Sentenza 1 luglio 2003
Massime • 1
In tema di IRPEF, per effetto dell'art. 2 bis del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154), anche alla indennità premio di servizio corrisposta dall'INADEL si applica - alla luce degli interventi della Corte costituzionale in materia - il regime fiscale prevedente la detrazione dalla base imponibile di un importo pari al rapporto tra i contributi versati dal lavoratore e quelli versati dall'ente, senza che, a tal fine, assuma rilevanza alcuna la circostanza che l'interessato abbia optato, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 giugno 1974, n. 303, per la riliquidazione dell'indennità di fine rapporto secondo i criteri più favorevoli stabiliti dall'ente di provenienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/07/2003, n. 10344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10344 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. GENOVESE Francesco A. - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - rel. Consigliere -
Dott. CULTRERA AR Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
Di NO EP, elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini 142, presso l'avv. Vincenzo Pennisi, rappresentato e difeso dall'avv. Gaspare Mollica del Foro di Catania giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Palermo n. 59/05/99 dell'8 aprile 1999, depositata il 21 maggio 1999, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 febbraio 2003 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta Carestia, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Dott. Di NO con istanza dell'8 febbraio 1995, integrata con una successiva istanza del 15 giugno 1995, chiedeva alla soppressa Intendenza di Finanza di Catania il rimborso delle maggiori ritenute operate dall'INPDAP (ex gestione INADEL) sull'indennità di fine rapporto corrispostagli in via definitiva nel 1994, lamentando che l'ente erogatore non avesse applicato la detrazione fiscale del 40,98% spettante all'avente diritto ai sensi dell'art. 17, D.P.R. n. 917/1986, come modificato dall'art. 4, comma 3-ter D.L. n. 70/1988,
convertito con modificazioni con L. n. 154/1988. Il Dott. Di NO impugnava, quindi, il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione avanti alla Commissione Tributaria di 1^ grado di Catania, la quale con sentenza n. 85/03/97 del 6 febbraio 1997 rigettava il ricorso. L'appello del contribuente era, invece, accolto dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo che, con la sentenza in epigrafe, riconosceva il diritto del contribuente all'applicazione della detrazione fiscale del 40.98% sull'indennità di fine rapporto corrispostagli.
Avverso tale sentenza, con atto notificato il 5-6 luglio 2000, l'Amministrazione finanziaria propone ricorso per Cassazione con unico motivo. Resiste il contribuente con- controricorso notificato il 19 settembre 2000.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si deve rilevare l'infondatezza della censura di nullità del ricorso eccepita dal controricorrente in ragione del fatto che il ricorso sarebbe stato notificato alla parte personalmente e non al procuratore costituito nel giudizio avanti alla Commissione tributaria. Invero dalla relata di notifica, il ricorso per Cassazione appare essere stato notificato tanto alla parte personalmente, con consegna della copia a mani della moglie RA AR TT, quanto al procuratore costituito nel giudizio tributario, avv. Sergio Cacopardo, sia pure ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e ad un indirizzo diverso da quello risultante dall'epigrafe della sentenza impugnata. In ogni caso, quand'anche il ricorso fosse stato notificato esclusivamente alla parte personalmente, ciò non avrebbe determinato l'inesistenza della notifica dell'impugnazione ma solo la nullità, che rimane sanata a seguito dell'avvenuta costituzione in giudizio del resistente, secondo il principio generale, applicabile anche al giudizio di legittimità, dettato dall'art. 156, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 9362/2002; n. 14795/2002). Passando, quindi, all'esame del ricorso, con l'unico motivo ivi dedotto, l'Amministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 17, D.P.R. n. 917/1986, come modificato dall'art. 4, D.L. n. 70/1988, convertito con L. n. 154/1988, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: il nucleo centrale della contestazione mossa dall'Amministrazione ricorrente è l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di merito nel non tener conto del fatto che, avendo il contribuente optato, ai sensi della L. n. 303/1974, per la riliquidazione dell'indennità di fine rapporto (già liquidata dall'INPDAP ex gestione INADEL) secondo i criteri più favorevoli stabiliti dall'ordinamento di provenienza (INPS) doveva trovare applicazione il corrispondente regime fiscale, con la conseguente non applicabilità dell'abbattimento previsto dalla L. n. 154/1988. Il motivo non è fondato. Questa Sezione della Suprema Corte, seguendo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 12518/1992; S.U. n. 5692/1993) in ordine all'interpretazione dell'art. 2 bis della L. 27.04.1989 n. 154 proprio in materia di indennità di fine rapporto corrisposte dall'INADEL, ha rilevato che una corretta lettura del quadro normativo di riferimento e segnatamente dell'art. 2 bis della L. 27 aprile 1989 n. 154, alla luce degli interventi della Corte Costituzionale, induce a ritenere l'esistenza di un generale principio, secondo cui "l'art. 53 della Costituzione impone che a situazioni uguali corrispondano uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse, trattamenti tributari differenziati, con la conseguenza che il legislatore nel disciplinare il regime tributario delle indennità di fine rapporto, è tenuto ad osservare il principio secondo il quale, per le indennità che siano costituite anche dai contributi degli aventi diritto, deve provvedersi ad una detrazione che tenga adeguato conto di ciò": sulla base di questo principio la Corte ha stabilito doversi ritenere che anche l'indennità premio di servizio erogata dall'INADEL agli aventi diritto, "debba essere soggetta, in quanto costituita da contributi versati anche dagli aventi diritto, al più favorevole regime fiscale fissato dal legislatore", senza che abbia alcuna rilevanza a questo effetto la eventuale opzione del contribuente ai sensi della L. n. 303/1974 per il ricalcolo della indennità di fine rapporto secondo ì criteri INPS (Cass. n. 10949/2002). Invero questa opzione - che, peraltro, riguarda i soli criteri di calcolo e si deve intendere sempre subordinata alla circostanza che il calcolo del trattamento di fine rapporto secondo i criteri dell'ordinamento di provenienza si risolva oggettivamente ed effettivamente in un trattamento più favorevole, dovendosi altrimenti ritenere inefficace la corrispondente domanda "perché priva del contenuto legale tipico" (Cass. n. 977/1996) - non è idonea, e non potrebbe esserlo senza censurabili conseguenze discriminatorie, ad escludere una rilevanza dei contributi versati dagli aventi diritto che hanno comunque concorso alla determinazione di quel trattamento.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna l'Amministrazione ricorrente al pagamento delle spese della presente fase del giudizio che liquida in Euro 950,00, di cui Euro 50,00 per spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2003