Versione
8 marzo 1992
8 marzo 1992
>
Versione
14 marzo 1993
14 marzo 1993
Art. 8. 1. Conformemente a quanto previsto dall' articolo 1, commi 4 e 5 , e dall' articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349 , il Ministero dell'ambiente cura l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 , potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo fore- stale dello Stato.
2. Con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle finanze ((, il Ministro del commercio con l'estero )) ed il Ministro dell' agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalita' relative ai controlli in ambito doganale per l'esecuzione della presente legge e le procedure per l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 .
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
2. Con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle finanze ((, il Ministro del commercio con l'estero )) ed il Ministro dell' agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalita' relative ai controlli in ambito doganale per l'esecuzione della presente legge e le procedure per l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 .
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Commentari • 2
- 1. Circolare del 10/11/2005 n. 44 - Agenzia delle Dogane - Area Verifiche e Controlli Trib. Doganali e Accise, Laborat. ChimiciAgenzia delle Dogane · 10 novembre 2005 · 0.6947172
Il mutato contesto internazionale e di globalizzazione ha fatto emergere nuove istanze di tutela che si collocano in un contesto piu\' ampio di quello tradizionalmente legato alla salvaguardia dei traffici e dell\'economia, coinvolgendo aspetti primari dell\'individuo e della societa\', dalla sicurezza alla salute dei cittadini, alla tutela dell\'ambiente, del patrimonio artistico e culturale. In sede comunitaria, tali esigenze hanno trovato accoglimento in previsioni normative stringenti, che mirano a rafforzare l\'attivita\' di controllo, estendendo i poteri delle Autorita\' competenti e promuovendo la cooperazione fra le stesse, in vista della realizzazione di un piu\' …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 5
- 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 06/11/2019, n. 12740Provvedimento: […] Ai sensi del D.lgs. 30 luglio 1999 n. 300, così come aggiornato dal Decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, e dell'articolo 8 della legge n. 150/1992, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è l'Autorità di Gestione CITES principale in Italia, e cura l'adempimento della convenzione di Washington.Leggi di più...
- sequestro preventivo·
- custodia giudiziaria·
- compensazione delle spese di lite·
- annullamento di provvedimenti amministrativi·
- trasferimento di animali selvatici·
- autorizzazioni per la detenzione di animali pericolosi·
- violazione del principio di benessere animale·
- violazione del legittimo affidamento·
- eccesso di potere·
- violazione della normativa CITES·
- difetto di istruttoria