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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/09/2025, n. 3368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3368 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 14163 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2020 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Sardella Parte_1
opponente
E
e per essa la a socio Controparte_1 Controparte_2
unico, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Mancusi
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Com'è noto, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d'ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Preliminarmente va osservato come nella specie l'opposizione sia stata proposta da ai sensi dell'art. 650 c.p.c. con atto di citazione notificato Parte_1
in data 9.11.20 avverso il decreto ingiuntivo n. 3874/20 emesso dal Tribunale di
1 Palermo in data 26.07.20 su istanza della pertanto oltre i Controparte_1
termini di legge.
Ora, mette conto evidenziare come la giurisprudenza sia costante nell'affermare che ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui all'art. 650 c.p.c. non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull'opponente – che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia pertanto stato in grado di proporre una tempestiva opposizione, con la specificazione che tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario ( v.
Cass. civ. SS.UU. n. 14572/2007 ).
Alla luce dei superiori principi va osservato come nel caso in esame l'opponente abbia allegato e documentato ( mediante deposito di certificazione anagrafica storica ) il mutamento della propria residenza in Siracusa a far data dal
18.04.17, laddove il decreto ingiuntivo era stato notificato il 25.09.20 in questo c.so dei Mille n° 1804.
Ora, la superiore allegazione consente di ritenere accertata l'irregolarità della notifica del provvedimento monitorio;
che trattasi di notifica nulla e non già inesistente discende dal principio, recentemente affermato dalla Suprema Corte in continuità con il precedente orientamento, secondo cui la notificazione del decreto ingiuntivo effettuata presso il luogo in cui l'ingiunto aveva la residenza anagrafica sino a tempo prima è nulla, ma non inesistente, laddove non possa dirsi che tale luogo sia privo di riferimenti col destinatario della notifica ( v. Cass. civ. ord. n. 4529/19 ) come emerge nella fattispecie in esame in cui l'indirizzo di questo c.so dei Mille n° 1804 era stato indicato dall'opponente in sede di sottoscrizione del contratto di finanziamento posto a fondamento della domanda
2 d'ingiunzione.
D'altro canto, a fronte della proposizione da parte del n via incidentale Pt_1
della querela di falso avverso l'avviso di ricevimento del plico con cui era stato notificato il decreto ingiuntivo, la pronuncia, resa ad esito del relativo sub- procedimento di cognizione, di declaratoria della falsità della sottoscrizione apposta sull'avviso suindicato, non ascrivibile, pertanto, alla persona dell'odierno opponente, consente di ritenere che questi non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo emesso in suo danno per irregolarità/nullità della notificazione del medesimo con la conseguente incolpevole impossibilità di proporre tempestivamente opposizione.
Alle medesime conclusioni ( in tema di intempestività della conoscenza del provvedimento ) potrà pervenirsi anche laddove si consideri l'allegazione offerta dallo stesso opponente in ordine alla ricezione del plico da parte della madre del atteso che la comunicazione via mail ( invero documentata ) di tale Pt_1
circostanza da parte della sorella nei confronti del avvenne in data 3.11.20, Pt_1
ossia solo un giorno prima dello spirare del termine di gg. 40 per la tempestiva proposizione dell'opposizione al decreto emesso.
Ritenuta, pertanto, ammissibile l'opposizione tardiva proposta ex art. 650
c.p.c. da e sanato il vizio di notificazione dalla sola proposizione Parte_1
dell'opposizione stessa, venendo al merito deve rilevarsi come la CP_1
abbia ottenuto in sede monitoria l'ingiunzione di pagamento a danno di
[...]
per un importo pari a € 15.326,36 ( oltre interessi di mora calcolati ai sensi Pt_1
dell'art. 117 co. 7, lett. a) T.U.B., così come rideterminato dal Giudice della fase sommaria, e spese ) stante l'esposizione debitoria maturata da questi in ragione di finanziamento originariamente stipulato in data 26.07.07 con a Parte_2
socio unico e sottoscritto dal medesimo, credito pervenuto quanto a Pt_1
titolarità a seguito di cessione pro soluto alla nell'ambito di un'operazione CP_1
di cartolarizzazione di cui alla L. n. 130/1999 e all'art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993
( v. documentazione prodotta a corredo della domanda d'ingiunzione ).
3 Ciò premesso, ritenuta assolta, a cura della società opposta, la condizione di procedibilità del giudizio per intervenuto regolare esperimento ope giudicis del tentativo obbligatorio di mediazione, si rileva come il al fine di paralizzare Pt_1
la pretesa avversaria, abbia in primo luogo eccepito la prescrizione del credito.
Detta censura non risulta meritevole di accoglimento. Difatti, laddove si ponga riferimento, come nella specie, ad un debito rateizzato in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di un'unica obbligazione principale, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale che inizia a decorrere dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale ( cfr. Cass. civ. n. 25047/09 ), di guisa che, stante la decorrenza nel caso in esame di detto termine a far data dal gennaio 2014 per il contratto sottoscritto il 26.07.07
( scadenza dell'ultima delle 72 rate previste, come attestato dal piano di ammortamento prodotto in sede monitoria ), esso non risulterà evidentemente spirato per mancata maturazione del relativo decorso decennale;
d'altro canto, anche ove si consideri quale dies a quo ai fini prescrizionali la data di intervenuta decadenza dal beneficio del termine ( 11.10.10 ), il credito in esame non risulterebbe prescritto, attesa la valenza di atto interruttivo che ai sensi dell'art. 2943 c.c. può essere attribuita al provvedimento monitorio, nella specie notificato il 25.09.20.
Con riguardo poi alla eccepita prescrizione degli interessi sarà sufficiente richiamare i principi espressi dalla Suprema Corte secondo cui “la rateizzazione in più versamenti periodici di un unico debito non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti” ( v. Cass. civ.
n. 18951/13 ), dovendosi ritenere, pertanto, applicabile nella specie il termine prescrizione decennale.
4 Infine, va osservato come, seppur non specificamente contestata ex adverso, parte opposta, in adempimento dell'onere probatorio da cui era gravata, abbia invero dimostrato la sussistenza della pretesa creditoria riconosciuta in sede monitoria producendo oltre al contratto di finanziamento, completo delle relative condizioni generali e delle sottoscrizioni dell'opponente – documento che, assunto carattere di incontestabilità, sono, conseguentemente, idonei a fungere, quale fonte negoziale della pretesa creditoria, da prova anche nel giudizio a cognizione piena instaurato dall'opponente a seguito di procedimento monitorio, in ossequio ai principi espressi dalla Suprema Corte sul riparto dell'onere probatorio in tema di adempimento ( v. Cass. civ., Sez. Unite, n. 13533/01 ) – piano di ammortamento, estratto conto analitico contenente la completa movimentazione afferente al dedotto rapporto e l'analitica indicazione delle voci costitutive dell'esposizione debitoria.
Alla luce delle argomentazioni suesposte e rilevato come nessuna specifica censura sia stata, altresì, mossa dall'opponente sia in ordine alla avvenuta erogazione del finanziamento oggetto del relativo contratto da questi sottoscritto sia con riguardo all'inadempimento ex adverso dedotto, dovrà rigettarsi l'opposizione proposta e per l'effetto andrà confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore di risultando assorbita ogni altra questione. Controparte_1
Per il principio della soccombenza, dovrà rifondere alla Parte_1 [...]
le spese della presente fase di opposizione, che si liquidano in CP_1
complessivi € 3.200,00, oltre oneri accessori come per legge.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da con atto di citazione notificato Parte_1
in data 9.11.20 avverso il decreto ingiuntivo n. 3874/20 emesso, su ricorso di
5 dal Tribunale di Palermo in data 26.07.20, che per l'effetto Controparte_1
conferma;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese della presente fase di opposizione, quantificate come in parte motiva in complessivi € 3.200,00, oltre oneri accessori come per legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282
c.p.c., come modificato dalla L. n. 534/95.
Così deciso in Palermo in data 23.07.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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