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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/10/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. ZI Petrelli Consigliere rel dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 796/2024 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 12/12/2024, promossa da:
(C.F.: , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Lucio G. Longo, presso il cui studio in Lecce, via A.R. Imbriani n. 24, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Fait, presso il cui studio in
Lecce, via Augusto Imperatore n.16, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
ha contratto matrimonio concordatario con Controparte_1 [...] in Palmariggi (LE) il 01.07.1988, dal quale è nato il Controparte_2 figlio ZI il 24.10.1988.
Con sentenza n. 395/2017, il Tribunale di Lecce, dichiarava la separazione personale dei coniugi, statuendo a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla moglie la somma di € 350,00 a titolo di mantenimento di quest'ultima e la somma di € 500,00 a titolo di mantenimento del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie riferite a quest'ultimo.
Con ricorso del 18.09.2017 il sig. adiva il Tribunale Controparte_1 di Lecce per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra nonché “1) nulla CP_2 riconoscere come assegno divorzile a favore della sig.ra con CP_2 revoca, se necessario, di quello di mantenimento statuito in sede di separazione dei coniugi;
2) nulla riconoscere come assegno di mantenimento per il figlio ZI con revoca, se necessario, di quello statuito in sede di separazione dei coniugi;
3) per effetto di quanto al n. 2 revocare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra con rientro dell'immobile anche nella disponibilità del CP_2 ricorrente che ne è proprietario al 50%; 4) in ogni caso revocare
l'assegnazione della casa coniugale alla ” CP_2
Si costituiva in giudizio la sig.ra chiedendo la conferma delle CP_2 statuizioni disposte dalla sentenza di separazione n. 395/2017 resa dal
Tribunale di Lecce.
Con sentenza n. 2344/2022, il medesimo Tribunale di Lecce, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, accertava il diritto all'assegno di divorzio in favore della e prevedeva un CP_2
2 contributo al mantenimento del figlio a carico del padre di € 350,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, mantenendo l'assegnazione della casa familiare alla ancora convivente con CP_2 il figlio.
Avverso tale sentenza proponeva appello il , chiedendo la CP_1 revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio e di quello di divorzio per l'ex coniuge.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto CP_2 dell'impugnazione.
Con sentenza n. 215/2023, pubblicata il 7.03.2023 (R.G. 721/2022), la
Corte d'appello di Lecce, nel contraddittorio delle parti, respingeva la richiesta di revoca di entrambi gli assegni, riducendo quello dovuto per il mantenimento del figlio ad € 200,00 mensili, a decorrere dalla data della pronuncia di appello.
Con ricorso del 19.04.2023, il sig. impugnava Controparte_1 dinanzi alla Corte di Cassazione la sentenza resa dalla Corte di Appello
n. 215/23 per i motivi di seguito indicati:
“I. - Nullità e/o erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l. n. 898/1970, degli artt. 2, 3 e 29 Cost., dell'art. 143 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c.. Nullità della sentenza per mancanza della motivazione e/o motivazione apparente come previsto dall'art. 132
c.p.c. n. 4 in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.. Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c..;
II. - Nullità e/o erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l. n. 898/1970, degli artt. 2, 3 e 29 Cost., dell'art. 143 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c.. Nullità della sentenza per mancanza della motivazione e/o motivazione apparente come previsto dall'art. 132
c.p.c. n. 4 in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.. Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.;
3 III. - Nullità e/o erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l. n. 898/1970, degli artt. 2, 3 e 29 Cost., dell'art. 143 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c.. Nullità della sentenza per mancanza della motivazione e/o motivazione apparente come previsto dall'art. 132
c.p.c. n. 4 in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.. Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.;
IV. - Violazione artt. 147, 148, 315 bis, 316 bis, 337 bis e 337 septies
c.c., artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e art. 2697 c.c.. in relazione all'art. 360 primo comma nn. 2, 3, 4 e 5 c.p.c.
Con il primo motivo e il secondo motivo chiedeva la revoca dell'assegno divorzile, rispettivamente deducendo la mancata prova sull'inadeguatezza dei redditi della sig.ra e sull'impossibilità di CP_2 procurarseli e la mancata prova di aver sacrificato aspettative professionale o lavorative nell'interesse della famiglia.
Con il terzo motivo il ricorrente lamentava un'errata lettura ed interpretazione delle dichiarazioni dei redditi e della documentazione acquisita a mezzo della G. di F. e della ritenuta disparità reddituale e patrimoniale degli ex coniugi.
Con il quarto motivo il sig. deduceva la violazione degli CP_1 artt. 315 bis, 316 bis, 337 bis e 337 septies c.c. per motivazione apparente e gravemente contradditoria, violazione delle norme e dei principi in materia, chiedendo la riforma della sentenza e la revoca dell'assegno per il figlio ZI.
Si costituiva in giudizio la sig.ra chiedendo l'inammissibilità CP_2 dei motivi di impugnazione e, comunque, in via gradata dichiararli infondati con il conseguente rigetto del ricorso avverso la sentenza impugnata e con vittoria di spese e competenze di lite.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19955 del 01.02.2024 –
19.07.2024 (R.G. n. 8960/2023), dichiarava inammissibili i primi tre motivi di appello.
La Corte accoglieva invece il quarto motivo, richiamando i principi di diritto affermati in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo
4 di indipendenza economica secondo i quali l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento, anche nel caso in cui sia richiesta la revoca del contributo in precedenza disposto, è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.
Tanto premesso, il sig. riassumeva il giudizio Controparte_1 dinanzi a questa Corte d'appello, con atto di citazione in riassunzione, ex art. 392 c.p.c., per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Lecce, espletati i provvedimenti di legge, accogliendo la domanda proposta ed in ossequio ai principi di diritto individuati dalla Corte di Cassazione da applicarsi alla fattispecie de qua: 1) accertare e dichiarare che nessun diritto all'assegno di mantenimento spetta alla sig.ra Controparte_2
per il mantenimento del figlio e, per
[...] Persona_1
l'effetto 2) revocare quello alla stessa riconosciuto. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, nonché di quello di legittimità.”
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la sig.ra chiedendo testualmente: “che la Corte Ecc.ma voglia, in Pt_1 riforma della sentenza impugnata, dando applicazione al principio di diritto indicato dalla Corte di Cassazione, confermare l'assegno di mantenimento di euro 200 in favore di per i Persona_1 motivi esposti in narrativa;
condannare il ricorrente alle spese, competenze e onorari come per legge;
nella denegata ipotesi di soccombenza della resistente, voglia disporre la compensazione delle spese in ragione del contrasto giurisprudenziale esposto nella narrativa dell'atto”.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
5 La Corte di Cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, rilevando che la decisione di appello ha erroneamente mantenuto il contributo di mantenimento in favore del figlio maggiorenne senza verificare, alla luce dei principi di diritto in materia, se la parte richiedente il mantenimento avesse fornito la prova della sussistenza delle condizioni che fondano il diritto, ivi compreso l'impegno diligente nel completare un percorso formativo o nel reperire un'occupazione idonea.
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale statuizione, rinviando a questa Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame “alla luce del principio di diritto secondo cui, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento, anche nel caso di richiesta di revoca, incombe sulla parte richiedente, vertendo sulla circostanza che il figlio abbia curato con ogni possibile impegno la propria preparazione professionale o tecnica e si sia attivamente adoperato nella ricerca di un'occupazione” (Cass., ord. n. 26875/2023).
Il thema decidendum del presente giudizio è pertanto ristretto alla verifica della permanenza dei presupposti per l'assegno di mantenimento in favore del figlio ZI, con esclusione di ogni altra questione già coperta dal giudicato.
L'art. 337-septies c.c., applicabile anche in sede di divorzio per effetto del rinvio dell'art. 6, comma 3, L. n. 898/1970, prevede che il giudice possa disporre, nei confronti dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti, il versamento di un assegno periodico.
Tale obbligo non è illimitato.
La Corte di Cassazione ha affermato in più occasioni (Cass. civ., sez.
I, 13 ottobre 2022, n. 29264; Cass. civ., sez. I, 5 maggio 2023, n.
12123; Cass. civ., sez. I, 14 settembre 2023, n. 26875) che: il mantenimento non può tradursi in una rendita parassitaria a tempo indeterminato;
grava sul genitore convivente (o sul figlio stesso)
l'onere di provare sia l'assenza di autosufficienza economica, sia la diligenza nell'intraprendere un percorso di studi o lavorativo coerente
6 e proporzionato alle attitudini personali;
decorso un congruo lasso di tempo dal raggiungimento della maggiore età, la mancanza di reddito deve essere specificamente giustificata da circostanze oggettive estranee alla volontà del figlio.
Tali principi sono stati espressamente ribaditi nell'ordinanza della
Cassazione oggetto di rinvio, con richiamo, tra le altre, alla recente
Cass. n. 26875/2023, che ha segnato un mutamento rispetto all'orientamento più risalente (Cass. n. 11828/2009; Cass. n.
27377/2013) che poneva l'onere della prova sull'autosufficienza in capo al genitore onerato.
alla data odierna, ha 36 anni compiuti. Persona_1
Dalla documentazione acquisita nei pregressi gradi di giudizio e non contestata nei suoi dati essenziali, risulta che: si è iscritto all'università nel 2009; nel lungo arco di tempo decorso non ha conseguito alcun titolo accademico;
ha sostenuto un numero esiguo di esami (nove nella prima iscrizione, poi un solo esame nella seconda, secondo quanto riferito dalla stessa madre); non ha mai svolto attività lavorative stabili o saltuarie;
non risulta essersi attivato con costanza nella ricerca di un impiego (mancano iscrizioni al centro per l'impiego, candidature documentate, partecipazione a bandi o concorsi).
L'appellata ha invocato fattori di natura familiare e personale
(conflittualità genitoriale, cambio di corso universitario, difficoltà economiche, infortunio), ma nessuno di tali elementi, pur valutato, risulta sorretto da documentazione idonea a dimostrare che il figlio abbia compiuto un impegno concreto e costante per rendersi autosufficiente.
Al contrario, il quadro che emerge è quello di una prolungata e ingiustificata inattività in un'età in cui, secondo il principio di autoresponsabilità richiamato dalla Cassazione, la persona è chiamata a provvedere a sé stessa, ricorrendo, se necessario, agli strumenti sociali e assistenziali previsti dall'ordinamento e non all'obbligo genitoriale di mantenimento.
Secondo il principio vincolante enunciato dalla Corte regolatrice,
l'onere della prova in ordine alla permanenza dei presupposti per il
7 mantenimento grava sulla madre convivente, quale parte che richiede la prosecuzione del contributo.
Tale onere non può ritenersi assolto sulla base della sola allegazione della condizione di disoccupazione, in assenza di elementi fattuali che attestino la seria attivazione del figlio per reperire un'occupazione o completare un percorso formativo idoneo all'inserimento nel mercato del lavoro.
Il Collegio rileva che nessuna evidenza concreta è stata offerta circa la presentazione di domande di lavoro, la frequenza di corsi abilitanti, la partecipazione a selezioni, o altre iniziative qualificanti. La mera prospettazione di ostacoli generici o di eventi passati (quali l'infortunio) non è sufficiente a superare il rilievo dirimente rappresentato dall'inerzia protratta per un periodo ultradecennale.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi insussistente, allo stato, il diritto di a percepire un assegno di mantenimento Persona_1
a carico del padre, con conseguente revoca dell'obbligo posto a carico di . Controparte_1
Il mantenimento, istituto volto a garantire al figlio un sostegno sino al raggiungimento di un'autosufficienza economica conquistata con diligenza, non può essere mantenuto oltre ogni ragionevole limite temporale, specie in assenza di prova dell'adempimento dei doveri di attivazione da parte del beneficiario.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello sul punto.
Stante l'esito complessivo del giudizio, le spese processuali vanno integralmente compensate per il grado di appello, per il giudizio di legittimità e per il presente giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In riforma della sentenza impugnata, revoca l'assegno di mantenimento in favore di;
Persona_1
2) Dichiara integralmente compensate le spese processuali relative al grado di appello, al giudizio di legittimità ed al presente giudizio.
8 Lecce, 3.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. ZI Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. ZI Petrelli Consigliere rel dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 796/2024 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 12/12/2024, promossa da:
(C.F.: , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Lucio G. Longo, presso il cui studio in Lecce, via A.R. Imbriani n. 24, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F.: ), Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Fait, presso il cui studio in
Lecce, via Augusto Imperatore n.16, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA IN RIASSUNZIONE
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
ha contratto matrimonio concordatario con Controparte_1 [...] in Palmariggi (LE) il 01.07.1988, dal quale è nato il Controparte_2 figlio ZI il 24.10.1988.
Con sentenza n. 395/2017, il Tribunale di Lecce, dichiarava la separazione personale dei coniugi, statuendo a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla moglie la somma di € 350,00 a titolo di mantenimento di quest'ultima e la somma di € 500,00 a titolo di mantenimento del figlio, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie riferite a quest'ultimo.
Con ricorso del 18.09.2017 il sig. adiva il Tribunale Controparte_1 di Lecce per sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra nonché “1) nulla CP_2 riconoscere come assegno divorzile a favore della sig.ra con CP_2 revoca, se necessario, di quello di mantenimento statuito in sede di separazione dei coniugi;
2) nulla riconoscere come assegno di mantenimento per il figlio ZI con revoca, se necessario, di quello statuito in sede di separazione dei coniugi;
3) per effetto di quanto al n. 2 revocare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra con rientro dell'immobile anche nella disponibilità del CP_2 ricorrente che ne è proprietario al 50%; 4) in ogni caso revocare
l'assegnazione della casa coniugale alla ” CP_2
Si costituiva in giudizio la sig.ra chiedendo la conferma delle CP_2 statuizioni disposte dalla sentenza di separazione n. 395/2017 resa dal
Tribunale di Lecce.
Con sentenza n. 2344/2022, il medesimo Tribunale di Lecce, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, accertava il diritto all'assegno di divorzio in favore della e prevedeva un CP_2
2 contributo al mantenimento del figlio a carico del padre di € 350,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, mantenendo l'assegnazione della casa familiare alla ancora convivente con CP_2 il figlio.
Avverso tale sentenza proponeva appello il , chiedendo la CP_1 revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio e di quello di divorzio per l'ex coniuge.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto CP_2 dell'impugnazione.
Con sentenza n. 215/2023, pubblicata il 7.03.2023 (R.G. 721/2022), la
Corte d'appello di Lecce, nel contraddittorio delle parti, respingeva la richiesta di revoca di entrambi gli assegni, riducendo quello dovuto per il mantenimento del figlio ad € 200,00 mensili, a decorrere dalla data della pronuncia di appello.
Con ricorso del 19.04.2023, il sig. impugnava Controparte_1 dinanzi alla Corte di Cassazione la sentenza resa dalla Corte di Appello
n. 215/23 per i motivi di seguito indicati:
“I. - Nullità e/o erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l. n. 898/1970, degli artt. 2, 3 e 29 Cost., dell'art. 143 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c.. Nullità della sentenza per mancanza della motivazione e/o motivazione apparente come previsto dall'art. 132
c.p.c. n. 4 in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.. Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c..;
II. - Nullità e/o erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l. n. 898/1970, degli artt. 2, 3 e 29 Cost., dell'art. 143 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c.. Nullità della sentenza per mancanza della motivazione e/o motivazione apparente come previsto dall'art. 132
c.p.c. n. 4 in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.. Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.;
3 III. - Nullità e/o erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 5 l. n. 898/1970, degli artt. 2, 3 e 29 Cost., dell'art. 143 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c.. Nullità della sentenza per mancanza della motivazione e/o motivazione apparente come previsto dall'art. 132
c.p.c. n. 4 in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.. Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.;
IV. - Violazione artt. 147, 148, 315 bis, 316 bis, 337 bis e 337 septies
c.c., artt. 115, 116 e 132 c.p.c. e art. 2697 c.c.. in relazione all'art. 360 primo comma nn. 2, 3, 4 e 5 c.p.c.
Con il primo motivo e il secondo motivo chiedeva la revoca dell'assegno divorzile, rispettivamente deducendo la mancata prova sull'inadeguatezza dei redditi della sig.ra e sull'impossibilità di CP_2 procurarseli e la mancata prova di aver sacrificato aspettative professionale o lavorative nell'interesse della famiglia.
Con il terzo motivo il ricorrente lamentava un'errata lettura ed interpretazione delle dichiarazioni dei redditi e della documentazione acquisita a mezzo della G. di F. e della ritenuta disparità reddituale e patrimoniale degli ex coniugi.
Con il quarto motivo il sig. deduceva la violazione degli CP_1 artt. 315 bis, 316 bis, 337 bis e 337 septies c.c. per motivazione apparente e gravemente contradditoria, violazione delle norme e dei principi in materia, chiedendo la riforma della sentenza e la revoca dell'assegno per il figlio ZI.
Si costituiva in giudizio la sig.ra chiedendo l'inammissibilità CP_2 dei motivi di impugnazione e, comunque, in via gradata dichiararli infondati con il conseguente rigetto del ricorso avverso la sentenza impugnata e con vittoria di spese e competenze di lite.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19955 del 01.02.2024 –
19.07.2024 (R.G. n. 8960/2023), dichiarava inammissibili i primi tre motivi di appello.
La Corte accoglieva invece il quarto motivo, richiamando i principi di diritto affermati in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo
4 di indipendenza economica secondo i quali l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento, anche nel caso in cui sia richiesta la revoca del contributo in precedenza disposto, è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.
Tanto premesso, il sig. riassumeva il giudizio Controparte_1 dinanzi a questa Corte d'appello, con atto di citazione in riassunzione, ex art. 392 c.p.c., per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Lecce, espletati i provvedimenti di legge, accogliendo la domanda proposta ed in ossequio ai principi di diritto individuati dalla Corte di Cassazione da applicarsi alla fattispecie de qua: 1) accertare e dichiarare che nessun diritto all'assegno di mantenimento spetta alla sig.ra Controparte_2
per il mantenimento del figlio e, per
[...] Persona_1
l'effetto 2) revocare quello alla stessa riconosciuto. Con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, nonché di quello di legittimità.”
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la sig.ra chiedendo testualmente: “che la Corte Ecc.ma voglia, in Pt_1 riforma della sentenza impugnata, dando applicazione al principio di diritto indicato dalla Corte di Cassazione, confermare l'assegno di mantenimento di euro 200 in favore di per i Persona_1 motivi esposti in narrativa;
condannare il ricorrente alle spese, competenze e onorari come per legge;
nella denegata ipotesi di soccombenza della resistente, voglia disporre la compensazione delle spese in ragione del contrasto giurisprudenziale esposto nella narrativa dell'atto”.
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
5 La Corte di Cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, rilevando che la decisione di appello ha erroneamente mantenuto il contributo di mantenimento in favore del figlio maggiorenne senza verificare, alla luce dei principi di diritto in materia, se la parte richiedente il mantenimento avesse fornito la prova della sussistenza delle condizioni che fondano il diritto, ivi compreso l'impegno diligente nel completare un percorso formativo o nel reperire un'occupazione idonea.
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale statuizione, rinviando a questa Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame “alla luce del principio di diritto secondo cui, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento, anche nel caso di richiesta di revoca, incombe sulla parte richiedente, vertendo sulla circostanza che il figlio abbia curato con ogni possibile impegno la propria preparazione professionale o tecnica e si sia attivamente adoperato nella ricerca di un'occupazione” (Cass., ord. n. 26875/2023).
Il thema decidendum del presente giudizio è pertanto ristretto alla verifica della permanenza dei presupposti per l'assegno di mantenimento in favore del figlio ZI, con esclusione di ogni altra questione già coperta dal giudicato.
L'art. 337-septies c.c., applicabile anche in sede di divorzio per effetto del rinvio dell'art. 6, comma 3, L. n. 898/1970, prevede che il giudice possa disporre, nei confronti dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti, il versamento di un assegno periodico.
Tale obbligo non è illimitato.
La Corte di Cassazione ha affermato in più occasioni (Cass. civ., sez.
I, 13 ottobre 2022, n. 29264; Cass. civ., sez. I, 5 maggio 2023, n.
12123; Cass. civ., sez. I, 14 settembre 2023, n. 26875) che: il mantenimento non può tradursi in una rendita parassitaria a tempo indeterminato;
grava sul genitore convivente (o sul figlio stesso)
l'onere di provare sia l'assenza di autosufficienza economica, sia la diligenza nell'intraprendere un percorso di studi o lavorativo coerente
6 e proporzionato alle attitudini personali;
decorso un congruo lasso di tempo dal raggiungimento della maggiore età, la mancanza di reddito deve essere specificamente giustificata da circostanze oggettive estranee alla volontà del figlio.
Tali principi sono stati espressamente ribaditi nell'ordinanza della
Cassazione oggetto di rinvio, con richiamo, tra le altre, alla recente
Cass. n. 26875/2023, che ha segnato un mutamento rispetto all'orientamento più risalente (Cass. n. 11828/2009; Cass. n.
27377/2013) che poneva l'onere della prova sull'autosufficienza in capo al genitore onerato.
alla data odierna, ha 36 anni compiuti. Persona_1
Dalla documentazione acquisita nei pregressi gradi di giudizio e non contestata nei suoi dati essenziali, risulta che: si è iscritto all'università nel 2009; nel lungo arco di tempo decorso non ha conseguito alcun titolo accademico;
ha sostenuto un numero esiguo di esami (nove nella prima iscrizione, poi un solo esame nella seconda, secondo quanto riferito dalla stessa madre); non ha mai svolto attività lavorative stabili o saltuarie;
non risulta essersi attivato con costanza nella ricerca di un impiego (mancano iscrizioni al centro per l'impiego, candidature documentate, partecipazione a bandi o concorsi).
L'appellata ha invocato fattori di natura familiare e personale
(conflittualità genitoriale, cambio di corso universitario, difficoltà economiche, infortunio), ma nessuno di tali elementi, pur valutato, risulta sorretto da documentazione idonea a dimostrare che il figlio abbia compiuto un impegno concreto e costante per rendersi autosufficiente.
Al contrario, il quadro che emerge è quello di una prolungata e ingiustificata inattività in un'età in cui, secondo il principio di autoresponsabilità richiamato dalla Cassazione, la persona è chiamata a provvedere a sé stessa, ricorrendo, se necessario, agli strumenti sociali e assistenziali previsti dall'ordinamento e non all'obbligo genitoriale di mantenimento.
Secondo il principio vincolante enunciato dalla Corte regolatrice,
l'onere della prova in ordine alla permanenza dei presupposti per il
7 mantenimento grava sulla madre convivente, quale parte che richiede la prosecuzione del contributo.
Tale onere non può ritenersi assolto sulla base della sola allegazione della condizione di disoccupazione, in assenza di elementi fattuali che attestino la seria attivazione del figlio per reperire un'occupazione o completare un percorso formativo idoneo all'inserimento nel mercato del lavoro.
Il Collegio rileva che nessuna evidenza concreta è stata offerta circa la presentazione di domande di lavoro, la frequenza di corsi abilitanti, la partecipazione a selezioni, o altre iniziative qualificanti. La mera prospettazione di ostacoli generici o di eventi passati (quali l'infortunio) non è sufficiente a superare il rilievo dirimente rappresentato dall'inerzia protratta per un periodo ultradecennale.
Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi insussistente, allo stato, il diritto di a percepire un assegno di mantenimento Persona_1
a carico del padre, con conseguente revoca dell'obbligo posto a carico di . Controparte_1
Il mantenimento, istituto volto a garantire al figlio un sostegno sino al raggiungimento di un'autosufficienza economica conquistata con diligenza, non può essere mantenuto oltre ogni ragionevole limite temporale, specie in assenza di prova dell'adempimento dei doveri di attivazione da parte del beneficiario.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello sul punto.
Stante l'esito complessivo del giudizio, le spese processuali vanno integralmente compensate per il grado di appello, per il giudizio di legittimità e per il presente giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) In riforma della sentenza impugnata, revoca l'assegno di mantenimento in favore di;
Persona_1
2) Dichiara integralmente compensate le spese processuali relative al grado di appello, al giudizio di legittimità ed al presente giudizio.
8 Lecce, 3.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. ZI Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
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