Art. 42.
La misura delle ammende di cui agli articoli 7 , 10 , 14 , 18 , 25 , 28 , 30 , 33 , 34 , 35 , 37 , 38 , 40 , 41 , 42 , 43 , 45 , 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento. La ammenda prevista per contravvenzioni alle norme dello articolo 73 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e' stabilita da un minimo di lire 2.000 ad un massimo di lire 10.000.
La misura delle ammende di cui agli articoli 7 , 10 , 14 , 18 , 25 , 28 , 30 , 33 , 34 , 35 , 37 , 38 , 40 , 41 , 42 , 43 , 45 , 48 e 58 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento. La ammenda prevista per contravvenzioni alle norme dello articolo 73 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e' stabilita da un minimo di lire 2.000 ad un massimo di lire 10.000.