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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 30914 /2023 R.G. promossa
Da
rappresentato e difeso dall'avv.to C. M. ATTANASIO , Pt_1
opponente contro
, rappresentato e difeso dall' Avv. C. BURAGLIA , Controparte_1
Opposto
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato 5.9.23, regolarmente notificato, Pt_1 proponeva opposizione avverso DI n. 5118/23 , relativo alla somma di E.327,86 a titolo di crediti diversi (ratei 13ma 2019) in favore di , il quale aveva chiesto l'ingiunzione Controparte_1 esponendo di essere stato dipendente di Manitalidea spa, ora in amministrazione straordinaria, fino al 7.7.2019, data del licenziamento;
l' eccepiva l'improcedibilità per mancanza di titolo Pt_1 esecutivo e ricordava che l'accesso al Fondo può avvenire solo se lo stato passivo sia dichiarato esecutivo;
eccepiva la mancanza di modello SR52; eccepiva che il DI non era stato validamente notificato;
eccepiva la prescrizione in quanto i crediti non rientrano nel perimetro temporale coperto dalla garanzia del Fondo e in quanto il ricorso giudiziale è stato depositato il 28.8.2023 , oltre 12 mesi dalla data del 7.7.2019 (cessazione del rapporto).L' chiedeva quindi dichiararsi il Pt_1
1 ricorso inammissibile, dichiarare nullo o annullare il ricorso, revocare il decreto ingiuntivo con condanna alle spese.
Si costituiva in giudizio parte resistente , il quale insisteva nella conferma del ricorso in quanto tutta la documentazione necessaria era stata trasmessa all' e in quanto i termini erano stati Pt_1 rispettati;
chiedeva il rigetto dell'opposizione e in subordine condannarsi l' al pagamento della Pt_1 somma dovuta con condanna alle spese.
Disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Le eccezioni dell' sono infondate. Pt_1
La legge n.80/1992 prevede (per quel che qui interessa:
Articolo 1 c.1: “Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art.2”.
Articolo 2: “1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle pro- cedure indicate nell'art. 1, comma 1;
b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
2…
2-bis…
3. Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai sensi del prese e articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo
2 dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Per le somme corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al comma settimo, secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata.
4….
5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda”.
Nel caso di specie, ha presentato domanda di ammissione al passivo , per l'udienza del CP_1
9.7.2020, in data 13.3.2020, nella procedura n.1/2020 (stato di insolvenza dichiarato 4.2.2020).
E' stato ammesso, tra l'altro, per una somma complessiva comprendente 13ma e 14ma per il primo semestre 2019.
All' peraltro, richiede solo gli ultimi 3 ratei di 13ma (maggio- luglio 2019), per un totale di Pt_1
E.327,86; pertanto, si tratta di mensilità che rientrano nei 12 mesi precedenti la data di proposizione dell'atto di iniziativa – come detto, 13.3.2020- volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore (v. Cass. 1885/2005).
Riguardo alla prescrizione di un anno, di cui al comma 5 dell'art.2 L.80/1992, il termine deve intendersi che decorra dal momento dal quale il diritto poteva essere fatto valere (art.2935 cc) e quindi, dal 15^ giorno dal deposito dello stato passivo, così come prevede il citato art.2 c.2
L.297/82 in generale per la proposizione della domanda di prestazione all'ente (richiamato dall'art.2 c.3 Dlgs 80/92).
Nel caso di specie, l'esecutività è stata comunicata in data 12.9.2022 e pertanto appare tempestivamente depositato il ricorso per decreto ingiuntivo in data 26.8.23.
Ugualmente infondata appare l'eccezione circa la mancanza di un titolo esecutivo, in quanto la pretesa del lavoratore risulta definitivamente accertata con l'ammissione allo stato passivo esecutivo della procedura concorsuale.
Riguardo al modello SR52, si rileva che è stato depositato il modello sostitutivo SR54.
Infine, deve evidenziarsi che tutta la documentazione è stata trasmessa all'ente in formato cartaceo in data 13.10.2022 (v. in atti raccomandata).
Ne consegue che l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Alla soccombenza consegue l'obbligo della rifusione delle spese lite, che si liquidano come in dispositivo, con distrazione come richiesto.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Rigetta l'opposizione e conferma il DI n.5118/2023;
3 condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E.350,00, oltre 15%, IVA e
Cap come per legge, da distrarsi.
Roma 9.1.2025
Il giudice
Dott. S.Rossi
4
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 30914 /2023 R.G. promossa
Da
rappresentato e difeso dall'avv.to C. M. ATTANASIO , Pt_1
opponente contro
, rappresentato e difeso dall' Avv. C. BURAGLIA , Controparte_1
Opposto
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato 5.9.23, regolarmente notificato, Pt_1 proponeva opposizione avverso DI n. 5118/23 , relativo alla somma di E.327,86 a titolo di crediti diversi (ratei 13ma 2019) in favore di , il quale aveva chiesto l'ingiunzione Controparte_1 esponendo di essere stato dipendente di Manitalidea spa, ora in amministrazione straordinaria, fino al 7.7.2019, data del licenziamento;
l' eccepiva l'improcedibilità per mancanza di titolo Pt_1 esecutivo e ricordava che l'accesso al Fondo può avvenire solo se lo stato passivo sia dichiarato esecutivo;
eccepiva la mancanza di modello SR52; eccepiva che il DI non era stato validamente notificato;
eccepiva la prescrizione in quanto i crediti non rientrano nel perimetro temporale coperto dalla garanzia del Fondo e in quanto il ricorso giudiziale è stato depositato il 28.8.2023 , oltre 12 mesi dalla data del 7.7.2019 (cessazione del rapporto).L' chiedeva quindi dichiararsi il Pt_1
1 ricorso inammissibile, dichiarare nullo o annullare il ricorso, revocare il decreto ingiuntivo con condanna alle spese.
Si costituiva in giudizio parte resistente , il quale insisteva nella conferma del ricorso in quanto tutta la documentazione necessaria era stata trasmessa all' e in quanto i termini erano stati Pt_1 rispettati;
chiedeva il rigetto dell'opposizione e in subordine condannarsi l' al pagamento della Pt_1 somma dovuta con condanna alle spese.
Disposta la trattazione ai sensi dell'art. 127 ter CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Le eccezioni dell' sono infondate. Pt_1
La legge n.80/1992 prevede (per quel che qui interessa:
Articolo 1 c.1: “Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art.2”.
Articolo 2: “1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono:
a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle pro- cedure indicate nell'art. 1, comma 1;
b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa.
2…
2-bis…
3. Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai sensi del prese e articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo
2 dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Per le somme corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al comma settimo, secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata.
4….
5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda”.
Nel caso di specie, ha presentato domanda di ammissione al passivo , per l'udienza del CP_1
9.7.2020, in data 13.3.2020, nella procedura n.1/2020 (stato di insolvenza dichiarato 4.2.2020).
E' stato ammesso, tra l'altro, per una somma complessiva comprendente 13ma e 14ma per il primo semestre 2019.
All' peraltro, richiede solo gli ultimi 3 ratei di 13ma (maggio- luglio 2019), per un totale di Pt_1
E.327,86; pertanto, si tratta di mensilità che rientrano nei 12 mesi precedenti la data di proposizione dell'atto di iniziativa – come detto, 13.3.2020- volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore (v. Cass. 1885/2005).
Riguardo alla prescrizione di un anno, di cui al comma 5 dell'art.2 L.80/1992, il termine deve intendersi che decorra dal momento dal quale il diritto poteva essere fatto valere (art.2935 cc) e quindi, dal 15^ giorno dal deposito dello stato passivo, così come prevede il citato art.2 c.2
L.297/82 in generale per la proposizione della domanda di prestazione all'ente (richiamato dall'art.2 c.3 Dlgs 80/92).
Nel caso di specie, l'esecutività è stata comunicata in data 12.9.2022 e pertanto appare tempestivamente depositato il ricorso per decreto ingiuntivo in data 26.8.23.
Ugualmente infondata appare l'eccezione circa la mancanza di un titolo esecutivo, in quanto la pretesa del lavoratore risulta definitivamente accertata con l'ammissione allo stato passivo esecutivo della procedura concorsuale.
Riguardo al modello SR52, si rileva che è stato depositato il modello sostitutivo SR54.
Infine, deve evidenziarsi che tutta la documentazione è stata trasmessa all'ente in formato cartaceo in data 13.10.2022 (v. in atti raccomandata).
Ne consegue che l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
Alla soccombenza consegue l'obbligo della rifusione delle spese lite, che si liquidano come in dispositivo, con distrazione come richiesto.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Rigetta l'opposizione e conferma il DI n.5118/2023;
3 condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E.350,00, oltre 15%, IVA e
Cap come per legge, da distrarsi.
Roma 9.1.2025
Il giudice
Dott. S.Rossi
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