Sentenza 5 dicembre 2003
Massime • 2
In tema di danneggiamento, l'elemento oggettivo del reato è integrato in tutti i casi nei quali il valore o l'utilizzabilità della cosa vengano diminuiti, anche solo parzialmente, rendendo necessario sull'oggetto materiale un intervento ripristinatorio della sua essenza e funzionalità. (Fattispecie relativa agli esiti di colpi sferrati con una mazza di ferro sul cofano di una autovettura).
Nel reato concorsuale il dolo dei singoli concorrenti non presuppone necessariamente un previo accordo, o la contestuale e reciproca consapevolezza del concorso, essendo sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui.
Commentario • 1
- 1. Il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.): una breve casistica giurisprudenzialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2021
Scopo di questo scritto è quello di procedere ad una disamina di come in sede giurisprudenziale, sia di legittimità, che di merito, sono ravvisate ipotesi di concorso di persone nel reato, secondo quanto previsto dall'art. 110 cod. pen.. Per tale scopo, verrà fatta prima una sintetica analisi di cosa prevede questo articolo, per poi richiamare siffatti casi, in primo luogo in relazione ai reati stabiliti dal codice penale e, in secondo luogo, a proposito degli illeciti penali contemplati nelle leggi speciali. Indice L'art. 110 c.p.: cosa prevede questa norma giuridica e come deve essere interpretata Le ipotesi di concorso per i reati previsti nel codice penale Le ipotesi di concorso per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2003, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 05/12/2003
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1634
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO CO - Consigliere - N. 14601/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AC CO, nato in [...] il [...];
contro la sentenza pronunciata, il 23 gennaio 2003, dalla Corte d'appello di Torino. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carcano CO. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'appello di Torino, con sentenza 23 gennaio 2003, confermò la decisione 15 dicembre 1998 del Tribunale della medesima città nella parte in cui aveva dichiarato AC CO, responsabile del delitto di resistenza e di lesioni volontarie a pubblico ufficiale nonché di danneggiamento.
La Corte territoriale, disattese le censure dell'appellante circa la non sussistenza dei fatti e relative alla mancata dichiarazione di non doversi procedere in ordine al reato di lesioni, ha ritenuto che le deposizioni delle persone offese dal reato fornissero un quadro probatorio esauriente per affermare la responsabilità di AC CO, oltre che per il delitto di resistenza, anche per quello di lesioni commesso nel corso dell'aggressione e di danneggiamento dell'auto dei carabinieri.
Propone ricorso AC CO e deduce:
che la motivazione posta a fondamento della decisione sarebbe illogica e incompleta perché i delitti per i quali è stata ritenuta la sua penale responsabilità non sarebbero integrati dai fatti come ricostruiti dal giudice di merito;
che erroneamente sarebbe stata affermata la responsabilità per resistenza e lesione nei confronti di tutti i carabinieri, in quanto egli sarebbe intervenuto successivamente ed il suo coinvolgimento avrebbe dovuto essere limitato a tale segmento del fatto;
che la sentenza impugnata non supererebbe tale incongruità, non esaminando il punto relativo all'assenza di collegamento diretto tra la condotta del ricorrente e le lesioni patite dai carabinieri, non essendo sufficiente la proposizione argomentativi riportata in motivazione circa l'irrilevanza della individuazione di ogni singola condotta;
che, quanto al delitto di danneggiamento, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della circostanza che non vi sarebbe stata la compromissione dell'uso del bene, bensì soltanto una parziale inutilizzabilità;
che il giudice di merito non avrebbe tenuto conto della complessiva condotta dell'imputato che si sarebbe adoperato per ricomporre il contrasto di AC LU i carabinieri.
In tal modo riassunti, a norma dell'art 173, comma 1, disp. att. c.p.p., i termini delle questioni poste, va
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- Il ricorso è inammissibile, oltre che per essere volto ad ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito, anche perché manifestamente infondato.
La Corte di merito, nel confermare e fare propria l'articolata ricostruzione della vicenda contenuta nella sentenza del Tribunale, ha correttamente argomentato sulle censure articolate nei motivi d'appello, fornendo un proprio adeguato apprezzamento in ordine alla versione dei fatti come ricostruiti in base alle dichiarazioni delle persone offese.
Il ricorrente ripropone la sua versione dei fatti - sulla quale si era già espresso il Tribunale, le cui coerenti ed esaustive proposizioni giustificative erano fatte proprie dalla Corte di merito - mediante una inammissibile sollecitazione ad una rilettura degli atti processuali.
La sentenza di appello fa proprio, dunque, il giudizio di attendibilità espresso dal Tribunale sulla deposizione delle persone offese dal reato e le censure proposte dal ricorrente rendano non percepibili i punti di incoerenza e manifesta illogicità della motivazione.
Manifestamente infondato è il difetto di motivazione in punto di complessiva valutazione del quadro probatorio, là dove la Corte d'appello abbia fatto propria la ricostruzione accurata e puntuale della vicenda operata dal giudice di primo grado.
Come noto, non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando i giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo giudice. Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Sez. 3^, 14 febbraio 1994, Scanzi, rv. 197497). Il giudice di appello non ha l'obbligo di procedere ad un riesame degli argomenti del primo giudice che ritenga convincenti ed esatti purché dimostri, anche succintamente, di aver tenuto presenti le doglianze dell'appellante e di averle ritenute prive di fondamento. La Corte di merito ha posto l'accento sulla circostanza che "...non importa chi possa avere materialmente infetto un calcio, chi un pugno..., ognuno ha partecipare dando un suo contributo...nel concorso si contribuisce anche rafforzando con la propria presenza l'intento di chi materialmente agisce...l'atteggiamento di CO e di CO è stata tale da contribuire ad impedire ai CC di compiere il loro dovere, hanno scagliato oggetti, CO ha cercato di sferrare un pugno a Di Carluccio, i calci ben possono sono essere stati schivati o non avere raggiunto gli stinchi dei CC, ma certo è alcuni di costoro hanno subito le lesioni refertate in atti a causa della colluttazione scatenata dal comportamento degli odierni imputati, ognuno apportando il suo contributo materiale e morale alle singole condotte di ogni compartecipe...".
In tali proposizioni argomentative vi è, non soltanto una corretta applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato, ma anche una coerente ed esaustiva ricostruzione della vicenda. Come di recente la Sezioni unite hanno riaffermato ancora più incisivamente, l'illogicità della motivazione, censurabile ex art. 606 lett e) c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. Un., 24 settembre 2003, Putrella, rv. 2626/2003).
Peraltro, in tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro (Sez. Un. 22 novembre 2000, Sormani, rv. 218225). La fattispecie è stata correttamente interpretata in base a tale, ormai consolidato, principio di diritto.
Anche in ordine al reato di danneggiamento, il punto oggetto di ricorso è del tutto infondato. È, infatti, è oramai diritto vivente che il reato di cui all'art 635 c. p. si configura allorché la condotta produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce "anche parzialmente" l'uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa (Sez. 2^, 10 maggio 2002, Biason, rv. 221713). Correttamente, dunque, è stata ritenuta il delitto de quo nell'ipotesi in cui con una mazza di ferro sono stati, come riportato in sentenza, inferti ripetuti colpi sul cofano di un'autovettura, determinando un danno che inevitabilmente ha richiesto un intervento ripristinatorio della parte colpita.
Il ricorso è, dunque, inammissibile e l'imputato, a norma dell'art. 616 c.p.p., va condannato, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche al versamento di una somma, che si ritiene equo determinare in euro 1000, alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a versare alla casa delle ammende la somma di Euro 1000,00.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004