Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2229/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Caterina Caniato Giudice
Dott. Claudia Bonomi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2229/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
(MB) in Via Guidoni Generale Alessandro n. 7, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv.
Donatella Bassanelli che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
10.12.1968 e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Donatella Bassanelli che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“A. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data matrimonio a Bellano il 29 maggio 2021 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Lissone al n. 69 P II S C anno 2021;
B. ordinare al Comune di Bellano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
C. dichiarare compensate le spese legali;
alle seguenti condizioni pagina 1 di 4
1. La casa familiare sita a Lissone in via Guidoni Generale Alessandro n. 7 viene assegnata alla signora Il signor ha già provveduto a ritirare tutti i propri effetti Parte_1 Parte_2 personali ed i beni di sua proprietà presenti presso la casa familiare.
2. Il signor verserà alla signor la somma di € 200,00 quale Parte_2 Parte_1 contributo spese generali dell'abitazione per 36 mesi a decorrere dal 15 aprile 2024.
Altre disposizioni patrimoniali
3. I coniugi preso atto dell'attuale crisi familiare all'esclusivo scopo di potere Parte_3 addivenire alla consensualizzazione della separazione e raggiugere condizioni valide anche per il divorzio, con appianamento di ogni divergenza, criticità relativa a restituzioni, prelevamenti, e quant'altro riguardante ragioni di debito/credito di ciascuno nei confronti dell'altro, con risoluzione di ogni questione tra di essi insorta, anche di natura economica, hanno convenuto in sede di separazione ed hanno già adempiuto a formalizzare gli atti di trasferimento relativi alla
4. Casa familiare
4.1 Il signor per atto Notaio ha già attribuito alla signora la Parte_2 Per_1 CP_1 titolarità piena ed esclusiva dei diritti tutti spettanti ad entrambi i coniugi sull'immobile fin qui adibito a casa familiare e box in perfetta e puntuale esecuzione di quest'accordo di separazione oggetto di sentenza non definitiva di separazione.
b) Beni mobili
La proprietà esclusiva dei beni mobili costituenti l'arredo e le suppellettili della casa coniugale di
Lissone, nulla escluso, rimarrà in capo alla signora che ne è unica proprietaria. Parte_1
4.2 Conguagli
Le parti si danno reciprocamente atto di aver provveduto ai conguagli previsti in sede di separazione al punto 4.3.
In ogni caso qualunque spesa, onere, imposta, sanzione ed interessi connessa, derivante e/o, comunque, collegata a trasferimento qui previsto e relativo conguaglio al punto 4.1 della separazione, alle dazioni di denaro, alle quietanze e alle obbligazioni assunte nel presente ricorso, nonché in sede di esecuzione delle stesse a favore dell'uno e dell'altro coniuge faranno carico al 50% al
[...]
e l'ulteriore 50% alla signora Parte_2 Parte_1
5.Regolamentazione questioni economiche tra i coniugi
Il signor ha: Parte_2
a) stipulato, a favore della signora come contraente le seguenti polizze: Parte_1
-Polizza n. 732149309 emessa il 11/03/2024 “Sanitaria”. Premio annuo €.2.113, 00.Tale polizza dovrà coprire la signora sino al 75° anno di età. Poiché la durata della polizza è di 5 anni, il Parte_1 signor si impegna ad allungare il termine, rinnovando o stipulando altra idonea polizza, Parte_2 sino al compimento del 75° anno di età della signora così da farle godere dei benefici Pt_1 connessi a tale polizza sino a tale data. – Contraente Parte_2
-Polizza n. 116571165 “Vita TCM” durata 13 anni con capitale decrescente, caso morte, beneficiaria e in mancanza di la figlia – Contraente Parte_1 Parte_1 CP_2 Pt_2
pagina 2 di 4 Le parti si danno atto che la signora e la figlia sono state indicate Parte_2 Parte_1 CP_2 come beneficiarie e che le stesse hanno comunicato alla Compagnia la propria accettazione della nomina a beneficiarie. Il signor si impegna a non modificare i beneficiari e rinuncia Parte_2 espressamente a tale facoltà;
-Polizza Infortuni n. 410422713 Decorrenza 29/07/2021 - Scadenza 29/07/2026 - Contraente CRG Srl
-Polizza n. 820996350 LTC “Non Autosufficienza” Decorrenza 20/07/2021 - Scadenza 20/07/2033 -
Contraente CRG Srl;
e,
b) si impegna al pagamento del relativo premio per ciascuna delle suddette polizze sino alla loro naturale scadenza per sé e per la società CRG s.r.l. che egli rappresenta.
c) Le Parti convengono che in caso di inadempimento, anche solo di una delle obbligazioni qui assunte dal signor al punto 5.a e 5.b e, quindi, in caso di mancato pagamento (totale o parziale) di Parte_2 uno solo dei premi previsti nelle polizze sopra evidenziate, nessuna esclusa, nel termine di scadenza previsto in polizza, il signor si obbliga a versare alla signora una Parte_2 Pt_1 somma pari al premio e/o parte di premio di polizza non onorato a cui si aggiungerà il 25 % del premio o della rata rimasta inadempiuta entro quindi giorni dalla messa in mora.
6. Rinunce e liberatorie
Entrambi i coniugi si danno reciprocamente atto di aver ripianato sia in precedenza che con il presente accordo ogni pregressa pendenza reciproca, di aver estinto obbligazioni e di aver regolato ogni questione patrimoniale e, che pertanto, ciascuno nei confronti dell'altro, con il preciso e puntuale adempimento delle obbligazioni qui assunte, nulla avrà più a recriminare, pretendere e/o richiedere per qualsiasi titolo o ragione rinunziando a qualsiasi azione che trovi la propria causa direttamente o indirettamente nel rapporto matrimoniale.
7. Spese legali
Le spese legali devono intendersi integralmente compensate tra le parti”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal Tribunale di Monza con sentenza n. 345/24, pubblicata il 5.6.2024 e passata in giudicato come da attestazione depositata agli atti. Non è contestato che nelle more non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Bellano (LC) il 29.5.2021 (trascritto al nr. 5 parte II serie C Parte_2 del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2021) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bellano (LC) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898;
III. dichiara integralmente compensate le spese dei procedimenti.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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