Articolo 14 della Legge 29 settembre 2000, n. 300
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26 ottobre 2000
Art. 14. (Esercizio delle deleghe) 1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno novanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio delle deleghe. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parete entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi medesimi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza del parere.
Entrata in vigore il 26 ottobre 2000