Sentenza 10 luglio 2009
Massime • 1
L'evento del reato concorsuale, in ragione della struttura unitaria di detto reato, deve essere considerato l'effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che ne hanno posto in essere una parte priva dei requisiti di tipicità.
Commentario • 1
- 1. Costretta alla masturbazione via chat: è violenza sessuale a distanza (Cass. 37076/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 settembre 2020
L'attività di prostituzione che si caratterizzi per atti sessuali che la persona retribuita a tal fine compia su se stessa o su terzi ben può essere svolta "a distanza", ovvero a fronte della presenza in due luoghi diversi del soggetto richiedente e del soggetto richiesto, come ad esempio, di prestazione richiesta ed effettuata per via telefonica Il reato di violenza sessuale, consistente nel compimento, da parte della persona offesa, di atti sessuali su se stessa, essere commesso anche a distanza, ovverossia a mezzo telefono o di altre apparecchiature di comunicazione elettronica. Il fatto che la condotta di violenza costitutiva del reato di violenza sessuale sia realizzata "a distanza" …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2009, n. 40449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40449 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 10/07/2009
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 1491
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 12997/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SCOGNAMIGLIO GENNARO, N. IL 24/09/1956;
avverso SENTENZA del 02/10/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in Udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D?AMBROSIO Vito, che ha concluso per il rigetto;
uditi i difensori Avv. Trigari Massimo e Ferraioli Marzia. MOTIVI DELLA DECISIONE
SCOGNAMIGLIO GENNARO, e? stato condannato con rito abbreviato dal gip del tribunale di Napoli per concorso in estorsione pluriaggravata. La Corte d?appello disponeva perizia fonica con la rinnovazione dell?istruttoria dibattimentale e confermava sulla scorta delle dichiarazioni della p.o. e delle indagini di p.g.. Secondo quanto accertato dai giudici di merito, la vicenda si inquadra nel contesto malavitoso della Terra di lavoro, di cui sono protagonisti i membri del clan dei CO (denominati ?Quaqquaroni?), insediato in Marcianise e quello dei Belforte. AT AN preposto ai lavori edili della GMG Immobiliare, fu avvicinato nel giugno 2005 da persona presentatasi come esponente dei Belforte, che pretese il versamento di Euro 5.000,00, come condizioni affinche? potesse ?lavorare in tranquillita??. In autunno analoga richiesta gli fu rivolta da due uomini, giunti a bordo di una motocicletta, che si dissero appartenenti al clan avverso dei CO. TA rifiuto?, affermando di aver gia? pagato. Nel febbraio 2006 si presentarono in ufficio per reiterare la richiesta AM e CO NC.
TA oppose diniego, adducendo la mancanza di fondi e chiedendo ai due di ripassare qualche settimana dopo.
La vicenda ebbe a ripetersi a fine mese, quando i due personaggi si presentarono nuovamente con atteggiamento truce ed apertamente minaccioso.
Due giorni dopo comparvero TE e MB, minacciando di sparare agli operai e intimando al TA di seguirli. IN LE, collaboratore della p.l., che gia? in occasione delle precedenti visite dei Quaqquaroni si era proposto di mediare, si offri? di seguirli, contattando subito il suo amico CA IG detto IG o? casalese.
Nella circostanza TA GI, contattato telefonicamente da IN LE, si reca on la sua auto al cimitero di Caivano, ove viene raggiunto da una Fiat Punto, con MB IN e AL RA, che lo guidano verso Orta di Atella in un parco giochi per bambini, ove si trovavano CO NC, AM EN, TE NC. Sopraggiunse poi IG o? casalese che, dopo aver abbracciato IN LE, asseri? che avrebbe risolto la questione, con l?accordo dei clan rivali.
Ricorrono i difensori. Il primo deduce vizio di motivazione, poiche?
il verdetto di colpevolezza poggia su fragili basi, una volta che sono state espunte le intercettazioni dal compendio di prova, a seguito dell?accertamento peritale.
Non risponde al vero che l?imputato fosse presente in Orta di Atella il 7.3.06, come assume la parte lesa, che ha mentito o sbagliato in proposito.
Vizio di motivazione lamenta pure il secondo difensore, sottolineando che i verbalizzanti riconobbero, a bordo della Fiat Punto grigia, il TE, non anche l?imputato, identificato mediante riconoscimento fotografico del TA GI del riconoscimento vocale della p.g., totalmente inficiato dalla perizia d?ufficio svolta in grado d?appello.
Il riconoscimento dell?imputato e? rimasto totalmente vulnerato, non potendo avere valore individualizzante alcuno dei due riscontri ravvisati dalla Corte di merito.
La tangente imposta fu versata dopo l?incontro in Orta, quando AM EN, spaventato dall?inseguimento della polizia (nel corso del quale furono esplosi colpi d?arma da fuoco) desisteva dall?impresa, ?abbandonava gli altri e si disinteressava della vicenda?. Ne deriva che nella specie puo? configurarsi, al piu? il tentativo punibile, col venir meno dell?aggravante di mafia. La stessa Corte territoriale riconosce che l?azione del prevenuto non e? perdurata sino alla consegna del denaro e che determinante in tal senso e? la condotta del CA L..
Le censure esposte sono prive di fondamento.
La decisione si fonda sulle perspicue ed articolate dichiarazioni del TA G., protagonista e vittima della vicenda estorsiva, oltre che sulle intercettazioni telefoniche e sulle indagini di polizia giudiziaria.
Va disatteso recisamente, pertanto, l?assunto difensivo secondo cui il compendio di prova resterebbe completamente ?vulnerato? dall?esito della perizia fonica espletata, favorevole all?imputato. La Corte partenopea, invero, ha effettuato la c.d. prova di resistenza, ritenendo di poter confermare al verdetto di colpevolezza grazie alle prove diverse dalle intercettazioni contenenti la voce ritenuta dello AM G. dal primo giudice.
D?altro canto, la deposizione testimoniale della p.o. ed il riconoscimento fotografico sono prove che non abbisognano di riscontri, sicche? ultroneo appare discettare sul carattere individualizzante di quelli che sono stati definiti tali dalla Corte di merito, innegabile essendo la loro valenza indiziaria. Si tratta di due elementi di indubbio significato ai fini del coinvolgimento del ricorrente, consistenti l?uno nel rinvenimento, nell?auto di CO NC, di una sorta di agendina telefonica, con i numeri del cellulare dell?imputato, indicato come ?zio EN?; l?altro nel rinvenimento, al momento dell?arresto dello AM G., di un cellulare utilizzato per i contatti col capoclan CO AC.
Il dedotto vizio di motivazione dissimula e veicola la critica alle scelte probatorie rettamente compiute dai giudici di merito sulla scorta delle emergenze acquisite. La doglianza esorbita dai limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova per attingere direttamente i contenuti fattuali della decisione. Essa si traduce, pertanto, nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamene propria dai giudici di merito e nell?offerta di una lettura diversa (favorevole al ricorrente) delle risultanze acquisite.
Orbene, e? pacifico che il compito del giudice di legittimita? non e?
quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all?affidabilita? delle fonti di prova, bensi? di stabilire se essi abbiano dato adeguatamente conto, attraverso l?iter argomentativi seguito, delle ragioni che li hanno indotti ad emettere la decisione.
Neppure puo? essere condivisa la tesi della configurabilita? del mero tentativo a carico dell?imputato.
Ineccepibile, al riguardo, appare la motivazione della Corte napoletana. Il carattere unitario del reato concorsuale e? fondato, sotto l?aspetto oggettivo, sulla connessione causale degli atti dei singoli compartecipi e, sotto il profilo soggettivo, sul collegamento finalistico esistente fra tali atti, intesi dai singoli autori come parti di un tutto unitario.
Il reato concorsuale presenta struttura unitaria, sicche? ciascun compartecipe e? chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti dell?impresa criminosa concordata;
ne deriva che quando l?attivita?
del compartecipe si sia estrinsecata ed inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell?evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, si avra?, come ulteriore conseguenza, che l?evento verificatosi sia da considerare come l?effetto dell?azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l?azione tipica del reato (Cass.8.5.98, Negri). Le reiterate condotte minacciose tenute dall?imputato danno pienamente conto della sua partecipazione al reato ascritto, a prescindere dalla sua presenza in Orta e dalla presenza alla consegna del denaro da parte della vittima.
Il ricorso va rigettato, con la condanna dello AM G. alle spese processuali.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2009