Sentenza 4 maggio 2010
Massime • 2
Ai fini della configurabilità del reato di calunnia - che è di pericolo - non è richiesto l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l'elemento materiale del delitto di calunnia. (Nella specie si è ritenuta configurabile la calunnia nell'esposto presentato da un avvocato nei confronti di un magistrato, accusato di palese e sistematico ostracismo verso le sue tesi difensive, e perciò implicitamente del reato di abuso di ufficio, in ordine al quale, peraltro, non era stata iniziata l'azione penale).
L'esimente di cui all'art. 598 cod. pen. - secondo il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e nei discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative - non si applica alle accuse calunniose contenute in tali atti, in quanto la citata disposizione si riferisce esclusivamente alle "offese" e non può quindi estendersi alle eventuali espressioni calunniose. (Fattispecie relativa alla presentazione di un esposto contro un magistrato indirizzato al Consiglio superiore della magistratura, al Ministro della giustizia e al dirigente dell'ufficio di appartenenza del magistrato stesso, e inteso all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei suoi confronti).
Commentari • 9
- 1. Calunnia: sussiste anche se il reato attribuito alla persona innocente sia prescrittoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Il delitto di calunnia è realizzato anche quando il reato attribuito all'innocente è estinto per prescrizione al momento della denuncia in quanto l'accertamento dell'estinzione del reato presuppone comunque la verifica della configurabilità dell'ipotesi criminosa e l'analisi dell'individuazione della decorrenza del termine prescrizionale, elementi che richiedono un accertamento già idoneo a realizzare lo sviamento dell'amministrazione della giustizia poiché si sviluppa su circostanze non veritiere (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La …
Leggi di più… - 2. Calunnia: sui rapporti con il reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficialeAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Non sussiste il concorso apparente di norme tra il reato di calunnia e il reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico e non è, pertanto, applicabile il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., stante la diversità del fatto tipico - avuto riguardo al confronto strutturale tra le fattispecie astratte dei due reati delineate rispettivamente dall'art. 368 c.p. e 479 c.p. - costituito quanto alla calunnia dall'incolpazione di un reato e quanto al falso dall'attestazione in atto pubblico, con la conseguenza che le due fattispecie incriminatrici si pongono in rapporto di mera interferenza, essendo il falso solo uno dei possibili strumenti di …
Leggi di più… - 3. Calunnia: la prova dell'elemento soggettivo va dedotta dalle circostanze e modalità dell'azioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima In tema di calunnia, la prova dell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per aver presentato la denuncia di smarrimento di un assegno, da lui precedentemente affidato ad altro soggetto affinché, in sua vece, lo consegnasse ad …
Leggi di più… - 4. Calunnia: i fatti oggetto di falsa incolpazione devono essere seri e credibiliAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Ai fini della configurabilità del reato di calunnia - che è di pericolo - non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da …
Leggi di più… - 5. Calunnia: va condannato chi addebita ad un terzo innocente un fatto concreto e determinatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima In tema di rapporto tra diritto di difesa e accuse calunniose, l'imputato, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, ma commette il reato di calunnia quando non si limita a ribadire la insussistenza delle accuse a lui addebitate, ma assume ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore - di cui pure conosce l'innocenza - nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale RITENUTO IN …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/05/2010, n. 32325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32325 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Presidente - del 04/05/2010
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 934
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 40188/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GR GE N. IL 12/07/1960;
avverso la sentenza n. 320/2006 CORTE APPELLO di LECCE, del 28/04/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALVI Giovanni, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al delitto di diffamazione perché prescritto, e al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione;
per il rigetto nel resto;
Udito, l'avv. Frattarelli Pietro, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 28-4-2008, depositata il 27-5-2009, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza in data 25-10-2005, con la quale il Tribunale di Lecce ha dichiarato SO ER colpevole dei delitti di calunnia e diffamazione aggravati ex art. 61 c.p., n. 10 e, riuniti tali reati sotto il vincolo della continuazione, lo ha condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione, oltre al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, con assegnazione alla stessa di una provvisionale di Euro 5.000,00. Ricorre personalmente il SO, per i seguenti motivi:
1) violazione degli artt. 37 e 45 c.p.p. e difetto assoluto di motivazione, non avendo la Corte di Appello atteso l'esito dell'istanza di "ricusazione" proposta nei suoi confronti dinanzi alla Corte di Cassazione e non contenendo la decisione impugnata alcun accenno a tale richiesta, il cui accoglimento avrebbe comportato la necessità di trasmettere gli atti ad altra Corte;
2) violazione di legge e omessa motivazione in relazione al mancato rispetto del termine a difesa di cui all'art. 108 c.p.p. al difensore di fiducia e, dopo la rinuncia di quest'ultimo, al nominato difensore di ufficio;
3) violazione degli artt. 368 e 51 c.p., in rapporto ai principi di cui alla novella dell'art. 45 c.p.p., introdotta dalla L. 7 novembre 2002, n. 248 (c.d. legge Cirami), avendo il ricorrente,
nell'esprimere le frasi ritenute calunniose dai giudici di merito, agito nel legittimo esercizio del proprio diritto di critica, impugnazione e segnalazione agli opportuni organi di controllo ex legitima suspicione, per motivi politici, di eventuali pericoli di travisamento dell'equilibrio e dell'imparzialità del giudicante;
4) violazione degli artt. 368 e 43 c.p., avendo la Corte di Appello erroneamente respinto la tesi della insussistenza dell'elemento soggettivo del reato di calunnia, senza considerare che era l'accusa a dover provare che l'imputato aveva reso le sue dichiarazioni nella consapevolezza dell'innocenza del dott. CI, e non il prevenuto a dover dimostrare di essere convinto della colpevolezza di quest'ultimo;
5) violazione dell'art. 368 c.p., difettando nella specie l'elemento oggettivo del reato di calunnia, in quanto le accuse rivolte nei confronti del dott. CI, per la loro palese inverosimiglianza, erano inidonee a dare inizio ad un procedimento penale, che infatti non è stato mai avviato;
6) violazione degli artt. 598, 595 e 268 c.p. e dell'art. 24 Cost., avendo la Corte di Appello erroneamente escluso, in relazione ad entrambi i reati contestati, la scriminante di cui all'art. 598 c.p., posta a salvaguardia del diritto di difesa delle parti del giudizio e dei loro patrocinatori.
Non rileva, invero, che le frasi incriminate siano contenute in un esposto al C.S.M. e non in un atto processuale in senso stretto, in quanto la scriminante in parola si applica in relazione ad ogni atto, sia proveniente dalla parte che dal suo patrocinatore, che riguardi l'oggetto della causa, anche se inerente a precedenti o diverse fasi del giudizio o addirittura ad altri giudizi.
Nè vi sono motivi per ritenere un esposto di natura disciplinare, come quello diretto al C.S.M., esulante da tale disciplina;
7) violazione degli artt. 595 e 43 c.p. e art. 21 Cost., in quanto tutte le frasi asseritamente diffamatorie, dirette verso TO e l'operato del dott. CI e non verso la sua persona e inidonee a ledere la reputazione della parte offesa, sono espressione del legittimo diritto di critica del ricorrente, avvocato cassazionista, il quale nell'occasione ha agito a tutela della propria cliente, che nel giudizio di separazione si è vista riconoscere, per lei e per la figlia minore, un assegno mensile di mantenimento del tutto esiguo;
8) violazione di legge, in relazione alla mancata ammissione della prova per testi sulla persona della propria cliente IA RI.
Nel ritenere la superfluità dell'esame della teste, in quanto inidoneo ad escludere o limitare la responsabilità dell'imputato, la Corte di Appello non ha tenuto conto del fatto che la deposizione della donna avrebbe consentito di accertare che il SO ha agito per tutelare i diritti della sua cliente e, quindi, "per particolari motivi di ordine morale e sociale", rilevanti ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 1;
9) violazione di legge e difetto assoluto di motivazione, in relazione alla richiesta di declaratoria di intervenuta prescrizione per entrambi i reati contestati;
10) in ogni caso, declaratoria di prescrizione dei reati, in quanto maturata nel corso del giudizio.
Con motivi aggiunti depositati il 9-2-2010 il difensore ha insistito nel sostenere che, in epoca anteriore al deposito della sentenza di appello, è maturato il termine di prescrizione, e ha lamentato la mancata concessione del beneficio della non menzione. Con memoria depositata il 21-4-2010 la difesa ha ulteriormente sviluppato il quarto motivo di ricorso, sostenendo che nel suo esposto l'avv. SO non ha giammai lamentato un danno ingiusto imputabile alla condotta del dott. CI nell'esercizio delle sue funzioni, tale da rendere possibile nei confronti di quest'ultimo un'accusa di abuso di ufficio.
DIRITTO
1) Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto del requisito di specificità, non avendo il ricorrente precisato quale sia stato l'esito dell'istanza di ricusazione asseritamente proposta nei confronti dei componenti della Corte di Appello. Tale indicazione si sarebbe resa necessaria ai fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione in parola, alla luce del costante orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di ricusazione, la decisione emessa in violazione del divieto di partecipazione al giudizio del giudice ricusato fino a che l'istanza di ricusazione non sia stata dichiarata inammissibile o rigettata è nulla solo nel caso in cui la dichiarazione di ricusazione sia accolta, mentre conserva piena validità tutte le volte in cui la ricusazione sia dichiarata inammissibile o sia rigettata.
Il predetto divieto integra, infatti, un temporaneo difetto di potere giurisdizionale, limitato alla possibilità di pronunciare il provvedimento conclusivo e condizionato all'accoglimento o rigetto della dichiarazione di ricusazione, con la conseguenza che la valutazione di validità o meno della decisione irritualmente adottata avviene "secundum eventum" (Cass. Sez. 1^, 31-1-2007 n. 14852; Sez. 4^, 22-10-2003 n. 1019; Sez. 6^, 18-1-2000 n. 275). 2) Anche il secondo motivo di ricorso è formulato in termini del tutto generici, non contenendo alcuna indicazione circa le ragioni e la consistenza del termine a difesa assegnato dalla Corte di Appello al difensore di fiducia e a quello di ufficio nominato dopo la rinuncia del primo, ne' alcun riferimento alle udienze nelle quali si sarebbe verificata l'asserita violazione di legge Questa Corte, pertanto, non è stata posta nelle condizioni di compiere le necessarie verifiche in ordine alla sussistenza del vizio denunciato. 4) Le censure mosse dal ricorrente in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di calunnia sono prive di fondamento. Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, nell'esposto datato 7-8-2001 (indirizzato -a seguito di una sentenza emessa in data 3-5- 2001 dal Tribunale di Bari, di cui era stato relatore il dott. CI - al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministero della Giustizia ed al Presidente del Tribunale di Bari, al fine "dell'adozione di ogni opportuno procedimento disciplinare nei confronti del giudice TO CI", ed allegato ad una istanza di ricusazione), l'avv. SO affermava che, da tempo, nelle cause da lui patrocinate e curate dal dott. CI, quest'ultimo dimostrava "un palese e sistematico ostracismo verso le tesi dello scrivente, dovuto probabilmente a motivi di carattere politico", per essere il CI militante di M.D. ed il SO da sempre schierato nell'area di centro-destra.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, correttamente la Corte di Appello ha ravvisato nei fatti rappresentati in tale esposto gli estremi del reato di abuso di ufficio.
È di tutta evidenza, infatti, che l'incolpare un magistrato di dare intenzionalmente e sistematicamente, nell'esercizio delle sue funzioni, torto a un difensore, implica l'accusa di violazione del fondamentale principio di imparzialità sancito dall'art. 111 Cost., che deve presiedere in ogni momento l'esercizio della funzione giurisdizionale;
principio che, inteso come divieto di favoritismi o di trattamenti persecutori, impone al giudice una vera e propria regola di comportamento, di immediata applicazione, e possiede, quindi, come già chiarito da questa Corte, i contenuti precettivi richiesti dall'art. 323 c.p. (Cass. Sez. 6^, 20-1-2009 n. 9862). È, poi, innegabile, al di là delle espressioni concretamente usate nell'esposto in esame, che la condotta di un giudice che dia sistematicamente torto a un difensore sia suscettibile di arrecare, a quest'ultimo e alla parte dallo stesso assistita, un concreto danno, rilevante ai fini della configurabilità del reato di abuso di ufficio.
Per altro verso, si osserva che l'infondatezza delle accuse rivolte dal SO nei confronti del dott. CI è stata bene illustrata nella sentenza impugnata, nella quale è stato evidenziato che, in grado di appello, lo stesso imputato non ha insistito nella sua tesi ed ha, anzi, richiamato lettere di scuse o apprezzamento successive ai fatti per cui si procede.
A prescindere da tale rilievo, il giudice del gravame ha fatto presente che dalla sentenza del Tribunale di Bari del 3-5-2001, di cui il dott. CI è stato estensore, non emerge alcun elemento che autorizzi l'ipotesi che il predetto abbia deliberatamente avversato la tesi sostenuta in giudizio dall'avv. SO, e che non sono stati dedotti o allegati dalla difesa elementi esterni a tale atto, idonei a legittimare i sospetti avanzati nei confronti del magistrato.
La Corte di Appello ha altresì rimarcato che il prevenuto, nel corso del suo esame, non ha smentito le affermazioni della parte lesa, la quale, durante la sua deposizione - ritenuta pienamente attendibile, in quanto "lineare, serena e credibile" -, ha escluso di aver trattato altre cause nelle quali era difensore l'avv. SO, oltre alle due cause riunite di separazione da questi curate nell'interesse della IA, definite con la citata sentenza del 3-5-2001, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità delle domande per una questione di carattere processuale;
sentenza che, come è stato evidenziato nella decisione impugnata, risulta congruamente motivata ed è stata confermata dalla Corte di Appello di Bari, a dimostrazione della sua giuridica fondatezza. A ragione, pertanto, il giudice del gravame ha inferito dall'acclarata assenza di precedenti decisioni sfavorevoli alle parti patrocinate dall'odierno ricorrente la prova certa della falsità delle accuse contenute nell'esposto, trattandosi di circostanza che viene a sconfessare in modo perentorio la tesi del "palese e sistematico ostracismo" da tempo mostrato dal giudice CI nei confronti del SO nelle cause da quest'ultimo trattate come difensore.
4) Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, d'altro canto, non vale ad escludere l'elemento oggettivo del reato di calunnia il fatto che, a seguito dell'esposto in esame, non sia stato aperto un procedimento penale nei confronti del dott. CI. Si osserva, al riguardo, che la realizzazione dell'elemento oggettivo del reato di calunnia - che è reato di pericolo - non postula l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sè gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente ed agevolmente individuabile;
cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso- la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l'elemento materiale del delitto di calunnia (Cass. Sez. 6^, 22-5-1992 n. 7526). Nel caso in esame, le accuse rivolte dall'imputato nei confronti del dott. SO non apparivano prima facie inverosimili e infondate ed erano, pertanto, astrattamente idonee all'apertura di indagini preliminari;
il che è sufficiente ai fini della configurabilità del delitto di calunnia.
5) La sentenza impugnata risulta immune da censure anche nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di calunnia.
La piena consapevolezza della innocenza della persona incolpata, infatti, si evince chiaramente dalle circostanze e dalle modalità della condotta dell'imputato, il quale, anche in considerazione della sua qualità professionale, non poteva non rendersi conto della falsità delle accuse di "palese e sistematico ostracismo" rivolte nei confronti di un magistrato che, come si è visto, in una sola occasione aveva emesso, quale componente del Collegio, una sentenza nei confronti di una parte da lui difesa, definendo il giudizio su una mera questione di procedibilità, senza entrare nel merito. 6) Sotto altro profilo, si rileva che non appare pertinente il riferimento, contenuto nel ricorso, alla disciplina dettata dall'art.45 c.p.p., come novellato dalla L. 7 novembre 2002, n. 248, dalla quale il ricorrente intende inferire di aver agito nel legittimo esercizio del diritto - rilevante come esimente ex art. 51 c.p.-, di critica, impugnazione e segnalazione "ex legitima suspicione", agli organi competenti, di eventuali pericoli di travisamento dell'equilibrio e dell'imparzialità del giudicante, dovuti a motivi politici.
A parte il rilievo che la norma richiamata disciplina la materia - del tutto estranea al presente giudizio - della rimessione del processo, deve senz'altro escludersi che rientri nell'ambito del legittimo esercizio di un diritto, e in particolare di quello di critica, il formulare accuse calunniose nei confronti di una persona di cui si conosca l'innocenza.
Ciò è tanto vero che, come è stato rilevato nella sentenza impugnata, persino nell'esercizio del diritto di difesa in senso stretto nell'ambito di un processo penale non può ritenersi scriminata la calunnia.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, infatti, integra il delitto di calunnia la condotta dell'imputato che non si limiti a negare la sussistenza dei fatti addebitatigli, ma accusi terzi, di cui conosca l'innocenza, di fatti criminosi, in quanto, in tal caso, non ricorrono le condizioni richieste perché si configuri il legittimo esercizio del diritto di difesa e quindi la causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. (Cass. Sez. 6^, 5-11-2002/9-3- 2003 n. 9929; Sez. 6^, 13- 56-2008 n. 26019; Sez. 2, 1-7-2009 n. 28620). 7) Il ricorrente, inoltre, non può invocare a discolpa della sua condotta calunniosa la causa di non punibilità prevista dall'art.598 c.p. in relazione "alle offese contenute negli scritti presentati o ai discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi ad un'Autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo".
La norma in esame, infatti, come è reso ben evidente dal suo tenore letterale, si riferisce esclusivamente alle "offese" contenute negli scritti e nei discorsi difensivi delle parti o dei loro patrocinatori, e non può trovare, quindi, applicazione in relazione alle eventuali espressioni calunniose contenute in tali atti. 8) Anche le doglianze inerenti al reato di diffamazione sono infondate.
Si palesano corrette, sul piano logico e giuridico, le argomentazioni svolte dalla Corte di Appello, secondo cui il qualificare, come ha fatto il SO nell'esposto del 7-8-2001, un provvedimento giudiziale come "insipiente", ovvero espressione di "inumano formalismo giuridico", l'attribuire a un magistrato una sensibilità "tale da rasentare quella di un soggetto autistico o di uno schizofrenico catatonico", un atteggiamento "inumano e robotico", e il dargli del totalmente incapace a gestire cause in materia matrimoniale, rappresentano insulti che non hanno nulla a che vedere con la critica del provvedimento (peraltro collegiale) emesso dal dott. CI, ma si risolvono in un'offesa alla reputazione del magistrato.
Legittimamente, pertanto, il giudice del gravame ha escluso che tali espressioni possano ritenersi scriminate ai sensi dell'art. 51 c.p. o dell'art. 598 c.p., essendosi in presenza di accuse sul piano personale alla onorabilità del magistrato, totalmente svincolate dalla prospettazione di una tesi giuridica e prive di qualsiasi collegamento strumentale con le difese del processo, definito, come si è rilevato, sulla base di una valutazione di inammissibilità della domanda, insuscettibile, come tale, di altre valutazioni. Tali conclusioni si pongono in linea col consolidato indirizzo della giurisprudenza, secondo cui, in tema di diffamazione, il limite all'esercizio del diritto di critica (rilevante ai fini dell'esimente di cui all'art. 51 c.p.) deve ritenersi superato quando l'agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta (Cass. Sez. 5^, 8-2-2000 n. 3477; Sez. 5^, 16-12-1998/25-1-1999 n. 935; Sez. 5^, 11-3-1998 n. 5772). In particolare, con riferimento alla diffamazione nei confronti di un magistrato, la Suprema Corte ha chiarito che il provvedimento giudiziario può essere oggetto di critica anche aspra, in ragione dell'opinabilità degli argomenti che li sostengono, ma non è lecito trasmodare in critiche virulente che comportino il dileggio dell'autore del provvedimento stesso (Cass. Sez. 5^, 11-11-2008/20-1- 2009 n. 2066). Nel caso in esame, le espressioni offensive usate nell'esposto presentato dall'odierno ricorrente si traducono in gratuiti attacchi personali nei confronti della parte lesa, travalicando i limiti di un meditato e sereno diritto di critica al provvedimento giudiziale dalla stessa adottato.
Poiché, inoltre, per quanto accertato dai giudici di merito, le offese rivolte nei confronti del magistrato erano prive di qualsiasi collegamento strumentale con le difese del processo, si verte al di fuori dell'ambito di operatività dell'esimente configurata dall'art.598 c.p.; esimente che, peraltro, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, non è applicabile alle espressioni offensive contenute, come nel caso in esame, in un esposto indirizzato al Vicepresidente del Consiglio Superiore della magistratura, al Ministro della Giustizia e al Dirigente dell'ufficio d'appartenenza del magistrato stesso, e diretto alla instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti di quest'ultimo, nell'ambito del quale l'esponente non può essere considerato "parte" (Cass. Sez. 5^, 11-11-2008/20-1-2009 n. 2066). 9) Prive di pregio si palesano altresì le censure mosse con l'ottavo motivo di ricorso in ordine alla mancata ammissione dell'esame testimoniale di IA RI, e cioè della parte assistita dall'avv. SO nella causa civile di separazione nell'ambito della quale è stata emessa la contestata sentenza del 3-5-2001. Deve rammentarsi che, a mente dell'art. 603 c.p.p., comma 1, la rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello ha natura di istituto eccezionale, al quale può farsi ricorso solo quando il Giudice ritenga, nell'ambito della sua discrezionalità, "di non poter decidere allo stato degli atti"; ed una tale impossibilità può sussistere solo quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto rivesta carattere di decisività, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali suddette incertezze ovvero sia di per sè oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Cass. Sez. 3^, 22-1-2008 n. 8382;
Sez. 3^, 23-5-2007 n. 35372; Sez. 3^, 29-1-2004 n. 3348). Nel caso di specie, la Corte distrettuale ha dato atto della inutilità dell'approfondimento istruttorio richiesto dalla difesa, spiegando, con argomenti coerenti sul piano logico e come tali non sindacabili nel giudizio di cassazione, che il "mandato" ricevuto dalla cliente di provocare un'azione disciplinare nei confronti del dott. CI, ove equivalesse alla presentazione di un esposto contenente accuse calunniose, non varrebbe a scriminare la condotta del SO, ma potrebbe al più portare alla prova di un concorso morale della persona che aveva istigato quest'ultimo. Non è possibile valutare in questa sede, d'altro canto, le ulteriori conseguenze che il ricorrente intende riconnettere alla deposizione della teste, sotto il profilo del possibile riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 61 c.p., n. 1, trattandosi di circostanza non invocata con i motivi di appello.
10) Contrariamente a quanto dedotto con gli ultimi due motivi di ricorso, non risulta ancora maturato (nè, tanto meno, lo era alla data della sentenza di appello) il termine di prescrizione dei reati contestati.
Nel premettere che, nella specie, il regime di prescrizione applicabile è quello anteriore alla novella introdotta dalla L. n.251 del 2005 (entrata in vigore in epoca successiva alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado), si osserva che, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione, occorre avere riguardo alla fattispecie criminosa nella sua concreta e specifica configurazione finale, così come accertata e descritta dal giudice in sentenza a seguito dell'applicazione delle circostanze attenuanti ed aggravanti (Cass. Sez. 6^, 9-1-2003 n. 25680; Sez. 2^, 15-4-1997 n. 5354) e del relativo giudizio di comparazione (Cass. Sez. 5^, 24-6- 1983 n. 8788; 30-10-29 84, Apis). Nella fattispecie in esame, pertanto, ai fini della determinazione del termine di prescrizione del reato di calunnia, deve aversi riguardo, ai sensi del previgente art. 157 c.p., al massimo della pena stabilita dalla legge per tale delitto, tenuto conto della diminuzione minima (1 giorno di reclusione) prevista per le attenuanti generiche concesse in termini di prevalenza sull'aggravante contestata.
Ne consegue che, essendo prevista dalla legge, per il reato concretamente ritenuto in sentenza, una pena detentiva non inferiore ai cinque anni ed inferiore ai dieci anni, a norma del combinato disposto degli artt. 157, 158, 160 e 161 c.p. il termine di prescrizione del delitto in esame è di complessivi quindici anni dalla data di consumazione del reato (7-8-2001).
Tale termine, a tutta evidenza, non risulta ancora compiuto, a prescindere dai periodi di sospensione di cui si dirà in prosieguo. Alla data della presente decisione, peraltro, non risulta prescritto nemmeno il delitto di diffamazione.
Al termine di prescrizione di sette anni e mezzo previsto, in base al combinato disposto dei previgenti artt. 157, 158, 160 e 161 c.p., per il reato in esame, occorre infatti aggiungere i numerosi periodi di sospensione relativi ai rinvii disposti su richiesta di parte, che, in base ai calcoli (non contestati dal ricorrente) effettuati a pag. 4 della sentenza impugnata, ammontano complessivamente a 1 anno, 2 mesi e 4 giorni per il dibattimento di primo grado e a 2 mesi e 28 giorni per quello di appello.
11) Le censure di omessa motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione, sollevate dalla difesa con i motivi aggiunti, sono manifestamente infondate, trattandosi di beneficio non invocato con i motivi di appello e in relazione al quale, pertanto, la Corte distrettuale non era tenuta a motivare. 12) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2010