Ordinanza cautelare 9 marzo 2023
Sentenza 2 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 02/05/2026, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00288/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00048/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 48 del 2023, proposto da
IA CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Angelo Di Iorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
nei confronti
ON Mascitelli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Braghini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IN EL, TI IN, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della graduatoria definitiva concorso straordinario docenti - classe concorso b016 - errata valutazione dei titoli ed errata attribuzione del punteggio
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ON Mascitelli e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 il dott. AC PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
1. All’udienza del 17.04.2026, la ricorrente, per mezzo del proprio difensore, comunicava il venir meno dell’interesse all’ulteriore coltivazione della controversia.
2. Al riguardo, deve rilevarsi che costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (in questo senso cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
3. Le spese di lite non possono essere liquidate, come richiesto dalla parte, in favore della ricorrente facendo ricorso al principio della soccombenza virtuale.
3.1. Nella fattispecie, il ricorso straordinario proposto (e poi trasposto in sede giurisdizionale) risultava tardivo per il mancato rispetto del termine per proporlo di 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento gravato.
3.2. In particolare, la graduatoria impugnata risulta, dai documenti depositati, pubblicata e visualizzabile già il 12 agosto 2022 (ore 16.48) (si v. allegato n. 14 dei documenti depositati dal Ministero resistente il 03.03.2023). Questa ricostruzione non risulta scalfita dal documento depositato dalla ricorrente il 06.03.2023 nel quale si mostra la schermata video nella quale si legge la data 16.08.2022 nel link che richiama la graduatoria impugnata. Tale allegazione non esclude che già al 12.08.2022 la graduatoria fosse già conosciuta o quantomeno conoscibile.
4. Così ricostruita la tardività del rimedio giustiziale in origine esperito, ai soli fini della determinazione delle spese, si deve concludere che esso è irricevibile. Il ricorso, infatti, avrebbe dovuto essere notificato entro il 12 dicembre 2022.
4.1. Invero, per consolidata giurisprudenza:
( i ) il giudice amministrativo può rilevare la tardività del ricorso straordinario anche se trasposto in sede giurisdizionale. Si ritiene di dover aderire alla tesi maggioritaria, secondo cui, in ipotesi di accertata tardività del ricorso straordinario di cui l'impugnativa dinanzi al Tribunale amministrativo regionale costituisce trasposizione, deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto (Cons. Stato, 2858/2007). Diversamente opinando risulterebbe frustrato l’interesse principale sotteso all’art. 35 del c.p.a., secondo cui la tardività del ricorso potrebbe essere rilevata d’ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, risultando, quindi, del tutto irrilevante l’eventuale costituzione delle parti intimate senza che la tardività sia da esse eccepita. Appare, dunque, contrario alla ratio della disposizione, l’attribuire alla richiesta di trasposizione un effetto sanante della tardività della proposizione del ricorso straordinario, che non potrebbe avere nemmeno la costituzione in giudizio nell’ambito di un ordinario ricorso giurisdizionale, nonché quello dell’esclusione del potere attribuito al giudice di verificare la tempestività della notifica dell’atto introduttivo, dovendosi intendere come tale, nel caso della trasposizione, quello indirizzato al Capo dello Stato, in considerazione della riconducibilità dello stesso a uno strumento sostanzialmente giurisdizionale.
( ii ) per il decorso dei termini per il deposito del ricorso straordinario non si applica la sospensione feriale dei termini processuali. Come da ultimo ribadito anche dal TAR Milano, nella sentenza 1393/2018, benché il ricorso straordinario al capo dello Stato abbia natura di rimedio giustiziale sostanzialmente equiparabile ad un “giudizio”, non essendo necessario, per la sua presentazione, il patrocinio di un avvocato, deve escludersi l’applicabilità della sospensione feriale dei termini, prevista per la necessità di "assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali" . (si v. Tar Lombardia, Brescia, n. 1104/2019).
5. In considerazione della definizione in rito della controversia, e in difetto di prova della soccombenza virtuale dell’amministrazione resistente, le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU Di Vita, Presidente
Francesca Dello Sbarba, Referendario
AC PI, Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| AC PI | LU Di Vita |
IL SEGRETARIO