Art. 16. (Modifiche alla legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme
relative alla cessazione del l'impiego dell'amianto). 1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 marzo 1992, n. 257 , e' sostituito dal seguente:
"2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto".
2. L' articolo 3 della legge 27 marzo 1992, n. 257 , e' sostituito dal seguente:
"ART. 3 - (Valori limite). - 1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unita' produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attivita' di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non puo' superare i valori limite fissati dall' articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 , come modificato dalla presente legge.
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114 .
3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti, in coerenza con la normativa comunitaria, anche su proposta della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 , e' sostituita dalla seguente:
"a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo".
5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 , e' abrogato".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all' art. 16:
- Il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 , reca: "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE , n. 82/605/CEE , n. 83/477/CEE , n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE , in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell' art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212 ". La modifica di cui all'art. 16, comma 1, costituisce regola tecnica ai sensi della direttiva 83/189/CEE , e successive modificazioni, ed e' stata attuata in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee nella causa C-279/94.
- Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 114 , reca: "Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto".
relative alla cessazione del l'impiego dell'amianto). 1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 marzo 1992, n. 257 , e' sostituito dal seguente:
"2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto".
2. L' articolo 3 della legge 27 marzo 1992, n. 257 , e' sostituito dal seguente:
"ART. 3 - (Valori limite). - 1. La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unita' produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attivita' di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non puo' superare i valori limite fissati dall' articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 , come modificato dalla presente legge.
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, sono disciplinati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 114 .
3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti di cui ai commi 1 e 2 sono disposti, in coerenza con la normativa comunitaria, anche su proposta della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 , e' sostituita dalla seguente:
"a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo".
5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 , e' abrogato".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all' art. 16:
- Il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 , reca: "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE , n. 82/605/CEE , n. 83/477/CEE , n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE , in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell' art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212 ". La modifica di cui all'art. 16, comma 1, costituisce regola tecnica ai sensi della direttiva 83/189/CEE , e successive modificazioni, ed e' stata attuata in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' europee nella causa C-279/94.
- Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 114 , reca: "Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto".