Articolo 8 della Legge 7 febbraio 1992, n. 150
Articolo 5 bisArticolo 8 bis
Versione
8 marzo 1992
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Versione
14 marzo 1993
Art. 8. 1. Conformemente a quanto previsto dall' articolo 1, commi 4 e 5 , e dall' articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349 , il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 , potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo fore- stale dello Stato.
2. Con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle finanze ((, il Ministro del commercio con l'estero )) ed il Ministro dell' agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalita' relative ai controlli in ambito doganale per l'esecuzione della presente legge e le procedure per l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 .
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Entrata in vigore il 14 marzo 1993
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