Sentenza 30 novembre 2015
Massime • 1
Ai fini del concorso nel delitto di strage, è sufficiente un contributo limitato alla sola fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato materialmente commesso da altri concorrenti, non essendo neccessario essere informati sull'identità di chi agirà, sulle modalità esecutive della condotta e sull'identità della vittima, purchè vi sia la consapevolezza che la propria azione si iscriva in una più ampia progettazione delittuosa, finalizzata alla realizzazione di un omicidio di rilevante impatto sul territorio. (Nella fattispecie, relativa a strage mafiosa, la S.C. ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in concorso, per aver svolto il ruolo di autista del caposcosca, organizzatore della strage, per averlo accompagnato in due sopralluoghi sul posto del delitto e per avergli offerto ospitalità, nella consapevolezza che stava preparandosi un attentato eclatante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2015, n. 25846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25846 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2015 |
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE 25846/ 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Aldo Cavallo Presidente - Sent. n. sez. 1116/2015- Composta da: Antonella Patrizia Mazzei - Relatore - UP 30/11/2015 R.G.N. 29943/2015 Luigi Fabrizio Mancuso Aldo Esposito NI Minchella ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da CH BI, nato a [...] il [...], RA RE, nato Palermo il 25 febbraio 1961, avverso la sentenza del 09/01/2015 della Corte di assise di appello di Caltanissetta, visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, RI Fraticelli, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla misura di sicurezza della libertà vigilata disposta nei confronti di CH BI, con rigetto dei ricorsi nel resto;
udito l'Avvocato dello Stato, Luca Ventrella, costituito per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro della Giustizia pro tempore, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi, depositando conclusioni scritte e nota spese;
uditi i difensori delle parti civili, avvocato US Ferro;
avvocato Roberto Avellone;
avvocato Felice Centineo Cavarretta Mazzoleni, anche quale sostituto dell'avvocato BI Repici;
avvocato Fabrizio Genco;
i quali, per le parti civili rispettivamente rappresentate, hanno concluso come da comparse e note spese depositate in udienza;
сре udito il difensore di BI CH, avvocato Monica Genovese, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore di RE RA, avvocato SA Mangiapane, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9 gennaio 2015 la Corte di assise di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza resa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta il 13 marzo 2013, previo stralcio da più ampio processo denominato Borsellino- quater sui tragici fatti che costarono la vita al giudice Paolo Borsellino e agli uomini della sua scorta, ha ridotto da anni dieci ad anni sette e mesi sei di reclusione la pena inflitta a CH BI per il delitto di concorso in strage pluriaggravata, commessa il 19 luglio 1992, escludendo la circostanza aggravante di cui all'art. 1 della legge n. 15 del 1980 (finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), ferme sia la circostanza attenuante della prestata collaborazione di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, applicata nella sua massima estensione, sia le circostanze attenuanti generiche riconosciute prevalenti sulla recidiva e sulle aggravanti diverse da quella di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, con finale diminuzione di un terzo della pena per il rito prescelto. La medesima sentenza, sempre in parziale riforma di quella di primo grado, ha ridotto da anni dodici ad anni nove di reclusione, con la diminuzione per il rito abbreviato, anche la pena inflitta a RA RE per il delitto di calunnia aggravata in danno di MA RE, falsamente incolpato, nel corso di udienza dibattimentale del 1° dicembre 1997, di aver partecipato con SC NZ al furto dell'autovettura Fiat 126, utilizzata come autobomba per commettere la strage del 19 luglio 1992, e condannato per tale falsa accusa alla pena dell'ergastolo, secondo la lettera della contestazione formulata;
in realtà, alla pena di anni otto di reclusione, come chiarito nelle motivazioni delle sentenze di merito. La decisione della Corte di assise di appello illustra, innanzitutto, la tormentata storia giudiziaria inerente al tragici fatti del 19 luglio 1992, oggetto di plurimi processi: il primo, denominato Borsellino-uno, fu celebrato dal 1994 al 2000, nei confronti di alcuni dei ritenuti esecutori della strage, tra cui SC NZ e il cognato, TA RE;
il secondo, denominato Borsellino-bis, fu celebrato dal 1996 al 2003, nei confronti dei mandanti della strage, tra cui 2 др II RE, RI TR, VI US ed altri: in esso furono utilizzate le dichiarazioni di SC NZ, RA RE e TT SC, successivamente rivelatisi "falsi collaboratori, con riguardo, in particolare, al furto e alla preparazione della Fiat 126 utilizzata come autobomba, condotte attribuite alla famiglia mafiosa di Santa MA di Gesù, in Palermo, guidata da RI TR, attiva nel quartiere della Guadagna, dove operava SC ed il cognato, TA, "uomo d'onore" nel sodalizio criminale. Il terzo processo, denominato Borsellino-ter, fu celebrato dal 1998 al 2008, sulla base delle sopravvenute collaborazioni di RU AN, NC RE e altri membri di rilievo di SA RA, e si concluse con ulteriori condanne a carico di mandanti ed esecutori. Nel giugno del 2008 iniziò a collaborare con la giustizia UZ RE, "uomo d'onore" del mandamento mafioso di RA, in Palermo, il quale forni una versione della fase preparatoria della strage del 19 luglio 1992 divergente rispetto a quella avallata nei precedenti processi, consentendo di scoprire le falsità delle dichiarazioni rese dai propalanti SC, TT e RA. UZ, scagionando i soggetti legati al mandamento mafioso di S. MA di Gesù, dichiarò infatti di essersi personalmente occupato, su incarico di VI US, all'epoca capo del mandamento mafioso di RA, di procurare l'autovettura utilizzata per la strage e le targhe di analoga automobile, sostituite a quelle della prima per evitarne l'identificazione; di avere provveduto a far riparare la Fiat 126; di averla custodita e portata nel luogo dove era stata riempita dell'esplosivo che egli stesso aveva contribuito a reperire;
di essersi prodigato per trovare le attrezzature occorrenti a far brillare l'autobomba. Circa un anno dopo, nel 2009, SC, RA e TT ritrattarono le proprie dichiarazioni, ammettendo di avere falsamente accusato se stessi ed altri soggetti e sostenendo di essere stati costretti a rendere le dichiarazioni calunniose da alcuni funzionari della Polizia di Stato, all'epoca diretti dal dottor Arnaldo La RA, oggi defunto. Le dichiarazioni di UZ trovarono conferma, a partire dall'aprile 2011, in quelle rese da CH BI, anch'egli affiliato alla famiglia mafiosa di RA e cognato di LU SA che, di quella consorteria, era considerato esponente di rilievo. CH dichiarò di aver svolto per quasi tre anni, dal maggio 1991 (allorché era appena ventenne) al gennaio 1994, le mansioni di autista e uomo di fiducia di VI US, latitante, a capo del mandamento mafioso di RA. 3 of In particolare, egli faceva la spesa per conto di VI;
provvedeva a contattare, a suo nome, altri esponenti della consorteria criminale;
recapitava messaggi (pizzini) del capo;
lo accompagnava ad incontri riservati cui esso CH, formalmente non affiliato, non era ammesso;
forniva ospitalità a VI nella casa della propria famiglia, in Palermo, quando i genitori coi quali conviveva si trasferivano nella residenza estiva, in Carini;
consentiva a VI di alloggiare nella casa di famiglia al mare durante la stagione fredda, allorché i suoi congiunti abitavano in città; metteva a disposizione il proprio alloggio per riunioni di capi mafia, alcune delle quali effettivamente svoltesi nella sua abitazione. Il rapporto fiduciario tra il collaboratore e VI non si era interrotto nei giorni precedenti la strage del 19 luglio 1992, in via D'Amelio, dove CH aveva accompagnato VI almeno due volte. Secondo i giudici della Corte di assise di appello, in accordo col giudizio espresso dal Giudice di primo grado, CH doveva ritenersi responsabile di concorso nella strage sulla base delle sue stesse dichiarazioni, poiché non era stato chiamato in correità da alcuno dei numerosi collaboratori e, particolare, neppure da UZ, chiamante di riconosciuta piena attendibilità, autoaccusatosi di aver preso parte attiva all'esecuzione della strage. In uno dei suoi primi interrogatori, il 25 maggio 2011, ritenuto dalla Corte territoriale più genuino perché reso nell'immediatezza della scelta collaborativa, CH aveva infatti dichiarato che, nello svolgimento del suo compito di autista e uomo di fiducia di VI US, si era reso conto, nei giorni precedenti la strage, che VI, insieme ai sodali, stava preparando un "attentato eclatante", alla luce dei seguenti elementi: a) la ripetuta richiesta di VI di essere trasportato in via D'Amelio, dove CH lo aveva accompagnato almeno due volte, con l'avvertimento di VI, nel secondo passaggio, avvenuto circa una settimana prima del 19 luglio 1992, di non fermarsi perché si trattava di una "zona che scotta"; b) l'incarico, conferito a CH da VI, di reperirgli una casa in via D'Amelio, senza rivolgersi ad agenzie immobiliari e pagando in contanti il canone di locazione;
c) le parole pronunciate da VI, una volta edotto da CH del mancato reperimento dell'alloggio, del seguente testuale tenore: "Addubbu no iardinu" in dialetto siciliano ("Mi accomodo -o mi arrangio- in giardino", tradotte in italiano), risultando effettivamente presente, all'epoca, in via D'Amelio, strada chiusa, un terreno coltivato con muro di recinzione e cancello, accessibile sull'altro lato da una strada parallela;
il preavviso di VI a CH, analogamente a quanto avvenuto nell'imminenza dell'omicidio di VO LI (12 marzo 1992) e ср della strage di PA (23 maggio 1992), di stare lontano da Palermo: in particolare, la sera del 18 luglio, vigilia della strage, VI aveva dormito nella casa palermitana di CH e gli aveva chiesto dove avrebbe trascorso la domenica successiva, ricevendo dall'interlocutore risposta che sarebbe andato al mare a Trabia, località distante circa trenta chilometri da Palermo, e sincerandosi di tale allontanamento con l'ulteriore interrogativo retorico: "Sicuro?", cui era seguita la conferma di CH. Tali dichiarazioni integrano, secondo le conformi valutazioni dei giudici di merito, la confessione di partecipazione al fatto stragista da parte di CH e, dunque, la prova del suo concorso nel delitto, di cui sono stati ravvisati sia l'elemento materiale, consistito nell'accompagnamento di VI in quelli che le sentenze indicano come due sopralluoghi eseguiti dal capo mafia nella sede prescelta per la strage e nell'imminenza di essa, con ulteriori condotte di ausilio al capo mafia nella fase preparatoria del grave delitto;
sia l'elemento psicologico per la consapevole volontà di CH, al tempo dei predetti sopralluoghi e dei servizi resi a VI prima della strage, di coadiuvare il boss di RA nella preparazione di "un attentato... qualcosa di eclatante", secondo le testuali parole dello stesso imputato, con un bersaglio del quale CH non conosceva l'identità, ignorando anche la presenza in via D'Amelio dell'abitazione della sorella del giudice Borsellino, ma che aveva intuito dovesse essere un politico, un magistrato o altro personaggio di rango, considerata la diretta partecipazione del capo, VI, ai preparativi dell'azione e il suo insistito interesse per quel luogo, indicativi dell'importanza annessa all'azione da compiere. ди La Corte di assise di appello, nell'esaminare le censure difensive della sentenza di primo grado, ha ritenuto meno attendibili, rispetto alle iniziali dichiarazioni del 25 maggio 2011, di riconosciuta valenza confessoria, le dichiarazioni rese da CH nel successivo interrogatorio davanti al Giudice dell'udienza preliminare, il 15 febbraio 2013, allorché l'imputato aveva precisato di aver intuito, nelle riferite circostanze, la preparazione da parte di VI e compagni di un delitto del tipo estorsione ovvero ritorsione nei confronti di un commerciante della zona, ma non della terribile strage che sarebbe stata commessa, di cui ebbe consapevolezza solo a posteriori, collegando i fatti vissuti prima di quel tragico 19 luglio 1992. Conseguentemente è stata confermata, in appello, la condanna di CH per il delitto di concorso in strage, seppure con la riduzione della pena nei termini già sopra indicati per la disposta applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, cit., nella sua massima 5 estensione, insieme alle già riconosciute attenuanti generiche in regime di prevalenza su tutte le aggravanti soggette a giudizio di bilanciamento. E' stata, infine, confermata la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni, già disposta nella prima sentenza, in considerazione del lungo tempo trascorso tra il fatto del luglio 1992 e la collaborazione avviata nell'aprile 2011, e dei provati contatti tra CH e alcuni membri della famiglia сре anni VI dopo la sua scarcerazione, avvenuta circa dodici prima rispetto all'inizio della sua collaborazione, da libero, dopo aver terminato di espiare la pena subita per il delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso "SA RA". Diversa la posizione di RA RE, esaminata nello stesso giudizio abbreviato: i giudici del doppio grado del processo di merito lo hanno ritenuto responsabile, come anticipato, del delitto di calunnia aggravata in danno di MA RE, già condannato, nel processo Borsellino-bis, ad otto anni di reclusione per associazione per delinquere di tipo mafioso e partecipazione al furto della Fiat 126, utilizzata come autobomba nella strage di via D'Amelio. Dopo una serie di dichiarazioni reticenti circa la persona in compagnia di SC NZ nel momento in cui RA RE, già richiesto dal primo di rubare un'autovettura di piccola cilindrata alla riferita presenza di MA RE, aveva consegnato a SC la Fiat 126 sottratta nel luglio 1992 a Valenti Pietrina, all'udienza del 1° dicembre 1997, nel dibattimento del processo denominato Borsellino-bis, RA aveva affermato di aver subito sospettato (secondo il testuale tenore della contestazione di calunnia) che il soggetto in compagnia del quale SC si trovava ad attenderlo, nel luogo convenuto per la consegna della vettura rubata, fosse proprio MA RE. Sulla base di tale affermazione, secondo le conformi sentenze di merito, MA era stato dunque condannato, poiché i giudici avevano utilizzato proprio la predetta dichiarazione di RA quale necessario riscontro della versione di SC, il quale aveva sempre indicato MA come partecipe al furto della Fiat 126, senza che tale chiamata in correità potesse essere sufficiente, da sola, a determinare la condanna dello stesso MA. I giudici di merito hanno perciò ritenuto sussistente l'ascritto delitto di calunnia aggravata, ai sensi dell'art. 368, terzo comma, cod. pen., oltre alla recidiva reiterata pure contestata a RA e applicata in sentenza, rilevando che il reato, consumatosi il 1° dicembre 1997, in applicazione della più favorevole disciplina previgente della recidiva, si sarebbe prescritto nel termine massimo di ventidue anni e mezzo, non ancora compiutosi. 6 cpc La Corte di assise di appello, in particolare, ha escluso la ricorrenza delle esimenti del costringimento fisico e dello stato di necessità, invocate da RA, per essere stato costretto, a suo dire, dalle pressioni degli investigatori e, in particolare, del dottor Arnaldo La RA della Questura di Palermo a rendere le dichiarazioni calunniose, affermando che gli accertamenti svolti non consentivano di attribuire l'orchestrazione delle false accuse di SC, RA e TT agli uomini delle istituzioni. E' stata, perciò, confermata la responsabilità di RA per il delitto suddetto, con la sola riduzione della pena inflitta nei termini già sopra indicati, considerate le condizioni personali dell'imputato di estremo degrado socio- culturale. Anche nei confronti di RA, infine, è stata disposta la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni.
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione entrambi gli imputati col ministero dei rispettivi difensori di fiducia.
3.1. CH BI, tramite l'avvocato Monica Genovese del foro di Palermo, deduce tre motivi. Con il primo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del concorso di CH nel delitto di strage. La Corte di merito aveva dato atto che VI non comunicò nulla al suo autista, CH, circa la preparazione dell'attentato; che CH non partecipò ad alcuna delle riunioni in cui si discusse di tale delitto, né prese parte alla preparazione dell'autovettura utilizzata nella strage;
che nessuno riferì a CH quanto si stava preparando o la specifica finalità che muoveva VI e sodali in vista della realizzazione della strage. Ciononostante la Corte di assise di appello aveva condannato CH sulla base delle sole sue dichiarazioni circa la propria consapevolezza della preparazione di qualcosa di indefinito, solo a posteriori appreso dall'imputato, donde l'evidente mancanza degli elementi costitutivi (materiale e psicologico) del gravissimo delitto attribuitogli. Illogicamente la Corte di merito aveva attribuito maggiore rilievo alle dichiarazioni rese da CH nell'immediatezza dell'avvio della sua collaborazione, in una fase di palese coinvolgimento emotivo ed intensa commozione, il 25 maggio 2011, piuttosto che alle dichiarazioni dello stesso davanti al Giudice dell'udienza preliminare nel corso del giudizio abbreviato, il 15 febbraio 2013, nelle quali aveva meglio chiarito il contenuto della sua percezione 7 екс prima del fatto, certamente non attinente ad una strage anche per il recentissimo compimento di analogo delitto in danno del giudice AN Falcone, considerato il più grande nemico da abbattere da parte di SA RA in quel frangente storico. Il riferimento dell'imputato a "qualcosa di eclatante" in preparazione, a proposito dell'ausilio prestato a VI nei giorni precedenti la strage, non costituirebbe argomento sufficiente per attribuire a CH la partecipazione al delitto di strage, sia sotto il profilo materiale che sotto quello psicologico, tenuto conto del fatto che nessuna delle condotte cui l'imputato aveva partecipato o assistito, nessuno dei cenni fatti da VI davanti a lui, avrebbero potuto mai indurre in lui anche la sola rappresentazione dello specifico reato contestato e, neppure, la rappresentazione o volizione di un generico omicidio. Gli elementi valorizzati dai giudici di merito a sostegno del ritenuto concorso di CH nel delitto di strage, lungi dal dimostrarlo, lo avrebbero smentito: i due passaggi per via D'Amelio, enfaticamente definiti in sentenza come sopralluoghi, col commento di VI, nella seconda occasione, “è zona che scotta", rientravano nella normale routine dei rapporti tra l'imputato e il boss latitante, del quale CH era autista e accompagnatore nei posti più vari, seguendo le sue precise indicazioni, senza mai chiedere né avere spiegazioni;
la richiesta di reperimento di un alloggio in via D'Amelio, cui CH non aveva dato seguito alcuno, era stata accompagnata dal riferito, testuale commento di VI: "Vabbè addubbu no iardinu" ("Va bene, mi arrangio nel giardino", n.d.r.), che lasciava intendere la scarsa importanza attribuita dal capo mafia alla sua stabile sistemazione in quel sito, adattandosi ad una soluzione di ripiego;
il presunto preavviso di VI a CH affinché non restasse a Palermo, il 19 luglio 1992, non era stato tale in realtà, poiché il capo mafia si era limitato a chiedere al suo autista dove avrebbe trascorso la giornata di domenica 19 luglio, senza dargli alcun avvertimento precauzionale, e, in ogni caso, costituiva un elemento privo di alcuna rilevanza causale rispetto all'azione stragista ed alla presunta partecipazione ad essa di CH. La sentenza impugnata aveva confuso quanto prevedibile ex ante con quanto dedotto dall'imputato solo successivamente al gravissimo delitto, alla luce di tutti i fatti, le parole e gli avvenimenti vissuti, lealmente riferiti da CH all'autorità giudiziaria insieme alle sue intuizioni, anche sbagliate, non assimilabili ad alcuna forma di partecipazione criminosa. L'eventuale supporto logistico fornito da CH a VI nella fase preparatoria del delitto era stato, dunque, privo di quella consapevolezza ср necessaria ai fini del giudizio di responsabilità sotto il profilo della rappresentazione e volizione del fatto delittuoso ascritto. Il consapevole collegamento della condotta tenuta da CH alla strage del 19 luglio, prima che essa fosse commessa, come erroneamente ritenuto dai giudici di merito sulla base dell'interrogatorio reso dallo stesso imputato il 25 maggio 2011, doveva invece essere correttamente riferito al tempo successivo in cui CH, due o tre giorni dopo il 19 luglio, sentì proferire da VI la frase: "na spirugghiammo" ("ci arrangiammo" in italiano, n.d.r.), acquisendo solo in quel momento una chiave di lettura unitaria delle vicende precedentemente vissute che lo portò a prendere coscienza del gravissimo delitto perpetrato dagli uomini della sua cosca. Aggiunge il ricorrente che il delitto di strage richiede, a norma dell'art. 422 cod. pen., il dolo specifico palesemente insussistente nel caso in esame e incompatibile con il dolo indiretto o eventuale.
3.2. Con il secondo motivo il difensore di CH denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo dell'esclusione del vincolo della continuazione tra il fatto per cui l'imputato è stato già giudicato come responsabile del delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen. e quello di concorso in strage, contestatogli in questo processo.
3.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 230 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione per avere i giudici di merito applicato a CH la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni, assenza del presupposto di attuale pericolosità sociale, chiaramente emergente dal testo della medesima sentenza: CH, prima della collaborazione, intrapresa nell'aprile 2011, aveva subito condanna per associazione per delinquere di tipo mafioso e aveva già terminato di espiare la relativa pena, essendo libero dal 1999; a lui sono state riconosciute sia l'attenuante della prestata collaborazione, applicata nella massima incidenza riduttiva della pena, con elisione della pur contestata aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, cit.; sia le attenuanti generiche, stimate prevalenti sulla recidiva e su tutte le altre aggravanti contestate. In aperto contrasto, dunque, con tali positive valutazioni della personalità dell'imputato, palesemente incompatibili con la rilevata attualità di pericolosità sociale, era stata disposta e confermata la suddetta misura di sicurezza. In conclusione, per tutti İ motivi suddetti, CH ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. 9 of 4. Il ricorso di RA RE, tramite il difensore, avvocato SA Mangiapane del foro di Palermo, articola otto motivi, cui sono allegati sei documenti.
4.1. Il primo e il secondo motivo denunciano la violazione delle stesse norme giuridiche: artt. 368, 40 e 42, comma terzo, cod. pen.; artt. 2 e 27, commi 1 e 3, Cost. La sentenza impugnata, come quella di primo grado, avrebbe erroneamente ritenuto calunniose le dichiarazioni di RA, rese nell'udienza dibattimentale del 1° dicembre 1997, laddove l'imputato si era limitato a riferire di avere solo sospettato che fosse MA RE la persona intravista in compagnia di SC, al momento della consegna a quest'ultimo dell'autovettura rubata dallo stesso RA, su commissione di SC. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente attribuito a tale dubitativa affermazione efficacia causale rispetto alla successiva condanna di MA non solo per il delitto di furto della suddetta autovettura, ma anche per quello di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, quale componente del gruppo della Guadagna inserito nel mandamento palermitano di Santa MA di Gesù.
4.2. Illegittimamente sarebbe stata disattesa la richiesta difensiva, di cui al secondo motivo di appello, di derubricare la contestata calunnia all'ipotesi, non aggravata, prevista dal primo comma dell'art. 368 cod. pen., posto che reato oggetto della pretesa falsa accusa sarebbe stato solo quello di furto aggravato per cui MA aveva riportato una condanna inferiore a cinque anni.
4.3. Il terzo motivo deduce violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, in relazione all'art. 194, comma 1, cod. proc. pen., in combinato disposto con l'art. 210 cod. proc. pen. (nel testo antecedente la riforma di cui alla legge n. 63 del 2001) e con l'art. 191, comma 2, cod. proc. pen. RA, giudicato ex art. 444 cod. proc. pen. per il delitto di concorso in furto aggravato, era stato esaminato come imputato in procedimento connesso, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. nel testo previgente. Tale esame era soggetto alle norme in materia di testimonianza di cui agli artt. 194, 195, 499 e 503 cod. proc. pen;
il comma 3 dell'art. 194 dispone, tra l'altro, che il testimone non può esprimere apprezzamenti personali, salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione dei fatti;
nelle dichiarazioni incriminate, invece, RA aveva espressamente riferito di un sospetto circa la possibile identificazione in MA RE della persona in compagnia di SC al momento della consegna dell'autovettura rubata, precisando nel corso della 10 сре deposizione, come testualmente e per intero riportata nella sentenza di primo grado, di non aver potuto identificare con certezza l'accompagnatore di SC a causa della distanza, del fatto che fosse buio e della circostanza che SC gli era subito andato incontro impedendogli di avvicinarsi e di meglio vedere il suo accompagnatore. Le affermazioni di RA, nell'esame reso il 1° dicembre 1997, non integrerebbero, dunque, dichiarazioni di fatti specifici né conterrebbero una sicura identificazione personale, ma esprimerebbero solo deduzioni e impressioni del loro autore, con la conseguenza che non potrebbero costituire materia del delitto di calunnia, come invece affermato in sentenza. Né a rendere meno incerte le suddette dichiarazioni potrebbe soccorrere una valutazione globale delle propalazioni rese da RA nell'intera vicenda processuale, come sembra ritenere il giudice di primo grado seguito da quello di appello, laddove è valorizzata una sorta di progressione accusatoria di RA nei confronti di MA: la natura di reato istantaneo della calunnia e il contenuto della contestazione, limitata a quanto riferito dall'imputato nell'esame del 1° dicembre 1997, e solo in quel contesto, escluderebbero siffatta arbitraria estensione.
4.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione per omessa valutazione di prova decisiva, costituita dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo nei confronti di MA RE, nel procedimento Borsellino-bis, già il 20 luglio 1995 ed eseguita a suo carico il successivo 21 luglio, per i delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso e concorso nel furto della Fiat 126 utilizzata per la strage, sulla base delle dichiarazioni del solo SC NZ, suffragate dall'ulteriore chiamata in correità di MA da parte di LL RE, a riprova del fatto, illegittimamente ignorato in sentenza, che la dichiarata responsabilità di MA per i suddetti reati non fu determinata dalle dichiarazioni incerte e dubitative di RA nei suoi confronti. Quest'ultime dichiarazioni sarebbero state utilizzate come riscontro di quelle provenienti dalle altre fonti, in applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di valutazione delle chiamate in correità, al di fuori di ogni possibilità di previsione e controllo da parte del presunto calunniatore, al quale pertanto non potrebbe attribuirsi a titolo di responsabilità del tutto oggettiva l'intervenuta condanna di MA, peraltro anche per un reato (l'associazione per delinquere di tipo mafioso) diverso ed ulteriore rispetto a quello (furto aggravato di autovettura) sul quale soltanto aveva deposto RA. 11 Omettendo di acquisire la detta ordinanza applicativa di misura cautelare per negata rinnovazione del dibattimento, la Corte di assise di appello avrebbe illogicamente attribuito valore di prova della calunnia aggravata, attribuita a RA, alle sole sentenze di primo e secondo grado, emesse nel processo cosiddetto Borsellino-bis, mentre dal detto documento cautelare si ricavava che ben altre e più solide erano le fonti probatorie della dichiarata colpevolezza di MA.
4.5. Il quinto motivo deduce vizio di motivazione con riferimento all'art. 192, comma 1, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per avere i giudici di merito fondato la riconosciuta responsabilità di RA per il delitto di calunnia sul complesso delle dichiarazioni rese dallo stesso, secondo un'asserita progressione accusatoria nei confronti di MA, dedotta da una valutazione globale delle dichiarazioni dell'imputato, mentre la contestazione di cui al capo J) riguarda uno specifico segmento delle dichiarazioni di RA (e solo quello) attinente alla dubitativa identificazione di MA, come tale inidonea ad integrare un'accusa calunniosa, nel verbale di esame reso all'udienza del 1° dicembre 1997. 4.6. Il sesto motivo denuncia ulteriore omissione di prova decisiva e conseguente vizio di motivazione, con riguardo, stavolta, ad altra più recente ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 2 marzo 2012 nel procedimento Borsellino-quater, a seguito della collaborazione di UZ, nei confronti di NI RE, UT TT, TA RE, UL GE e lo stesso UZ. In tale ordinanza si afferma, testualmente, a proposito dei falsi collaboratori, smascherati da UZ, "l'esistenza di una regia che avrebbe creato una verità parallela, uno schermo, in grado di superare il vaglio processuale mediante meccanismi fondati su ridondanze confermative specularmente elaborate", grazie ad "una compiuta ricostruzione dei fatti non solo per grandi linee coerente con se stessa, ma anche corrispondente al vero, come se coloro i quali hanno raccontato fatti cui non hanno partecipato -continua l'ordinanza- avessero comunque contezza (o avessero tramite altri avuto contezza) di ciò che effettivamente era accaduto". Tali affermazioni, illegittimamente obliterate dal giudice di appello pur risultando la detta ordinanza agli atti del processo di cui l'attuale costituisce uno stralcio, avrebbero consentito di ridimensionare il ruolo di RA e la rilevanza penale della condotta contestatagli, per induzione dello stesso, al pari di SC e TT, ad affermare il falso, da parte di soggetti bene informati sulle reali dinamiche della strage, non apparendo affatto credibile l'alternativa 12 сре ricostruzione di un'autonoma iniziativa falsificatoria dell'imputato, dettata da presunti interessi personali. In ogni caso, tale regia occulta, evidenziata nella predetta ordinanza del 12 marzo 2012, avrebbe dovuto suffragare, a norma dell'art. 530, comma 2 0 comma 3, cod. proc. pen., quanto meno un ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato, da altri strumentalizzato e costretto a mentire, per ricorrenza della causa soggettiva di esclusione del reato di cui all'art. 46 cod. pen. o della causa di giustificazione di cui all'art. 54, comma 3, cod. pen.
4.7. Il settimo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione con riguardo al motivo aggiunto di appello, depositato il 12 maggio 2014, con prima udienza davanti alla Corte territoriale fissata per il successivo 28 maggio, postulante l'esclusione ovvero la riduzione della misura di sicurezza della libertà vigilata, già applicata in primo grado per la durata di tre anni, nonostante l'entità della pena diminuita da anni dodici ad anni nove di reclusione, con la conseguente non obbligatorietà di applicazione della medesima misura per un tempo non inferiore a tre anni.
4.8. L'ottavo motivo deduce vizio di motivazione con riguardo all'aumento di pena di anni tre per la recidiva reiterata, nonostante l'aumento derivante dall'applicazione della circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dal comma 3 dell'art. 368 cod. pen. L'omessa valutazione delle suddette prove documentali, costituite dalle ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse nel 1995 e nel 2012, rispettivamente nei processi Borsellino-bis e Borsellino-quater, tali da ridimensionare il ruolo di RA nella strategia da altri voluta e diretta dei falsi pentiti, aveva inciso sfavorevolmente sui trattamento sanzionatorio, ingiustificatamente severo, tanto più che le uniche dichiarazioni di RA, incriminate come calunniose, erano solo quelle rese il 1° dicembre 1997, que costituenti un limitato segmento delle complessive propalazioni dell'imputato.
5. Il 16 novembre, nel quattordicesimo giorno prima dell'odierna udienza, sono stati depositati motivi aggiunti dall'avvocato SA Mangiapane nell'interesse dell'imputato RA. In essi il difensore deduce una questione che assume rilevabile d'ufficio a norma dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., e cioè l'avvenuta prescrizione del delitto di calunnia contestato all'imputato. Nell'informazione di garanzia e contestuale invito a presentarsi, notificati a RA il 12 luglio 2010, il reato ipotizzato era quello previsto dall'art. 368, commi primo e terzo, cod. pen., non aggravato dalla recidiva, contestata solo 13 ср nella richiesta di rinvio a giudizio del 19 dicembre 2012, intervenuta dopo il decorso di quindici anni dalla data del 1° dicembre 1997 dell'ipotizzato reato e, quindi, oltre il termine prorogato di prescrizione previsto dalla più favorevole disciplina introdotta dalla legge n. 251 del 2005, pari ad anni dodici (massimo della pena edittale per il delitto di cui all'art. 368, primo e quarto comma, cod. pen.) aumentata di un quarto (pari ad anni tre). Sempre il 16 novembre u.s. il difensore di RA ha depositato richiesta di archiviazione, presentata il 30 luglio 2015 al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta dalla locale Procura della Repubblica nei confronti di Bo RI, RD NZ e La RA RE, in qualità di collaboratori del dirigente della Squadra mobile di Palermo, dottor Arnaldo La RA, con riguardo al reato di cui agli artt. 81 cpv., 368, primo e terzo comma, cod. pen., in ipotesi commesso in Pianosa, Bergamo, Modena, Caltanissetta ed altrove, dal settembre 1992 fino al dicembre 1997. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di CH BI è fondato limitatamente all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata;
il ricorso di RA RE è invece fondato nella denunciata insussistenza del delitto di calunnia aggravata a lui contestato.
2.1. Iniziando dall'esame del ricorso di CH, non merita accoglimento il primo motivo che denuncia, come anticipato, la violazione di legge penale e il vizio di motivazione per avere i giudici di merito riconosciuto e confermato la partecipazione dell'imputato al delitto di strage, commesso il 19 luglio 1992, in Palermo, nonostante la denunciata insussistenza dell'elemento materiale e, specialmente, dell'elemento psicologico del concorso di CH nel medesimo delitto. Ritiene, invece, la Corte che legittimamente e motivatamente i giudici di merito, nelle conformi sentenze di primo e secondo grado, abbiano ritenuto che CH sia stato concorrente nel delitto di strage in danno del giudice Paolo Borsellino e degli uomini della sua scorta. Tale convincimento si fonda sulle dichiarazioni confessorie di CH, nell'interrogatorio reso il 25 maggio 2011, alla presenza del suo difensore, laddove ebbe testualmente ad ammettere che, in occasione dell'accompagnamento di VI in via D'Amelio, nelle settimane immediatamente precedenti il tragico attentato, egli la "piena ebbe gra 14 consapevolezza", sulla base delle parole pronunciate dal capo mafia e di altri riferiti elementi, che si stesse preparando "qualcosa di eclatante", pur non essendo stato messo a conoscenza del preciso obiettivo da colpire, se dovesse essere "un politico [...], un altro magistrato... o chiunque esso sia" (c.f.r., testualmente, le pagine 131-132 e 134-136 della sentenza impugnata). Gli elementi storici e logici indicati da CH, a sostegno di quella da lui stesso definita come sua "piena consapevolezza" della preparazione di "qualcosa di eclatante", sono stati così ricapitolati dalla Corte territoriale, secondo una ricostruzione fedele a quanto dichiarato dall'imputato ed esente da incongruenze logiche: a) le parole "E' zona che scotta", pronunciate da VI in occasione del secondo passaggio in via D'Amelio, in compagnia del suo autista di fiducia, CH, invitato a procedere lentamente;
b) l'incarico conferito all'imputato da VI di trovargli una casa in via D'Amelio, senza la mediazione di un'agenzia e senza formalizzazione del contratto, con impegno di pagamento dei canoni di locazione in anticipo ed in contanti;
c) la risposta di VI a CH, una volta edotto che la casa non era stata trovata (ma, in realtà, neppure cercata dall'imputato come da questi riferito nel corso dell'interrogatorio), rivelatrice della ferma determinazione del capo mafia ("addubbu no iardina") a trovare comunque una allocazione in via D'Amelio, adattandosi a sistemarsi nel giardino (agrumeto) ivi esistente;
d) l'interesse e l'impegno manifestati da VI a presidiare personalmente la via D'Amelio, segno eloquente secondo l'immediata percezione dell'imputato, che ivi dovesse essere commesso "qualcosa di eclatante" sulla pubblica via e con pericolo, dunque, per la incolumità di più persone. CH, come pure sottolineato in sentenza, non ha trascurato di riferire la quotidiana assistenza prestata al capo mafia latitante anche nei giorni precedenti la strage del 19 luglio, per avere accompagnato VI in vari posti, dove incontrava gli altri membri di "SA RA", senza che l'imputato, all'epoca incensurato e non formalmente affiliato, e, perciò, in condizioni di poter assicurare al boss latitante una più sicura copertura, fosse ammesso alle riunioni dei membri della consorteria mafiosa che precedettero l'attentato; e, ancora, l'ospitalità offerta da CH, nella casa palermitana dei suoi genitori, soggiornanti a Carini durante la stagione estiva, ad esponenti di "SA RA", ivi radunatisi per discutere, e anche al solo VI, il quale dormi proprio a casa di CH nella notte precedente la strage, allorché a sera lasciò intendere al suo ospite di non restare a Palermo nel giorno successivo, domenica 19 luglio, sincerandosi che il suo autista sarebbe andato al mare in una località fuori città, con l'annotazione che analoghe raccomandazioni a non recarsi a 15 др Mondello e ad evitare l'autostrada PA-Palermo erano stati rivolti all'imputato in occasione, rispettivamente, del precedente omicidio di VO LI (12 marzo 1992) e della strage in cui fu ucciso il giudice AN Falcone (23 maggio 1992). Con motivazione adeguata e coerente la Corte territoriale ha ritenuto le predette dichiarazioni, rese da CH il 25 maggio 2011, nella fase iniziale della sua collaborazione con la giustizia, avviata nel precedente mese di aprile 2011, più attendibili rispetto alle successive dichiarazioni da lui effettuate nell'udienza del 15 febbraio 2013, nel corso del giudizio abbreviato, allorché aveva cercato di ridimensionare il proprio ruolo nella fase preparatoria dell'attentato, precisando di aver intuito che VI volesse, in via D'Amelio, compiere un'estorsione o attuare un'azione di ritorsione nei confronti di persona non piegatasi al volere del clan, ma non la strage purtroppo ivi perpetrata. Agevolmente la Corte ha replicato ai rilievi difensivi, sul punto, con la maggiore autenticità e plausibilità delle precedenti dichiarazioni di CH circa la sua "piena consapevolezza", così testualmente definita dallo stesso imputato, nel momento in cui prestava i suoi servizi a VI, che si stava preparando un attentato "eclatante", in via D'Amelio, contro una persona importante, non altrimenti giustificandosi, come all'epoca apprezzato dallo stesso CH e da lui riferito nell'interrogatorio del 25 maggio 2011, l'impegno diretto di VI a rendersi personalmente presente in via D'Amelio, adattandosi a sistemarsi anche nel giardino ivi esistente dopo il vano tentativo di trovare un appartamento. Un'estorsione o una ritorsione nei confronti di un imprenditore renitente al pagamento del pizzo non avrebbe imposto la diretta partecipazione del capo, né un'azione da compiere sulla pubblica via con messa in pericolo dell'incolumità collettiva, come annota logicamente la sentenza impugnata;
senza tacere che l'imputato era a conoscenza della micidiale potenza di fuoco della cosca, essendo stato testimone oculare del trasporto di un notevole numero di armi, nascoste nei pannelli laterali di un'autovettura di grossa cilindrata, in occasione di un precedente trasferimento di alcuni capi e affiliati di SA RA a Roma, qualche tempo prima della strage di PA, al fine di uccidere il giudice Falcone nella capitale, progetto non riuscito per i rigorosi controlli di polizia, come pure riferito dallo stesso CH. La prova a carico dell'imputato, non attinto da alcuna chiamata in correità, neppure da parte di UZ RE, collaboratore dal 2008, è stata dunque ravvisata nella ritenuta valenza confessoria delle dichiarazioni da lui rese il 25 maggio 2011. of 16 La confessione, com'è noto, può costituire prova sufficiente della responsabilità del confidente, indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni, non essendo suscettibili di applicazione analogica i limiti previsti dall'art. 192 cod. proc. pen. per la chiamata in correità, sempre che il giudice prenda in esame le circostanze oggettive e soggettive che hanno determinato e accompagnato la dichiarazione e dia ragione, con logica motivazione, delle circostanze che escludono intendimenti autocalunniatori о l'intervenuta costrizione dell'interessato (Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259489; Sez. 4, n. 20591 del 05/03/2008, D'Avanzo, Rv. 240213; Sez. 1, n. 4790 del 13/01/1997, Savi, Rv. 207577). E, nel caso di specie, l'attendibilità di CH è stata sottoposta ad adeguato e coerente vaglio con giudizio ampiamente positivo e incontroverso in causa. Resta da esaminare il tema giuridico posto con il primo motivo di ricorso e riassumibile nel seguente quesito: se, ai fini del concorso nel delitto di strage, è sufficiente un contributo che interessi la sola fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato commesso da altri concorrenti neppure conosciuti dall'agente, e, soprattutto, se sia configurabile il dolo di partecipazione in colui che si limiti a prestare un contributo circoscritto alla preparazione dell'azione delittuosa senza conoscerne le modalità esecutive e la stessa vittima designata, nella sola consapevolezza di un perseguito evento omicidiario di rilevante impatto sul territorio. Ritiene la Corte che sia corretta la risposta positiva data ad entrambi i quesiti dai giudici di merito. Sul piano oggettivo, è già stato affermato che la partecipazione alle attività preparatorie del delitto e, in particolare, ai sopralluoghi nella sede della progettata esecuzione di esso, costituisce condotta concorsuale a norma dell'art. 110 cod. pen., poiché la concezione unitaria del concorso di persone nel reato comporta che l'attività del concorrente possa essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera dei concorrenti. (Sez. 2, n. 23395 del 13/04/2011, Faccioli, Rv. 250688; Sez. 5, n. 40449 del 10/07/2009, Scognamiglio, Rv. 244916; Sez. 1, n. 6489 del 28/01/1998, Mendoza, Rv. 210757; Sez. 1, n. 11159 del 10/06/1982, Valpreda, Rv. 156308). Sul piano soggettivo, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza 17 ра del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525). Assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, Ambrosiano, Rv. 255260; Sez. 6, n. 1271 del 05/12/2003, dep. 2004, Misuraca, Rv. 228424). Discende che il contributo causale alla verificazione dell'evento criminoso non richiede la compiuta conoscenza da parte del singolo concorrente e, segnatamente, di colui che partecipi alla sola fase preparatoria, di tutti i dettagli del delitto da compiere, poiché è sufficiente la volontà dell'agente di prestare il proprio apporto nella consapevolezza della finalizzazione di esso al fatto criminoso comune;
ciò che conta è la conoscenza del singolo concorrente che il segmento di condotta da lui posto in essere si inserisce in una più ampia azione criminosa, distribuita tra più soggetti investiti di compiti diversi, proporzionati per numero e qualità alla complessità dell'impresa da realizzare, di cui il proprio specifico apporto costituisce un tassello utile al conseguimento dell'obiettivo finale. Tale assunto è di particolare rilievo nelle associazioni criminali complesse, come quelle di tipo mafioso, organizzate secondo un modello rigorosamente gerarchico, con articolata distribuzione di compiti tra gli associati, e contraddistinte da un rigido vincolo di riservatezza interna, tale da precludere ai meri compartecipi la precisa conoscenza delle strategie e degli obiettivi di maggior rilievo perseguiti da capi e dirigenti, per non comprometterne la segretezza e il successo. Nel caso in esame CH, allo stesso modo di UZ, fu investito di specifici segmenti preparatori dell'eclatante azione criminosa, portata a compimento il 19 luglio 1992 dall'associazione di tipo mafioso di cui era membro. Il suo contributo, consistito nello svolgere il compito di autista e in genere di uomo di fiducia del capo, fu certamente efficace rispetto al delitto commesso, perché permise al principale organizzatore di esso, il latitante VI US, nell'imminenza del tragico attentato, di mantenersi in costante contatto con i sodali del suo gruppo;
di compiere almeno due sopralluoghi sul 18 ср luogo del progettato delitto;
di ricevere costante ospitalità, anche alla vigilia della strage, nella casa palermitana di CH, quest'ultimo reclutato dal boss, proprio perché appartenente a famiglia estranea al contesto mafioso e all'epoca incensurato;
e tutto ciò nella consapevolezza dell'imputato, come da lui stesso ammesso, che stava preparandosi un'azione omicidiaria "eclatante", tale da poter mettere in pericolo anche la pubblica incolumità, considerata la scelta del giardino come luogo dove VI si sarebbe personalmente appostato, come preannunziato a CH, nel corso delle attività preparatorie, con le già ricordate parole: "addubbu no iardino" ("mi accomodo nel giardino", n.d.r.), tali da lasciare intendere che l'azione sarebbe stata commessa sulla pubblica via, normalmente frequentata da più persone. E tanto esclude, per la rilevanza dell'omicidio in preparazione e l'estensione del suo scenario, come tali subito percepite da CH, la ricorrenza del dolo eventuale o del concorso anomalo, dedotti solo in via subordinata dal ricorrente ed incompatibili col dolo specifico postulato dal delitto di strage di cui all'art. 422 cod. pen. (con riguardo all'elemento psicologico del reato contestato, si richiamano: Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, dep. 2007, Bartalini, Rv. 235666; Sez. 2, n. 1695 del 13/01/1994, Rizzi, Rv. 196506; Sez. 1, n. 11394 del 11/02/1991, Abel, Rv. 188640). In sintesi, poiché CH fu consapevole, nel corso dell'attività preparatoria cui prestò il suo volontario contributo, che stava per essere commesso un delitto di omicidio con modalità eclatanti, pur rimanendo a lui nascosti l'identità della vittima e il preciso piano esecutivo, risulta infondato il primo motivo di ricorso censurante il riconoscimento del concorso di CH nel delitto di strage per asserito difetto dell'elemento oggettivo e soggettivo.
2.2. Il secondo motivo circa l'illegittima esclusione del vincolo della continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, "SA RA", per cui CH è già stato condannato e ha espiato la relativa pena, e il delitto di strage, oggetto del presente processo, è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. La sentenza impugnata, infatti, spiega con motivazione ineccepibile, esente da violazioni del diritto e della logica, che, al momento dell'adesione di CH al sodalizio criminale, nell'anno 1991, quando accettò di diventare l'autista e l'uomo di fiducia del capo mafia, VI US, non vi erano elementi per ritenere che egli si fosse prefigurato di fornire un qualsivoglia contributo alla commissione del delitto di strage, dovendo al contrario ritenersi, sulla base della ricostruzione della vicenda fornita dallo stesso imputato, che CH sia venuto progressivamente a conoscenza dei propositi criminosi di VI e dei suoi sodali, giungendovi per deduzioni logiche operate sui fatti che si andavano 19 сре verificando nel corso dei giorni antecedenti il 19 luglio 1992 anche con la sua volontaria partecipazione, come si è detto.
2.3. E', invece, fondato il terzo motivo di ricorso. Sussiste la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, laddove, da un lato, riconosce la piena attendibilità intrinseca di CH, reo confesso da libero e senza che nessuno dei pur numerosi chiamanti, UZ incluso, lo avesse indicato come implicato nelle attività pertinenti alla strage del 19 luglio 1992, con il conseguente riconoscimento e applicazione a suo favore, nella massima estensione prevista, della circostanza attenuante della prestata collaborazione con la giustizia, di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, cit., considerato l'insieme delle sue rivelazioni utili alla veridica individuazione dei soggetti coinvolti nell'esecuzione della strage dopo i precedenti depistaggi, e con il riconoscimento altresì delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti contestate;
dall'altro lato, la ritenuta attualità della sua pericolosità sociale, illogicamente giustificata in sentenza per i suoi contatti con alcuni membri della famiglia VI, peraltro genericamente collocati dopo la sua scarcerazione, avvenuta nell'anno 1999, e, quindi, sicuramente non successivi alla decisione di collaborare con la giustizia a partire dall'aprile 2011, due anni prima della sentenza di primo grado. La palese mancanza dell'indefettibile condizione di applicazione della misura di sicurezza, costituita dalla pericolosità sociale in termini di attualità, ossia dalla probabilità che CH commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati, a norma degli artt. 202 e 203 cod. pen., impone dunque l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta applicazione della libertà vigilata, che va pertanto eliminata.
3. Passando all'esame del ricorso proposto da RA RE, va subito rilevata la fondatezza dei primi tre motivi che sostanzialmente denunciano la violazione di legge per insussistenza degli elementi costitutivi del contestato delitto di calunnia e il vizio di motivazione per manifesta illogicità. A RA RE il delitto di calunnia aggravata risulta testualmente contestato come segue: [...] nel corso dell'esame dibattimentale reso nell'ambito del primo grado del procedimento "Borsellino bis" [...] per la strage di via D'Amelio, incolpava falsamente MA RE di aver partecipato al furto della Fiat 126 utilizzata come autobomba il 19 luglio 1992 in via D'Amelio, per il quale lo stesso MA veniva condannato alla pena dell'ergastolo (in realtà alla pena di anni otto di reclusione, n.d.r.), in particolare dichiarando in 20 of quella sede, per la prima volta, tra le altre cose, di aver subito sospettato che il soggetto in compagnia del quale SC NZ si trovava ad attenderlo nel luogo convenuto per la consegna della vettura fosse proprio il predetto MA RE;
in Como, il 1°.12.1997>. Il ricorrente ha evidenziato che, contrariamente all'assunto dei giudici di merito, che hanno parlato anche di una sorta di progressione accusatoria che sarebbe culminata nella falsa incolpazione di MA come partecipe al furto della autovettura utilizzata per la commissione della strage, RA in realtà non accusò mai MA di coinvolgimento nel detto delitto neppure in forma indiretta o maliziosamente prospettata in forma dubitativa. La lettura delle dichiarazioni dell'imputato nell'esame reso il 1° dicembre 1997, testualmente riportate nella sentenza di primo grado confermata da quella di appello, conforta l'assunto del ricorrente e, con esso, il vizio di motivazione per illogicità manifesta derivante dal travisamento della prova. A pagina 1244 della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta, in data 13 marzo 2013, confermata dalla sentenza della Corte di assise di appello nissena del 9 gennaio 2015, oggetto dell'attuale ricorso, si legge che «dopo aver reiteratamente escluso in più occasioni che fosse proprio lui (MA, n.d.r.) il soggetto che si trovava in compagnia dello SC al momento della consegna della Fiat 126 (utilizzata per la strage, n.d.r.), inopinatamente il RA cambiava versione in occasione del suo esame reso all'udienza del giorno 1/12/2007 (rectius: 1/12/1997, n.d.r.) nel processo cosiddetto "Borsellino bis" di primo grado» (v. pagina 1244 citata). Segue a pagina 1250 della medesima sentenza il passaggio delle dichiarazioni di RA, da cui emergerebbe, per la prima ed unica volta, la pretesa falsa incolpazione di MA come persona in compagnia di SC, al momento della consegna a quest'ultimo della Fiat 126, rubata da RA su commissione dello stesso SC. In particolare, invitato a descrivere la persona suddetta, RA dichiarò testualmente che aveva un'altezza: «Sul metro e 50, un metro e 60»; e aggiunse: «Io, sul primo momento, pensai subito, sospettati subito che sarebbe stato RE LL (rectius: MA, n.d.r.), però poi non essendo sicuro ovviamente, perché non riuscivo (a vedere, n.d.r.) bene, perché lui cercava di nascondersi, di non farsi vedere da me [...]»; e, a questo punto, alla domanda del Pubblico Ministero se il fatto che avesse pensato trattarsi di MA lo stesse dicendo allora per la prima volta, RA rispose: «Sì, sì. Infatti non l'ho mai voluto dire prima perché non ero certo che (era) lui, perché se no lo avrei 21 q detto al primo momento, se l'avrei riconosciuto che era lui" (c.f.r. la citata pagina 1250 della sentenza di primo grado). Risulta, pertanto, palese che RA ha evocato la presenza di MA, nel momento della pretesa consegna dell'autovettura da lui rubata a SC, soltanto nell'esame dibattimentale del 1° dicembre 1997; tale presenza, in quella sede, fu riferita in termini dichiaratamente incerti, tali da giustificare la mancata menzione di MA nei precedenti numerosi interrogatori sullo stesso tema, secondo una linea di coerenza manifestamente antitetica alla progressione accusatoria di cui è menzione nelle sentenze di merito. Sussiste, dunque, ad avviso della Corte il vizio di motivazione per travisamento della prova della presunta calunnia, espressamente indicata, nella contestazione del delitto e nella motivazione della condanna, come commessa nel corso dell'esame reso da RA il 1° dicembre 1997, mentre, come emerge dal testuale contenuto delle dichiarazioni dell'imputato sopra trascritte, l'individuazione di MA come accompagnatore di SC, nella predetta circostanza, fu del tutto incerta da parte di RA e proprio tale incertezza fu coerentemente addotta dall'imputato a giustificazione della mancata menzione di MA nel corso dei precedenti interrogatori. Al riguardo va richiamata la costante giurisprudenza della Corte, secondo la quale il vizio di travisamento della prova -desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo purchè specificamente indicati dal ricorrente è ravvisabile quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero - ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per l'esistenza di una palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetto "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio. (Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007 Musumeci, Rv. 237207; Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774). Nel caso in esame, per le ragioni anzidette, sussiste evidente difformità tra il contenuto della prova e i risultati da essa tratti, che, in contrasto con quanto affermato nella sentenza impugnata, palesano l'insussistenza del contestato delitto di calunnia, giacché esso postula che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile, ciò che non può sostenersi nel caso di incerto riconoscimento da parte del presunto calunniatore del soggetto che avrebbe partecipato ad un delitto (c.f.r., tra le molte, Sez. 6, n. 32325 del 04/05/2010, Grazioso, Rv. 248079). 22 ср La fondatezza dei primi motivi del ricorso proposto da RA, illogicamente riconosciuto calunniatore in danno di MA, per una sorta di effetto quasi traslato della sicura falsità delle sue complessive dichiarazioni con riguardo all'indicazione di altri autori delle attività preparatorie ed esecutive del delitto, rende superfluo l'esame di tutti gli altri motivi. Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il delitto di calunnia, così come contestato, non sussiste, alla luce delle risultanze processuali richiamate dai giudici di merito.
4. La confermata condanna di CH per il delitto di concorso in strage, salvo l'accoglimento del suo ricorso solo sulla misura di sicurezza, impone la condanna dello stesso imputato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, meglio precisate nel dispositivo che segue, da liquidare, in considerazione della complessità del processo e dell'impegno difensivo profuso, nelle complessive somme indicate in dispositivo con riguardo ai plurimi istanti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto a RA RE, perché il fatto a lui contestato non sussiste;
quanto a CH BI, limitatamente alla misura di sicurezza della libertà vigilata che elimina. Rigetta nel resto il ricorso di CH che condanna alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che liquida: a) quanto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in complessivi euro 3.600,00 (tremilaseicento), oltre accessori come per legge;
b) quanto al Ministero della Giustizia in complessivi euro 3.600,00 (tremilaseicento), oltre accessori come per legge;
c) quanto a AN RE, AN US e IO US in complessivi euro 5.040 (cinquemilaquaranta), oltre accessori come per legge;
d) quanto ad NI VU, UD e RC OI, Nella Cosliani, ED e NA Cosina, ZI ST, US AN, TO e US FI Traina, Melia Provvidenza;
IA, ND, IA ed AN Li Muli, in complessivi euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento), oltre accessori come per legge;
e) quanto a MA UC OS NT, Dario Traina;
EL, LI e LI AN in complessivi euro 7.200,00 (settemiladuecento), oltre accessori come per legge;
f) quanto a IA, MM e SA AN in complessivi euro 5.760,00 (cinquemilasettecentosessanta), oltre accessori come per legge;
g) quanto a RE Borsellino in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori come per legge. 23 Gr Così deciso il 30 novembre 2015. Il consigliere estensore Antonella Patrizia Mazzei Intorallel. mazge DEPOSITATA IN CANCELLERIA 22 GIU 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA SUP EMA E T R O C 2 24 4 Il presidente Aldo Cavallo Alita Cordle % CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO Der Corte Supremode remo di Cassazione - Prime Lesion Parole- Can ordinanza w° 32414/16 del 19/02/2016 e depositata il 26/7/2016; a digere correggers il dispritivo della sentenza emessa da questa sezione il 30 novembre 2015 welprocediments m. 29943/15 wel seuss che, dopo le parole "accessori come for legge ", devous leg, alla fine del dispiritive, le seguenti: "con distrazione gersi, di quanto innanzi liquide to alle lettere D) ed E) in favore, rispettivamente, degli avvocati Roberto Avelloue a Felice Centines Cavanetta Marrolemi ". EZ- とと Roma, 23 AGO 2016 UPREMA DI S II Funzionario Giudiziario S Antonella FONTANA- Y Z I O двиrave N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO La Corte Suprema di Capazione. Iª Sex. Penole.com n° 50479/16 del 02/11/16 e deportata il 28/11/16:4) isque ord. correzione del dispritive della sentenza emessa il 30/11/15 29943/2015, vel senso che, dopo le parole "5.040 (cin' proc. m. nel quemila quaranta ) oltre accesson couse for legge ", devono agginger" le parole "da distrain in favore dell' avv. GuiseppeFerro"; dopo le parole "5.760 (cinque mila settecentosessanta) oltre accessori e, come for legge ", devous aggringersi le parole "da distrarsi un in fa vore dell' avv. Fabrizio Genco t 47. Rove - 2 DIC 2016 AZIO Funzionari Il Funzionario Giudiziario Antonella FONTANA and дел