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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/12/2025, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 1506/2019 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Raffaele
ES per parte opponente e dall'avv. Santo Mariano per parte opposta, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1506 del R.G.A.C. 2019, promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
ES;
- opponente - contro
p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Santo Mariano;
- società opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 301/2019, emesso dal tribunale di Castrovillari il 16.4.2019, reso pubblico il 17.4.2019 e notificato il 25.4.2019.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 301/2019, emesso dal tribunale di Castrovillari il 16.4.2019, reso pubblico il
17.4.2019 e notificato il 25.4.2019, con il quale - su istanza dell'odierna opposta - gli era stato intimato il pagamento della somma di € 11.480,54, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale debito rinveniente dall'asserito mancato pagamento della fattura n. 10 dell'11.1.2019, dovuta a saldo dei “lavori relativi al tetto di copertura del fabbricato di proprietà del sig. ”. Pt_1
Nel merito, ha lamentato che l'esecuzione dei lavori non fu fatta a regola d'arte e, in particolare, che: “1) gli abbaini posti sul solaio venivano realizzati in misura eccessivamente ridotta tanto da impedire l'installazione di ogni tipo di infisso ed il passaggio di luce ed aria a sufficienza.”; “2) il sottogronda è stato montato non in maniera lineare con vistose ammaccature in più parti, tanto da dover essere necessario la sua integrale sostituzione;
inoltre montato senza l'applicazione della relativa base di intonaco”; “3) parte del tetto risulta essere stato danneggiato ed imbrattato con cemento…”; “4) il telaio montato in corrispondenza dei balconi e prima dei lavori di muratura, oltre a non essere una buona pratica lavorativa, ha indotto i muratori ad una maggiore lavorazione
e quindi ad un maggiore costo di manodopera”. Ha insistito, quindi, per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia
l'On.le Tribunale adito, preliminarmente riconoscere il diritto dell'opponente a quanto eccepito e in accoglimento della presente opposizione revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare infondata la pretesa del pagamento delle somme richieste;
condannare l'opposto al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria in data 21.11.2019 si è costituita in giudizio la quale - preliminarmente - ha eccepito la decadenza dall'azione ex art. CP_1
1667 c.c.; quanto al merito, ha contestato le deduzioni e le domande di parte opponente - di cui ha invocato l'integrale rigetto, con il favore di spese e competenze di causa - ribadendo la piena fondatezza della propria pretesa creditoria e la legittimità del proprio operato.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
2. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 12/02/2010, n. 3373).
3. È, altresì, noto come la fattura commerciale abbia valore di prova scritta limitatamente alla fase monitoria, mentre nel giudizio di opposizione il credito deve essere oggetto di prova secondo le ordinarie regole processuali.
Per orientamento giurisprudenziale ormai costante, le fatture commerciali - pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo - nel giudizio di cognizione, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato, né comportano alcuna inversione dell'onere della prova in caso di contestazione dell'an e del quantum del credito vantato in giudizio.
A tal riguardo, anche di recente la Suprema Corte ha avuto modo di specificare che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con le conseguenze che, laddove in sede di opposizione il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, potendo al massimo rappresentare un mero indizio (vedasi, ex multis,
Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 299 del 12.01.2016).
Se, dunque, nella fase monitoria la fattura integrata dall'estratto autentico delle scritture contabili costituisce presupposto per la valida emissione del decreto ingiuntivo, la contestazione che una parte svolga in sede di opposizione in ordine alla esistenza di un credito, quale risultante da una fattura commerciale, obbliga la medesima a fornire al giudice la prova dell'esistenza e dell'esatto ammontare del credito stesso.
4. Con specifico riferimento all'odierno thema decidendum va poi osservato che, “in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, né costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica.” (ex multis, Cass. civ. n. 10860/2007); ed ancora, “l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di fornire la prova della congruità di tale somma, alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dall'appaltatore, trattandosi di documenti di natura fiscale provenienti dalla stessa parte…” (Cass. civ. n. 33575/2021).
5. Come più volte chiarito dalla Suprema Corte, “il committente, convenuto in giudizio, può paralizzare la pretesa avversaria, opponendo le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadempimenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art.
1667 cod. civ., applicabile in caso di opera portata a termine (Cass., Sez. 1, 14/2/2019, n. 4511), anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta, atteso che le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668, 1669 e ss. cod. civ., attinenti alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 cod. civ., integrano - senza escluderne
l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore, che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista per i casi di opere completate in violazione delle prescrizioni pattuite
o delle regole tecniche (Cass., Sez. 2, 17/5/2004, n. 9333; Cass., Sez. 2, 20/3/2012, n. 4445) e che impongono all'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo, l'onere di dimostrare, quando il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione, di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass., Sez. 2, 20/1/2010, n. 936;
Cass., Sez. 2, 13/2/2008, n. 3472). Infatti, come ripetutamente affermato da questa Corte, le disposizioni generali di cui agli artt. 1453 e 1455 cod. civ., che contemplano la comune responsabilità dell'appaltatore, operano quando egli non esegua interamente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuti di consegnarla o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore, inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica, sicché, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (per tutte, Cass., Sez. 2, 09/08/1996, n. 7364). […] In altre parole, operando, in materia di appalto, il principio generale che governa la condanna all'adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive, l'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, sicché la domanda di condanna del committente al pagamento non può essere accolta nel caso in cui quest'ultimo contesti l'adempimento dell'appaltatore e tale contestazione risulti fondata, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa
(Cass., Sez. 2, 13/2/2008, n. 3472; Cass., Sez. 2, 4/1/2019, n. 98)” (in tal senso, ex multis,
Cassazione civile, Sez. II, n. 7041 del 09/03/2023).
6. Va, poi, osservato che in tema di contratto di appalto, la decadenza del committente dall'azione di garanzia per i vizi e difformità dell'opera, prevista dall'art. 1667 c.c., non è rilevabile d'ufficio, sicché la relativa eccezione deve essere proposta dal convenuto ai sensi dell'art. 167 c.p.c., a pena di decadenza, nella comparsa di risposta da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione (in tal senso, ex multis, Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 14569 del 24/05/2024).
Nel caso di specie, va registrato che la prima udienza di comparizione fissata in citazione per il
29.11.2019 è stata differita al 9.12.2019 ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4 c.p.c..
Tuttavia, parte convenuta si è costituita con comparsa depositata in cancelleria in data 21.11.2019 e, quindi, ben oltre il termine del ventesimo giorno anteriore all'udienza per come differita ex art. 168 bis, comma 4 c.p.c., con il conseguente corollario che è da ritenersi inammissibile, giacché tardiva,
l'eccezione di decadenza ex art. 1677 c.c. sollevata da parte opposta in comparsa di costituzione.
Ed infatti, il rinvio d'ufficio dell'udienza ex art. 168-bis, comma 4 c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa né per la proposizione dell'appello incidentale, poiché
l'art. 166 c.p.c., coordinato con i successivi artt. 167 e 343, contempla(va), quale ipotesi utile ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore (Cass. civ. Sez.
2 - Sentenza n. 2299 del 30/01/2017).
7. Tanto premesso e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, va registrato che costituisce circostanza pacifica e documentalmente provata che tra le parti sia intercorso un contratto di appalto sottoscritto il 25.8.2017 ed avente ad oggetto i lavori nello stesso descritti (v. doc. n. 2 allegato al fascicolo monitorio).
In particolare, il credito ingiunto (quantificato in complessivi € 11.480,54 a saldo del maggior dovuto) maturato a titolo di corrispettivo dalla ditta appaltatrice è stato dalla stessa ricondotto all'esecuzione delle seguenti lavorazioni: “Fornitura e messa in opera pensiline realizzate con struttura in ferro zincato, tegole wierer colore antichizzato coppo vecchio, grondaia e sottogronda in alluminio color rame antichizzato MQ 95 circa giusto contratto sottoscritto in data 25/08/2017.”, nonché, di “Lavori extra contratto” consistiti in: “Fornitura e messa in opera tubi pluviali 80x80 in PVC per scoli terrazza”, “Chiusura abbaino grande con bachelite”, “Fornitura e messa in opera grondaia con lavorazione tonda in alluminio color rame antichizzato al balcone lato mare”,
“Fornitura e messa in opera sottogronda in alluminio color rame al balcone lato mare”, “Lavoro di muratura consistente consistente nella realizzazione delle riseghe per le tegole delle pensiline” (v. doc. n. 1 fattura n. 10 dell'11.1.2019 allegata al fascicolo monitorio).
7.1 Ritiene opportuno questo Tribunale muovere dall'esame dei vizi lamentati da parte opponente e illustrati nell'elaborato peritale a forma del tecnico di parte, le cui risultanze - rimaste peraltro prive di specifica critica avversaria - appaiono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere tecnico, sostenute, peraltro, dalle fotografie riproducenti lo stato dei luoghi, così meritando di essere utilizzate ai fini della presente decisione.
Nello specifico, il vizio contestato inerente l'installazione degli abbaini, che secondo parte opponente “venivano realizzati in misura eccessivamente ridotta tanto da impedire l'installazione di ogni tipo di infisso ed il passaggio di luce ed aria a sufficienza.”, risulta accertato dal consulente di parte che ha rilevato: “una difformità nella realizzazione dei due abbaini, rispetto a quanto riportato sull'elaborato grafico (FIGURA 1), allegato al contratto d'appalto dalla ditta esecutrice
, in quanto, gli abbaini realizzati presentano una riduzione sostanziale della luce utile CP_1 interna al piano mansardato, precludendone, di fatto, la loro fruibilità e soprattutto l'installazione di un infisso. . . in quanto la struttura metallica di sostegno del manto di copertura, è stata realizzata interamente all'interno dello spazio utile della base dell'asola del solaio, pari a cm 117 circa, riducendo di fatto l'area utile a cm 85 circa alla base ed ad un'altezza utile, compresa tra cm
23 e cm 30. . . considerando che un qualsiasi infisso ha necessità di un proprio telaio perimetrale che mediamente, misura tra gli 8/10 cm, ne deriva l'impossibilità di realizzare un infisso idoneo, essendo che l'altezza utile è compresa tra 23/30, la superficie restante ed idonea alla posa in opera di un vetro, sarebbe di circa 10 cm (vedi foto n. 2) . . Inoltre … mancata sigillatura delle falde laterali degli abbaini in corrispondenza dell'intersezione con la falda del manto di copertura e su alcune pensiline realizzati ai piani primo e mansarda, con conseguenti creazioni di aperture a rischio infiltrazioni acque piovani e nidificazione di uccelli (vedi foto n. 3)”; “Sezione del ferro tubolare utilizzata non idonea alla realizzazione di una struttura a regola d'arte, in quanto utilizzati sezioni di profilato che determinano una discontinuità tra la trave di colmo ed i puntoni laterali (travi inclinate), che di fatto, non aderiscono interamente tra loro, vanificando di fatto la funzione di portata delle dimensioni del tubolare metallico utilizzato (vedi foto n. 4)”; “Saldature non eseguite a perfetta regola d'arte; limitatamente alle poche aree visibili si evince come sia stata realizzata una piccola saldatura, utilizzata di solito, come prima puntatura (vedi foto n. 5)”.
Lo stesso consulente individua le opere necessarie all'eliminazione dei vizi proponendo:
“Rimozione totale delle falde di copertura dei due abbaini (scossaline sotto gronda, pannello sotto tegola), nonché taglio della struttura metallica, previa rimozione di tegole e pannelli sottostante, relativamente alle aree necessarie intorno ai due abbaini, al fine di agevolare la realizzazione dei lavori di raccordo dei nuovi abbaini;
… Fornitura e realizzazione in opera di nuove strutture in ferro tubolare zincato, in quantità necessaria per la realizzazione dei due abbaini, con nuovo dimensionamento e pendenze, idonee a rilasciare aperture interne con luci adeguate alla posa in opera dell'infisso e garantirne la funzionalità; . . . posa in opera dei pannelli sotto tegola e delle tegole di copertura degli abbaini, con fornitura di tegole mancanti e/o danneggiate durante la rimozione;
. . . Ripristino del pacchetto di copertura, rimosso intorno gli abbaini, con fornitura di tegole mancanti e/o danneggiate durante la rimozione;
”.
7.2 Passando, poi, alla contestazione relativa al “sottogronda montato non in maniera lineare con vistose ammaccature in più parti, tanto da dover essere necessario la sua integrale sostituzione;
inoltre montato senza l'applicazione della relativa base di intonaco”, va osservato che il ctp, le cui conclusioni anche in questo caso, meritano di essere condivise, ha evidenziato: “Scossaline sotto gronda, anch'esse non posate a regola d'arte in quanto le stesse, in più punti, non aderiscono perfettamente al frontalino della pensilina in c.a., con la tassellatura realizzata in punti, non perfettamente livellati, con conseguente deformazione della scossalina stessa (vedi foto n. 6). Le predette scossaline sotto gronda, inoltre, non risultano perfettamente aderenti (vedi foto n. 7). Il raccordo tra il frontalino della pensilina in c.a. e la scossalina sotto gronda, sono state realizzate, probabilmente, con materiale non idoneo, per cui, già alla data del sopralluogo, erano visibili lesioni longitudinali diffuse, visibili per la quasi totalità del perimetro di copertura (vedi foto n.
8).”, individuando le seguenti opere al fine di eliminare i vizi riscontrati: “Smontaggio scossaline sotto gronda;
Rasatura dei frontalini delle pensiline perimetrali, al fine di realizzare un fronte livellato a regola d'arte, di base per la posa in opera di nuove scossaline sotto gronda, della medesima tipologia;
Fornitura e posa in opera delle nuove scossaline sotto gronda, per tutto il perimetro del fabbricato.”. Per l'esecuzione degli interventi sopra complessivamente individuati sarà poi necessaria la
“adozione delle misure di sicurezza, quali recinzione perimetrale del cantiere, posa in opera di ponteggio in elevazione, costituito da elementi metallici a incastellate e sovrapponibili, con pianali, scale e rete di protezione;
Smontaggio ponteggio e rimozione recinzione di cantiere.”.
7.3 Con riguardo, poi, la contestazione relativa al tetto che “risulta essere stato danneggiato ed imbrattato con cemento…”, tale lamentela risulta priva di supporto probatorio alcuno, stante l'assenza in atti di specifici elementi di fatto dai quali poter desumere l'esistenza di tale pregiudizio.
7.4 Infine, in merito al “telaio montato in corrispondenza dei balconi e prima dei lavori di muratura, oltre a non essere una buona pratica lavorativa, ha indotto i muratori ad una maggiore lavorazione e quindi ad un maggiore costo di manodopera”, trattasi di prospettazione dedotta in maniera alquanto generica, in quanto parte opponente non ha adeguatamente allegato (e, tanto meno, provato) alcun elemento utile al fine di poter desumere l'esistenza di tale vizio.
A fronte quindi, della prova offerta da parte opponente dell'esistenza dei vizi sopra individuati, la società opposta - di
contro
- non ha ottemperato all'onere probatorio sulla stessa incombente, dimostrando non solo di aver eseguito i lavori de quibus conformemente al contratto e alle regole dell'arte, ma anche che le cause dei vizi non fossero alla stessa imputabili.
In conseguenza di ciò, deve ritenersi accertato che i vizi contestati sono ascrivibili a responsabilità dell'odierna opposta per la condotta tenuta nel corso delle operazioni di installazione degli abbaini e delle scossaline sottogronda.
Al fine di determinare l'ammontare delle spese necessarie alla risoluzione dei vizi accertati, ritiene questo Tribunale di prendere in considerazione le risultanze della perizia del ctp, non avendo parte opposta formulato alcuna contraria e specifica censura alla situazione fattuale descritta dal tecnico;
pertanto - anche ragioni di economia processuale - si ritengono adeguate le valutazioni e descrizioni operate dal tecnico di parte, giacché precise e analitiche. Il ctp ha quantificato la spesa necessaria per l'eliminazione dei vizi accertati in € 9.725,41, oltre €
500,00 per i compensi della consulenza espletata ed € 600,00 per la redazione della S.C.I.A. necessaria all'esecuzione degli interventi di ripristino sopra individuati, oltre agli accessori dovuti per legge (v. computo metrico allegato all'elaborato peritale), importi questi che - complessivamente considerati ed anche tenuto conto del fatto che le stime risalgono ad alcuni anni addietro - vanno certamente a neutralizzare integralmente la domanda di pagamento azionata in sede monitoria da parte opposta.
Sulla scorta, quindi, di tale complessivo ordine di considerazioni, l'odierna opposizione non può che essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo in esame.
8. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 460,00 per la fase di studio;
€ 390,00 per la fase introduttiva;
€ 850,00 per la fase istruttoria ed € 900,00 per la fase decisionale), oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1506/2019 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto, dichiarando non dovute le somme in esso richieste.
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere - in favore CP_1 di parte opponente - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.600,00, oltre accessori come per legge, con distrazione a beneficio del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari, il 19 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna
D'Amico.
Proc. n. 1506/2019 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Raffaele
ES per parte opponente e dall'avv. Santo Mariano per parte opposta, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1506 del R.G.A.C. 2019, promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
ES;
- opponente - contro
p.i. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Santo Mariano;
- società opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 301/2019, emesso dal tribunale di Castrovillari il 16.4.2019, reso pubblico il 17.4.2019 e notificato il 25.4.2019.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 301/2019, emesso dal tribunale di Castrovillari il 16.4.2019, reso pubblico il
17.4.2019 e notificato il 25.4.2019, con il quale - su istanza dell'odierna opposta - gli era stato intimato il pagamento della somma di € 11.480,54, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale debito rinveniente dall'asserito mancato pagamento della fattura n. 10 dell'11.1.2019, dovuta a saldo dei “lavori relativi al tetto di copertura del fabbricato di proprietà del sig. ”. Pt_1
Nel merito, ha lamentato che l'esecuzione dei lavori non fu fatta a regola d'arte e, in particolare, che: “1) gli abbaini posti sul solaio venivano realizzati in misura eccessivamente ridotta tanto da impedire l'installazione di ogni tipo di infisso ed il passaggio di luce ed aria a sufficienza.”; “2) il sottogronda è stato montato non in maniera lineare con vistose ammaccature in più parti, tanto da dover essere necessario la sua integrale sostituzione;
inoltre montato senza l'applicazione della relativa base di intonaco”; “3) parte del tetto risulta essere stato danneggiato ed imbrattato con cemento…”; “4) il telaio montato in corrispondenza dei balconi e prima dei lavori di muratura, oltre a non essere una buona pratica lavorativa, ha indotto i muratori ad una maggiore lavorazione
e quindi ad un maggiore costo di manodopera”. Ha insistito, quindi, per l'accoglimento delle conclusioni che di seguito si trascrivono: “Voglia
l'On.le Tribunale adito, preliminarmente riconoscere il diritto dell'opponente a quanto eccepito e in accoglimento della presente opposizione revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare infondata la pretesa del pagamento delle somme richieste;
condannare l'opposto al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria in data 21.11.2019 si è costituita in giudizio la quale - preliminarmente - ha eccepito la decadenza dall'azione ex art. CP_1
1667 c.c.; quanto al merito, ha contestato le deduzioni e le domande di parte opponente - di cui ha invocato l'integrale rigetto, con il favore di spese e competenze di causa - ribadendo la piena fondatezza della propria pretesa creditoria e la legittimità del proprio operato.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
2. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. III, 12/02/2010, n. 3373).
3. È, altresì, noto come la fattura commerciale abbia valore di prova scritta limitatamente alla fase monitoria, mentre nel giudizio di opposizione il credito deve essere oggetto di prova secondo le ordinarie regole processuali.
Per orientamento giurisprudenziale ormai costante, le fatture commerciali - pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo - nel giudizio di cognizione, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato, né comportano alcuna inversione dell'onere della prova in caso di contestazione dell'an e del quantum del credito vantato in giudizio.
A tal riguardo, anche di recente la Suprema Corte ha avuto modo di specificare che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con le conseguenze che, laddove in sede di opposizione il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, potendo al massimo rappresentare un mero indizio (vedasi, ex multis,
Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 299 del 12.01.2016).
Se, dunque, nella fase monitoria la fattura integrata dall'estratto autentico delle scritture contabili costituisce presupposto per la valida emissione del decreto ingiuntivo, la contestazione che una parte svolga in sede di opposizione in ordine alla esistenza di un credito, quale risultante da una fattura commerciale, obbliga la medesima a fornire al giudice la prova dell'esistenza e dell'esatto ammontare del credito stesso.
4. Con specifico riferimento all'odierno thema decidendum va poi osservato che, “in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte, né costituisce idonea prova del credito dell'appaltatore la contabilità redatta dal direttore dei lavori, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori per conto del committente abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica.” (ex multis, Cass. civ. n. 10860/2007); ed ancora, “l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di fornire la prova della congruità di tale somma, alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dall'appaltatore, trattandosi di documenti di natura fiscale provenienti dalla stessa parte…” (Cass. civ. n. 33575/2021).
5. Come più volte chiarito dalla Suprema Corte, “il committente, convenuto in giudizio, può paralizzare la pretesa avversaria, opponendo le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadempimenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art.
1667 cod. civ., applicabile in caso di opera portata a termine (Cass., Sez. 1, 14/2/2019, n. 4511), anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta, atteso che le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668, 1669 e ss. cod. civ., attinenti alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 cod. civ., integrano - senza escluderne
l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore, che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista per i casi di opere completate in violazione delle prescrizioni pattuite
o delle regole tecniche (Cass., Sez. 2, 17/5/2004, n. 9333; Cass., Sez. 2, 20/3/2012, n. 4445) e che impongono all'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo, l'onere di dimostrare, quando il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione, di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass., Sez. 2, 20/1/2010, n. 936;
Cass., Sez. 2, 13/2/2008, n. 3472). Infatti, come ripetutamente affermato da questa Corte, le disposizioni generali di cui agli artt. 1453 e 1455 cod. civ., che contemplano la comune responsabilità dell'appaltatore, operano quando egli non esegua interamente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuti di consegnarla o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore, inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668 cod. civ., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica, sicché, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (per tutte, Cass., Sez. 2, 09/08/1996, n. 7364). […] In altre parole, operando, in materia di appalto, il principio generale che governa la condanna all'adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive, l'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, sicché la domanda di condanna del committente al pagamento non può essere accolta nel caso in cui quest'ultimo contesti l'adempimento dell'appaltatore e tale contestazione risulti fondata, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa
(Cass., Sez. 2, 13/2/2008, n. 3472; Cass., Sez. 2, 4/1/2019, n. 98)” (in tal senso, ex multis,
Cassazione civile, Sez. II, n. 7041 del 09/03/2023).
6. Va, poi, osservato che in tema di contratto di appalto, la decadenza del committente dall'azione di garanzia per i vizi e difformità dell'opera, prevista dall'art. 1667 c.c., non è rilevabile d'ufficio, sicché la relativa eccezione deve essere proposta dal convenuto ai sensi dell'art. 167 c.p.c., a pena di decadenza, nella comparsa di risposta da depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione (in tal senso, ex multis, Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 14569 del 24/05/2024).
Nel caso di specie, va registrato che la prima udienza di comparizione fissata in citazione per il
29.11.2019 è stata differita al 9.12.2019 ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4 c.p.c..
Tuttavia, parte convenuta si è costituita con comparsa depositata in cancelleria in data 21.11.2019 e, quindi, ben oltre il termine del ventesimo giorno anteriore all'udienza per come differita ex art. 168 bis, comma 4 c.p.c., con il conseguente corollario che è da ritenersi inammissibile, giacché tardiva,
l'eccezione di decadenza ex art. 1677 c.c. sollevata da parte opposta in comparsa di costituzione.
Ed infatti, il rinvio d'ufficio dell'udienza ex art. 168-bis, comma 4 c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa né per la proposizione dell'appello incidentale, poiché
l'art. 166 c.p.c., coordinato con i successivi artt. 167 e 343, contempla(va), quale ipotesi utile ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore (Cass. civ. Sez.
2 - Sentenza n. 2299 del 30/01/2017).
7. Tanto premesso e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, va registrato che costituisce circostanza pacifica e documentalmente provata che tra le parti sia intercorso un contratto di appalto sottoscritto il 25.8.2017 ed avente ad oggetto i lavori nello stesso descritti (v. doc. n. 2 allegato al fascicolo monitorio).
In particolare, il credito ingiunto (quantificato in complessivi € 11.480,54 a saldo del maggior dovuto) maturato a titolo di corrispettivo dalla ditta appaltatrice è stato dalla stessa ricondotto all'esecuzione delle seguenti lavorazioni: “Fornitura e messa in opera pensiline realizzate con struttura in ferro zincato, tegole wierer colore antichizzato coppo vecchio, grondaia e sottogronda in alluminio color rame antichizzato MQ 95 circa giusto contratto sottoscritto in data 25/08/2017.”, nonché, di “Lavori extra contratto” consistiti in: “Fornitura e messa in opera tubi pluviali 80x80 in PVC per scoli terrazza”, “Chiusura abbaino grande con bachelite”, “Fornitura e messa in opera grondaia con lavorazione tonda in alluminio color rame antichizzato al balcone lato mare”,
“Fornitura e messa in opera sottogronda in alluminio color rame al balcone lato mare”, “Lavoro di muratura consistente consistente nella realizzazione delle riseghe per le tegole delle pensiline” (v. doc. n. 1 fattura n. 10 dell'11.1.2019 allegata al fascicolo monitorio).
7.1 Ritiene opportuno questo Tribunale muovere dall'esame dei vizi lamentati da parte opponente e illustrati nell'elaborato peritale a forma del tecnico di parte, le cui risultanze - rimaste peraltro prive di specifica critica avversaria - appaiono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere tecnico, sostenute, peraltro, dalle fotografie riproducenti lo stato dei luoghi, così meritando di essere utilizzate ai fini della presente decisione.
Nello specifico, il vizio contestato inerente l'installazione degli abbaini, che secondo parte opponente “venivano realizzati in misura eccessivamente ridotta tanto da impedire l'installazione di ogni tipo di infisso ed il passaggio di luce ed aria a sufficienza.”, risulta accertato dal consulente di parte che ha rilevato: “una difformità nella realizzazione dei due abbaini, rispetto a quanto riportato sull'elaborato grafico (FIGURA 1), allegato al contratto d'appalto dalla ditta esecutrice
, in quanto, gli abbaini realizzati presentano una riduzione sostanziale della luce utile CP_1 interna al piano mansardato, precludendone, di fatto, la loro fruibilità e soprattutto l'installazione di un infisso. . . in quanto la struttura metallica di sostegno del manto di copertura, è stata realizzata interamente all'interno dello spazio utile della base dell'asola del solaio, pari a cm 117 circa, riducendo di fatto l'area utile a cm 85 circa alla base ed ad un'altezza utile, compresa tra cm
23 e cm 30. . . considerando che un qualsiasi infisso ha necessità di un proprio telaio perimetrale che mediamente, misura tra gli 8/10 cm, ne deriva l'impossibilità di realizzare un infisso idoneo, essendo che l'altezza utile è compresa tra 23/30, la superficie restante ed idonea alla posa in opera di un vetro, sarebbe di circa 10 cm (vedi foto n. 2) . . Inoltre … mancata sigillatura delle falde laterali degli abbaini in corrispondenza dell'intersezione con la falda del manto di copertura e su alcune pensiline realizzati ai piani primo e mansarda, con conseguenti creazioni di aperture a rischio infiltrazioni acque piovani e nidificazione di uccelli (vedi foto n. 3)”; “Sezione del ferro tubolare utilizzata non idonea alla realizzazione di una struttura a regola d'arte, in quanto utilizzati sezioni di profilato che determinano una discontinuità tra la trave di colmo ed i puntoni laterali (travi inclinate), che di fatto, non aderiscono interamente tra loro, vanificando di fatto la funzione di portata delle dimensioni del tubolare metallico utilizzato (vedi foto n. 4)”; “Saldature non eseguite a perfetta regola d'arte; limitatamente alle poche aree visibili si evince come sia stata realizzata una piccola saldatura, utilizzata di solito, come prima puntatura (vedi foto n. 5)”.
Lo stesso consulente individua le opere necessarie all'eliminazione dei vizi proponendo:
“Rimozione totale delle falde di copertura dei due abbaini (scossaline sotto gronda, pannello sotto tegola), nonché taglio della struttura metallica, previa rimozione di tegole e pannelli sottostante, relativamente alle aree necessarie intorno ai due abbaini, al fine di agevolare la realizzazione dei lavori di raccordo dei nuovi abbaini;
… Fornitura e realizzazione in opera di nuove strutture in ferro tubolare zincato, in quantità necessaria per la realizzazione dei due abbaini, con nuovo dimensionamento e pendenze, idonee a rilasciare aperture interne con luci adeguate alla posa in opera dell'infisso e garantirne la funzionalità; . . . posa in opera dei pannelli sotto tegola e delle tegole di copertura degli abbaini, con fornitura di tegole mancanti e/o danneggiate durante la rimozione;
. . . Ripristino del pacchetto di copertura, rimosso intorno gli abbaini, con fornitura di tegole mancanti e/o danneggiate durante la rimozione;
”.
7.2 Passando, poi, alla contestazione relativa al “sottogronda montato non in maniera lineare con vistose ammaccature in più parti, tanto da dover essere necessario la sua integrale sostituzione;
inoltre montato senza l'applicazione della relativa base di intonaco”, va osservato che il ctp, le cui conclusioni anche in questo caso, meritano di essere condivise, ha evidenziato: “Scossaline sotto gronda, anch'esse non posate a regola d'arte in quanto le stesse, in più punti, non aderiscono perfettamente al frontalino della pensilina in c.a., con la tassellatura realizzata in punti, non perfettamente livellati, con conseguente deformazione della scossalina stessa (vedi foto n. 6). Le predette scossaline sotto gronda, inoltre, non risultano perfettamente aderenti (vedi foto n. 7). Il raccordo tra il frontalino della pensilina in c.a. e la scossalina sotto gronda, sono state realizzate, probabilmente, con materiale non idoneo, per cui, già alla data del sopralluogo, erano visibili lesioni longitudinali diffuse, visibili per la quasi totalità del perimetro di copertura (vedi foto n.
8).”, individuando le seguenti opere al fine di eliminare i vizi riscontrati: “Smontaggio scossaline sotto gronda;
Rasatura dei frontalini delle pensiline perimetrali, al fine di realizzare un fronte livellato a regola d'arte, di base per la posa in opera di nuove scossaline sotto gronda, della medesima tipologia;
Fornitura e posa in opera delle nuove scossaline sotto gronda, per tutto il perimetro del fabbricato.”. Per l'esecuzione degli interventi sopra complessivamente individuati sarà poi necessaria la
“adozione delle misure di sicurezza, quali recinzione perimetrale del cantiere, posa in opera di ponteggio in elevazione, costituito da elementi metallici a incastellate e sovrapponibili, con pianali, scale e rete di protezione;
Smontaggio ponteggio e rimozione recinzione di cantiere.”.
7.3 Con riguardo, poi, la contestazione relativa al tetto che “risulta essere stato danneggiato ed imbrattato con cemento…”, tale lamentela risulta priva di supporto probatorio alcuno, stante l'assenza in atti di specifici elementi di fatto dai quali poter desumere l'esistenza di tale pregiudizio.
7.4 Infine, in merito al “telaio montato in corrispondenza dei balconi e prima dei lavori di muratura, oltre a non essere una buona pratica lavorativa, ha indotto i muratori ad una maggiore lavorazione e quindi ad un maggiore costo di manodopera”, trattasi di prospettazione dedotta in maniera alquanto generica, in quanto parte opponente non ha adeguatamente allegato (e, tanto meno, provato) alcun elemento utile al fine di poter desumere l'esistenza di tale vizio.
A fronte quindi, della prova offerta da parte opponente dell'esistenza dei vizi sopra individuati, la società opposta - di
contro
- non ha ottemperato all'onere probatorio sulla stessa incombente, dimostrando non solo di aver eseguito i lavori de quibus conformemente al contratto e alle regole dell'arte, ma anche che le cause dei vizi non fossero alla stessa imputabili.
In conseguenza di ciò, deve ritenersi accertato che i vizi contestati sono ascrivibili a responsabilità dell'odierna opposta per la condotta tenuta nel corso delle operazioni di installazione degli abbaini e delle scossaline sottogronda.
Al fine di determinare l'ammontare delle spese necessarie alla risoluzione dei vizi accertati, ritiene questo Tribunale di prendere in considerazione le risultanze della perizia del ctp, non avendo parte opposta formulato alcuna contraria e specifica censura alla situazione fattuale descritta dal tecnico;
pertanto - anche ragioni di economia processuale - si ritengono adeguate le valutazioni e descrizioni operate dal tecnico di parte, giacché precise e analitiche. Il ctp ha quantificato la spesa necessaria per l'eliminazione dei vizi accertati in € 9.725,41, oltre €
500,00 per i compensi della consulenza espletata ed € 600,00 per la redazione della S.C.I.A. necessaria all'esecuzione degli interventi di ripristino sopra individuati, oltre agli accessori dovuti per legge (v. computo metrico allegato all'elaborato peritale), importi questi che - complessivamente considerati ed anche tenuto conto del fatto che le stime risalgono ad alcuni anni addietro - vanno certamente a neutralizzare integralmente la domanda di pagamento azionata in sede monitoria da parte opposta.
Sulla scorta, quindi, di tale complessivo ordine di considerazioni, l'odierna opposizione non può che essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo in esame.
8. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 460,00 per la fase di studio;
€ 390,00 per la fase introduttiva;
€ 850,00 per la fase istruttoria ed € 900,00 per la fase decisionale), oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1506/2019 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1 opposto, dichiarando non dovute le somme in esso richieste.
2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere - in favore CP_1 di parte opponente - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.600,00, oltre accessori come per legge, con distrazione a beneficio del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari, il 19 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna
D'Amico.