Persona_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. Parte_1
), R.G. n. 370/2024, disattesa ogni contraria istanza, così C.F._1 provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara invalida civile Parte_1 con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 78% con decorrenza dal 09.10.2022 (data della domanda amministrativa);
- condanna l' , in persona del L.R.P.T., alla refusione delle spese di lite CP_1 liquidate in complessivi € 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, oltre
IVA e CPA come per legge;
importo d distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente. - pone definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., le spese delle C.T.U., come liquidate con separati decreti in favore dei dottori Per_2
e .
[...] Persona_4
Locri, 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 370/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 370/2024 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Locri alla via Cusmano n.146, presso lo studio dell'avv. Raffaella Modafferi che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
ricorrente
CONTRO
- (C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1 del suo Presidente e rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ilario
MA e IO IM AD, in forza di procura generale alle liti, del legale rappresentante dell' stesso, ai sensi dell'art. 3 del d. lgs. n. 479/94, a rogito Notaio CP_1
Dott. del 22.03.2024, rep. n.37875/ì raccolta n. 7313, del 22.03.2024, Persona_1 elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso l'Agenzia in Locri via CP_1
Matteotti n. 48 resistente
Avente ad oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06/02/2024, deduceva: - di aver Parte_1
CP_ presentato, in data 09.10.2022, domanda all' n. 3930944306703 volta a ottenere l'accertamento dell'invalidità civile;
- che in data 17.11.2022 veniva sottoposta a verifica agli atti da parte della Commissione medica venendo riconosciuta “invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL
509/88)"; - che proponeva ricorso per ATP ex art 445 bis cpc innanzi il Tribunale di
Locri; - che il nominato CTU, dott. la riconosceva invalida civile con Persona_2 riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
- che proponeva dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni rassegnate dal CTU nel proprio elaborato in quanto viziate da diverse contraddizioni ed omissioni diagnostico valutative.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: « .. 1 DISPORRE integrazione o rinnovo della CTU convocando a chiarimenti il dottore o Persona_3 si proceda se il Tribunale Adito lo ritenesse con nomina di nuovo medico-legale
_eventualmente con accertamenti specialistici integrativi - con rigetto definitivo dell'ATP espletato laddove disconosce il diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto il grado di invalidità civile per accedere al beneficio dell'assegno di invalidità civile - al fine di determinare, che le patologie da cui è affetta parte ricorrente la rendono invalida al 75% con diritto al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
l'epoca di insorgenza e/o
l'aggravamento eventuale delle medesime, anche se verificatesi nel corso di causa, Conseguentemente, condannare in persona del suo legale rappresentante pro CP_2 tempore, alla corresponsione dell'assegno di invalidità civile dalla data della domanda amministrativa o da quella successiva riconosciuta dal Ctu, nonché al pagamento dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dei singoli ratei, dalle rispettive scadenze al saldo. In ogni caso condannare
l alle spese di lite delle due procedure, urgenza e merito, da distrarsi a favore del CP_1 procuratore costituito ex art. 93 cpc».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo CP_1
l'infondatezza della domanda stante l'assenza di specifici motivi di contestazione e concludendo per il rigetto del ricorso con conferma di quanto già accertato dal CTU in sede di ATP.
Con provvedimento del 19.07.2024 veniva chiamato a chiarimenti il CTU, dott.
al fine di estendere ed integrare il raggio dell'indagine istruttoria tenuto Persona_2 conto del quadro clinico già valutato nella precedente perizia e della documentazione successiva allegata in atti in data 14.02.2024, onde verificare l'eventuale aggravamento e dunque la sussistenza del richiesto requisito sanitario.
In data 02.11.2024, il CTU provvedeva al deposito dei chiarimenti richiesti.
Con provvedimento del 20.12.2024, ritenuta l'opportunità al fine di meglio chiarire il quadro patologico della ricorrente, veniva disposto il rinnovo delle operazioni peritali nominando il dott. . Persona_4
Il tecnico incaricato provvedeva al deposito della perizia in data 21.09.2025.
Con provvedimento del 24.10.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Deve preliminarmente precisarsi che oggetto del presente giudizio è solo l'accertamento della sussistenza o meno del requisito sanitario con riferimento all'assegno mensile di assistenza ai sensi dell'art. 13 della legge 118/1971, in virtù del quale non è sufficiente che il soggetto risulti affetto da un certo numero di patologie anche gravi ma è necessario che l'incidenza delle stesse sia tale da determinare una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74%.
Considerate le censure mosse all'elaborato peritale depositato dal CTU, Per_2
lo stesso veniva chiamato a chiarimenti, anche in considerazione della produzione
[...] documentale di formazione successiva, onde verificare l'eventuale aggravamento e dunque la sussistenza del richiesto requisito sanitario.
Al fine di meglio precisare ed accertare il quadro patologico della ricorrente veniva poi disposto il rinnovo delle operazioni peritali, nominando a tal fine il dott. Per_4
.
[...]
All'esito dell'attività peritale svolta dal suddetto, in base alla documentazione medica in atti, la gravità del quadro clinico riportato dalla ricorrente, ha trovato riscontro.
In particolare, il CTU così si è espresso nella consulenza depositata: «In riferimento a quanto emerso dalla raccolta delle note anamnestiche , dalla visita medica e dall'esame della documentazione sanitaria presente agli atti , posso confermare che la SI.ra
risulta affetta da : -1) RACHIALGIA DORSO-LOMBO-SACRALE Parte_1
CRONICA CON LIMITAZIONE DELLE ESCURSIONI ARTICOLARI DEL TR
UL IN IN SOGGETTO AFFETTO DA SI OM AD S ,
DISCOPATIA L5-S1 , CISTI RADICOLARE S1-S2 E LG TR LIMITANTE
DA FORMAZIONE CISTICA . -2) SINDROME ANSIOSO-DEPRESSIVA
ENDOREATTIVA MEDIA. -3) IPERTENSIONE ARTERIOSA IN TERAPIA
FARMACOLOGICA (NON TRATTATA ADEGUATAMENTE) INQUADRABILE IN
CLASSE HA SE (II) IN SOGGETTO AFFETTO DA LIEVE INSUFFICIENZA
MITRALICA E DISTIROIDISMO. -4) SINDROME VERTIGINOSA CRONICA CON
VALIDE TURBE DELL'EQUILIBRIO. -5) SINDROME DISPEPTICA CRONICA DA
GASTROPATIA EROSIVA. -Nella valutazione in tema di Invalidità Civile (grado percentuale di riduzione della capacità lavorativa) , in caso di patologie plurime si applicano le tabelle valutative (o di calcolo) di cui (nel caso specifico) al D.M. 43 del
05.02.1992 ; il complesso invalidante presentato dalla SI.ra , può Parte_1 essere così quantizzato : - RACHIALGIA DORSO-LOMBO-SACRALE CRONICA CON
DISAGIO POSTURALE E LIMITAZIONE DELLE ESCURSIONI ARTICOLARI DEL
TR UL IN IN SOGGETTO AFFETTO DA SI OM
AD S , DISCOPATIA L5-S1 , CISTI RADICOLARE S1-S2 E LG TR
LIMITANTE DA FORMAZIONE CISTICA : 31 % (Codice 7003). - SINDROME
ANSIOSO-DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA: 25 % (Codice 2205).
IPERTENSIONE ARTERIOSA IN TERAPIA FARMACOLOGICA (NON TRATTATA ADEGUATAMENTE) INQUADRABILE IN CLASSE HA SE (II) IN
SOGGETTO AFFETTO DA LIEVE INSUFFICIENZA MITRALICA E DISTIROIDISMO:
45 % (Codice 6442 AN.). - SINDROME VERTIGINOSA CRONICA CON VALIDE
TURBE DELL'EQUILIBRIO: 15 % (Codice 4106 AN.). - SINDROME DISPEPTICA
CRONICA DA GASTROPATIA EROSIVA: 10 % (Codice 6454 AN.). La SI.ra Parte_1
è affetta da infermità caratterizzanti prospetto invalidante. La SC
[...] rappresenta una permanente deviazione della colonna vertebrale sul piano frontale accompagnata da rotazione vertebrale con conseguente formazione di gibbosità; non si riduce al cambio di postura ed è spesso associata a ipercifosi e/o iperlordosi;
caratterizza patologicamente la colonna vertebrale per la presenza di logge muscolari atrofiche da una parte e ipertrofiche dall'altra con conseguente, obiettiva deformità. La SC si differenzia dall'Atteggiamento Scoliotico in quanto quest'ultimo rappresenta essenzialmente un “disordine posturale non strutturale e non evolutivo”, peculiarità invece della SC. -I valori pressori rappresentano il risultato di peculiari meccanismi ormonali che regolano la forza di contrazione cardiaca, il volume del liquido circolante
(sangue) e le resistenze periferiche;
l'Ipertensione arteriosa (se non correttamente trattata con specifica terapia e, a volte, anche se trattata), provoca, nel tempo, un ingrandimento delle cellule cardiache ovvero una ipertrofia del muscolo cardiaco come meccanismo di compenso per un aumento di lavoro inteso come carico. La ricorrente, attualmente è affetta da ipertensione arteriosa inquadrabile in seconda classe Nyha con necessità di terapia farmacologica monitorata costantemente, accorgimenti dello stile di vita e controllo periodico clinico e strumentale con particolare riguardo ai fattori di rischio. La perizianda, risulta inoltre affetta da Disturbo depressivo-ansioso
(attendibilmente reattivo alle disabilità); la stessa, palesa sensazioni di sconforto e di tristezza e manifesta negatività nell'approccio al quotidiano e nelle relazioni interpersonali;
dal prospetto psichico emerge un quadro di fragilità con sfiducia generalizzata e bassa autostima. La perizianda è inoltre affetta da Gastropatia erosiva e
Sindrome Vertiginosa con valide turbe dell'equilibrio”.
Alla luce di quanto accertato ha così concluso: “In risposta ai quesiti postimi dal G.L. del
Tribunale di Locri, Dr.ssa posso confermare che la SI.ra Per_5 Parte_1
risulta affetta dalle infermità ribadite nelle conclusioni diagnostiche. Le
[...] specificate morbosità (da riscontro documentale sanitario esibito agli atti) erano già sussistenti all'epoca di inoltro della domanda per invalido civile e di entità clinica tale da rendere ridotta la capacità lavorativa della perizianda in misura non inferiore al 74 % (da calcolo complessivo tabellare delle singole patologie di cui al D.M. 43 del
05.02.92). Alla luce di quanto documentalmente disaminato e clinicamente obiettivato, con attendibilità scientifica e doverosa coscienza posso affermare che la SI.ra
può ritenersi “soggetto INVALIDO con riduzione permanente della Parte_1 capacità lavorativa nella misura del 78 %” (settantotto) con decorrenza 09 OTTOBRE
2022 (data di presentazione della domanda per invalido civile)”.
Considerato quanto sopra, vista la documentazione prodotta in atti, le conclusioni rassegnate dal CTU, devono ritenersi condivisibili in quanto adeguatamente motivate, coerenti ed esaustive.
Sul punto occorre anche considerare che le censure mosse all'elaborato peritale da parte dell' resistente integrano mero dissenso diagnostico non suffragato da CP_1 riscontri documentali e/o strumentali.
Ciò premesso, vista l'accertata sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 13
L. 118/71 ovvero una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al
74%, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite, complessivamente considerate, liquidate come da dispositivo ai minimi tariffari in ragione dell'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità, sono poste a carico dell' , stante il riconoscimento del requisito dalla CP_1 data di presentazione della domanda amministrativa.
Per le medesime ragioni devono porsi a carico dell' anche le spese di CTU, CP_1 che sono liquidate, come da separati decreti, in favore dei dottori e Persona_2
. Persona_4
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. Parte_1
), R.G. n. 370/2024, disattesa ogni contraria istanza, così C.F._1 provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara invalida civile Parte_1 con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 78% con decorrenza dal 09.10.2022 (data della domanda amministrativa);
- condanna l' , in persona del L.R.P.T., alla refusione delle spese di lite CP_1 liquidate in complessivi € 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, oltre
IVA e CPA come per legge;
importo d distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente. - pone definitivamente a carico dell' in persona del legale rappresentante CP_1
p.t., le spese delle C.T.U., come liquidate con separati decreti in favore dei dottori Per_2
e .
[...] Persona_4
Locri, 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli