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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 29/08/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 619/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Claudio COZZELLA, Presidente;
Dott. Ugo IANNINI, Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 619/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto “RICORSO CONGIUNTO PER LA SEPARAZIONE
PERSONALE DEI CONIUGI ex art. 473 bis 51 c.p.c.”, promosso da:
pagina 1 di 8 nato a [...] l'[...] (C.F.: , residente CP_1 C.F._1
in Loiri Porto San Paolo, Località L'Ulivariu, Via Nelson Mandela nr. 54;
e nata ad [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_2 C.F._2
residente in Loiri Porto San Paolo, Località L'Ulivariu, Via Nelson Mandela nr. 54;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Valentina Baffigo (C.F.:
) del Foro di Tempio Pausania, elettivamente domiciliati presso lo C.F._3
studio del difensore, in Olbia, Via Michele Moro nr. 11;
ricorrenti in via congiunta con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come da ricorso introduttivo, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
per il PM: parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, i ricorrenti, in via congiunta, chiedevano, all'intestato
Tribunale, di omologare la separazione consensuale dei medesimi, alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, potranno pagina 2 di 8 stabilire la loro residenza e il loro domicilio liberamente dove riterranno più opportuno;
2) La casa coniugale sita in Loiri Porto San Paolo Località L'Ulivariu, con gli arredi e corredi che la compongono, viene assegnata a che vi risiederà Controparte_2
unitamente alla figlia e comunque fino al raggiungimento dell'indipendenza Per_1
economica di entrambe le ragazze. Le parti si danno atto del fatto che CP_1
attualmente domiciliato in Friuli Venezia Giulia per motivi di lavoro, in caso di rientro in Sardegna potrà coabitare nella casa coniugale per il tempo necessario al reperimento di una nuova abitazione idonea alle proprie esigenze abitative. Tale coabitazione temporanea dovrà avvenire nel rispetto dell'assegnazione disposta in favore della e dell'interesse superiore delle figlie, senza che ciò possa in alcun modo CP_2
pregiudicare o limitare i diritti derivanti dall'assegnazione medesima e senza che la coabitazione comporti riconciliazione o ricostituzione del consorzio familiare. Il Dottor si impegna a condurre un'esistenza separata all'interno dell'abitazione e a CP_1
rispettare gli spazi e le esigenze del nucleo familiare assegnatario. Quando reperirà una nuova sistemazione abitativa, il libererà definitivamente l'immobile, restando CP_1
l'assegnazione in favore della pienamente efficace secondo i termini di legge e CP_2
fino alla raggiunta indipendenza economica delle figlie. 3) Considerata la loro maggiore età, le figlie e manterranno rapporti liberi e spontanei con entrambi i genitori;
Per_2 Per_1
4) Entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento delle figlie per quanto concerne le spese ordinarie. In particolare, i coniugi si danno atto che il si impegna e si CP_1
obbliga a provvedere in maniera diretta ed esclusiva al mantenimento ordinario della figlia , mentre la si impegna e si obbliga a provvedere in maniera diretta ed Per_2 CP_2
esclusiva al mantenimento ordinario della figlia 5) Le spese straordinarie sostenute Per_1
per ciascuna figlia (a titolo esemplificativo: mediche, odontoiatriche, universitarie, viaggi di studio, corsi di specializzazione ecc.), saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, previa comunicazione e accordo tra gli stessi e salvo casi di urgenza. Non sarà richiesta concertazione e saranno spese straordinarie soggette a rimborso pro quota automatico poiché obbligatorie: spese sanitarie urgenti (presso pagina 3 di 8 strutture pubbliche o private), acquisto di farmaci prescritti, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN. La quota parte di dette spese dovrà essere corrisposta mensilmente alla parte che le ha anticipate, previa rendicontazione. 6)
L'obbligo di mantenimento permarrà fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica delle figlie o, in ogni caso, fino al completamento del loro percorso di formazione. 7) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento, avendo entrambi redditi adeguati al proprio sostentamento”.
A sostegno delle proprie richieste, i coniugi ricorrenti rilevavano di avere contratto matrimonio civile in Olbia, il 22 settembre 2001, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al nr. 40, parte I, anno 2001, optando per il regime della separazione dei beni e che, dalla loro unione, nascevano due figlie: nata ad [...]
Olbia il 19 ottobre 2002, ed nata ad [...] il [...], entrambe Persona_4
maggiorenni, non economicamente autosufficienti.
Davano atto che la figlia maggiore, , studentessa universitaria, viveva presso un Per_2
immobile indipendente rispetto al nucleo familiare, mentre studentessa liceale, Per_1
viveva nella casa familiare, insieme alla madre.
I ricorrenti rilevavano che, ormai da tempo, il rapporto coniugale si era deteriorato, così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, stante la compromissione dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui gli stessi manifestavano la volontà di separarsi, alle condizioni sopraindicate.
Con note scritte depositate per l'udienza calendarizzata al 27 agosto 2025, i ricorrenti si richiamavano a quanto già dedotto nel ricorso introduttivo, depositato in via congiunta, chiedendo l'omologa delle condizioni di separazione ivi rassegnate.
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, acquisito il parere del PM in sede, la riferiva al Collegio, nella camera di consiglio telematica del 28 agosto 2025. pagina 4 di 8 *****
Il Collegio ritiene che debba essere omologata la separazione consensuale dei coniugi, risultando provato, in maniera incontrovertibile, il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso tale da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita matrimoniale.
Le risultanze di causa, e le dichiarazioni delle parti sul punto, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza, tra i coniugi, di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione della comunione materiale e spirituale tipica del rapporto di coniugio.
Le condizioni rassegnate in via congiunta dai ricorrenti possono essere integralmente recepite in questa sede di omologa, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico, e risultando le medesime conformi all'interesse della prole.
Non occorre pronunciarsi sulle spese di lite, visti i rapporti tra le parti, e la natura congiunta del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
OMOLOGA la separazione consensuale di:
nato l'[...] in [...]; CP_1
pagina 5 di 8 e nata il [...] in [...]; Controparte_2
in relazione al matrimonio contratto il 22/09/2001 ad Olbia (SS), iscritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Olbia, Atto N. 40, parte I - anno 2001;
alle seguenti
CONDIZIONI
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, potranno stabilire la loro residenza e il loro domicilio liberamente dove riterranno più opportuno;
2) La casa coniugale sita in Loiri Porto San Paolo Località L'Ulivariu, con gli arredi e corredi che la compongono, viene assegnata a che vi risiederà Controparte_2
unitamente alla figlia e comunque fino al raggiungimento dell'indipendenza Per_1
economica di entrambe le ragazze. Le parti si danno atto del fatto che CP_1
attualmente domiciliato in Friuli Venezia Giulia per motivi di lavoro, in caso di rientro in Sardegna potrà coabitare nella casa coniugale per il tempo necessario al reperimento di una nuova abitazione idonea alle proprie esigenze abitative. Tale coabitazione temporanea dovrà avvenire nel rispetto dell'assegnazione disposta in favore della e dell'interesse superiore delle figlie, senza che ciò possa in alcun modo CP_2
pregiudicare o limitare i diritti derivanti dall'assegnazione medesima e senza che la coabitazione comporti riconciliazione o ricostituzione del consorzio familiare. Il Dottor si impegna a condurre un'esistenza separata all'interno dell'abitazione e a CP_1
rispettare gli spazi e le esigenze del nucleo familiare assegnatario. Quando reperirà una nuova sistemazione abitativa, il libererà definitivamente l'immobile, restando CP_1
pagina 6 di 8 l'assegnazione in favore della pienamente efficace secondo i termini di legge e CP_2
fino alla raggiunta indipendenza economica delle figlie.
3) Considerata la loro maggiore età, le figlie e manterranno rapporti liberi e Per_2 Per_1
spontanei con entrambi i genitori;
4) Entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento delle figlie per quanto concerne le spese ordinarie. In particolare, i coniugi si danno atto che il si impegna e si CP_1
obbliga a provvedere in maniera diretta ed esclusiva al mantenimento ordinario della figlia , mentre la si impegna e si obbliga a provvedere in maniera diretta ed Per_2 CP_2
esclusiva al mantenimento ordinario della figlia Per_1
5) Le spese straordinarie sostenute per ciascuna figlia (a titolo esemplificativo: mediche, odontoiatriche, universitarie, viaggi di studio, corsi di specializzazione ecc.), saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, previa comunicazione e accordo tra gli stessi e salvo casi di urgenza. Non sarà richiesta concertazione e saranno spese straordinarie soggette a rimborso pro quota automatico poiché obbligatorie: spese sanitarie urgenti (presso strutture pubbliche o private), acquisto di farmaci prescritti, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN. La quota parte di dette spese dovrà essere corrisposta mensilmente alla parte che le ha anticipate, previa rendicontazione.
6) L'obbligo di mantenimento permarrà fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica delle figlie o, in ogni caso, fino al completamento del loro percorso di formazione.
7) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento, avendo entrambi redditi adeguati al proprio sostentamento”
per le spese di lite;
Per_5
pagina 7 di 8 ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 28 agosto 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Claudio Cozzella
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Claudio COZZELLA, Presidente;
Dott. Ugo IANNINI, Giudice;
Dott.ssa Micol MENCONI, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.r.g. 619/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione, avente ad oggetto “RICORSO CONGIUNTO PER LA SEPARAZIONE
PERSONALE DEI CONIUGI ex art. 473 bis 51 c.p.c.”, promosso da:
pagina 1 di 8 nato a [...] l'[...] (C.F.: , residente CP_1 C.F._1
in Loiri Porto San Paolo, Località L'Ulivariu, Via Nelson Mandela nr. 54;
e nata ad [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_2 C.F._2
residente in Loiri Porto San Paolo, Località L'Ulivariu, Via Nelson Mandela nr. 54;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Valentina Baffigo (C.F.:
) del Foro di Tempio Pausania, elettivamente domiciliati presso lo C.F._3
studio del difensore, in Olbia, Via Michele Moro nr. 11;
ricorrenti in via congiunta con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come da ricorso introduttivo, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
per il PM: parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, i ricorrenti, in via congiunta, chiedevano, all'intestato
Tribunale, di omologare la separazione consensuale dei medesimi, alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, potranno pagina 2 di 8 stabilire la loro residenza e il loro domicilio liberamente dove riterranno più opportuno;
2) La casa coniugale sita in Loiri Porto San Paolo Località L'Ulivariu, con gli arredi e corredi che la compongono, viene assegnata a che vi risiederà Controparte_2
unitamente alla figlia e comunque fino al raggiungimento dell'indipendenza Per_1
economica di entrambe le ragazze. Le parti si danno atto del fatto che CP_1
attualmente domiciliato in Friuli Venezia Giulia per motivi di lavoro, in caso di rientro in Sardegna potrà coabitare nella casa coniugale per il tempo necessario al reperimento di una nuova abitazione idonea alle proprie esigenze abitative. Tale coabitazione temporanea dovrà avvenire nel rispetto dell'assegnazione disposta in favore della e dell'interesse superiore delle figlie, senza che ciò possa in alcun modo CP_2
pregiudicare o limitare i diritti derivanti dall'assegnazione medesima e senza che la coabitazione comporti riconciliazione o ricostituzione del consorzio familiare. Il Dottor si impegna a condurre un'esistenza separata all'interno dell'abitazione e a CP_1
rispettare gli spazi e le esigenze del nucleo familiare assegnatario. Quando reperirà una nuova sistemazione abitativa, il libererà definitivamente l'immobile, restando CP_1
l'assegnazione in favore della pienamente efficace secondo i termini di legge e CP_2
fino alla raggiunta indipendenza economica delle figlie. 3) Considerata la loro maggiore età, le figlie e manterranno rapporti liberi e spontanei con entrambi i genitori;
Per_2 Per_1
4) Entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento delle figlie per quanto concerne le spese ordinarie. In particolare, i coniugi si danno atto che il si impegna e si CP_1
obbliga a provvedere in maniera diretta ed esclusiva al mantenimento ordinario della figlia , mentre la si impegna e si obbliga a provvedere in maniera diretta ed Per_2 CP_2
esclusiva al mantenimento ordinario della figlia 5) Le spese straordinarie sostenute Per_1
per ciascuna figlia (a titolo esemplificativo: mediche, odontoiatriche, universitarie, viaggi di studio, corsi di specializzazione ecc.), saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, previa comunicazione e accordo tra gli stessi e salvo casi di urgenza. Non sarà richiesta concertazione e saranno spese straordinarie soggette a rimborso pro quota automatico poiché obbligatorie: spese sanitarie urgenti (presso pagina 3 di 8 strutture pubbliche o private), acquisto di farmaci prescritti, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN. La quota parte di dette spese dovrà essere corrisposta mensilmente alla parte che le ha anticipate, previa rendicontazione. 6)
L'obbligo di mantenimento permarrà fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica delle figlie o, in ogni caso, fino al completamento del loro percorso di formazione. 7) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento, avendo entrambi redditi adeguati al proprio sostentamento”.
A sostegno delle proprie richieste, i coniugi ricorrenti rilevavano di avere contratto matrimonio civile in Olbia, il 22 settembre 2001, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune al nr. 40, parte I, anno 2001, optando per il regime della separazione dei beni e che, dalla loro unione, nascevano due figlie: nata ad [...]
Olbia il 19 ottobre 2002, ed nata ad [...] il [...], entrambe Persona_4
maggiorenni, non economicamente autosufficienti.
Davano atto che la figlia maggiore, , studentessa universitaria, viveva presso un Per_2
immobile indipendente rispetto al nucleo familiare, mentre studentessa liceale, Per_1
viveva nella casa familiare, insieme alla madre.
I ricorrenti rilevavano che, ormai da tempo, il rapporto coniugale si era deteriorato, così da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, stante la compromissione dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui gli stessi manifestavano la volontà di separarsi, alle condizioni sopraindicate.
Con note scritte depositate per l'udienza calendarizzata al 27 agosto 2025, i ricorrenti si richiamavano a quanto già dedotto nel ricorso introduttivo, depositato in via congiunta, chiedendo l'omologa delle condizioni di separazione ivi rassegnate.
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, acquisito il parere del PM in sede, la riferiva al Collegio, nella camera di consiglio telematica del 28 agosto 2025. pagina 4 di 8 *****
Il Collegio ritiene che debba essere omologata la separazione consensuale dei coniugi, risultando provato, in maniera incontrovertibile, il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso tale da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita matrimoniale.
Le risultanze di causa, e le dichiarazioni delle parti sul punto, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza, tra i coniugi, di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione della comunione materiale e spirituale tipica del rapporto di coniugio.
Le condizioni rassegnate in via congiunta dai ricorrenti possono essere integralmente recepite in questa sede di omologa, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di ordine pubblico, e risultando le medesime conformi all'interesse della prole.
Non occorre pronunciarsi sulle spese di lite, visti i rapporti tra le parti, e la natura congiunta del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
OMOLOGA la separazione consensuale di:
nato l'[...] in [...]; CP_1
pagina 5 di 8 e nata il [...] in [...]; Controparte_2
in relazione al matrimonio contratto il 22/09/2001 ad Olbia (SS), iscritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio del Comune di Olbia, Atto N. 40, parte I - anno 2001;
alle seguenti
CONDIZIONI
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, potranno stabilire la loro residenza e il loro domicilio liberamente dove riterranno più opportuno;
2) La casa coniugale sita in Loiri Porto San Paolo Località L'Ulivariu, con gli arredi e corredi che la compongono, viene assegnata a che vi risiederà Controparte_2
unitamente alla figlia e comunque fino al raggiungimento dell'indipendenza Per_1
economica di entrambe le ragazze. Le parti si danno atto del fatto che CP_1
attualmente domiciliato in Friuli Venezia Giulia per motivi di lavoro, in caso di rientro in Sardegna potrà coabitare nella casa coniugale per il tempo necessario al reperimento di una nuova abitazione idonea alle proprie esigenze abitative. Tale coabitazione temporanea dovrà avvenire nel rispetto dell'assegnazione disposta in favore della e dell'interesse superiore delle figlie, senza che ciò possa in alcun modo CP_2
pregiudicare o limitare i diritti derivanti dall'assegnazione medesima e senza che la coabitazione comporti riconciliazione o ricostituzione del consorzio familiare. Il Dottor si impegna a condurre un'esistenza separata all'interno dell'abitazione e a CP_1
rispettare gli spazi e le esigenze del nucleo familiare assegnatario. Quando reperirà una nuova sistemazione abitativa, il libererà definitivamente l'immobile, restando CP_1
pagina 6 di 8 l'assegnazione in favore della pienamente efficace secondo i termini di legge e CP_2
fino alla raggiunta indipendenza economica delle figlie.
3) Considerata la loro maggiore età, le figlie e manterranno rapporti liberi e Per_2 Per_1
spontanei con entrambi i genitori;
4) Entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento delle figlie per quanto concerne le spese ordinarie. In particolare, i coniugi si danno atto che il si impegna e si CP_1
obbliga a provvedere in maniera diretta ed esclusiva al mantenimento ordinario della figlia , mentre la si impegna e si obbliga a provvedere in maniera diretta ed Per_2 CP_2
esclusiva al mantenimento ordinario della figlia Per_1
5) Le spese straordinarie sostenute per ciascuna figlia (a titolo esemplificativo: mediche, odontoiatriche, universitarie, viaggi di studio, corsi di specializzazione ecc.), saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, previa comunicazione e accordo tra gli stessi e salvo casi di urgenza. Non sarà richiesta concertazione e saranno spese straordinarie soggette a rimborso pro quota automatico poiché obbligatorie: spese sanitarie urgenti (presso strutture pubbliche o private), acquisto di farmaci prescritti, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN. La quota parte di dette spese dovrà essere corrisposta mensilmente alla parte che le ha anticipate, previa rendicontazione.
6) L'obbligo di mantenimento permarrà fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica delle figlie o, in ogni caso, fino al completamento del loro percorso di formazione.
7) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento, avendo entrambi redditi adeguati al proprio sostentamento”
per le spese di lite;
Per_5
pagina 7 di 8 ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile);
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 28 agosto 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Claudio Cozzella
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